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Diritto processuale penale

Il codice attuale è del 1988 (era una legge delegata) ed è entrato in vigore il 24/10/1989 dopo una lunga vacatio legis (normalmente sono 15 giorni). Vi furono numerosi interventi con modifiche nel 1992, 1995, 1997, 1998, 1999. Successivamente fu approvata la legge Costituzionale n. 2 del 1999 ed entra quindi in vigore il nuovo art. 111 Cost. Nel 2001 vi è stata la legge che applica i principi del giusto processo.

Parte generale del codice

Noi esamineremo in questo corso la parte generale (o parte c.d. statica del codice) e cioè:

  • Soggetti
  • Atti
  • Prove
  • Custodia cautelare

Influenza storica del codice

Dal punto di vista storico i codici di Napoleone ebbero una grandissima influenza sulle codificazioni del continente, e questo fino al 1988. Prima del codice napoleonico del 1808 esistevano due sistemi: il sistema di Common law e il sistema del diritto europeo continentale. Il processo ai tempi dello stato assoluto era di tipo inquisitorio. In Europa continentale vigeva il sistema di Civil Law, e il processo che ne derivava era un processo modellato sulla Santa Inquisizione, che si occupava degli eretici ed era gestito dai frati domenicani.

Questo è il tipo di processo, dove l’imputato era un mero oggetto, la prima fonte di prove ottenute tramite tortura (tortura giudiziaria). La fonte di prova per eccellenza era il cosiddetto reo, con la sua presunzione assoluta di colpevolezza. Nella Common Law non esisteva la tortura e il modello processuale era più evoluto. Nel processo inquisitorio il P.M. e il giudice vengono quasi a coincidere. Nella fase istruttoria il P.M. raccoglie le prove, rinvia a giudizio il sospettato reo, e assume un’estrema influenza sul giudice. Durante queste fasi non è mai presente la difesa (segretezza degli atti processuali). La ratio era che, siccome il P.M. agiva nell’interesse dello stato e quindi per fini generali l’imputato non aveva bisogno di un difensore. Le prove raccolte in segreto facevano poi testo durante il dibattimento.

Questo era lo schema del processo inquisitorio, i cui principi possono essere esemplificati nell’Ordonance Criminelle del 1670. Dopo la rivoluzione francese abbiamo il Codice di Napoleone del 1808, che instaura il modello cosiddetto misto.

Fasi del processo misto

  • Fase scritta: è inquisitoria nella fase dell’istruzione; il P.M. raccoglie le prove in segreto e senza intervento della difesa. Le prove vengono così trasmesse ad un giudice istruttore che decide sul rinvio a giudizio.
  • Fase orale: è la fase accusatoria che è pubblica. Si possono raccogliere oralmente nuove prove e sparisce il segreto istruttorio; le parti possono dibattere fra loro oralmente.

In realtà però tutte le prove raccolte in segreto e secondo un metodo inquisitorio sono rilevanti in giudizio e quindi molto penalizzanti per l’imputato. Queste prove essendo state raccolte per iscritto avevano comunque un peso maggiore nel processo soprattutto se il dibattimento avveniva dopo lungo tempo (i testimoni chiamati a difesa facevano fatica a ricordare).

Il codice italiano del 1889 fu il c.d. Codice Zanardelli. Successivamente vi fu il codice Finocchiaro Aprile del 1913. Nel 1930 abbiamo il famoso codice Rocco (inquisitorio). Dopo l’entrata in vigore della Costituzione rimane un sistema misto. Nel 1988 è introdotto il nuovo codice nel rispetto dei nuovi principi costituzionali.

Sistema processuale durante la rivoluzione

Nel periodo rivoluzionario furono introdotte le giurie, come nei sistemi di common law. Nel 1789 con la Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del Cittadino è sancita la presunzione d’innocenza dell’imputato.

