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FATTI E NEGOZI GIURIDICI
Il negozio giuridico è una categoria giuridica che ricomprende vari istituti negoziali, dando loro una disciplina generale. È una manifestazione di volontà volta alla modifica, creazione o estinzione di situazioni giuridiche soggettive. Si analizza il rapporto tra forma e volontà (anche viziata), i requisiti essenziali e accidentali, e la rappresentanza. A questa disciplina generale si aggiungeranno le specificazioni delle specie del negozio giuridico.
Il fatto giuridico può essere involontario (come il decorso del tempo o la morte) o volontario, come l'atto giuridico, lecito o illecito (contro ius). Nel contesto degli atti leciti si trova il negozio giuridico (come il contratto, il testamento o la donazione).
Gli elementi del negozio giuridico sono essenziali (a pena di invalidità), naturali (che conseguono naturalmente alla conclusione del negozio, ma possono essere esclusi dalle parti) e accidentali (inseriti dalla volontà delle parti).
Gli elementi essenziali sono i soggetti.
(capacità giuridica e d'agire), oggetto (nel mondo romano anche potestà e condizione personale dei soggetti), forma (espressiva, di manifestazione della volontà; negozi formali, necessitano di determinate forme o formalità), volontà (la cui importanza varia nel tempo), causa (oggettiva). Figure tipiche o atipiche.
Il negozio che difetti di uno dei requisiti essenziali è invalido, e di conseguenza improduttivo d'effetti (ci sono casi in cui validità ed efficacia non coincidono, come nel caso di contratto condizionale o sottoposto a termine).
Classificazione dei negozi giuridici: negozio (con riguardo alle parti) unilaterale, bilaterale o plurilaterale (contratto, con riguardo al numero delle obbligazioni); formali (per la validità sono previste formalità) e non formali; causali e astratti - negozi in cui si fa astrazione alla causa, sempre presente ma che non si evince dalla struttura del negozio, (es. mancipatio, iure cessio,
- traditio nei quali si percepiva il trasferimento della proprietà o possesso ma non si evinceva la causa e pertanto essi potevano essere usati per più cause (e.g. donationis causa, venditionis causa);
- a titolo oneroso, gratuito (un solo sacri cioeconomico) e atti di liberalità (caratterizzati dallo spirito di liberalità, volontà di arricchire la controparte);
- inter vivos e mortis causa (causa nella necessità di provvedere all'evento morte, e.g. testamenti, legati);
- ad effetti obbligatori e ad effetti reali (non contratti reali, che si perfezionano con la consegna della cosa, elemento di validità).
31/03 Elementi essenziali, trend evolutivi.
Iniziale diritto basato su un forte formalismo, volontà subisce una oggettivazione.
In seguito il formalismo subisce un'attenuazione e il diritto una laicizzazione.
Il negozio giuridico è originariamente caratterizzato da un forte formalismo, molti negozi (mancipatio e in iure cessio, ecc.)
Il principio basilare è che i vizi della volontà erano tendenzialmente irrilevanti: un negozio concluso a causa di un dolo, o da una violenza che avesse provocato un timore, o a causa di un errore sugli elementi essenziali del negozio era valido nell'ottica del principio form over substance.
Distinzione tra azioni di stretto diritto e azioni di buona fede, per cui alcune formule ex de bona vennero predisposte dai pretori in cui inserivano la clausola perché il giudice avesse la possibilità di valutare il comportamento delle parti secondo buona fede (altrimenti avrebbe dovuto valutarlo strettamente secondo quanto previsto nella formula), e per ciò fu tenuto a rilevare discrezionalmente se fosse stata inciso il percorso formativo della volontà in maniera rilevante per la conclusione del
negozio giuridico, se la volontà fosse viziata.
Qualora in un giudizio ex de bona avente ad oggetto l'adempimento dell'obbligazione di un contratto di compravendita il convenuto poteva opporre che fosse stato vittima di dolo, errore o violenza, senza che occorresse un'apposita exceptio, come nel caso di giudizio di stretto diritto.
Altrimenti poteva agire con l'actio (di buona fede) per ottenere la restituzione di quanto già pagato e poi si renda conto dell'inganno, dell'errore oppure sia in grado di contestare la violenza.
Ciò grazie alla discrezionalità con cui il giudice poteva vagliare il comportamento delle parti.
Il dolo è innanzitutto ogni astuzia, furbizia o inganno volto a ingannare la controparte portandola a concludere un contratto che non avrebbe concluso o che avrebbe concluso a condizioni differenti (dolus malus); a condizioni di differenti (dolus bonus).
