TIPOLOGIE DI AZIONI
Considerazioni generali:
1. Anche nella giurisdizione amministrativa è presente un p. di cognizione con
eventuale fase cautelare e un p.di esecuzione (cd. giudizio di ottemperanza)
2. Il codice, negli articoli specificamente dedicati alle azioni (artt.29-31), non ha
carattere di sistematicità e completezza in particolare l’azione di accertamento a
tutela dei diritti soggettivi nelle materie di giurisdizione esclusiva non è
espressamente contemplata ma comunque la si deve ritenere anche oggi
esperibile perché prima del codice è sempre stata ritenuta ammissibile e non è
pensabile che il codice abbia voluto escluderla
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Alcuni ritengono che per la tutela degli interessi legittimi dovrebbero ammettersi tutte
le azioni più opportune per la tutela delle pretese giuridiche del ricorrente
indipendentemente dal fatto che tali azioni siano espressamente previste dal codice
(cd. atipicità delle azioni). Altri sostengono che per capire quali siano le azioni
esperibili davanti al giudice amministrativo si dovrebbe guardare non alle norme
processuali ma alle norme sostanziali. Il dibattito ha perso rilievo sul piano pratico con
la modifica apportata all’art.34, 1 comma lett. c cpa dal d.lgs 160/2012 (secondo
decreto correttivo del codice) che ha introdotto in maniera inequivocabile l’azione di
adempimento – azione per la condanna al rilascio del provvedimento richiesto. E il
dibattito ha perso rilievo perché da allora tutte le azioni esperibili davanti al giudice
amministrativo sono contemplate nel cpa.
Da segnalare due canoni fondamentali:
1. PRIMO CANONE art.34, 2 comma cpa 1 periodo in nessun caso il giudice
può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora
esercitati = il ricorso al giudice amministrativo non può avere carattere
preventivo di conseguenza sono escluse le azioni dirette ad accertare le modalità
di un’attività amministrativa futura o comunque non ancora compiuta.
Allora come si spiega l’azione avverso il silenzio? Quando si esperisce l’azione
avverso il silenzio, il dovere dell’amministrazione di provvedere si è già
pienamente maturato di conseguenza la tutela è successiva (art.2 L.241/1990
alla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento).
2. SECONDO CANONE art.34, 2 comma cpa 2 periodo salvo quanto previsto
dal 3 comma (se nel corso del giudizio l’annullamento dell’atto impugnato non
risulta più utile per il ricorrente ma sussiste l’interesse ai fini risarcitori il giudice
accerta l’illegittimità dell’atto impugnato) il giudice non può conoscere della
legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con
l’azione di annullamento = in presenza di un provvedimento amministrativo, il
cittadino ha l’onere di impugnare quel provvedimento per chiederne
l’annullamento e non può limitarsi a proporre una domanda di accertamento della
sua illegittimità. la legittimità di un provvedimento amministrativo può essere
contestata solo impugnando il provvedimento per chiederne l’annullamento. per la
tutela degli interessi legittimi l’azione di accertamento non può essere proposta nei
casi in cui sarebbe stata esperibile un’azione di annullamento – la domanda per la
condanna dell’amministrazione al rilascio del provvedimento illegittimamente
negato può essere proposta solo se di quel provvedimento illegittimo sia stato
chiesto l’annullamento.
Anche nella giurisdizione amministrativa è presente un giudizio di esecuzione cd.
giudizio di ottemperanza. Tale giudizio si differenzia dal giudizio civile di esecuzione
forzata quanto a presupposti perché: 1.non è necessario un titolo esecutivo come
invece richiede l’art.474 cpc 2.non è necessario che la sentenza da eseguire sia una
sentenza di condanna.
ART.32 CPA PLURALITÀ DELLE DOMANDE E CONVERSIONE DELLE AZIONI 25
- 1 COMMA È ammesso nello stesso giudizio il cumulo di domande purché connesse.
Se alcune domande sono assoggettate al rito ordinario ed altre domande sono
assoggettate a riti speciali, l’intero giudizio deve esse trattato e definito secondo il
rito ordinario – se però una domanda è assoggettata a uno dei riti abbreviati
previsti agli art.119 ss cpa l’intero giudizio deve essere trattato e definito secondo
il rito speciale.
- 2 COMMA (vale anche nel processo civile) L’errore della parte nella qualificazione
dell’azione proposta non comporta alcuna particolare conseguenza negativa
perché è il giudice che qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi
sostanziali (in coerenza con il principio iura novit cura) e sussistendone i
presupposti può sempre disporre la conversione delle azioni
AZIONE DI ACCERTAMENTO (AZIONE DICHIARATIVA)
1. AZIONE DI ACCERTAMENTO A TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI nelle materie di
giurisdizione esclusiva non è espressamente contemplata ma comunque la si deve
ritenere anche oggi esperibile perché prima del codice è sempre stata ritenuta
ammissibile e non è pensabile che il codice abbia voluto escluderla. Oggetto di
accertamento può essere sia un diritto patrimoniale sia un diritto non patrimoniale.