Vediamo ora il sistema accusatorio in Francia. Viene introdotto un Gran Jury, giuria popolare di 23 persone che al termine delle indagini preliminari decideva sul rinvio a giudizio. A questo punto con il rinvio a giudizio, il dibattimento diventava pubblico davanti a un Petit Jury con compiti giudicanti. Come possiamo vedere viene qui introdotto un filtro fra il PM e l’organo giudicante (non è più il PM che decide se rinviare a giudizio).

In ogni caso in questo processo non vi era la formazione di un fascicolo, le testimonianze raccolte in sede istruttoria andavano ripetute durante il pubblico dibattimento avanti alla giuria e alla difesa. Le prove andavano dunque nuovamente esperite di nuovo nel dibattimento secondo i principi di oralità e immediatezza.

Il Code de Instructionne Criminelle del 1808 vuole conciliare il sistema inquisitorio con quello accusatorio: inquisitoria la prima fase, accusatoria la seconda caratterizzata dall’oralità. Esempio se un testimone rilasciava due testimonianze discordanti (prima l’assassino aveva il mantello rosso e in seconda versione l’aveva blu), poteva in teoria prevalere la versione data al PM in segreto. Nel tipico processo accusatorio il modo per esperire le prove è il contraddittorio quindi se un testimone dà due versioni discordanti, ciò non fa altro che squalificarlo agli occhi della giuria. In questo tipo di processo misto invece no.

Il codice italiano del 1913 è un po’ più liberale, mentre con il codice Rocco del 1930, scritto interamente da Vincenzo Mazzini, si ritorna al sistema misto ma con tendenze molto inquisitorie. La custodia cautelare è sempre in carcere e ha durata illimitata. La difesa non è molto considerata ed è vista come un residuo liberal-borghese. Il processo è contraddistinto dalla discrezionalità dell’azione penale: il PM alla fine della fase sommaria (40 giorni) poteva decidere di archiviare il procedimento. La peculiarità di questo istituto era che il provvedimento di archiviazione non era impugnabile e quindi il potere di archiviazione era incontrollato e discrezionale. Nel codice Rocco anche la presunzione d’innocenza era considerata un residuo liberal-borghese.

Nel 1944 con la liberazione dell’Italia meridionale cominciano le prime timide riforme. Con decreto Luogotenenziale del 1944 è introdotto il controllo sul decreto di archiviazione del PM. Nel 1945 il ministro di Grazia e Giustizia era Palmiro Togliatti e all’epoca vi erano esigenze molto più pressanti che non riformare il codice penale e quello di procedura penale. L’avvenimento cruciale fu l’entrata in vigore della Costituzione nel 1948. Con la costituzione abbiamo i cruciali art. 13 (libertà personale), 14 (libertà di domicilio), 15 (libertà e segretezza della corrispondenza). Abbiamo anche i limiti massimi per la custodia cautelare che la legge deve stabilire. Inoltre vi è il principio di presunzione di NON colpevolezza fino alla condanna DEFINITIVA. Abbiamo poi l’art. 24 (diritto alla difesa in ogni grado e stadio del procedimento), l’art. 112 (obbligo dell’azione penale), art. 109 (polizia giudiziaria al servizio del PM).

Nel 1955, alla vigilia dell’entrata in funzione della Corte Costituzionale che avrebbe distrutto il codice alla luce dell’art. 24 Cost., abbiamo la NOVELLA che modifica ben 135 articoli. Successivamente abbiamo una guerra fra la corte costituzionale e la corte di cassazione la quale dice che le novelle riguardavano solo la fase successiva all’istruzione sommaria. La novella del codice s’inserisce però in un modello collaudato sul fatto dell’assenza della difesa e su nessun potere di essa. Questo porta a un inceppamento dei delicati meccanismi processuali, così che si comincia a parlare di una modifica del codice agli inizi degli anni '70.

