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Estratto del documento

L’IRES.

IRES: imposta proporzionale sui redditi dei soggetti diversi dalle persone fisiche prevista dal TUIR.

Articolo 73 TUIR: i soggetti passivi dell’IRES possono così essere raggruppati:

• Società ed enti commerciali: sono innanzitutto le società di capitali residenti. Sono poi compresi tra

gli enti commerciali anche gli enti, pubblici o privati, diversi dalle persone fisiche e diversi dalle

società compresi i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o

principale lo svolgimento di un’attività commerciale. Una società od un ente è residente in Italia

quando per la maggior parte del periodo d’imposta ha la sede legale od amministrativa ovvero, se

non ha né l’una né l’altra, almeno l’oggetto della sua attività in Italia. Le società di capitali sono

sempre soggetti commerciali. Gli enti diversi dalle società devono avere ad oggetto esclusivo o

principale commerciale. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residuale è determinato in base

alla legge, all’atto costitutivo od allo Statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata

autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare

direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto. Per stabilire se

l’oggetto di un ente è commerciale o meno è necessario fare riferimento all’articolo 55 TUIR, ed al

criterio oggettivo di individuazione del reddito d’impresa. I soggetti commerciali producono e

possiedono solo reddito d’impresa. Il loro regime impositivo è quello descritto a proposito del reddito

d’impresa: tutti i loro redditi sono assorbiti in quella categoria.

• Enti non commerciali: enti diversi dalle società, non rientranti nella prima categoria e, quindi, non

aventi come oggetto almeno principale lo svolgimento di attività commerciale. Il regime tributario di

questi è assimilabile a quello delle persone fisiche, nel senso che essi producono reddito delle

diverse categorie, a seconda delle caratteristiche oggettive del provento.

• Enti non residenti: nell’ambito di questi bisogna distinguere tra: enti o società non residenti di tipo

commerciale con stabile organizzazione in Italia, per i quali tutto il reddito nella stabile

organizzazione è assorbito nel reddito d’impresa; enti o società non residenti di tipo commerciale

che non hanno una stabile organizzazione in Italia od enti non residenti di altro tipo, per i quali si ha

produzione di reddito delle diverse categorie, a seconda delle caratteristiche oggettive del provento.

L’imposta sul valore aggiunto.

Introduzione.

IVA: imposta di derivazione comunitaria.

Sistema comune dell’IVA: venne istituito con la direttiva 67/277/CE in materia di armonizzazione delle

legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari. Disposizioni dettagliate sulla base

imponibile uniforme e sull’applicazione dell’imposta sono contenute nella sesta direttiva del Consiglio.

Entrambi questi strumenti normativi sono stati rifusi nel 2006 con la direttiva numero 112, entrata in vigore il

1° gennaio 2007. Il sistema comune dell’IVA tende sempre più alla creazione di uno spazio uniforme anche

dal punto di vista fiscale; tale risultato ultimo è in ogni caso ancora di là da venire.

Italia: le disposizioni di riferimento sono contenute nel dpr 26 ottobre 1972 numero 633 e nel decreto legge

30 agosto 1993 numero 331, convertito con legge 29 ottobre 1993 numero 427 sul sistema provvisorio degli

scambi intercomunitari.

Di recente: il sistema comune dell’IVA è stato interessato da significative modifiche, che hanno imposto al

legislatore nazionale di riscrivere la normativa interna per quanto attiene ai criteri di determinazione della

territorialità dell’imposta in materia di prestazioni di servizi intercomunitari e regole per i rimborsi a soggetti

residenti in Stati membri diversi: infine, sono stati rivisti i rimedi contro la frode fiscale nelle operazioni

intercomunitarie. La struttura dell’imposta.

IVA: si applica in modo generale alle operazioni aventi ad oggetti beni o servizi. È un’imposta proporzionale

al corrispettivo erogato e viene riscossa in ogni fase del processo produttivo. Dagli importi riscossi nelle

vendite è possibile detrarre gli importi pagati negli acquisti, in questo modo l’imposta si caratterizza come

neutra e grava per intero solo sul consumatore finale. L’IVA è un’imposta sul consumo, pertanto si

caratterizza come imposta indiretta non incide immediatamente sulla ricchezza, tipicamente neutrale, in

quanto i soggetti intermedi che concorrono al processo industriale e produttivo non restano incisi: è il

consumatore finale che sopporta il carico tributario.

Produttore: vende il bene applicando al corrispettivo ad un ammontare direttamente proporzionale allo

stesso e viene a trovarsi nella condizione giuridica di debitore d’imposta per quello stesso ammontare; non

sorgono quindi particolari problemi legati alla detrazione.

Soggetto: l’unico che resta realmente inciso è il consumatore, il quale subisce l’applicazione del carico

fiscale non costituendo un anello della catena industriale e non avendo la facoltà di detrarre l’IVA assolta

negli acquisti.

Soggetto passivo: in senso economico, è il consumatore finale, che tuttavia non ha obblighi diretti verso il

Fisco. Le operazioni imponibili.