Il dolo negoziale quale vizio della volontà si contrappone a dolo
Quale criterio di imputazione della responsabilità, per inadempimento o extracontrattuale, che indica l'intenzionalità del compimento dell'atto illecito. Originariamente il dolo era irrilevante soprattutto nei negozi formali. Inizia a rilevare nei giudizi di buona fede, in maniera automatica (senza appositi strumenti) perché contrasta con la bona des. Il diritto romano non conosce la categoria dell'annullamento, ma il negozio viziato da dolo veniva sottoposto ad una neutralizzazione degli effetti iure pretorio, grazie alla predisposizione di strumenti processuali, rimanendo iure civili valido (da qui la dottrina intermedia costruì la categoria dell'annullamento). L'attività del pretore era volta a correggere le iniquità del ius civile. Nei negozi di stretto diritto i giudici dovevano accertare l'esistenza della pretesa attrice e sulla base di tale accertamento giungere alla sentenza; ai pretori apparve iniquo e crearono:
L'exceptio doli, actio de dolo, e la restitutio in integrum propter (a causa) dolum, sono in grado di ripristinare la situazione precedente prima della conclusione neutralizzando gli effetti del negozio in seguito all'adempimento.
L'exceptio fu uno dei primi rimedi pretori di resistenza processuale, dato a chi ancora non aveva adempiuto il negozio.
L'actio era un rimedio attivo volta a sanzionare l'autore del dolo. Era un'azione penale pretoria che aveva uno scopo punitivo, ma aveva natura penale evoluta perché perdeva il carattere di penalità dopo l'anno dal momento della condotta. Era un'azione in simplum, comportando la condanna al valore della cosa; aveva il regime pesante delle azioni penali. Era un'azione arbitraria, consentendo di evitare la condanna al convenuto qualora su invito del giudice questi avesse restituito la cosa. Alla condanna per dolo negoziale poteva incorrere l'infamia (interdizione dagli uffici pubblici, ecc.).
pubblici o da alcun potestà familiari). In seguito avrà soltanto un intento risarcitorio. Diventò un'azione sussidiaria, utilizzata non solo nel caso di dolo negoziale, ma di fronte ad altre iniquità che non avessero avuto rimedi, quindi di applicazione generale. exceptio doli presentisAnche l'exceptio subì una simile evoluzione e si distinse in - con riferimento a comportamenti iniqui presenti durante il processo, per il fatto stesso che il sogno agisse nonostante la consapevolezza dell'iniquità del proprio comportamento, iniquo, riferimento a dolo come comportamento di applicazione molto più ampia, exceptio doli praeteritistrumento generale - o (passata, che fa riferimento ad una situazione passata rispetto al processo, riferita al puro dolo negoziale). Caso della rivendica della proprietà di un bene che si trova nel possesso di un altro soggetto per riottenere il possesso, nel caso in cui il
possessore di buona fede gli avesse opposto di avere operato delle spese utili e necessarie alla cosa, il proprietario avrebbe dovuto pagarle; allora il pretore inseriva nella formula l'exceptio a causa della quale il giudice avrebbe dovuto valutare se il proprietario, pur agendo sulla base di una pretesa legittima, non avesse pagato le spese (comportamento iniquo) e in tal caso il convenuto sarebbe stato assolto e avrebbe ottenuto il possesso della cosa. Tale exceptio doli presentis è utilizzata dai giudici moderni per reagire a comportamenti iniqui, ad es. nel caso di un contratto autonomo di garanzia, garanzia personale assunta da un soggetto che non può opporre al terzo garantito una serie di eccezioni, tra cui l'impossibilità sopravvenuta del debitore, che derivano dal rapporto principale, proprio per un evento straordinario e imprevedibile che abbia reso impossibile la prestazione che rende iniqua la pretesa del garantito contro il possessore di buona fede.garante.Estensione della rilevanza dei vizi della volontà a tutti i negozi giudici, non solo quelli oggetto di giudizi di buona fede. metus.Il percorso che portò alla rilevanza del dolo è corrispondente a quello del Ladi erenza tra i due vizi della volontà del negozio è che la vis determina un metus a concludere un negozio che non avrebbe concluso o avrebbe concluso a condizioni differenti, non qualsiasi forma di minaccia, ma una minaccia tale che comportasse il timore di un pregiudizio più grave di quello derivante dalla conclusione del negozio.Il secondo momento comune ad entrambi è la iniziale irrilevanza.Exceptio quod metus causa, actio quod metus causa (azione penale che prevedeva una pena nel quadruplo del valore della cosa, per la gravità del comportamento, poi diventava nel simplum dopo l'anno, nito l'anno di carica del magistrato che le aveva preposte) -che non ebbero una generalizzazione successiva, ma che potevano.essere usate nei in rem scripta,