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PERCHÉ DA QUESTO CONTRATTO TRAE SOLO VANTAGGI.

Il comodatario non doveva eccedere nell’uso del bene >> usare la cosa oltre i limiti consentiti si commetteva un

FURTO D’USO. ⟶

Caso particolare => comodato di cosa consumabile date per essere osservate o ostentate

Ex. monete usate per allestire una mostra, frutta per abbellire.

3. DEPOSITO

Il deponente trasferisce la detenzione al depositario, perché la custodisca. Quindi il deposito ha come scopo la

custodia.

Il depositario ha l’obbligo di conservare la cosa e restituirla a richiesta, quando il deponente gliela richiede. Si tratta

quindi di un contratto BILATERALE IMPERFETTO, perché sicuramente nascono obbligazioni sul depositario (cioè

detenere e restituire a richiesta), ma anche sul deponente = risarcire per danni eventuali del bene sul depositario.

Tutela : Diretta e contraria :

a. Diretta quando il deponente esperisce contro il depositario che non restituisce il bene

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b. Contraria quando il deponente deve esperire verso il depositario in caso di danni

È un contratto a TITOLO GRATUITO il depositario conserva il bene ricevuto senza ricevere senza alcun

compenso. Quindi è il deponente che trae vantaggio dal contratto. Il depositario ha solo degli oneri, perché deve solo

costituire gratuitamente un bene altrui. La gratuità è una caratteristica comune al comodato e al deposito, ma porta a

conseguenze opposte : nel caso del comodato, la gratuità del contratto faceva si che il comodatario avesse solo

vantaggio utilizzando un bene altrui senza pagare nulla; viceversa, nel caso del deposito, faceva si che il depositario

avesse solo degli oneri, cioè custodire un bene senza ricevere un compenso.

Questa differenza, si riflette anche sulla responsabilità che ha il depositario quando la cosa depositata sia perita,

perché distrutta o rubata…

Nel caso precedente, il comodatario aveva una elevata responsabilità. Riguardo al depositario, che aveva solo oneri,

la sua responsabilità è MINIMA. Si dice che il depositario risponde solo per DOLO = risponde cioè solo se di

proposito ha distrutto il bene.

Il depositario non poteva usare la cosa, doveva solo custodirla, aspettando che il deponente gliela richiedesse. Se la

usava, commetteva furto (furto d’uso).

CASI PARTICOLARI…

 Deposito irregolare = deposito bancario, ha quindi ad oggetto una somma di denaro. In realtà era

possibile concludere anche un normale deposito di monete, purché fossero affidate ad un soggetto,

sigillate in una scatola con accordo.

In questo caso invece si parla di deposito presso un banchiere, che poteva consumare quel denaro. Non

si ha più quindi un normale deposito, ma irregolare. Il deponente non trasferisce la detenzione della

somma di denaro, ma la PROPRIETÀ, in modo che il depositario irregolare che è un banchiere può

spendere il denaro e avrà l’obbligo di restituire le stesse monete ma ALTRETTANTO, come nel mutuo.

Si parla di deposito perché l’esigenza è quella di custodire il denaro, però attribuendo la facoltà al

banchiere di spendere denaro, non siamo nell’ambito di un normale deposito. Si attribuisce la proprietà al

banchiere, che dovrà restituire il tantundem.

 Sequestro = caso particolare di deposito, che si aveva quando due soggetti stavano litigando circa

l’appartenenza di un bene. C’era una causa in corso, non si sapeva a chi appartenesse il bene. Potevano

accordarsi e affidare temporaneamente la cosa ad un sequestratario, che aveva l’obbligo di conservare il

bene e restituirlo quando la controversia terminava, al vincitore.

Qui notiamo che ci sono due anomalie rispetto al caso del deposito regolare…

1

Mentre il depositario era detentore, il sequestratario era possessore e quindi tutelato dagli interventi di

2

possesso. È un possessore; in più, in un normale caso di deposito, il depositario aveva l’obbligo di

restituire il bene quando il deponente lo chiedeva. In questo caso invece, il sequestratario restituiva

quando la lite era TERMINATA.

 Deposito necessario o miserabile = deposito fatto per stato di necessità, in circostanze in cui era

costretto il deponente a lasciare in custodia un suo bene ad un terzo.

Ex. perché doveva fuggire

Se il depositario normale non restituiva, era responsabile nella misura del valore della cosa. Se invece si

trattava di deposito necessario, il depositario che non restituiva, doveva rispondere del doppio una

sorta di pena, si andava a punire il comportamento malizioso di chi aveva approfittato di uno stato di

necessità altrui per trattenere il bene, per impossessarsene.

4. PEGNO

Cfr. pegno come diritto reale di garanzia.

Alla base vi era un contratto di pegno, in forza del quale il debitore pignorante consegnava un bene al creditore

pignoratizio perché potesse soddisfarsi di questo bene in caso di inadempimento. Se invece il debito veniva pagato o

comunque si estingueva, il creditore pignoratizio aveva l’obbligo di restituire il bene al pignorante.

L’azione che sanziona questa obbligazione si chiama actio pigneraticia in personam.

5. FIDUCIA

Contratto piuttosto antico che tende a scomparire.

È un contratto reale in forza del quale il fiduciante con mancipatio o in iure cessio (con atti solenni) trasmette la

proprietà di un bene al fiduciario per un certo scopo. In forza dell’accordo (patto di fiducia), il fiduciario deve ridare il

bene quando lo scopo venisse meno. Si trasmette la proprietà del bene.