Progetti di riforma nel dopoguerra

Vi furono nel dopoguerra due progetti di riforma:

  • Carnelutti
  • Cordero

Che propendevano per un regime processuale accusatorio. Nella prima fase di indagini il PM indagava se sussistevano elementi per il rinvio a giudizio ma il materiale raccolto non poteva essere utilizzato come prova, in quanto le prove non si consideravano formate senza il contraddittorio con la difesa. Ovviamente le garanzie per la difesa non operano nella fase delle indagini preliminari, perché questo ne limiterebbe la libertà. Vi fu una prima legge delega del 1974 nel quale si diceva che le indagini non dovevano durare più di un mese. Vi fu poi un D.L. dell’11/4/1974 che riforma in parte il codice penale (viene introdotto il regime di bilanciamento delle circostanze) in senso più favorevole al reo, ma che dal punto di vista procedurale fa diminuire in parte le garanzie processuali. Siamo nel periodo della c.d. legislazione di emergenza. In questo periodo il codice ideato con il progetto di riforma non avrebbe potuto funzionare (solo un mese per le indagini preliminari) e quindi il progetto preliminare presentato nel 1977 non entrò mai in vigore. Nel 1981 vi fu un altro disegno di legge.

Rimaneva però il problema che, se le prove dovevano formarsi esclusivamente nel dibattimento, tutti i dibattimenti diventavano enormemente più complicati. La soluzione sarebbe stata, come succede negli USA, che non tutti i processi dovevano necessariamente arrivare alla fase del dibattimento. Infatti, nei paesi di common law (USA in particolare) nel 90% dei casi l’imputato si dichiara colpevole prima di arrivare al dibattimento: in cambio ne ha agevolazioni in termini di pena e di reato contestato. Se si dichiara colpevole, si supera il dibattimento e si passa alla fase successiva di determinazione della pena.

Quindi si diceva che accanto al rito ordinario occorreva introdurre dei riti speciali. Si introdusse così il rito abbreviato che è un giudizio in base alle prove raccolte durante la fase preliminare. N.B. il rito abbreviato è un vero e proprio diritto soggettivo dell’imputato al contrario del patteggiamento che avviene solo col consenso del PM e in cui lo sconto di pena è variabile (fino a un terzo della pena).

Arriviamo quindi alla fine degli anni '80 e nel 1987 viene fatta una nuova legge delega. Nel 1988 viene finalmente promulgato il nuovo codice con una vacatio legis di circa un anno (normalmente sono 15 giorni). Subito vi furono tutta una serie di problematiche e una raffica di incidenti di illegittimità costituzionale. La Corte costituzionale non si dimostrò nei suoi giudizi molto sensibile al nuovo spirito del codice.

Vedi sentenza 24 del 1992 sull’art. 195 c.p. (testimonianza indiretta: l’agente di P.S. riferiva di aver sentito una certa frase da qualcuno; bene nel dibattimento si poteva ascoltare l’agente e non anche chi aveva detto la frase). In questa sentenza per la Corte non c’erano problemi. Con sentenze 254/255 la Corte si inventa il principio di Non dispersione delle prove: es. se uno dice prima una cosa e nel dibattimento dice una cosa diversa, perché devo mandare a monte la testimonianza? È facile capire come in questo modo crolla tutto il sistema di garanzie per l’imputato. Nel 1995 entra in vigore un'altra legge che introduce una serie di garanzie. Nel 1997 entrano in vigore le indagini difensive, che danno alla difesa il potere di compiere tutta una serie di atti nell’interesse dell’imputato. Successivamente i poteri della difesa furono ampliati, tanto che le indagini difensive si potevano fare anche PRIMA e cioè in vista di un procedimento penale.

Fine degli anni '90 e riforma costituzionale

Verso la fine degli anni '90 vi fu una decisione della Corte Costituzionale sulla testimonianza del co-imputato (art. 513 c.p.p.). Per reagire al duro scontro di poteri fu istituita una commissione bicamerale per la riforma della costituzione. La bicamerale fallisce ma nel 1999 fu approvata la Legge costituzionale di riforma dell’art. 111 approvata con larghissima maggioranza. Furono introdotti cinque nuovi commi all’art. 111 (i primi cinque) molto dettagliati (di solito la costituzione non entra così nel dettaglio). Viene sancito il principio del giusto processo (N.B. la Bianco dice che non esistono processi ingiusti ma solo sentenze sbagliate). Il principio del contraddittorio viene costituzionalizzato e l’art. 111 cost. diventa una specie di SUPER 513 c.p.p. e riprende in parte l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Articolo 6 - Diritto ad un processo equo

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità può pregiudicare gli interessi della giustizia.

  • Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
  • In particolare, ogni accusato ha diritto a:
    • Essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
    • Disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
    • Difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
    • Esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
    • Farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza.

Il nuovo codice di procedura penale

Il nuovo codice di procedura penale s’ispira ai principi del processo accusatorio. Nell’art. 2 della legge delega si dice tra l’altro, che “nel processo penale si deve attuare il processo accusatorio”.

Tendenzialmente quindi il giudice è una sorta di arbitro passivo del processo e si rimette alle prove portate dalle parti. Il giudice non gestisce più il processo che viene scandito dai ritmi dettati dalla difesa e dal PM. Sempre l’art. 2 dice che viene attuata la Costituzione, e questo sembra essere diventato il nuovo vero scopo del codice.

Fino al 1999 le norme internazionali non avevano trovato molto spazio nell’ordinamento processuale penale (in primo luogo le norme della CEDU, artt. 5 e 6). Ricordiamo che l’art. 6 della CEDU si ispira al Patto Internazionale dei diritti Civili e Politici (art. 14), che seppur posteriore alla CEDU, l’ha influenzata con i lavori preparatori che risalgono al 1948. Entrambe i documenti si rifanno al Bill of Rights e al VI emendamento della Costituzione USA. Nel 1948 è evidente che la nostra costituzione non aveva idea del processo accusatorio. Il periodo del dopoguerra fu, infatti, definito “garantismo inquisitorio”.

Le fonti gerarchiche stabiliscono al primo posto la Costituzione e successivamente, in un livello intermedio fra costituzione e legge, si trova la CEDU. Vi sono poi le norme del codice, le leggi di attuazione, le altre leggi, le norme UE (mandato di arresto europeo), quindi le norme sull’ordinamento giudiziario. In particolare abbiamo le norme sulla composizione e il funzionamento del CSM, che fu istituito nel 1958. La legge 106 del 2006 ha introdotto un ordinamento gerarchico all’interno delle procure, nel senso, per esempio, che ora l’unico soggetto autorizzato ad avere rapporti con l’esterno è il capo dell’ufficio.

Art. 13 Costituzione

Tutti i provvedimenti sulla libertà personale sono sottoposti a riserva di legge e di giurisdizione, e lo stesso vale per le misure cautelari (sono sempre prese dal giudice NON dal PM). Nel vecchio codice gli atti cautelari potevano essere presi anche dal PM o dal giudice istruttore. Nell’ordinamento odierno la misura cautelare in carcere deve essere considerata solo come l’extrema ratio, mentre nel vecchio ordinamento era prevista SOLO la custodia cautelare in carcere.

Il giudice

Si dice che il processo è un actus trius personarum (fra tre persone: le parti + il giudice). Nel processo inquisitorio le parti erano solo due, in quanto il reo era considerato come l’oggetto del processo. Antecedentemente all’ordinamento giudiziario attuale la carriera del giudice era regolata dal potere esecutivo. La costituzione attraverso il CSM garantisce ora l’autogoverno ai giudici e ai PM. Si diventa giudici ordinari attraverso concorso pubblico come previsto dalla costituzione. Per gli altri pubblici dipendenti la legge può derogare; per i giudici no, in quanto occorrerebbe una deroga costituzionale. Il giudice si definisce ordinario in quanto previsto dalle norme ordinarie dell’ordinamento. Giudici straordinari non ce ne sono. Sono presenti invece giudici speciali. È prevista la possibilità di diventare giudici di Cassazione a professori universitari e avvocati (previsto in costituzione), che entrano così nei ruoli della magistratura.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Fanchiotto Vittorio.
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