Da Un altro elemento importante è l’articolo 43, che introduce l’obbligo di fare una
verifica preventiva dell’interesse archeologico per i progetti che coinvolgono aree che
potrebbero nascondere reperti archeologici. Questa verifica deve essere effettuata
prima di iniziare la progettazione, per evitare interruzioni durante l’esecuzione dei
lavori, qualora vengano scoperti beni archeologici.
Da Per quanto riguarda gli incentivi economici, l’articolo 44 stabilisce che il personale
tecnico coinvolto nella progettazione delle opere pubbliche possa ricevere premi
economici, non solo per le procedure di affidamento tradizionali, ma anche per
affidamenti diretti. Inoltre, gli incentivi sono più elevati per coloro che utilizzano
tecnologie avanzate come la modellazione informatica (BIM), che permette una
progettazione più precisa e una gestione più efficace dell’opera.
ARTE L’articolo 45 sottolinea l’importanza di utilizzare strumenti di modellazione
informatica, come il BIM (Building Information Modeling), che consente di creare un
modello digitale dell’opera, migliorando la qualità del progetto e facilitando la
gestione durante l’intero ciclo di vita dell’opera.
spot L’articolo 46 tratta dell’approvazione del progetto esecutivo, sottolineando che
questo deve essere approvato prima che possano iniziare i lavori. Questa
approvazione serve a garantire che il progetto rispetti tutti i requisiti tecnici,
normativi e finanziari, evitando problematiche durante l’esecuzione.
ARTE Infine, l’articolo 47 stabilisce che i progettisti e i professionisti coinvolti nella
progettazione hanno delle responsabilità specifiche. Questi professionisti devono
garantire che il progetto rispetti tutte le normative e i requisiti previsti, ed essere
pronti a rispondere di eventuali errori o omissioni.
ARTT. 48-55 (Affidamenti sotto soglia)
>> riguardano gli affidamenti sotto soglia, ovvero i contratti pubblici con importi al di
sotto di una determinata soglia, che possono essere affidati con procedure
semplificate. Il decreto stabilisce che vengono mantenute e stabilizzate le soglie
previste dal Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) per l’affidamento diretto e per
le procedure negoziate senza bando.
Un’importante novità riguarda i contratti che presentano un interesse
transfrontaliero certo: per questi contratti, vengono applicate le procedure ordinarie
previste per gli affidamenti sopra soglia, al fine di garantire una maggiore trasparenza
e conformità alle normative europee.
Inoltre, l’articolo 48 vieta alle stazioni appaltanti di utilizzare il sorteggio o altri metodi
di estrazione casuale per selezionare gli operatori economici da invitare nelle
procedure negoziate, a meno che non ci siano motivazioni specifiche e giustificate.
Queste situazioni, tuttavia, devono essere residuali e ben documentate.
Il decreto introduce anche una stretta sui tempi: viene infatti esclusa la possibilità di
applicare termini dilatori, sia di natura procedimentale che processuale, nelle
procedure di affidamento sotto soglia. Ciò significa che le procedure devono essere
completate con maggiore celerità, senza ritardi inutili.
Infine, un altro aspetto importante riguarda la selezione delle offerte anomale. Le
stazioni appaltanti devono stabilire, nei documenti di gara, il metodo con cui
verranno individuate le offerte anomale. Questo metodo deve essere scelto tra quelli
descritti nell’allegato del decreto, oppure selezionato direttamente durante la fase di
valutazione delle offerte. In ogni caso, è previsto un processo chiaro e trasparente per
garantire che le offerte siano compatibili con gli standard di qualità e giustizia previsti
dalla legge.
ART. 58 (Suddivisione in lotti)
L’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 36/2023 introduce la regola della suddivisione
degli appalti in lotti per favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie
imprese (MPMI) alle gare pubbliche. Gli appalti possono essere suddivisi in base a:
- Funzioni (diverse attività o servizi);
- Prestazioni (tipologie specifiche di lavori o servizi);
- Quantità (dimensioni o volumi dell’appalto).
La suddivisione in lotti diventa la norma generale per le gare pubbliche, ma se una
stazione appaltante decide di non applicarla, deve giustificare la scelta nel bando di
gara, spiegando le ragioni organizzative o di interesse pubblico.
In alcuni casi, le stazioni appaltanti possono limitare il numero massimo di lotti che
un singolo concorrente può aggiudicarsi, per garantire una distribuzione più equa
delle opportunità. Allo stesso tempo, possono anche decidere di assegnare più lotti a
uno stesso offerente, ma devono specificare nel bando come verrà fatta la
valutazione comparativa tra le offerte ricevute.
In questo modo, l’articolo punta a rendere le gare pubbliche più accessibili e
inclusive, favorendo la competitività e il coinvolgimento delle imprese più piccole.
ART. 60 (Revisione dei costi)
>> regola l’uso delle clausole di revisione prezzi, che devono essere
obbligatoriamente incluse nei documenti di gara per tutti gli appalti pubblici. Queste
clausole servono a gestire eventuali variazioni nei costi di opere, forniture o servizi,
ma si attivano solo in casi specifici. In particolare, entrano in funzione quando si
verifica un aumento o una diminuzione dei costi superiore al 5% dell’importo
complessivo. La revisione copre l’80% della variazione calcolata rispetto alle
prestazioni ancora da eseguire.
