Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 317
Appunti di Diritto processuale civile [Aggiornati] - Lezioni 2023/2024 Pag. 1 Appunti di Diritto processuale civile [Aggiornati] - Lezioni 2023/2024 Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 317.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale civile [Aggiornati] - Lezioni 2023/2024 Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 317.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale civile [Aggiornati] - Lezioni 2023/2024 Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 317.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale civile [Aggiornati] - Lezioni 2023/2024 Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 317.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale civile [Aggiornati] - Lezioni 2023/2024 Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 317.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale civile [Aggiornati] - Lezioni 2023/2024 Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 317.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale civile [Aggiornati] - Lezioni 2023/2024 Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 317.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale civile [Aggiornati] - Lezioni 2023/2024 Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 317.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale civile [Aggiornati] - Lezioni 2023/2024 Pag. 41
1 su 317
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Per quanto riguarda l’editio actionis, rileva la nozione di parti “in senso sostanziale”, per cui

l’attore deve indicare gli elementi identificativi di coloro che si affermano titolari del diritto

fatto valere in giudizio e di coloro a cui si attribuisce la crisi di cooperazione.

Per quanto riguarda la vocatio in ius, rileva la nozione di parti “in senso formale”, per cui

11

l’attore deve indicare anche gli eventuali rappresentanti e i c.d. “legittimati straordinari” o

12

“sostituti processuali” .

L’Art. 163, c.p.c., nella sua nuova formulazione, prevede che l’atto di citazione sia integrato da

nuovi elementi .

(comma 3, n. 3-bis, n. 4 e n. 7)

comma 3, n. 3-bis, c.p.c.

“l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità,

dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento”.

Si tratta di un’integrazione opportuna, perché coordina finalmente la disciplina del processo a

cognizione piena con la disciplina della mediazione obbligatoria e della mediazione assistita.

comma 3, n. 4, c.p.c.

“l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le

ragioni della domanda, con le relative conclusioni”.

In questo caso, nonostante si parli di chiarezza e “specificità” anziché di “sinteticità”, si pone

sempre la stessa domanda: la mancanza di questi requisiti causa la nullità del sottoatto costituito

dall’editio actionis? Nulla è cambiato in materia di nullità della citazione , dunque si

(Art. 164, c.p.c.)

deve dare al quesito risposta negativa.

comma 3, n. 7, c.p.c.

“...con l'avvertimento [...] che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti

i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi

speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per

l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.

Si tratta di una previsione meramente ricognitiva, ma vista con favore in quanto mira a garantire il

diritto di difesa del convenuto, che è colto alla sprovvista dall’iniziativa dell’attore.

(!) L’atto di citazione proviene dall’attore, che decide autonomamente se e quando mettere in

moto il processo. Il convenuto, di conseguenza, viene preso alla sprovvista.

L’atto di citazione deve essere sottoscritto dall’avvocato che lo ha redatto, e poi consegnato

all’ufficiale giudiziario, che si occupa di effettuare la notificazione. L’avvocato deve inoltre

accertare (e in ciò svolge una funzione di pubblico ufficiale) l’autenticità della sottoscrizione

del cliente sulla procura ad litem rilasciata in suo favore, che deve esistere nel momento in

cui le parti si costituiscono in giudizio con l’atto formale del deposito in cancelleria (Artt. 163,

.

comma 4, c.p.c., Art. 125, comma 1, c.p.c. e Art. 165, comma 1, c.p.c.)

Termini a difesa / Termini minimi per comparire . Il codice di procedura

(Art. 163-bis, c.p.c.)

civile stabilisce che tra la notificazione e l’udienza di comparizione debbano intercorrere dei

termini - detti “liberi”, poiché non si conta né il primo giorno né l’ultimo - posti a difesa del

11 Soggetti che fanno valere un diritto in nome e per conto altrui, e che non subiscono gli effetti della sentenza né

quelli del processo, quali le spese processuali.

12 Soggetti che fanno valere in nome proprio un diritto altrui e che non subiscono gli effetti della sentenza ma

subiscono quelli del processo, quali le spese processuali.

29

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

convenuto, e rappresentano lo spazio naturale necessario al convenuto per organizzare la

propria difesa, e svolgere le attività previste a pena di decadenza.

L’Art. 163-bis, comma 1, c.p.c., nella sua nuova formulazione, modifica i termini a difesa, che

adesso sono di 120 e 150 giorni invece che di 90 e 150 giorni.

L

4. A COMPARSA DI RISPOSTA

L’Art. 166, c.p.c., nella sua nuova formulazione, stabilisce che il convenuto ha l’onere di

costituirsi in giudizio 70 giorni, invece che 20 giorni, prima della data dell’udienza (termine per la

costituzione del convenuto) mediante la comparsa di risposta (Art. 167, c.p.c.). Questa modifica

si spiega in ragione delle novità introdotte nel rito ordinario, nel quale sono state anticipate tutte

,

le attività tese a fissare il e il cioè le verifiche preliminari e le attività di

(Art. 171-bis, c.p.c.)

replica e controreplica . In udienza si arriva a carte scoperte.

(Art. 171-ter, c.p.c.)

Nella vecchia disciplina, il termine a difesa era di 90 giorni, il convenuto doveva costituirsi entro 20

giorni e dunque aveva a disposizione 70 giorni per preparare la sua difesa.

Nella nuova disciplina, il termine a difesa è di 120 giorni, il convenuto deve costituirsi entro 70

giorni e dunque dunque ha a disposizione 50 giorni per organizzare le proprie difese.

