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L’IRES.
IRES: imposta proporzionale sui redditi dei soggetti diversi dalle persone fisiche prevista dal TUIR.
Articolo 73 TUIR: i soggetti passivi dell’IRES possono così essere raggruppati:
• Società ed enti commerciali: sono innanzitutto le società di capitali residenti. Sono poi compresi tra
gli enti commerciali anche gli enti, pubblici o privati, diversi dalle persone fisiche e diversi dalle
società compresi i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o
principale lo svolgimento di un’attività commerciale. Una società od un ente è residente in Italia
quando per la maggior parte del periodo d’imposta ha la sede legale od amministrativa ovvero, se
non ha né l’una né l’altra, almeno l’oggetto della sua attività in Italia. Le società di capitali sono
sempre soggetti commerciali. Gli enti diversi dalle società devono avere ad oggetto esclusivo o
principale commerciale. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residuale è determinato in base
alla legge, all’atto costitutivo od allo Statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto. Per stabilire se
l’oggetto di un ente è commerciale o meno è necessario fare riferimento all’articolo 55 TUIR, ed al
criterio oggettivo di individuazione del reddito d’impresa. I soggetti commerciali producono e
possiedono solo reddito d’impresa. Il loro regime impositivo è quello descritto a proposito del reddito
d’impresa: tutti i loro redditi sono assorbiti in quella categoria.
• Enti non commerciali: enti diversi dalle società, non rientranti nella prima categoria e, quindi, non
aventi come oggetto almeno principale lo svolgimento di attività commerciale. Il regime tributario di
questi è assimilabile a quello delle persone fisiche, nel senso che essi producono reddito delle
diverse categorie, a seconda delle caratteristiche oggettive del provento.
• Enti non residenti: nell’ambito di questi bisogna distinguere tra: enti o società non residenti di tipo
commerciale con stabile organizzazione in Italia, per i quali tutto il reddito nella stabile
organizzazione è assorbito nel reddito d’impresa; enti o società non residenti di tipo commerciale
che non hanno una stabile organizzazione in Italia od enti non residenti di altro tipo, per i quali si ha
produzione di reddito delle diverse categorie, a seconda delle caratteristiche oggettive del provento.
L’imposta sul valore aggiunto.
Introduzione.
IVA: imposta di derivazione comunitaria.
Sistema comune dell’IVA: venne istituito con la direttiva 67/277/CE in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari. Disposizioni dettagliate sulla base
imponibile uniforme e sull’applicazione dell’imposta sono contenute nella sesta direttiva del Consiglio.
Entrambi questi strumenti normativi sono stati rifusi nel 2006 con la direttiva numero 112, entrata in vigore il
1° gennaio 2007. Il sistema comune dell’IVA tende sempre più alla creazione di uno spazio uniforme anche
dal punto di vista fiscale; tale risultato ultimo è in ogni caso ancora di là da venire.
Italia: le disposizioni di riferimento sono contenute nel dpr 26 ottobre 1972 numero 633 e nel decreto legge
30 agosto 1993 numero 331, convertito con legge 29 ottobre 1993 numero 427 sul sistema provvisorio degli
scambi intercomunitari.
Di recente: il sistema comune dell’IVA è stato interessato da significative modifiche, che hanno imposto al
legislatore nazionale di riscrivere la normativa interna per quanto attiene ai criteri di determinazione della
territorialità dell’imposta in materia di prestazioni di servizi intercomunitari e regole per i rimborsi a soggetti
residenti in Stati membri diversi: infine, sono stati rivisti i rimedi contro la frode fiscale nelle operazioni
intercomunitarie. La struttura dell’imposta.
IVA: si applica in modo generale alle operazioni aventi ad oggetti beni o servizi. È un’imposta proporzionale
al corrispettivo erogato e viene riscossa in ogni fase del processo produttivo. Dagli importi riscossi nelle
vendite è possibile detrarre gli importi pagati negli acquisti, in questo modo l’imposta si caratterizza come
neutra e grava per intero solo sul consumatore finale. L’IVA è un’imposta sul consumo, pertanto si
caratterizza come imposta indiretta non incide immediatamente sulla ricchezza, tipicamente neutrale, in
quanto i soggetti intermedi che concorrono al processo industriale e produttivo non restano incisi: è il
consumatore finale che sopporta il carico tributario.
Produttore: vende il bene applicando al corrispettivo ad un ammontare direttamente proporzionale allo
stesso e viene a trovarsi nella condizione giuridica di debitore d’imposta per quello stesso ammontare; non
sorgono quindi particolari problemi legati alla detrazione.
Soggetto: l’unico che resta realmente inciso è il consumatore, il quale subisce l’applicazione del carico
fiscale non costituendo un anello della catena industriale e non avendo la facoltà di detrarre l’IVA assolta
negli acquisti.
Soggetto passivo: in senso economico, è il consumatore finale, che tuttavia non ha obblighi diretti verso il
Fisco. Le operazioni imponibili.
