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DIRITTO TRIBUTARIO 6CFU

Il diritto tributario è da collocare all’interno del diritto amministrativo; in particolare nell’ambito

del diritto finanziario, anche se il settore tributario è più ristretto, non comprendendo la

contabilità di Stato. Norme tributarie sono però presenti in diversi settori dell’ordinamento:

vi possono essere norme di diritto penale, processuale, internazionale, comunitario. Il diritto

tributario è, per definizione, quel settore dell’ordinamento che disciplina i tributi.

Rilevanza della nozione di tributo:

 Art. 75 cost.  divieto di referendum per le leggi tributarie

 Alla giurisdizione esclusiva della corte di giustizia tributarie.( solo loro per ambiti

tributari)

 Esclusione da IVA dei prelievi di natura tributaria.

Entrate pubbliche aventi carattere coattivo:

1. Prestazioni patrimoniali a carattere sanzionatorio (multe)

2. Prestiti forzosi

3. Prestazioni c.d. parafiscali (contributi previdenziali e assistenziali)

4. Espropriazioni per pubblica autorità (art 43, c.3 Cost.)

5. Tributi

[N.B: Per contributi previdenziali e assistenziali non siamo nel diritto tributario.]

Definizione di tributo della Corte costituzionale:

Nel nostro ordinamento, non esiste una definizione legislativa di tributo, il quale si

contraddistingue per tre caratteristiche fondamentali:

(Sentenza n. 102/2008, 238/2009, 280/2011, 304/2013, 70/2015, 269/2017, 167/2018)

1. Doverosità della prestazione, in assenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti.

2. Collegamento(=concorso) della prestazione alla pubblica spesa in relazione ad

un presupposto economicamente rilevante.

3. Decurtazione patrimoniale definitiva, L’obbligazione si concretizza tipicamente

nell’obbligo di pagamento di una certa somma di denaro;

È possibile ricondurre nella nozione di tributo le imposte, tasse e contributi.

Distinzione tra imposte, tasse e contributi:

 L'imposta si differenzia dalla tassa e dai contributi perché ha una funzione

contributiva e solidaristica. Il presupposto dell’imposta è, infatti, un fatto economico

posto in essere dal soggetto passivo. Il pagamento, quindi, è dovuto a prescindere

dal fatto di ricevere per questo un servizio dallo Stato (non segue una logica

commutativa). L’obbligazione di pagamento avviene in base alla capacità contributiva

del singolo. L’imposta è quindi collegata all’art. 53 Cost., che contiene due principi

fondamentali:

il principio di progressività e il principio di capacità contributiva. Le imposte più

importanti sono l’imposta sul reddito (IRPEF per le persone fisiche, IRES per le

società), l’IVA, le imposta sulle successioni e donazioni, l’imposta di registro e l’IRAP.

1

 La tassa ha come presupposto lo svolgimento di un servizio pubblico che si ritiene

essere divisibile. La logica è sempre quella di costituire le entrate dello stato per

finanziare i pubblici servizi, ma ad essa si associa una logica di beneficio,

commutativa. Le tasse devono essere corrisposte a prescindere dall’effettivo utilizzo

del servizio; è il caso, ad esempio, della tassa sulla raccolta dei rifiuti urbani e del

canone Rai.

 I contributi possono essere considerati l’equivalente di una tassa, con la differenza

che il beneficio non è a favore del singolo ma di una collettività. (Non rientrano nei

contributi fiscali i contributi previdenziali). È quel tributo che ha come presupposto il

beneficio che determinate categorie di soggetti ritraggono dall’esecuzione di

un’opera pubblica destinata di per sé alla collettività indistintamente, ma da cui il

soggetto trae un vantaggio maggiore.

2- I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO TRIBUTARIO

Si parla della riserva di legge dell’ Art 23 Cost. Si tratta di una delle regole costituzionali

sulle fonti del diritto tributario.

È importante perché:

1. Si sta parlando di fonte costituzionale

2. È una norma sulla produzione giuridica di norme tributarie

Art 23 Cost. “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se

non in base alla legge.” ( è una legge tutelare)

Il tributo non può essere imposto ai consociati(popolo) se non ha base in un atto avente

forza di legge e valore, ossia deve essere espressione, non del potere esecutivo, il governo,

ma bensì del potere legislativo e quindi del parlamento, in quanto organo che rappresenta

il popolo.

