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TITOLARE di DIRITTI DI INFORMAZIONE:

riceve avviso della data dell’udienza preliminare (art. 419)

• le viene notificato il decreto che dispone il giudizio (art. 429)

• viene avvisata quando il p.m. sta per svolgere un accertamento tecnico irripetibile (art. 360)

Può nominare un difensore

Decesso in conseguenza del reato: le facoltà e i diritti sono esercitati dai prossimi congiunti/persona

legata da relazione affettiva o stabilmente convivente

PERSONA OFFESA PARTICOLARMENTE VULNERABILE

Art. 90 quater

Profilo soggettivo:

Età;

• Stato di infermità o deficienza psichica;

• Dipendenza, sul piano affettivo, psicologico o economico, dall’autore del reato

• Pagina 83 di 120

Profilo oggettivo: Tipologia, modalità e circostanze del reato

PARTICOLARI REGOLE RIGUARDO ALL’ESAME.

Indagini preliminari → L’attenzione del codice si concentra solo sulla persona offesa

Udienza preliminare - giudizio → L’attenzione del codice si concentra prevalentemente sul

danneggiato

Esercizio dell’azione penale

I Codificatori si sono basati sulla frequente coincidenza fra i due ruoli: p.o. dovrebbe poi

trasformarsi in parte civile, in quanto, di norma, dovrebbe cumulare tale qualifica e quella di

danneggiato

Recente interesse del legislatore per la “vittima”, in attuazione delle indicazioni europee (UE)

Evitare nuove forme di vittimizzazione primaria

1) Evitare la vittimizzazione secondaria

2) Informare efficacemente la vittima sul procedimento e sui suoi diritti all’interno di essoR

3)

d.l. 14 agosto 2013, n. 93

- informazione su possibilità di nomina difensore (art. 101 c. 1);

- informazione su revoca/sostituzione misure cautelari (art. 299 c. 2bis);

- facoltà presentare memorie a seguito richiesta indagato di revoca/sostituzione misure cautelari

(art. 299 c. 3);

- allontanamento d’urgenza dalla casa famigliare da parte della p.g. (art.384 bis);

- notificazione in ogni caso della richiesta di archiviazione per i reati di violenza (art. 408 c. 3 bis);

- modalità protette per l’esame vittime reati sessuali (art. 498 c. 4 quater).

d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 → ascolto protetto in incidente probatorio per vittime di reati sessuali

(art. 398 co. 5 ter)

d.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9 → informazione su possibilità di ottenere emissione ordine di

protezione europeo (art. 282 quater co. 1 bis)

d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212

- fornito elenco di informazioni sui diritti (art. 90 bis);

- comunicazione evasione/scarcerazione di indagato/imputato (art. 90ter);

- definizione di vittima vulnerabile (art. 90 quater);

- ripresa audiovisiva delle dichiarazioni vittima vulnerabile (art. 134 co. 4);

- diritto a traduzione e interpretazione (art. 143 bis);

- audizione investigativa protetta di p.g. (art. 351 co. 1 ter);

- audizione investigativa protetta del p.m. (art. 362 co. 1 bis );

- nuovo caso di incidente probatorio per esame vittime vulnerabili (art. 392co. 1 bis);

Pagina 84 di 120

- esame protetto in incidente probatorio per tutte le vittime vulnerabili (art.398 co. 5 quater);

- esame protetto in dibattimento per tutte le vittime vulnerabili (art. 498 co. 4 quater).

RESPONSABILE CIVILE → soggetto tenuto al risarcimento del danno “per fatto altrui”

CITAZIONE (art. 83)

Richiesta della PC presentata al più tardi per il dibattimento Decreto del giudice Citazione perde

efficacia quando sia revocata la costituzione/esclusa PC → Ex art. 84 RC può costituirsi in ogni

stato e grado del processo Costituzione IMMANENTE come per PC

INTERVENTO VOLONTARIO (art. 86)

Stessi termini previsti per PCStesse limitazioni relative all’art. 468 c.p.p. («liste testimonali»)

RESPONSABILE «IN SOLIDO» con l’imputato a condizione che vi sia stata costituzione

Corte cost. n. 112 del 1998

Responsabilità civile da assicurazione obbligatoria per autoveicoli IMPUTATO ha diritto di

chiedere citazione COMPAGNIA ASSICURAZIONI

CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA.

