IL SECONDO LIBRO
Il secondo titolo del Codice Civile è dedicato alle PERSONE GIURIDICHE, che non sono persone fisiche,
ma sono enti creati dall’uomo. Essi sono tutelati dal diritto come le persone. Le persone giuridiche si
dividono in:
● Pubbliche: enti pubblici —> diritto pubblico - Il loro carattere distintivo è il potere sovrano che gli
spetta.
● Private: società commerciali —> diritto commerciale.
Esistono delle persone giuridiche che sono private, ma non fanno parte delle società commerciali, sono:
● Associazioni: sono insiemi di persone che non hanno come scopo il lucro. Il loro scopo è quello di
natura ideale. Sono di natura diversa. Devono ottenere il permesso dalla pubblica autorità per
esistere. Queste possono anche funzionare senza questo riconoscimento ed essere dunque
associazioni non riconosciute che comporta dei vantaggi (si è fuori da ogni controllo governativo),
ma anche degli svantaggi (se sono riconosciute sono persone giuridiche a tutti gli effetti e quindi gli
associati e l’associazione sono distinte dunque in caso di illecito ne risponde il patrimonio
dell’associazione; in caso di associazione non riconosciuta invece non c’è separazione tra
patrimonio dell’associazione e degli associati, inoltre non sono persone giuridiche ma pur non
essendolo possono essere proprietarie di beni e avere debiti o crediti). Con la soggettività giuridica
si ha la proprietà di beni, ma non c’è la separazione di responsabilità.
● Fondazioni: nasce dall’iniziativa di una singola persona che la crea e da cui solitamente prende il
nome; il fondatore destina quindi una parte/tutto il proprio patrimonio alla fondazione per scopo di
natura ideale; devono essere riconosciute dalla pubblica autorità.
● Comitati: non sono persone giuridiche, ma soggetti di diritto. Nascono come le associazioni, la
differenza è che il comitato ha uno scopo che si esaurisce una volta creato il comitato e realizzato il
progetto, mentre l’associazione ha uno scopo continuativo. Sono regolati come le associazioni non
riconosciute. IL TERZO LIBRO
Il terzo libro inizia con l’art. 810, che definisce cos’è un bene: “Sono beni le cose che possono formare
oggetto di diritto”
Quando c’è l’esigenza di stabilire un diritto su una cosa, allora c’è un bene di mezzo.
Il diritto riconosciuto presuppone l’esistenza di un bene, sul bene c’è un interesse a stabilire un diritto, non
c’è interesse a stabilire diritti su cose che all’uomo non servono o sono “scontate” (esempio aria). Dove non
c’è interesse non c’è un bene.
Il Codice Civile distingue i beni in mobili e immobili, infatti l’Art. 812 dice: “Sono beni immobili il suolo,
le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo
transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o
artificialmente è incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla
riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti
gli altri beni”
La distinzione tra beni mobili e beni immobili è importante ai fini della disciplina della circolazione dei beni
perché cambiano le regole.
Con circolazione dei beni: si intende in senso giuridico il passaggio di proprietà da un soggetto ad un altro.
I beni mobili hanno circolazione ampia e rapida.
I beni immobili: non cambiano rapidamente proprietà
REGOLE PER LA CIRCOLAZIONE
Le regole giuridiche che ci fanno capire perché i beni imm. circolano più lenti di quelli mob. :
1. La circolazione dei beni mobili non richiede un accordo scritto, bastano accordi verbali; per
acquistare i beni imm. serve un contratto scritto e la firma
2. chi possiede un bene mobile si presume che sia proprietario di quel bene (presunzione di titolarità),
perché ci si comporta come se si fosse proprietario di quel bene. Questa regola non vale per i beni
immobili poiché per questi si fa riferimento alle trascrizioni dei registri (ci sono registri per ogni
tipologia di bene). L’atto di passaggio dei beni immobili deve essere trascritto dal notaio.
Art. 815 - Beni mobili iscritti in pubblici registri.
Sono beni mobili che possono causare danni e quindi c’è bisogno di sapere a chi appartengono (es. le
auto, le navi ecc.). La loro legge di circolazione presenta analogie con quella degli immobili; ma sono
sottoposti alle norme proprie dei beni mobili.
Art. 817 - Pertinenze.
Ovvero i beni, mobili o immobili, che sono pertinenze di un altro bene immobile. Ad es. l’autoradio di una
macchina o la statua di un giardino sono beni mobili pertinenze di un bene immobile; oppure il garage di
una casa è un bene immobile pertinenza di un altro bene immobile. Chi vende un bene, se non esclude
espressamente la pertinenza, vende anche la pertinenza. Se le pertinenze invece non erano del
proprietario precedente che vende il bene (che le aveva in prestito), in questo caso se il compratore
acquista il bene pensando che le pertinenze siano del venditore, diventa proprietario di esse.
I frutti dei beni hanno la caratteristica di essere prodotti da altri beni. Il proprietario di un bene ha il diritto di
fare suoi i frutti di quel bene in due modi: usandoli lui stesso o facendoli usare a un altro in cambio di un
corrispettivo.
