L’OGGETTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO
La giurisprudenza è ferma nel ritenere che, una volta instaurata la controversia dinanzi alla Commissione
tributaria tramite l’impugnazione di un a@o/pretesa, l’intervento del giudice non sia limitato a conoscere della
sola validità dell’a7o impugnato. Il giudice può entrare nel merito del rapporto tributario. Occorre
l’impugnazione di un a7o per a1vare il processo e la formalizzazione di una pretesa imposi=va in un a@o, che
il des=natario della medesima deve avere interesse a rimuovere.
Il processo tributario è un processo di natura disposi>va ed aMene certamente al suo ogge7o, che è delimitato
dalle allegazioni delle par=. Spe@a alle par= introdurre nel processo i faM su cui il giudice può esercitare la
propria cognizione, non potendo pronunciarsi su fa1 che non abbiano fa7o ingresso nel processo per il
tramite delle par>. L’ogge@o, quindi, è delimitato dalla mo>vazione dell’a@o impugnato (definisce le ragioni
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giuridico fa@uali a fondamento della pretesa così vantata) e dai mo>vi di ricorso (al pe*tum ed alla causa
penden*).
La Commissione tributaria non può superare i limi> così defini>.
Opera nel processo tributario, come nel processo civile, il principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., per cui il giudice è chiamato a pronunciarsi su tu7a la domanda ma non
oltre i limi> della stessa.
IL PROCESSO IN PRIMO GRADO
Il processo tributario in primo grado si svolge dinanzi alla Commissione tributaria provinciale nella cui
circoscrizione ha sede l’ente contro cui è proposta l’impugnazione dell’a@o. Il processo si considera pendente
(cioè in corso tra le par=) nel momento in cui avviene la no=fica del ricorso.
L’a@o introduMvo del processo tributario in primo grado ha la forma di un ricorso avverso l’a7o o il diniego
tacito di rimborso.
Art. 21 termine per la proposizione del ricorso
La no=fica del ricorso alla controparte deve essere effe@uata entro i termini di legge (60gg), pena
inammissibilità. La decadenza per il decorso del termine è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e
non è sanabile.
Nel solo caso del diniego tacito di rimborso è previsto un termine di improcedibilità, per cui il ricorso non può
essere presentato prima di 90gg dalla presentazione dell’istanza di rimborso. Decorsi i 90gg, il ricorso può poi
essere presentato fino alla prescrizione del diri@o.
Il termine di decadenza di 60gg dalla no=fica dell’a@o impugnato resta sospeso per 90gg quando viene
presentata istanza di accertamento con adesione.
Si applica inoltre la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto.
La no=ficazione del ricorso non è sufficiente a radicare la controversia dinanzi alla Commissione tributaria
provinciale; occorre che il contribuente provveda alla cos=tuzione in giudizio.
Art. 17-bis reclamo e mediazione
Il reclamo e la mediazione possono essere a@ua= per controversie di valore non superiore a €50.000,00
(l’importo è determinato avendo riguardo ai tribu= e non anche a sanzioni ed interessi).
Il reclamo e la mediazione sono due is=tu= deflaMvi del contenzioso: il reclamo è obbligatorio, mentre la
mediazione è solo eventuale.
Il reclamo si sostanzia in un’istanza di riesame in autotutela e “il ricorso produce anche gli effe8 di un reclamo
e può contenere una proposta in mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa” (c.1).
L’obieMvo del reclamo è quello di imporre agli en= impositori di riesaminare la pretesa. La procedura di
reclamo si colloca in una fase preprocessuale.
Se l’esito della procedura di reclamo è posi>vo, il contribuente non si deve cos=tuire e il processo non viene
incardinato innanzi al giudice tributario in quanto raggiunge il suo scopo di evitare la lite e il contribuente
beneficia di una riduzione delle sanzioni. Il reclamo viene no=ficato a parte avversa come se fosse un ricorso.
Se si conclude nega=vamente, il reclamo produce gli effeM del ricorso perché con=ene tuM gli elemen=.
Il reclamo è previsto per tuM i tribu= e gli aM impugnabili esclusi quelli rela=vi alle risorse proprie tradizionali
dell’UE. Il ricorso per cui è previsto il reclamo non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90gg
decorrente dalla no=fica. 9 di 25
È solo dalla scadenza dei 90gg che inizia a decorrere il termine di cos=tuzione del ricorrente, che è di 30gg.
Il reclamo può contenere una proposta di mediazione: proposta del contribuente all’ufficio in cui chiede di
mediare e abbassare la sua pretesa.
Il reclamo ha ad ogge@o la legiMmità dell’a@o, mentre la mediazione ricerca una soluzione di compromesso sul
merito della vicenda.
La mediazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute, ovvero della prima rata entro 20gg.
c. 2 Il reclamo non può produrre gli effeM del ricorso se non decorrono i 90gg. Decorso questo lasso di tempo,
il reclamo vale quale ricorso ed inizia a decorrere il termine decadenziale di 30gg entro il quale il ricorrente è
tenuto a procedere alla cos=tuzione in giudizio.
c. 7 le sanzioni amministra=ve vengono rido@e.
c. 9-bis se l’ufficio non accoglie il reclamo e il contribuente risulta vincente nel processo, quindi l’ufficio è
soccombente in giudizio, è condannato al pagamento delle spese di giudizio.