Articolo 1 dpr numero 633/1972: definisce le operazioni imponibili, vale a dire quelle operazioni per cui
sussistono sia l’obbligazione economia sia gli adempimenti formali. Scomponendo il dettato della norma si
ottengono i requisiti fondamentali affinché un’operazione si possa considerare rilevante ed imponibile ai fini
IVA: requisito oggettivo: cessione di un bene o prestazione di servizio; requisito soggettivo: operazione posta
in essere nell’esercizio di impresa, arti o professioni; requisito territoriale: l’operazione avviene nel territorio
dello Stato; norma di chiusura: importazione da chiunque effettuate.
Articolo 2: rubricato cessioni di beni, fornisce una definizione generale: sono cessioni gli atti a titolo oneroso
che comportano il trasferimento della proprietà o la costituzione/trasferimento di diritti reali di godimento.
Segue poi un’elencazione particolareggiata che prevede anche una lunga serie di esclusioni. Rientrano tra le
cessioni di beni anche le cessioni gratuite qualificabili come omaggi o spese di rappresentanza. Non sono
considerate cessioni di beni le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati,
attesa la natura, sostanzialmente di spese di propaganda.
Articolo 3: prestazioni di servizi. La prima parte del comma 1 contiene un elenco di contratti tipici che
costituiscono prestazioni di servizi. Costituiscono prestazioni di servizi altresì le prestazioni dipendenti in
genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale che sia la fonte. La norma contiene poi
un’ampia casistica di inclusioni nella nozione di prestazioni di servizi, e di eccezioni.
Articolo 67: definisce le importazioni, limitando il concetto ai soli beni provenienti dall’esterno dell’Unione
europea. Le operazioni non imponibili.
Categorie di operazioni: oltre a quelle imponibili, ve ne sono alcune cui conseguono degli obblighi IVA, anche
se non l’obbligo di pagare l’imposta. Esse, insieme con le operazioni imponibili, esauriscono le operazioni
dette in campo IVA, e sono le operazioni non imponibili e le operazioni esenti. A tali ultimi due tipi di
operazioni non consegue l’obbligo di pagare il tributo ma solo gli obblighi formali. Alle operazioni fuori campo
IVA non seguono né obblighi formali né sostanziali.
Operazioni non imponibili: costituite essenzialmente da:
• Cessioni all’esportazione ex articolo 8. Tale disposizione presenta tre tipologie di cessione
all’esportazione. basti un breve richiamo a ciascuna di queste: esportazione diretta: il soggetto
cedente cura il trasporto/spedizione di un bene fuori dal territorio della Comunità europea;
esportazione indiretta: il soggetto cessionario cura il trasporto/spedizione di un bene fuori dal
territorio della Comunità europea; cessione di beni o prestazioni di servizi nei confronti di esportatori
abituali: soggetto che ha posto in essere un certo quantitativo di operazioni non imponibile e quindi
ha diritto ad acquistare in sospensione d’imposta per l’anno successivo ed in questo senso ed in
questi limiti l’operazione può considerarsi non imponibile. La ragione di tale sospensione è che un
soggetto che non può applicare l’IVA sulle cessioni di beni, che sono l’oggetto abituale della sua
attività, sarà strutturalmente ed abitualmente a credito nei confronti dell’Erario. La legge consente
all’esportatore abituale di effettuare acquisti senza pagamento dell’IVA per un volume d’affari pari
all’ammontare delle operazioni non imponibili poste in essere nell’anno precedente: questa somma
spendibile senza pagare l’IVA viene comunemente chiamata plafond.
• Operazioni assimilate alle cessioni all’espropriazione ex articolo 8 bis.
• Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ex articolo 9. L’articolo 9 elenca una serie
di operazioni aventi le seguenti caratteristiche: sono poste in essere parte in Italia e parte all’estero; i
beni oggetto della prestazione sono esteri o destinati all’estero; beni oggetto della prestazione sono
utilizzati parte in Italia e parte all’estero.
Le operazioni esenti.
Operazioni esenti: elencate dall’articolo 10. Si tratta di un’elencazione molto lunga e dettagliata, cui non
corrisponde una giustificazione valida per tutte. La caratteristica principale delle operazioni ivi contenute è
che ad esse non corrisponde l’obbligo di pagare il tributo, ma corrispondono gli obblighi formali. A differenza
delle operazioni non imponibili, le operazioni esenti limitano il diritto di detrazione. Il contribuente che ponga
in essere operazioni esenti non può detrarre l’IVA corrisponda ai suoi fornitori per l’acquisto di beni o servizi
afferenti i beni da lui ceduti od i servizi da lui prestati in regime di esecuzione.
Contribuenti: che esercitano sia attività che danno luogo ad opposizioni che conferiscono il diritto alla
detrazione, sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, il diritto alla detrazione
dell’imposta spetta in misura proporzionale alla quota di operazioni della prima categoria se il contribuente
effettua a valle un 50% di operazioni esenti, e detraibile il 50% dell’IVA assolta a monte. Chi pone in essere