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ART 5- INCOMPETENZA (DOMANDA D’ESAME)
Competenza inderogabile perché si tocca il nervo scoperto del giudice naturale. Al pari del difetto di giurisdizione abbiamo anche per il difetto di competenza la rilevabilità d’u cio però solo nel grado al quale il vizio si riferisce. Il vizio sarà quindi sanato laddovesi passi all’altro grado di giudizio.
Il giudice che rileva la propria incompetenza lo fa con sentenza e al contempo indica la corte di giustizia competente; quest’ultima non può più mettere in discussione l’incompetenza dichiarata né l’indicazione della propria competenza. È onere delle parti assumere la causa davanti al giudice competente.
La non contestabilità è relativa SOLO al giudice individuato come competente, ma il contribuente può contestare eccome: la ratio è evitare un “rimballo” tra giudici. Comma 4 non si applicano le disposizioni del cpc sui
Regolamenti di competenza: frutto della volontà di semplificare del legislatore. Comma 5 domanda d'esame: disciplina riassunzione processo. È diverso il termine e il dies a quo rispetto alla procedura civile. Perché il cpc prevede che la riassunzione debba effettuarsi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, mentre qui il termine è di 6 mesi ma dalla comunicazione della sentenza (laddove non sia già indicato un termine nella sentenza).
ART 6 - ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI COMPONENTI CORTI GIUSTIZIA PRIMO E SECONDO GRADO. Comma 2 è necessario perché dato che i professionisti abilitati alla difesa possono essere avvocati, commercialisti o altre figure professionali ci possono essere più occasioni di conflitti di interessi col giudice, perché magari ci sono stati rapporti in precedenza. Comma 3: chi decide sulla ricusazione.
ART 7 - POTERI CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA PRIMO E SECONDO GRADO.
Novità eclatanti, ad eccezione del divieto di giuramento che c'è sempre stato. La prova testimoniale prima era del tutto esclusa, però l'amministrazione finanziaria poteva raccogliere le dichiarazioni di terzi, le cui informazioni aiutavano nell'attività di accertamento; questo meccanismo poteva essere visto come un ricorso alla prova testimoniale da parte dell'amministrazione finanziaria seppur non in fase processuale ma in fase di accertamento. Allora la Corte Costituzionale, che fu interpellata più volte per dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 7 nella parte in cui escludeva del tutto la prova testimoniale in giudizio per il contribuente, in più casi si rifiutò di farlo. Il legislatore del 2022, sotto la pressione che è durata per molto tempo, ha introdotto questa prova testimoniale scritta che entra nel processo e rende uguali le parti. Si è scelta la via della testimonianza scritta, maquesta vedremo che può anche diventare orale: seguidice ha dei dubbi sulla testimonianza scritta, può procedere ad esame orale del soggetto che ha reso quelle dichiarazioni scritte. Secondo inciso comma 4: sono indiscutibili no a querela di falso certi fatti svolti secondo verbale, ma le deduzioni che vengono fatte di conseguenza non sono indiscutibili no a querela di falso. Quindi prova testimoniale si, ma con dei limiti. Comma 5 bis: norma fortemente voluta che chiarisce distribuzione onere della prova. Nel processo tributario si registra infatti una asimmetria tra amministrazione finanziaria che esercita una pretesa impositiva che va motivata nell'atto impositivo e il contribuente. In sede processuale è sempre contribuente ad agire, quindi a proporre ricorso ma ciò non deve fare dimenticare la ripartizione dell'onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria resistente. In sede processuale in linea di principio il giudice non potràconsentire che l'amministrazione finanziaria nel processo compensi le sue manchevolezze della fase procedimentale, cioè che per esempio durante il processo fornisca le motivazioni della propria pretesa impositiva: questo è un principio fondamentale.
Preoccupano le proiezioni post riforma: molti giudici tributari andranno in pensione e i posti vacanti non saranno colmati né subito né in modo sufficiente dai futuri concorsi che richiedono molto tempo.