Responsabilità civile sussidiaria ed eventuale nel caso di INSOLVIBILITÀ dell’IMPUTATO

Art. 196 c.p., «Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente»

«Nei reati commessi da chi è soggetto alla altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita

dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del

condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al

colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali

non debba rispondere penalmente. Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al

condannato le disposizioni dell'articolo 136»

Art. 197 c.p., «Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle

ammende»

«Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni,

qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o

l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca

violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso

nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del

condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta. Se tale

obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo

136»

CITAZIONE

Richiesta PM o IMPUTATO per l’udienza preliminare o il dibattimento

Si applicano disposizioni relative a RC

Può essere escluso (non si applica art. 87 co. 3 «esclusione obbligatori

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GLI ATTI

Libro II

Il legislatore, nel contesto della Riforma Cartabia e con uno sguardo verso l’efficienza del processo,

si occupa di atti sotto 2 profili:

→ ridisegna completamente la materia delle notificazioni

→ introduce il processo penale telematico

Quando utilizziamo il termine “atto” intendiamo

• da un lato, l’attività compiuta da uno dei soggetti del procedimento: ad esempio, l’attività del PM

di interrogare

• dall’altro, il risultato dell’attività compiuta: l’atto è il verbale che documenta l’interrogatorio

Il Libro II pone una serie di regole generali per il compimento degli atti procedimentali, da

coordinare con regole speciali di altri Libri

Titolo I “disposizioni generali”: lingua, sottoscrizione, data; divieto di pubblicazione; richiesta di

copie…

Titolo II “atti e provvedimenti del giudice”

Titolo III “documentazione degli atti”

Titolo IV “traduzione degli atti” → diritto all’interprete e alla traduzione degli atti dell’imputato

straniero

Titolo V “notificazioni”

Titolo VI “termini” per il compimento degli atti → disposizioni fondamentali nella prassi, tra cui,

nel distinguere termini a pena di decadenza, troviamo l’art. 175 c.p.p. dedicato alla restituzione nel

termine

Titolo VII “nullità” degli atti → la nullità è una delle forme di invalidità degli atti; il codice detta

un modello legale dell’atto, quando l’atto in concreto di allontana da quel modello legale possono

(esistono delle ipotesi di invalidità innocua) determinarsi ipotesi di nullità. Le forme di invalidità

sono: nullità, inammissibilità, decadenza, inutilizzabilità

Lingua degli atti (art. 109)

Regola GENERALE ex art. 109, comma 1, c.p.p.: gli atti del procedimento penale sono compiuti in

lingua italiana

Regala SPECIALE ex art. 109, comma 2, c.p.p.: per ogni soggetto coinvolto nelle attività

procedimentali appartenente a minoranze linguistiche ufficialmente riconosciute

Comma 3: le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità

Davanti all’autorità giudiziaria di I e II grado, avente sede in un territorio dove è insediata una

minoranza linguistica riconosciuta

‣ Il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato

nella madrelingua; Pagina 86 di 120

‣ Il relativo verbale è redata anche in tale lingua;

‣ Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla

sua richiesta

Interpretazione e traduzione degli atti (art.143)

Attuazione direttive: 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2012/29/UE

Disposizioni sulle minoranze linguistiche riconosciute in Italia

Lingua della minoranza linguistica è tratta alla stregua della lingua ufficiale del procedimento

Parlare una lingua “straniera” fa scattare diritto a interpretazione e traduzione, ma tutele sono più

limitate (soggettivamente e oggettivamente)

DIRITTO ALL’ASSISTENZA LINGUISTICA DELL’INDAGATO ALLOGLOTTO

DIRETTIVA 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto

all’interpretazione e alla traduzione nel procedimento penale

Priorità all’assistenza linguistica

1. Diritto meno controverso

2. Garanzia più approfondito a livello comunitario

3. Garanzia fondamentale nell’ottica del rafforzamento della fiducia reciproca → diritto

pregiudiziale rispetto agli altri

Connotazione fortemente multi-linguistica → centralità del diritto all’assistenza linguistica

438 idiomi censiti, includendo le lingue degli immigrati

Detenuti stranieri in Italia

5.365 nel 1991

23.492 nel 2012

20.891 nel 2014

17.683 nel 2022

DIRITTO ALL’ASSISTENZA LINGUISTICA

• DIRITTO ALL’INTERPRETAZIONE (art. 2)

• DIRITTO ALLA TRADUZIONE (art. 3)

DIRITTO ALL’ASSISTENZA LINGUISTICA

Considerando n. 17

La presente direttiva dovrebbe assicurare un’assistenza linguistica adeguata e gratuita,

consentendo a indagati o imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento

penale di esercitare appieno i loro diritti della difesa e tutelare l’equità del procedimento

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DUE CONNOTATI ESSENZIALI

• Qualità

• Gratuita

QUALITA’

Art. 2 paragrafo 8 → è dedicato alla interpretazione

L’interpretazione fornita ai sensi del presente articolo deve essere di qualità sufficiente a tutelare

l’equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti

penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della

difesa

Dettagli
A.A. 2023-2024
120 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ariannagazzano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Miraglia Michela.