Obbligazioni :

CONTRATTO BILATERALE IMPERFETTO = certamente l’obbligazione nasce in capo al fiduciario, il quale ha

l’obbligo di ritrasmettere la proprietà del bene quando lo scopo del contratto viene meno. Con mancipatio o in iure

cessio avverrà la trasmissione.

Anche in questo caso potrebbe sorgere un’obbligazione in capo anche al fiduciante, obbligazione in caso di

risarcimento danni.

Tutela :

actio fiduciae, diretta e contraria;

 Diretta : azione esperita da fiduciante contro il fiduciario che non adempie al suo obbligo di ritrasmettere la cosa;

86

 Contraria : fiduciario contro fiduciante che non adempie al risarcimento dei danni.

Scopi :

la proprietà veniva trasmessa per uno scopo preciso – possibili scopi :

 Fiducia con creditore aveva uno scopo di garanzia, a monte c’era un rapporto di debito-credito. A garanzia del

creditore, trasferiva la proprietà di un anello d’oro prezioso, in modo tale che il creditore avrebbe potuto soddisfarsi

così nel caso in cui non si fosse adempiuto. Se lo scopo cessava perché il debito era pagato, il fiduciario aveva

l’obbligo di ritrasmettere la proprietà dell’anello.

Ex. Tizio doveva dare il servo Stico a Caio, a garanzia del creditore trasferiva la proprietà di un anello

d’oro in modo che il creditore avrebbe potuto soddisfarsi così. Se non veniva adempiuta l’obbligazione il

creditore aveva una garanzia (l’anello). Se invece veniva adempiuto il debito, si ritrasmetteva la proprietà

dell’anello. ⟶

 Fiducia con amico serviva in un’epoca in cui non erano apparsi i contratti di deposito e comodato, serviva a

fare in modo che un bene venisse custodito o prestato. Lo scopo era la custodia o il prestito.

Usureceptio = forma di usucapione;

Caso in cui il fiduciante pur avendo trasmesso la proprietà del bene al fiduciario, ne avesse conservato il possesso o

avesse riacquistato possesso. Si poteva trasferire la proprietà anche mantenendo il possesso. Allora se il fiduciante

aveva possesso del bene, poteva acquistare di nuovo la proprietà attraverso questa forma di Usureceptio in un anno

anche se si trattava di cose immobili. Quindi Usureceptio significa riprendere la cosa, che era già stata nostra.

L’Usureceptio operava nella fiducia con amico; nell’altra con creditore, operava purché il debito garantito fosse

pagato. Operava anche nel caso in cui non fosse pagato.

Deroghe rispetto al vero usucapione :

1. Tempo (solo 1 anno)

2. Si prescinde la giusta causa

87 Contratti verbali

Si chiamano così perché si perfezionano con il consenso + pronuncia di parole determinate. Solo in quel momento

nascono le obbligazioni.

Tipologie di contratti verbali…

1. STIPULAZIONE

Contratto di largo uso.

La stipulazione si concludeva con una forma particolare, che consisteva in una domanda e una risposta : lo

stipulante interrogava il promittente, chiedendogli di dargli 100. Il futuro debitore doveva rispondere

immediatamente con lo stesso verbo usato nella domanda (“Prometti di darmi 100?”- “Prometto”).

Con la stipulazione si trasmettevano le cose, e qualsiasi attività di servizio, di garantire.

=

Era un contratto UNILATERALE l’obbligazione sorgeva solo in capo al promittente.

Era un negozio astratto, la sua causa non emerge >>> ma la causa era irrilevante. Ma nel caso della stipulazione

con la quale si prometteva la dote, il pretore aveva corretto l’astrattezza la promessa di dote si considerava come

sottoposta sospensiva se il matrimonio seguirà.

Tutela :

Dalla stipulazione discendeva un’azione di tutela = actio ex stipulato >> azione di stretto diritto che spettava allo

stipulante contro il debitore inadempiente. Nel diritto romano esistevano anche giudizi di buona fede, ma anche

di stretto diritto, nel quale il giudice era più limitato.

ASPETTI SOGGETTIVI DELLA STIPULAZIONE = figure particolari di applicazione che presentano caratteristiche

speciali dal punto di vista dei soggetti coinvolti (ex. contratto a favore di terzi)…

a. Caso 1 : promessa a favore di terzi

Prevede che lo stipulante si fa promettere dal promittente una esecuzione a proprio favore, “prometti di

darmi 100? – “prometto”. Il debitore deve dare 100 allo stipulante.

Ma in questo caso di favore a terzi lo stipulante si fa promettere di dare o fare qualcosa A FAVORE

DI UN TERZO >> “prometti di dare 100 a Tizio?”- “prometto” da questa promessa sorge un credito a

favore di Tizio? Può agire contro il debitore se non gli dà 100? Lo stipulante può agire contro il

promittente se il debitore non dà 100 a Tizio?

Di regola non sorge nessun credito, perché i contratti HANNO EFFICACIA TRA LE PARTI, non

producono effetti per persone estranee = regola generale. Quindi Tizio non diventa creditore, non

potrà agire in caso di inadempimento. Di regola non sorge nessun credito neppure a favore dello

stipulante, perché egli NON HA INTERESSE PROPRIO rilevante per il diritto. Vi è un’eccezione, in caso

in cui si abbia un figlio di famiglia e un avente potestà.

Ci poteva essere una promessa anche a favore

Dettagli
A.A. 2024-2025
125 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matildebonfante di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Desanti Lucetta.