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Consob e il potere di perquisizione
Consob va lì presso la sede, verifica che le comunicazioni, le informazioni date, sono state date in maniera corretta e quindi coincidono con quello che è stato, quello che è stato riscontrato però poise alcuni documenti sono nascosti o non fatti vedere, non c'è la possibilità, il potere ispettivo di per sé non implica la possibilità sostanzialmente di procedere a perquisizioni o ad obbligare i soggetti ispezionati a collaborare materialmente, per far questo occorre un potere ulteriore, che è quello sostanzialmente, si manifesta attraverso le perquisizioni, la Consob quando si perquisisce, poi andiamo a cozzare con libertà costituzionalmente garantite per i quali c'è la riserva di legge, ma anche la riserva di giurisdizione e quindi necessità del provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, vi è violazione della libertà personale e di domicilio.
Ispettivo non si spinge fino alle perquisizioni, tranne nel caso in cui la Consob proceda per l'accertamento di situazioni evenienze collegate alla commissione di reati di abusi di mercato, perché in quel caso c'è un'altra norma, proprio di tipo penalistico, che consente ai commissari Consob ma che debbano proprio in relazione al rispetto del principio costituzionale, della doppia riserva della legge della Costituzione che debbano e possano procedere solo previa autorizzazione del Pubblico Ministero del procuratore della repubblica, possono procedere anche a perquisizioni, quindi materialmente andare là aprire i cassetti, qualora non collaborino i soggetti ispezionati ma ecco si tratta di un potere che sottoposto al duplice limite della natura dell'accertamento nella finalità dell'accertamento riguardo a reati di market abuse e al fatto che comunque ci vuole un'autorizzazione preventiva da parte del procuratore della repubblica.
2)
La contropartita diretta vuol dire che in una transazione il soggetto che interviene nella transazione è lui è il soggetto che assume in proprio gli obblighi derivanti, cioè anche se opera per conto suindicazione di un cliente, il fatto che lui opera su indicazione del cliente, non appare, non rileva mai è lui che acquisisce la posizione contrattuale, quindi tra intesa e Unicredit, seppur Unicredit fa un contratto con Intesa per acquistare dei titoli perché ha avuto un ordine da parte di un cliente, è Unicredit che diciamo è il contraente di Intesa. Quella illustrata in questa prima ora e mezza di lezione è la disciplina relativa ai mercati regolamentati, ma queste regole diciamo sono sostanzialmente sensibili anche alle altre piattaforme multilaterali. Quindi anche ai sistemi multilaterali di negoziazione, quanto ai sistemi organizzabili di negoziazione.ora vale solo la pena ricordare, riguardo a queste due ulteriori tipologia dipiattaforme, quelle che sono le differenze tra le tre tipologie, fra mercati regolamentati, sistemimultilaterali e sistemi organizzati. La definizione dei sistemi multilaterali di negoziazione che è contenuta nell'articolo 1 dice che: nel sistema multilaterale di negoziazione si intende un sistema multilaterale gestito dal impresa di investimento dal gestore del mercato che consente l'incontro o al suo interno in base a regole discrezionali di interessi multipli di acquisti e di vendita di terzi relative a strumenti finanziari in modo da dare luogo a contratti conformemente alla disciplina in tema di contratti. Questa definizione è assolutamente (?) rispetto a quella del mercato regolamentato, laddove quella del mercato regolamentato ha solo diciamo come aggiunta il fatto, che si dice che il mercato regolamentato deve essere autorizzato e deve funzionare regolarmente nonché, chestrumenti finanziari trattati sul mercato regolamentato, devono essere negoziati conformemente alle regole del mercato stesso. Quindi queste sono le tre differenze dal punto di vista nominalistico tra mercati regolamentati ed MTF, in realtà tali differenze, hanno un valore per l'appunto, solo nominalistico ma non di sostanza. In primo luogo, la prima differenza riguardo al fatto che nel mercato regolamentato si parla del fatto che si tratta di mercato autorizzato, va detto che il provvedimento autorizzativo, esiste anche con gli MTF, perché per gestire una MTF, il soggetto gestore deve essere autorizzato alla gestione del servizio di investimento, costituito per l'appunto dalla gestione di MTF e questa gestione non riguarda l'autorizzazione che rilascia la Consob, ovviamente non riguarda solamente il soggetto, ma riguarda anche le regole degli MTF, quindi è ovvio che anche un MTF, quando la Consob rilascia l'autorizzazione a gestire un MTF, non riguarda.solo l'aspetto soggettivo, ma riguarda anche l'aspetto oggettivo, cioè entra nel merito delle regole di funzionamento delle mtf. L'altra differenza è che per i sistemi, si dice: il mercato regolamentato è un sistema che funziona regolarmente. Ora anche per mtf, non è che si può porre in dubbio la regolarità del loro funzionamento, che questa regolarità non sia un elemento imprescindibile, per il rilascio dell'autorizzazione, perché è correlato, proprio la regolarità al corretto e ordinato svolgimento delle negoziazioni ma anche qualora con la regolarità del funzionamento dovesse essere intesa come continuità del funzionamento, ma anche questa non sembra una caratteristica che possa mancare o comunque difettare con riferimento anche agli mtf. Infine anche l'altro elemento, l'ultimo, diciamo dal punto di vista definitorio di divergenza, è quello per cui nel mercato regolamentato,si dice, che un mercato regolamentato sono strumenti finanziari, ammessi nel mercato regolamentato conformemente alle regole del mercato regolamentato stesso, non pare che ciò non possa accadere negli mtf, anche le regole degli mtf, la disciplina delle mtf, quella che avrà dato l'organizzatore degli mtf , provvederà delle regole o dei requisiti per l'ammissione dei titoli alla negoziazione, quindi anche questi titoli saranno ammessi conformemente alle regole di funzionamento, quindi dal punto di vista definitorio nominalistico, queste divergenze, effettivamente non sembrano che abbiano una ricaduta sostanziale e quindi dov'è la differenza? abbiamo detto che, essendo anche qualificata la disciplina delle regole di trasparenza pre e post trading, una residua differenziazione, può essere oggi solo trovata nel fatto che mentre per i titoli, nel diverso regime dei titoli che vengono quotati sul mercato regolamentato e sugli mtf, mentre per iTitoli che vengono quotati sul mercato regolamentato sono applicabili le leggia disposizione sull'ova, questa disciplina non è applicabile per i titoli quotati sugli mtf, quindi chi investe in titoli quotati mtf, non gode di questa tutela.