(!) Si parla di “onere” perché il convenuto ha la possibilità di costituirsi anche nel corso del

processo. In tal caso, però, alcuni tra i poteri di difesa più incisivi di cui dispone saranno

caduti in preclusione .

(Art. 171, comma 2, c.p.c. → Art. 167, c.p.c.)

I poteri di difesa più incisivi del convenuto sono:

L’eccezione di incompetenza per territorio derogabile .

➢ (Art. 38, c.p.c.)

Il potere di mera difesa ;

➢ (Art. 167, comma 1, c.p.c.)

Il potere di eccezione ;

➢ (Art. 167, comma 2)

La domanda riconvenzionale ;

➢ (Art. 167, comma 2, c.p.c.)

Il potere di chiamare in causa un terzo .

➢ (Art. 167, comma 3)

L’Art. 167, c.p.c., nella sua nuova formulazione, mantiene invariate le preclusioni ma utilizza una

lettera (“...prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda…”)

analoga a quella prevista per l’atto di citazione . È una corrispondenza

(Art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c)

opportuna, perché il principio di non contestazione deve essere modulato tenendo presente la

corrispondenza fra l’attività di allegazione e l’attività di contestazione.

2. A) IL POTERE DI MERA DIFESA

Il potere di mera difesa , certamente quello più limitato, consiste nella

(Art. 167, comma 1, c.p.c.)

possibilità, per il convenuto, di prendere posizione sui fatti che l’attore ha posto a fondamento

della domanda. Questo potere è strettamente collegato al principio di non contestazione (Art.

. Nei processi che hanno ad oggetto diritti disponibili, la contestazione

115, comma 1, c.p.c.)

13

specifica rende il fatto controverso tra le parti, facendo scattare l’onere della prova.

13 La contestazione deve essere “specifica”. La contestazione espressa in maniera vaga su tutti i fatti

(«…contesto tutto ciò che l’attore ha detto!», c.d. “generica”) vale come non contestazione, e comporta in

30

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Per quanto limitato, il potere di mera difesa è anche molto significativo. Infatti non è

sottoposto a decadenza, e può essere esercitato anche in un momento successivo alla

comparsa di risposta (sicuramente in prima udienza, sicuramente in appello). Insieme al

.

contenuto minimo della comparsa di risposta, concorre a delineare il

2. B) IL POTERE DI ECCEZIONE

Il potere di eccezione serve a introdurre nel processo eccezioni “di merito”

(Art. 167, comma 2)

e “processuali”.

Il potere di eccezione “di merito” è quello per il cui tramite il convenuto fa entrare nel

processo i fatti a sé favorevoli, ovvero quelli estintivi, modificativi e impeditivi.

Le eccezioni di merito si dividono in due grandi categorie:

• Eccezioni in senso stretto (non rilevabili d’ufficio);

• Eccezioni in senso lato (rilevabili anche d’ufficio).

Dalla lettera del codice di procedura civile si ricava senza dubbio che le

(Art. 167, comma 2)

eccezioni di merito in senso stretto devono essere proposte a pena di decadenza nella

comparsa di risposta. ! ! Si tratta di una previsione estremamente severa: la

ATTENZIONE

parte pagherà caro un errore dell’avvocato in questa fase, perché sarà non recuperabile.

La distinzione (eccezioni di merito in senso stretto e in senso lato) è rilevante perché la

severa decadenza prevista per le prime non vale per le seconde, le quali possono essere

proposte anche in un momento successivo (sicuramente in prima udienza, sicuramente in

appello). Diventa dunque fondamentale tracciare un limite tra le due categorie.

La differenziazione della disciplina ha attribuito rilevanza ad una distinzione che prima aveva

un sapore meramente accademico. Il legislatore, tuttavia, non ha stabilito dei criteri per

determinare quando l’eccezione appartenga all’una o all’altra categoria.

Le S.U. del 1998 hanno elaborato una risposta in base alla disciplina della corrispondenza tra

chiesto e pronunciato , affermando che per regola generale tutte le

(Art. 112, c.p.c., ultimo inciso)

eccezioni si considerano in senso lato, mentre sono eccezioni in senso stretto soltanto quelle

che la legge definisce tali, o che se spese in forma di azione danno luogo ad azioni di

impugnativa negoziale.

(!) Secondo l’interpretazione preferibile, dietro la contrapposizione tra eccezioni ci sarebbe

un diverso schema di produzione degli effetti sostanziali per il cui tramite il fatto opera.

→ Schema delle eccezioni in senso stretto: norma-fatto-potere sull’an-effetto.

→ Schema delle eccezioni in senso lato: norma-fatto-effetto.

pratica la soccombenza in giudizio. Il convenuto deve dunque fare molta attenzione: tanto puntuale è

l’allegazione dell’attore, tanto puntuale deve essere la contestazione.

31

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Calando questi schemi nel processo. Il potere di proporre eccezione può essere scisso in

due momenti: l’allegazione del fatto e l’attribuzione della rilevanza giuridica al fatto stesso.

Nelle eccezioni in senso stretto, questi due momenti sono unificati, perché solo la

parte è titolare del diritto potestativo necessario affinché il fatto produca i suoi effetti.

Nelle eccezioni in senso lato, questi due momenti sono distinti, perché il fatto opera di

diritto, e il giudice prende atto di un effetto già prodottosi a livello sostanziale.

Le eccezioni in senso stretto non sono, come ci si potrebbe aspettare, in numero esiguo.

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità non ha pienament

Dettagli
A.A. 2023-2024
317 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Andrea.Ric.Albiani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Gambineri Beatrice.