[No taxation whitout rapresentation]

(Questa legge ha origini storiche, infatti, era contenuto nell’Art 12 della Magna Carta)

La riserva di legge è soddisfatta se è legge:

Con legge si intende atti normativi primari e deve soddisfare la riserva di legge (art. 23 cost.)

e sono:

 Legge ordinaria ( disciplinata dall’Art 71-74 Cost.) quella del parlamento

 Decreto legislativo (disciplinato dall’Art 76 Cost.) emanato dal governo con

controllo preventivo del parlamento e con legge delega.

 Decreto-legge (disciplinato dall’Art. 77 Cost.) emanati dal governo con controllo

successivo del parlamento.

 Leggi regionali (disciplinate dall’Art 117 Cost.) potestà

 Le regioni hanno

legislativa, e possono emanare leggi tributarie. Possono istituire tributi. Le province

e i comuni non hanno potestà legislativa, quindi i loro regolamenti non soddisfano la

riserva di legge. 2

La normazione secondaria non soddisfa la riserva di legge, es regolamenti governativi,

decreto dell’economia e delle finanze.

Il potere regolamentare, cioè tutta la normazione secondaria, conferisce al governo e ai vari

ministeri il potere di emanare regolamenti, anche di materia tributaria, ma solo nelle parti

non coperte da riserva di legge.

N.B. Gerarchia delle fonti: N.B:

 Il decreto-legge può essere adottato in casi di necessità e urgenza; entra in vigore

il giorno della pubblicazione e perdono efficacia se non sono convertiti in legge entro

60 giorni dalla loro pubblicazione. È vietato l'utilizzo del decreto-legge per istituire

nuovi tributi. In passato, il legislatore ha abusato di questo strumento per legiferare

in tempi più brevi, portando all’emanazione di decreti che però spesso non venivano

convertiti in legge dal Parlamento. La Corte costituzionale è allora intervenuta a

censurare tale prassi.

 Il decreto legislativo entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione e si deve

basare su una legge di delega da parte del parlamento, il quale fissa i principi e i

criteri direttivi, mentre l’esecutivo predispone il contenuto del decreto delegato.

La riserva di legge è relativa/ ha natura relativa:

È relativa e non assoluta, cioè in tutta la materia tributaria una parte non è coperta dalla

legge, ma disciplinata anche da norme di grado sottostanti alla legge.

Infatti, è solo su aspetti strutturali essenziali del tributo, in particolare:

 Disciplina sostanziale tutte quelle discipline che riguardano:

Presupposto d’imposta (ambito dell’applicazione dell’imposta)

o es: presupposto dell’ IRPEF è il possesso di reddito.

Soggetti attivi e passivi [disposizione che stabilisce i soggetti passivi e

o attivi(ente impositore)]

Base imponibile

o Aliquote

o

La disciplina sostanziale contiene:

 Norme impositrici ( aliquote e base imponibile) 3

 Norme agevolatrici:

es: medico dopo la prestazione medica non applica l’iva, perché è tutela della

o nostra salute ed è garantita dalla costituzione.

es: le borse di studio di un dottorato di ricerca siano esenti da IRPEF.

o

Possono essere fonti secondarie a porre la disciplina sostanziale di determinazione della

base imponibile e di fissazione delle aliquote, a condizione che sia la legge a prevedere

i criteri e i limiti (Cort. Cost. n 83/2015 e n 34/1986)

 Disciplina procedimentali fase di attuazione del tributo:

Accertamento

o Riscossione

o

La disciplina procedimentale contiene:

 Norme procedimentali non sono coperte da riserva di legge, possono essere

attuate con normazione secondaria. Ma con notevoli eccezioni.

Possono essere disciplinate da norme secondarie, salvo principi. (N.B. alle norme che

pongano presunzione… para-sostanziali…sono coperte da riserva).

La presunzione è relativa, cioè, ammette la prova contraria da parte del soggetto

interessato. Facendo così operare l’inversione dell’onere della prova.

(Quindi, il Fisco deve provare l’onere della prova.)

 Disciplina sanzionatoria

Sanzioni amministrative

o Sanzioni penali (reclusione)

o

Non ricadono nella riserva di legge, perché ne hanno una propria (art 25 cost)

Art. 25 Cost: Nessuno può essere punito se non in forza di legge che sia entrata in vigore

prima del fatto commesso.

