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SOSPENSIONE e INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

Il decorso della prescrizione può arrestarsi per determinate cause, che hanno l'effetto di allontanare

nel tempo la possibile estinzione del diritto. Si distingue tra:

●​ Sospensione: quando, in presenza di particolari circostanze, il decorso della prescrizione si

arresta, ma riprende quando esse vengono a meno. In tal caso per il calcolo si procede così:

le lancette del tempo si fermano al momento della sospensione e nel momento in cui questa

viene meno si fanno ripartire da dove si erano fermate.

Le circostanze che possono determinare la sospensione sono di due tipi:

○​ Particolari rapporti fra le parti, che per varie ragioni possono scoraggiare l'esercizio

di azioni o iniziative legali del titolare verso la controparte (ex la prescrizione è

sospesa per marito e moglie, causa imbarazzo)

○​ Particolari condizioni soggettive del titolare dei diritti, tali da opporre gravi

difficoltà all'esercizio del diritto stesso

●​ Interruzione: si ha quando viene compiuto un atto che smentisce il doppio presupposto su

cui si fonda il meccanismo della prescrizione, ovvero l'inerzia del titolare e l’affidamento di

controparte circa la cancellazione del diritto.

Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere di due tipi:

○​ Atti provenienti dal titolare: rappresentano un esercizio del diritto stesso e possono

consistere in una domanda giudiziale (con cui il titolare esercita un'azione in giudizio

contro la parte passiva) o in qualsiasi atto di costituzione in mora della parte passiva.

○​ Atti provenienti dalla controparte: consistono nel riconoscimento, anche implicito,

del diritto altrui.

Dal momento dell'interruzione la prescrizione ricomincia da zero perché il periodo anteriore

all'atto interruttivo viene azzerato. Se l'interruzione è dipesa da una domanda giudiziale, la

prescrizione ricomincia a decorrere solo da quando il processo arriva a una decisione

definitiva.

POSIZIONE DELLE PARTI RISPETTO ALLA PRESCRIZIONE

La prescrizione guarda al buon funzionamento del sistema giuridico-economico, perciò si spiega

l'inderogabilità di tale disciplina, la quale prevede che:

●​ Non è ammessa la modifica dei termini di durata di questa, anche se concordata dalle parti

●​ Non è ammessa neanche la rinuncia preventiva alla prescrizione, cioè la rinuncia fatta dalla

parte passiva quando tale prescrizione non è ancora maturata.

Ma una volta compiuta la prescrizione, il diritto si è estinto e si è realizzata la certezza voluta dalla

legge, la parte passiva potrà valersi del vantaggio ottenuto dalla prescrizione, pertanto:

●​ È ammessa la rinuncia successiva alla prescrizione già compiuta

●​ Se una volta prescritto il debito, il debitore paga comunque spontaneamente, non potrà

pentirsi successivamente.

●​ Se la parte passiva vuole avvantaggiarsi dalla prescrizione compiuta, spetta a lei prendere

l'iniziativa di farla valere (se un creditore richiede al debitore il pagamento di un credito già

caduto in prescrizione, toccherà al debitore difendersi opponendo l'avvenuta prescrizione

davanti a un giudice) 23

PRESCRIZIONE PRESUNTIVA

La prescrizione presuntiva non determina l'estinzione del diritto, ma ha l'effetto meno radicale di

creare una presunzione di estinzione: una volta trascorso un breve periodo di tempo (1 anno, 6

mesi, 3 mesi) senza che il creditore reclami il pagamento, si presume che il debito sia stato

regolarmente pagato.

Se, contrariamente alla presunzione, in realtà tale debito non è stato saldato, il creditore conserva il

suo diritto di credito anche dopo che la prescrizione presuntiva è maturata. In questo caso la legge gli

concede solo due modi per dimostrare l’inadempimento:

1.​ spontanea confessione giudiziale del debitore

2.​ deferire giuramento al debitore stesso

DECADENZA

La decadenza, in comune con la prescrizione, segue il meccanismo per cui un diritto se non

esercitato per un certo periodo di tempo, si estingue. Si differenzia dalla prescrizione nelle ragioni

giustificative e nelle modalità. La ragione giustificativa è esclusivamente un'esigenza di certezza

delle situazioni e dei rapporti giuridici: se il titolare del diritto lascia scadere il termine senza

esercitarlo, egli perde tale diritto, così che la situazione o il rapporto in questione si stabilizza

definitivamente, eliminando ogni forma di incertezza.

L'unico modo per evitare la decadenza è esercitare il diritto secondo il suo contenuto.

La decadenza non prevede né interruzioni né tantomeno sospensioni (salvo alcune eccezioni previste

dalla legge).

Per quanto riguarda le modalità, esse possono variare a seconda del tipo di diritti implicati:

●​ Per i diritti indisponibili: la disciplina della decadenza è inderogabile, in quanto le parti non

possono modificarla né rinunciarvi e il giudice deve rilevarla d'ufficio.