L’azione di accertamento non è soggetta al termine di decadenza di 60g previsto per
l’impugnazione dei provvedimenti ma vale il termine di prescrizione che le norme
sostanziali prevedono per il diritto medesimo.
2. AZIONE DI ACCERTAMENTO A TUTELA DEGLI INTERESSI LEGITTIMI non è ammessa
nei casi in cui è esperibile l’azione di annullamento
Il cpa ha introdotto all’art.31, 4 comma l’AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA
NULLITÀ DI UN PROVVEDIMENTO O DI UN ATTO AMMINISTRATIVO per i casi in
cui la relativa controversia sia di competenza del giudice amministrativo. La figura
della nullità dell’atto amministrativo è richiamata nell’art.21 septies L.241/1990. La
domanda va proposta nel termine di decadenza di 180g dalla comunicazione o
pubblicazione o piena conoscenza del provvedimento – previsione specifica perché
l’azione di nullità non è soggetta a prescrizione e previsione che non si applica al
caso in cui l’atto sia nullo per elusione o violazione del giudicato perché in questo caso
la questione di nullità è trattata nel giudizio di ottemperanza in cui l’azione non è
soggetta a termine di decadenza.
AZIONE DI ANNULLAMENTO (AZIONE COSTITUTIVA) ART.29 CPA
L’azione di annullamento è un’azione costituiva perché il giudice con la sentenza
elimina i risultati giuridici prodotti dall’attività illegittima dell’amministrazione –
all’effetto costitutivo del potere amministrativo corrisponde il carattere costitutivo
della tutela offerta all’interesse legittimo –. L’azione di annullamento va proposta nel
termine di decadenza di 60g dalla comunicazione o pubblicazione o piena conoscenza
del provvedimento. Il ricorso entro il medesimo termine va notificato a pena di
inammissibilità all’amministrazione e ad almeno un controinteressato – qui
controinteressato è il soggetto che trae benefici dall’atto impugnato 26
Il giudice, se accoglie il ricorso, annulla in tutto o in parte l’atto impugnato; la riforma
è ammessa solo nei casi di giurisdizione estesa al merito. Il giudice può annullare
l’atto impugnato se lo ritiene viziato: – per incompetenza (l’organo che ha emanato
l’atto non era dotato di competenza a provvedere) – per eccesso di potere (uso
scorretto del potere discrezionale da parte dell’amministrazione – es. contrasto con
dovere di imparzialità o principio di ragionevolezza) – per violazione di legge
(contrasto tra un elemento del provvedimento o del suo procedimento con una
disposizione di legge).
L’azione di annullamento è:
1. GENERALE è sempre ammessa ogni qualvolta assuma rilievo un provvedimento
lesivo dell’amministrazione
2. NECESSARIA la contestazione della legittimità di un provvedimento
amministrativo va proposta con la domanda di annullamento – regola in passato
invocata anche per subordinare alla domanda di annullamento la tutela risarcitoria
degli interessi legittimi cd. PREGIUDIZIALITÀ AMMINISTRATIVA
L'annullamento del provvedimento illegittimo da parte del giudice e l’annullamento
d’ufficio art. 21 nonies L.241/1990 conducono allo stesso risultato ma hanno
presupposti diversi: in particolare l’annullamento d’ufficio richiede l’accertamento di
un interesse pubblico specifico – ciò impedisce di ritenere l’annullamento d’ufficio un
istituto di giustizia amministrativa posto a garanzia dell’interesse legittimo del
cittadino.
Come è ammesso l’annullamento d’ufficio del silenzio-assenso art.20, 3 comma
L.241/1990 così si deve ammettere la possibilità di chiedere al giudice l’annullamento
degli effetti giuridici prodotti dal silenzio-assenso. Il silenzio-assenso, infatti, anche se
non è un atto amministrativo, produce gli stessi effetti di un provvedimento e può
capitare che gli effetti prodotti siano illegittimi es. silenzio-assenso che si forma su
un’istanza presentata all’amministrazione per svolgere un’attività non conforme alla
legge.
L’azione di annullamento ha un rilievo centrale nel processo amministrativo. Difatti
vd. art.38 cpa RINVIO INTERNO le disposizioni del codice sullo svolgimento del giudizio
di 1° contenute nel Libro II sono modellate su quest’azione e, se non espressamente
derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.
AZIONE DI CONDANNA (introdotta dalla legge istituiva dei Tar) ART.30 CPA
PRIMA DEL CPA, l’azione di condanna era ammessa soltanto nei casi di
giurisdizione esclusiva ed esclusivamente per l’adempimento di obbligazioni
pecuniarie dell’amministrazione
OGGI:
- nella giurisdizione di legittimità l’azione di condanna è ammessa solo per il
risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi 27
- nella giurisdizione esclusiva l’azione di condanna è ammessa per l’adempimento
di qualsiasi obbligazione inerente alla materia devoluta alla giurisdizione
esclusiva e può anche essere proposta dall’amministrazione per ottenere
l’adempimento di obbligazioni di un privato nei suoi confronti
II
ATTENZIONE: il fatto che nella giurisdizione esclusiva l’azione di condanna sia
ammessa per l’adempimento di qualsiasi obbligazio
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