 Disciplina processuale processo tributario

La riserva di legge è soddisfatta anche dalle direttive e regolamenti

dell’UE:

 Dal punto di vista formale la questione è superata, corte cost. n 383/1993, n

17564/2002: La direttiva e il regolamento UE hanno un valore superiore rispetto alla

legge.

 Dal punto di vista sostanziale avuto riguardo alla ratio del principio di riserva di

legge, permangono perplessità. Hanno funzione solo consultiva.

Nozione di prestazione patrimoniale d’imposta:

vi rientrano tutti i tributi e grazie ad un’importante opera di elaborazione della giurisprudenza

costituzionale, anche quelle entrate in cui la decurtazione patrimoniale per servizi essenziali

non discende da una normale negoziazione fra le parti contrattuali in regime di parità.

(canone rai) 4

Bensì risulta disciplinata integralmente in via autoritaria (es: tariffe pubbliche per servizi resi

in regime di monopolio o comunque quando il singolo utente non può scegliere).

Riserva di legge Art 14 Cost.:

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi

stabiliti dalla legge.

Gli accertamenti e ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici

e fiscali sono regolati da leggi speciali.

[il fisco può accedere solo in presenza di grande evasioni e con l’autorizzazione]

Riserva di legge Art 15 Cost.:

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono

inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto con atto motivato dall’autorità giudiziaria con le

garanzie stabilite dalla legge.

Nessun accenno alla materia tributaria.

3- FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO

Regole costituzionali

 Art 117,119 Cost. potere della potestà legislativa, in

 fissata il fondamento del

materia tributaria, delle regioni oltre che dello Stato (tema del federalismo fiscale)

 Art 11 Cost.  riconosce la primazia del diritto europeo sul nostro diritto nazionale.

 Art 75 c.2 Cost.  divieto di referendum abrogativo in materia tributaria.

 Art 81 Cost. sancisce il ruolo essenziale del tributo nel presidio/nel garantire

l’equilibrio di bilancio. (corte cost. n 10/2015: il tributo è uno degli strumenti principali)

 Art 97 Cost.  principio di imparzialità e buon andamento della pubblica

amministrazione. (fisco, agenzia delle entrate, comune, ecc.)

Per imparzialità si intende ad esempio, che l’ agenzia delle entrate deve trattare tutti allo

stesso modo, senza fare sconti ad alcuni contribuenti e ad altri no. Questo perché è vincolato

dalla legge e non è discrezionale. 5

Fonti del diritto:

1. Fonti sovranazionali sono

quelle del diritto EU.

Quando parliamo di direttive e

regolamenti intendiamo il diritto

europeo secondario ( perché le

norme primarie sono il trattato

sull’UE, e il trattato sul

funzionamento dell’UE.)

 Trattato dell’ UE quelli citati

prima.

 Trattari internazionali fanno

parte del diritto internazionale,

quelli più importanti sono quelli

contro le doppie imposizioni, sul reddito e sul patrimonio, e sono tutti bilaterali (Italia-

Francia, Italia-Svizzera, ecc.).

Sono a favore dei contribuenti e sono volti a impedire, ad es. che un contribuente con

residenza in Italia ma svolge attività all’estero viene tassato sia dall’Italia che dal

Paese dove svolge l’attività.

2. Fonti Nazionali

 Fonti Statali: costituzione, legge ordinaria, D.L., D.Lgs., norme secondarie

 Fonti substatali: leggi regionali, enti locali.

Conflitti tra fonti:

 Criterio cronologico Risolve i conflitti mediante Abrogazione, la fonte successiva

abroga quella precedente.

 Criterio gerarchico Risolve il conflitto tra la fonte superiore e quella inferiore

 Criterio di competenza In base al principio di competenza alcuni atti normativi

hanno un competenza generale.

N.B: contrasto tra fonti sovranazionali

Se un giudice tributario (italiano) si trova a dover decidere tra una lite tra il fisco ed un

contribuente, ad esempio in materia di IVA. Il giudice se ravvisa che vi è un contrasto con

una norma della direttiva del regolamento UE, non fa altro che disapplicare la norma, cioè

non applica la norma in contrasto. La disapplicazione riguarda soltanto il diritto europeo.

Invece, per quanto riguarda il diritto internazionale, se in una lite il giudice italiano incontra

una norma in contrasto con qualche trattato, ad es. sulla doppia imposizione, deve rimettere

la questione alla Corte costituzionale.