Art. 18 il ricorso
È l’a@o so@oscri@o dal ricorrente, più precisamente dal suo difensore (pena inammissibilità). È un a@o
processuale ed è una “domanda” rivolta al giudice (c.d. pe*tum). Il ricorso deve contenere:
l’indicazione della corte di gius=zia a cui è rivolto
• le par> del processo: il ricorrente ed il suo legale rappresentante e l’ufficio nei cui confron= viene
• proposto il ricorso.
l’ogge@o della domanda inteso come a7o impugnato
• i mo>vi del ricorso (deM causa petendi) sono =picamente svol= secondo un ordine che prevede mo=vi
• pregiudiziali, principali e subordina=, prima di forma e poi di merito. I mo=vi sono esamina= dal giudice
nell’ordine in cui sono enuncia=.
pe4tum inteso come il provvedimento richiesto al giudice/la formulazione della domanda (es.
• annullamento totale o parziale dell’a@o).
Il ricorso deve presentare tuM ques= elemen=, pena inammissibilità, cioè impossibilità di procedere con il
processo.
La mancanza di un elemento può riguardare la carenza sopra@u@o riguardo i mo=vi (incomprensibili e caren=).
I mo>vi di ricorso sono i vizi dell’a@o impugnato o del procedimento dell’a@o:
- vizi sostanziali pretesa dell’a@o (base imponibile, etc.) - formali es. mancanza di
→ →
mo=vazione, no=ficazione, etc.
Il pe4tum è la richiesta di annullamento dell’a@o da parte del contribuente. L’annullamento può essere di due
=pi: - totale annullamento totale dell’a@o impugnato: es. vizio di no=fica
→
- parziale annullamento parziale dell’a@o impugnato. Il contribuente richiede l’annullamento solo di
→
una parte dell’avviso di accertamento.
Nelle li> di rimborso il pe*tum è differente in quanto non si è di fronte ad un a@o, ma un silenzio – rifiuto. Il
pe*tum è la richiesta del riconoscimento del diri@o di credito del contribuente (es. diri@o di credito IMU
versata ma non dovuta o eccedente) e della res=tuzione della somma.
Nel caso di rifiuto espresso (sempre riguardo le li= da rimborso) il pe*tum è una richiesta di annullamento del
rifiuto espresso e di riconoscere il diri@o di credito e della res=tuzione della somma. 10 di 25
Il pe*tum è conveniente che venga richiesto anche in maniera subordinata perché il giudice può rifiutare la
richiesta principale.
Art. 20 proposizione del ricorso
La proposizione del ricorso consiste nel no=ficare alla parte avversa l’avvio del ricorso e deve essere effe@uato
in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
Art. 21 c.1 termine per la proposizione del ricorso
Il ricorso deve essere presentato entro 60gg dalla no=ficazione dell’a@o impugnato.
Se ad essere impugnato è il rifiuto tacito di rimborso, il ricorso può essere proposto solo una volta decorsi i
90gg dalla presentazione dell’istanza di rimborso.
Il dies a quo è la data di no=fica dell’a@o impugnato.
Ar7. 16, 16-bis, 17
La no=fica del ricorso è fa@a, ordinariamente, secondo le modalità digitali prescri@e per il processo tributario
telema=co, divenuto obbligatorio dal 2019. È consen=ta la no=ficazione secondo le procedure analogiche nei
limita= casi in cui il processo telema=co non è obbligatorio (es. cause di valore non superiore a 3.000 euro). Nel
caso di no=fica effe@uata in modo tradizionale, può essere fa@a:
- a mezzo ufficiale giudiziario - a mezzo del servizio postale - mediante consegna dire7a
Una volta no=ficato il ricorso, il ricorrente deve provvedere alla cos=tuzione in giudizio.
I TERMINI
I termini possono essere:
- dilatori ritardano il corso del processo fissando il tempo che deve trascorrere prima del
→
compimento di un a@o (es. termine di 90gg previsto per promuovere ricorso a seguito istanza di
rimborso negata).
- acceleratori stabiliscono il tempo entro il quale o può compiersi un determinato a@o (es. termine di
→
60gg per promuovere ricorso). Si dis=nguono in:
perentori comportano effeM preclusivi in ordine al compimento dell’a@o
→
o o
ordinatori possono essere abbrevia= o proroga= dal giudice
→
I termini possono essere a giorni, a mesi o ad anni.
I termini possono essere sospesi nel caso di sospensione feriale dei termini o presentazione di un’istanza di
accertamento con adesione.
Art. 22 cos>tuzione in giudizio del ricorrente
Affinché la lite vada di fronte alla corte tributaria, ci deve essere la cos=tuzione in giudizio, cioè deve essere
portato a conoscenza del giudice. Deve essere effe@uata entro 30gg dalla no=fica del ricorso, pena
inammissibilità (decadenza). L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non è
sanata (c.2).
Questa consiste nel deposito presso la segreteria della Corte giudiziaria del ricorso.
c.1 “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità, deposita nella
segreteria della corte di gius4zia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasme4e a mezzo posta, in
plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (vecchia modalità. Ora c’è la PEC), l'originale copia
del rico
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