I beni pubblici appartengono agli enti pubblici (stati. Province. Comuni ecc.). Essi di dividono in:
- Beni demaniali: l’art.822 li descrive. Il primo comma dice che alcuni beni possono appartenere solo
agli enti pubblici e non ai privati: essi sono il lido del mare, torrenti, fiumi, spiagge. Il secondo
comma ci dice che alcuni beni fanno parte del demanio pubblico SE appartengono allo stato, quindi
possono anche essere privati, ad esempio strade, autostrade ecc. Quando un bene appartiene al
demanio pubblico è inalienabile (non può essere dato ai privati), i privati possono avere diritti su
questi beni solo con una legge specifica che lo preveda.
- Beni patrimoniali: degli enti pubblici. Per quanto riguarda il regime di questi beni si parla di beni
patrimoniali disponibili o indisponibili. Per quanto riguarda i beni che appartengono al patrimonio
disponibile dello stato, gli enti pubblici li possono utilizzare come se appartenessero a un privato
vendendoli ad esempio; quelli del patrimonio indisponibile invece non possono essere sottratti alla
loro destinazione se non per una disposizione di legge.
I beni immobili che sono di nessuno appartengono allo stato (a differenza dei beni mobili che possono
anche non appartenere a nessuno).
I DIRITTI SUI BENI: diritti reali
I diritti che si hanno sulle cose prendono il nome di diritti reali. Nel nostro diritto sono in tutto 7 e tra questi il
diritto sulla proprietà è il più importante. Ogni diritto reale consiste di una o più facoltà che il suo titolare può
esercitare sulla cosa.
Rispetto al diritto di proprietà gli altri 6 diritti reali si presentano come diritti reali minori in quanto
caratterizzati da un più limitato contenuto, che in alcuni casi si esaurisce in una sola facoltà. Quando un
bene ha un diritto di proprietà ma non ci sono diritti reali minori è la situazione migliore per il proprietario
che ha una piena proprietà.
I diritti reali sono diritti soggettivi che si hanno sulle cose. Chi è titolare di un diritto reale può pretendere
che altri tengano un dato comportamento. Egli pretende che gli altri rispettino il proprio diritto reale. E’ un
diritto assoluto perché chi ha un diritto reale lo ha nei confronti di tutti. Se il proprietario vende il suo bene il
titolare del diritto reale minore può opporre il suo diritto all’acquirente. Sono diritti patrimoniali di cui quindi
si può trattare la titolarità e venderla. Sono a numero chiuso, sono quelli espressamente espressi dalla
legge e non se ne possono creare di nuovi.
DIRITTO DI PROPRIETÀ
Il diritto di proprietà viene riconosciuto dalla Costituzione, in particolare dall’ Art. 42, esso ci dice che:
- La proprietà è sia pubblica sia privata. I beni pubblici sono beni che sono sottratti ad ogni
possibilità di appropriazione da parte dei singoli e sono qualificati come beni appartenenti alla
società nel suo insieme.
- Il secondo comma di questo articolo prevede che la proprietà privata è garantita dalla legge che ne
determina i modi di acquisto, ciò significa che solo la legge può farlo e non una fonte normativa di
livello inferiore.
La legge fissa i limiti del diritto di proprietà e, nel farlo, deve assicurarne la funzione sociale e renderla
accessibile a tutti. Per quanto riguarda la funzione sociale c’è una contraddizione interna: la proprietà è
riconosciuta per soddisfare un interesse proprio di una persona.
L’art.832 del codice civile ci dà la definizione del diritto di proprietà: esso è “il diritto reale che attribuisce
al titolare del diritto il potere di disporre e godere delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con
l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.
Il godere è la facoltà del proprietario di utilizzare la cosa; il disporre invece ha un duplice significato:
disporre materialmente vuol dire fare ciò che si vuole dal punto di vista materiale (ossia il godimento),
disporre giuridicamente vuol dire fare degli accordi che consentono di sfruttare quel bene, in questo caso
significa disporre giuridicamente.
Di un bene si dispone e si gode in modo pieno ed esclusivo:
● Pienezza = il proprietario può farci quello che vuole purché non violi la legge. I diritti reali minori non
sono pieni perché il proprietario può fare solo ciò che è espressamente consentito. La pienezza del
diritto di proprietà viene meno quando sulla cosa siano costituiti diritti reali minori che limitino
fortemente la facoltà di godimento del proprietario. In tal caso non si parla più di piena proprietà ma
di nuda proprietà. Tuttavia la proprietà resta anche in questo caso potenzialmente piena,: nel
momento in cui il diritto reale minore si estingue il contenuto del diritto di proprietà si espande e
riacquista, automaticamente, tutta la sua pienezza.
● Esclusività = il proprietario può escludere chiunque dal godimento del bene.
La legge può prevedere dei limiti e degli obblighi a carico del proprietario di un bene. Minore è il valore del
bene, minori sono i limiti, e viceversa. L’art.833→ limita gli atti d’emulazione ossia il proprietario non p
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