Carta di Nizza: diritti fondamentali 6

Nel 1999, il consiglio europeo ha riunito in una carta i diritti fondamentali riconosciuti a livello

dell’unione, per dare loro maggiore visibilità: è la carta dei diritti fondamentali dell’unione,

c.d. Carta di Nizza.

Questi diritti fondamentali ci toccano a noi in quanto contribuenti, tra questi diritti, appunto,

troviamo il diritto al contraddittorio principio fondamentale del rapporto processuale,

secondo il quale il giudice, salvo che la legge non disponga altrimenti, non può statuire sopra

alcuna domanda, se la parte contro la quale è stata proposta non è stata citata e non è

comparsa.

Esempio, prima della Carta di Nizza: viene emesso un avviso di accertamento al

contribuente, senza che il contribuente ne sia a conoscenza. Questo perché non vi era diritto

al contraddittorio.

Sempre parlando di diritto europeo, troviamo la convenzione europea sui diritti dell’uomo-

CEDU, dove troviamo anche delle norme tributarie importanti.

Il Federalismo fiscale:

Art 117, 119 Costituzione modificati con legge costituzionale (legge 3/2001). Sono stati

modificati perché, fino ad allora, i rapporti tra Stato e regioni erano prima sull’accentramento

dello Stato, e le regioni non avevano autonomia finanziaria che prendevano appunto dallo

Stato. Dopo la modifica siamo passati al decentramento. Noi studieremo principalmente la

parte relativa alla materia tributaria.

 Art. 117 Cost. legislativa non solo dello Stato ma anche

 viene sancito la potestà

della regione. Quindi riconoscere alle varie regioni d’Italia la potestà legislativa e alle

province e comuni l’autonomia normativa.

Stabilisce anche una divisione delle competenze tra Stato, regione e potestà

concorrente, cioè, ambiti in cui sia Stato che regione possono intervenire. (Nel

rispetto del diritto europeo e diritto internazionale.)

 Art 117, lettera E lo Stato ha legislazione esclusiva, cioè, ha competenza

esclusiva su: sistema tributario dello Stato (imposta statali, IRPEF),

armonizzazione dei bilanci pubblici, ecc.

 Materie concorrenti sono quelle relative a coordinamento della finanza

pubblica e del sistema tributario, ma i principi fondamentali sono sempre in

mano allo Stato. (concorso di competenza)

 Art 117, com. 4 alle regioni spetta tutte le materie non espressamente

riservate alla legislazione dello Stato (potestà residuale).

ES: 7

Adesso le regioni possono inserire dei loro tributi; come la Sardegna, che nel 2007 introduce

le imposte c.d. sul “lusso”. Dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale nel 2008,

per violazione dell’art 117 Cost.

L’imposta si applicava alle plusvalenze derivanti dalla vendita di abitazioni, in particolare le

abitazioni costiere. Erano esenti i nati in Sardegna e i coniugi. A pagarla erano

principalmente coloro che risiedevano fuori dal territorio regionale oppure chi aveva il

domicilio fiscale da più di 24 mesi.

La sentenza del 2008 evidenzia diverse illegittimità costituzionale:

 Principi di uguaglianza discrimina i non residenti.

 Principio di capacità contributiva Art 53 Cost.

Ma a noi interessa il perché sia stata dichiarata illegittima:

Perché è andata in contrasto con l’ art 117 Cost., in quanto esiste già una norma che tassa

le plusvalenze cioè, l’IRPEF (Art. 67), competenza Statale. L’IRPEF tassa le plusvalenze a

certe condizioni, in particolare in caso di speculazione (quindi non tutte le plusvalenze come

la Sardegna).

Quindi riassumendo l’imposta Sarda è stata dichiarata illegittima perché:

 È un doppione del l’IRPEF (quindi deve avere altri presupposti)

 Creava un contradditorio di politica fiscale.

Legge delega n 42/2009 sul federalismo fiscale:

Emanato dalla Corte costituzionale per evitare comportamenti opportunistici delle regioni,

introduce:

 Assegnazione delle risorse con il principio della territorialità

 Correlazione tra prelievo fiscale e beneficio (quindi emanare tasse e non imposte)

 I tributi locali devono evitare di alterare il criterio della progressività del sistema

tributario.

 Introduzioni di tributi come base imponibile stabile distribuita in modo

tendenzialmente uniforme nel territorio n

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fnicolosi02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Tarigo Paola.
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