●​ Per i diritti disponibili:

-​ può essere impedita anche dal riconoscimento del diritto

-​ le parti possono modificare la disciplina

-​ le parti possono anche fissare termini di decadenza non previsti dalla legge, a patto

di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto → decadenza

convenzionale

Il meccanismo della decadenza può intrecciarsi con quello della prescrizione, nel senso che se il

compratore non denuncia il difetto di una cosa, egli decade dai suoi diritti contro il venditore, ma se

invece la denuncia è fatta, i diritti sono salvi, ma a questo punto sono esposti alla prescrizione, per cui

si estinguono se il compratore non fa causa al venditore entro un anno dalla consegna della cosa.

CIRCOLAZIONE GIURIDICA e TUTELA DELL'AFFIDAMENTO

I concetti di trasferimento e acquisto dei diritti si collegano con quella della circolazione giuridica,

ossia il fenomeno per cui i diritti, anziché rimanere fermi in capo ai titolari, si trasferiscono

continuamente ad altre persone, che li acquistano. La circolazione giuridica riflette l'andamento

del sistema economico e lo condiziona fortemente, pertanto se le norme che regolano tale fenomeno

sono fatte male ne risente il meccanismo degli scambi di ricchezza. A tal proposito gli ordinamenti

moderni si preoccupano di avere norme capaci di garantire che la circolazione giuridica si sviluppi con

il massimo dinamismo, e con il minimo impaccio. Per raggiungere tale obiettivo è necessario garantire

la sicurezza sugli acquisti, poiché senza certezze i soggetti sono scoraggiati ad acquistare e quindi

non si ha dinamismo. È chiaro quindi che è necessaria una certezza sui diritti soggettivi, in particolare

tutela dell'affidamento.

sulla stabilità del loro acquisto. Viene in gioco un concetto fondamentale: la

Per tutela dell’affidamento si intende l’affidamento che appunto l'acquirente fa sull'efficacia e

sulla stabilità del diritto. 24

I SOGGETTI

CAPITOLO 10: SOGGETTI DEL DIRITTO

I soggetti del diritto sono coloro che possono essere titolari di situazioni giuridiche, e che le

movimentano compiendo atti giuridici. Essi possono essere di due tipi:

●​ Persone fisiche

●​ Organizzazioni

Il concetto di soggetto del diritto si lega a quello della capacità giuridica, o meglio sono due modi

diversi di esprimere il medesimo concetto poiché essere soggetti del diritto significa avere capacità

giuridica.

La capacità giuridica è la capacità riconosciuta dall'ordinamento di essere titolari di situazioni

giuridiche soggettive attive o passive.

Sono le norme che stabiliscono chi ha capacità giuridica e in che misura può averla: se piena o

limitata. Le limitazioni della capacità giuridica sono stabilite dalle norme e si fondano generalmente

sulla considerazione che determinate qualità dei soggetti rendono inopportuno o addirittura consentire

a quei soggetti la titolarità di determinate situazioni giuridiche. Le norme stabiliscono quindi che:

●​ Le organizzazioni possono avere capacità giuridica poiché sono titolari di crediti, debiti ecc.

ma ovviamente non possono avere relazioni familiari ad esempio, pertanto → capacità

limitata

●​ Le persone umane possono subire limitazioni della loro capacità giuridica per più motivi:

○​ Età (ex si ritiene inopportuno per i minorenni sposarsi)

○​ Condizioni psichiche

○​ Difetto di onorabilità: derivante per lo più dall'aver riportato determinate condanne

penali

○​ Difetto di riconosciuta competenza professionale: chi non è iscritto in determinati albi

professionali non può assumere certe cariche

Dobbiamo ricordare che capacità giuridica e capacità di agire non sono la stessa cosa. La capacità

è la capacità di compiere atti giuridici. Per capire la differenza tra le due capacità

di agire

prendiamo in esame la situazione di un minore:

Il minore ha la capacità giuridica rispetto alla proprietà (può essere proprietario di beni), gli manca

però la capacità di agire sui beni (non può acquistare beni), in questo è sostituito dai suoi genitori o

comunque da una figura che funga da rappresentante. Discorso diverso si ha per il matrimonio: il

minore non ha capacità giuridica di assumere lo status di coniuge e nessuno può sostituirlo in questo.

È quindi chiaro che la distinzione tra capacità giuridica e capacità di agire sta proprio in questo

meccanismo di sostituzione:

●​ Se si può sostituire → incapacità di agire

●​ Se non si può sostituire → incapacità giuridica

CAPITOLO 11: PERSONE FISICHE

Nell’ordinamento moderno ogni individuo umano è soggetto del diritto, e tale soggetto si

definisce persona fisica.

L’art 1 comma 1 afferma che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita, non per

scelta naturale ma per scelta politica del legislatore pertanto può essere più o meno opinabile. Il fatto

che sia una scelta politica è dimostrato da due rilievi:

●​ In altre epoche storiche c'erano uomini privi della qualità di soggetto del diritto (ex schiavi)

●​ Anche negli ordinamenti che appartengono alla civiltà moderna occidentale, possono variare

il modo è la misura in cui l'uomo è soggetto del diritto

Pertanto, è chiaro che la coincidenza fra persona fisica e soggetto di diritto, è relativa e storica, non

assoluta e naturale. 25

L’art 1 prosegue aggiungendo che, si è vero che la capacità giuridica si acquista dal momento della

nascita, ma ciò non esclude che al concepito possano spettare dirit

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A.A. 2024-2025
99 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andrearomoli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Bucelli Andrea.