Analogamente prima questa differenza valeva anche nell'applicazione della disciplina sul market abuse, sostanzialmente il market abuse sui titoli quotati sugli mtf non era colpito penalmente, a seguito di una modifica fatta dalla disciplina penalistica nel testo unico della finanza, c'è stata una(?) e quindi o si fanno reati di market abuse nel mercato regolamentato delle mtf sempre in galera siva. Quindi al di là dell'ova e del fatto che laddove, alcune norme fanno riferimento a quotazioni ufficiali, in genere quindi mercati regolamentati, al di là di queste due differenze, sostanzialmente vanificata è la disciplina, per quanto riguarda i mercati regolamentati degli mtf, questo dal punto di vista obiettivo.
dal punto di vista soggettivo, è evidente che su un gestore di una MTF, gestendo un servizio di investimento, sarà soggetto come provvedimento straordinario al commissariamento e alla liquidazione, secondo le regole previste per le imprese di investimento. Mentre abbiamo detto prima che i provvedimenti straordinari per mercati regolamentati sono il commissariamento e la revoca dell'autorizzazione, riguardo invece agli MTF la definizione degli ETF si distingue rispetto a quella degli MTF e dei mercati regolamentati per due elementi. Primo, per la mancanza degli OTF e della precisazione che debbano superare su base di regole non discrezionali. E nello specifico, la discrezionalità su quanto detto dall'articolo 65 del testo unico può riguardare due elementi: il primo elemento è l'immissione degli ordini di sistema di negoziazione nella sua cancellazione, il secondo è la discrezionalità da parte di chi può esercitare il.gestore e le modalità di abbinamento meno di un ordine con gli altri disponibili sul sistema purché ciò sia conforme all'ordine ricevuto da cliente che non violi le regole della Best execution cioè quelle regole di comportamento dell'intermediario che prevedono che l'intermediario deve eseguire un ordine del cliente, eseguirlo al meglio, nel miglior interesse del cliente, quindi una prima differenza al miglior (?) di sostanza è che il gestore dell'etf riguardo a questi due profili, può adottare regole non discrezionali, la seconda differenza dal più ristretto parametro di strumenti negoziabili sugli otf che possono essere tutti quanti, tranne quelli azionari, questo proprio perché la negoziazione sui titoli azionari, essendo titoli azionari titoli principi, i titoli re, si è voluto evitare che potessero essere soggetti a negoziazioni su base di regole non discrezionali, al netto di questa differenza agli otf,
siapplica tutta la disciplina, anche di trasparenza pre post trading prevista per gli mtf e per i mercatiregolamentati. Va detto che la disciplina dell'Unione comunque mostra una certa di diffidenza, un cervo sfavoreper la nascita degli otf perché in sede di richiesta di autorizzazione alla nascita degli otf, chirichiede l'autorizzazione nella relazione illustrativa, deve esplicitare in maniera puntuale i motiviper cui il sistema deve adottare regole non discrezionali o adottare regole discrezionali, i limiti incui le può adottare e quindi le modalità attraverso i quali queste discrezionalità sarà esercitata eperché invece non posso adottare regole fisse così come previsto per i mercati regolamentati. Ultima battuta sugli internalizzatori sistematici e i meccanismi di finalizzazione delle operazioni inparticolare con riguardo al fenomeno della gestione accentrata, i depositati centrali e al regolamentodi compensazione delle.recita: "Per internalizzatori sistematici si intendono le persone fisiche o giuridiche che, in modo organizzato e frequente, effettuano operazioni finanziarie per conto proprio o per conto di terzi, al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, utilizzando un sistema di negoziazione multilaterale o un sistema organizzato di negoziazione".