Nell'immediato per cercare di diminuire il contenzioso tributario, oltre che cercare di scrivere le norme in modo più chiaro (partita già persa in partenza), si è costituita una sezione specializzata (Istituzione autonoma tributaria della corte di cassazione civile) per la risoluzione dei contrasti in giurisprudenza. In cassazione le questioni di fatto non hanno ingresso ma solo quelle di diritto ed è indicativo che sia stata creata una sezione ad hoc perché la dice lunga.
sull'oscurità delle norme. Inoltre il trend è quello di ricorrere sempre in cassazione e ciò crea un ulteriore appesantimento. Istituto lite temeraria dovrebbe essere un disincentivo ad agire e ricorrere in modo temerario perché scatta risarcimento danno, ma nella realtà viene molto scarsamente applicato perché vi sono dei requisiti rigidi e inoltre c'è la paura di inimicarsi l'amministrazione finanziaria richiedendo applicazione di questo istituto. Inoltre molte volte quando anche il contribuente ha vinto con sentenza passata in giudicato, l'uccio non paga e occorre intraprendere un nuovo processo che è il processo di ottemperanza. Quindi anche la resistenza del sco aumenta il contenzioso in cassazione. Allora per ridurlo si è introdotta definizione agevolata (pagamento percentuale) per le cause pendenti in cassazione che non superino in valore i 50.000 euro. Tale definizione agevolata è preclusa per le cause.Pendenti aventi ad oggetto l'IVA, in quanto l'Italia non potrebbe decidere su risorse che appartengono all'UE.fi fi fi fi fi fi fi fi fi ffi fi fi fi ffi
Altro limite alla definizione agevolata è dato dal caso in cui oggetto della causa pendente sia il recupero degli aiuti di stato.
Questa sezione autonoma istituita in cassazione sarà composta da un organico i cui membri avranno maggiorazione economica per l'attività svolta.
Altra novità sempre per deazionare il contenzioso: introduzione di criteri di risoluzione dei contrasti giurisprudenziali al fine di assicurare prevedibilità della decisione e rendere uniforme il giudizio della cassazione.
La prevedibilità porta ad una riduzione drastica delle controversie cosi come la chiarezza delle norme a monte nella parte sostanziale. Certo questa prevedibilità non deve spingersi all'estremo.
Questa istituzione della sezione specializzata in cassazione e l'introduzione dei
criteri dovrebbero de azionare contenzioso e ridurre durata dei processi. Tornando al comma 5 bis, Precisa distribuzione onere probatorio, fa propendere per accoglimento dei ricorsi anche perché spesso gli accertamenti sono a tappeto e fatti tramite software quindi si scontrano con la realtà, e ciò costituisce un difetto motivazione atto impositivo. Motivazione atto impositivo non può essere integrata in corso di giudizio. Sent che esprime questo principio e che ripercorre precedenti giurisprudenziali: n 2032/2022. Un esempio è quello relativo alle fatture oggettivamente inesistenti. Spesso accade a fronte di operazioni inesistenti che si applichino sanzioni penali come sappiamo, ma ai nitributari l'inesistenza dell'operazione sottesa alla fattura emessa ha come effetto il disconoscimento dell'iva detratta all'imprenditore. Prova testimoniale: approfondimenti. È ammissibile con due limiti: - processuale: giudice deve valutare laindividuando con la stessa ordinanza i relativi capitoli. Individuazione dei capitoli testimoniali viene quindi fatta dal giudice e vengono noti cati al testimone. Quindi il capitolo è l'argomento su cui il testimone dovrà pronunciarsi, perché è su quel punto che giudice rileva la necessità. Anche per il 257 bis cpc ci può essere escussione orale della prova testimoniale, ma testimonianza orale serve al giudice per chiarire eventuali espressioni ambigue del testimone o dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni. Un problema importante sorge per la prova testimoniale in appello: in linea tendenziale ex art. 58 del 546 non sono ammesse nuove prove in appello, ove per nuove si intendono prove diverse da quelle esperite in primo grado, al contrario dei nuovi documenti che sono sempre ammessi. Il legislatore al netto di tale problematica prevede due eccezioni (DOMANDA D'ESAME): ffi ffi fl fi fi fl fi ffi ff fi - per iniziativa del giudice
l'ultima possibilità di impugnare una sentenza.l'ultima possibilità di riformare la sentenza nel merito ed è opportuno