Articolo 1 dpr numero 633/1972: definisce le operazioni imponibili, vale a dire quelle operazioni per cui

sussistono sia l’obbligazione economia sia gli adempimenti formali. Scomponendo il dettato della norma si

ottengono i requisiti fondamentali affinché un’operazione si possa considerare rilevante ed imponibile ai fini

IVA: requisito oggettivo: cessione di un bene o prestazione di servizio; requisito soggettivo: operazione posta

in essere nell’esercizio di impresa, arti o professioni; requisito territoriale: l’operazione avviene nel territorio

dello Stato; norma di chiusura: importazione da chiunque effettuate.

Articolo 2: rubricato cessioni di beni, fornisce una definizione generale: sono cessioni gli atti a titolo oneroso

che comportano il trasferimento della proprietà o la costituzione/trasferimento di diritti reali di godimento.

Segue poi un’elencazione particolareggiata che prevede anche una lunga serie di esclusioni. Rientrano tra le

cessioni di beni anche le cessioni gratuite qualificabili come omaggi o spese di rappresentanza. Non sono

considerate cessioni di beni le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati,

attesa la natura, sostanzialmente di spese di propaganda.

Articolo 3: prestazioni di servizi. La prima parte del comma 1 contiene un elenco di contratti tipici che

costituiscono prestazioni di servizi. Costituiscono prestazioni di servizi altresì le prestazioni dipendenti in

genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale che sia la fonte. La norma contiene poi

un’ampia casistica di inclusioni nella nozione di prestazioni di servizi, e di eccezioni.

Articolo 67: definisce le importazioni, limitando il concetto ai soli beni provenienti dall’esterno dell’Unione

europea. Le operazioni non imponibili.

Categorie di operazioni: oltre a quelle imponibili, ve ne sono alcune cui conseguono degli obblighi IVA, anche

se non l’obbligo di pagare l’imposta. Esse, insieme con le operazioni imponibili, esauriscono le operazioni

dette in campo IVA, e sono le operazioni non imponibili e le operazioni esenti. A tali ultimi due tipi di

operazioni non consegue l’obbligo di pagare il tributo ma solo gli obblighi formali. Alle operazioni fuori campo

IVA non seguono né obblighi formali né sostanziali.

Operazioni non imponibili: costituite essenzialmente da:

• Cessioni all’esportazione ex articolo 8. Tale disposizione presenta tre tipologie di cessione

all’esportazione. basti un breve richiamo a ciascuna di queste: esportazione diretta: il soggetto

cedente cura il trasporto/spedizione di un bene fuori dal territorio della Comunità europea;

esportazione indiretta: il soggetto cessionario cura il trasporto/spedizione di un bene fuori dal

territorio della Comunità europea; cessione di beni o prestazioni di servizi nei confronti di esportatori

abituali: soggetto che ha posto in essere un certo quantitativo di operazioni non imponibile e quindi

ha diritto ad acquistare in sospensione d’imposta per l’anno successivo ed in questo senso ed in

questi limiti l’operazione può considerarsi non imponibile. La ragione di tale sospensione è che un

soggetto che non può applicare l’IVA sulle cessioni di beni, che sono l’oggetto abituale della sua

attività, sarà strutturalmente ed abitualmente a credito nei confronti dell’Erario. La legge consente

all’esportatore abituale di effettuare acquisti senza pagamento dell’IVA per un volume d’affari pari

all’ammontare delle operazioni non imponibili poste in essere nell’anno precedente: questa somma

spendibile senza pagare l’IVA viene comunemente chiamata plafond.

• Operazioni assimilate alle cessioni all’espropriazione ex articolo 8 bis.

• Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ex articolo 9. L’articolo 9 elenca una serie

di operazioni aventi le seguenti caratteristiche: sono poste in essere parte in Italia e parte all’estero; i

beni oggetto della prestazione sono esteri o destinati all’estero; beni oggetto della prestazione sono

utilizzati parte in Italia e parte all’estero.

Le operazioni esenti.

Operazioni esenti: elencate dall’articolo 10. Si tratta di un’elencazione molto lunga e dettagliata, cui non

corrisponde una giustificazione valida per tutte. La caratteristica principale delle operazioni ivi contenute è

che ad esse non corrisponde l’obbligo di pagare il tributo, ma corrispondono gli obblighi formali. A differenza

delle operazioni non imponibili, le operazioni esenti limitano il diritto di detrazione. Il contribuente che ponga

in essere operazioni esenti non può detrarre l’IVA corrisponda ai suoi fornitori per l’acquisto di beni o servizi

afferenti i beni da lui ceduti od i servizi da lui prestati in regime di esecuzione.

Contribuenti: che esercitano sia attività che danno luogo ad opposizioni che conferiscono il diritto alla

detrazione, sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, il diritto alla detrazione

dell’imposta spetta in misura proporzionale alla quota di operazioni della prima categoria se il contribuente

effettua a valle un 50% di operazioni esenti, e detraibile il 50% dell’IVA assolta a monte. Chi pone in essere

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Marcheselli Alberto.