Per determinare l’entità delle variazioni, si utilizzano indici elaborati dall’ISTAT, che
comprendono:
- Gli indici di costo di costruzione per i contratti di lavori;
- Gli indici dei prezzi al consumo, della produzione industriale e dei servizi, e
delle retribuzioni contrattuali orarie per servizi e forniture.
Questi indici sono resi pubblici sul portale ISTAT. Inoltre, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con l’ISTAT, può introdurre ulteriori
categorie o specificazioni di indici.
Per finanziare gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni
appaltanti possono utilizzare:
1. Fondi accantonati per imprevisti, fino al 50%, nel quadro economico
dell’intervento;
2. Ribassi d’asta, se non diversamente destinati;
3. Risorse residue di altri interventi conclusi, purché siano stati eseguiti i collaudi
e rispettate le procedure contabili.
In questo modo, l’articolo garantisce una maggiore flessibilità economica e tutela per
affrontare oscillazioni improvvise nei costi degli appalti pubblici.
ARTT. 62-63 (Stazioni appaltanti)
>> regolano il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, introducendo un
meccanismo per distinguere tra quelle qualificate e non qualificate.
Cosa prevede il sistema di qualificazione?
La qualificazione è obbligatoria per tutte le stazioni appaltanti che vogliono gestire
appalti di importo superiore a 500.000 euro. Questo significa che, superata questa
soglia, le stazioni appaltanti devono dimostrare di possedere determinati requisiti di
competenza, capacità organizzativa e trasparenza, necessari per garantire una
gestione efficace e conforme alle normative.
Cosa succede per le stazioni non qualificate?
Le stazioni appaltanti che non ottengono la qualificazione non possono gestire
autonomamente acquisizioni di importo superiore a 500.000 euro. In questi casi,
devono affidarsi a:
- Stazioni appaltanti qualificate, che hanno già ottenuto l’idoneità per gestire
procedure di maggiore complessità;
- Centrali di committenza qualificate, ovvero enti specializzati che si occupano di
bandire gare e gestire appalti per conto di altre amministrazioni.
Obiettivo del sistema
L’introduzione di questo meccanismo punta a:
1. Rafforzare la professionalità e l’efficienza delle stazioni appaltanti;
2. Garantire una gestione più trasparente e competitiva degli appalti pubblici;
3. Ridurre il rischio di errori, irregolarità e contenziosi, affidando i progetti
complessi a soggetti con comprovata esperienza.
Questo sistema mira a creare un’organizzazione più strutturata e qualificata nella
gestione degli appalti, migliorando così l’efficacia della spesa pubblica.
TITOLO II (Gli operatori economici)
La parte del Decreto Legislativo n. 36/2023 relativa agli operatori economici disciplina
chi può partecipare alle gare d’appalto e le condizioni che devono essere rispettate
per poter concorrere.
Chi sono gli operatori economici?
Gli operatori economici sono tutte quelle imprese, società, professionisti e
organizzazioni (anche riunite in consorzi o raggruppamenti temporanei) che possono
offrire lavori, servizi o forniture richiesti dalla pubblica amministrazione attraverso
una gara.
Requisiti per partecipare
Gli operatori economici devono possedere requisiti specifici, tra cui:
- Requisiti di idoneità professionale, cioè essere abilitati a svolgere l’attività
richiesta;
- Requisiti di capacità economica e finanziaria, dimostrando stabilità economica
per garantire il buon esito del contratto;
- Requisiti di capacità tecnica e professionale, cioè dimostrare esperienza e
competenze necessarie per svolgere il lavoro o fornire il servizio richiesto.
Regole di partecipazione
1. Parità di accesso: Tutti gli operatori economici, sia italiani che stranieri, devono
avere uguali possibilità di partecipazione, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, trasparenza e concorrenza.
2. Consorzi e raggruppamenti temporanei: È permesso partecipare in forma
aggregata, ad esempio attraverso consorzi o raggruppamenti temporanei di
imprese (RTI), per unire le competenze e le risorse necessarie.
3. Esclusioni: Gli operatori economici possono essere esclusi se si trovano in
situazioni di irregolarità fiscale, penale o lavorativa, o se non rispettano le
regole previste dalla legge.
Obiettivo della disciplina
Questa parte del decreto mira a garantire che i contratti pubblici siano affidati a
soggetti affidabili, qualificati e in grado di rispettare gli impegni assunti,
promuovendo al tempo stesso una sana competizione tra le imprese.
PARTE IV (Procedura di scelta del contraente)
>> riguarda le procedure di affidamento dei contratti pubblici, ovvero le modalità con
cui le stazioni appaltanti scelgono gli operatori economici per lavori, servizi o
forniture. Le procedure sono organizzate in base al grado di trasparenza e
competizione richiesto, e si dividono principalmente in: procedure aperte, ristrette,
con negoziazione e senza negoziazione.
Procedure aperte
Nella procedura aperta, qualsiasi operatore economico i
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