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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Per quanto riguarda l’editio actionis, rileva la nozione di parti “in senso sostanziale”, per cui
l’attore deve indicare gli elementi identificativi di coloro che si affermano titolari del diritto
fatto valere in giudizio e di coloro a cui si attribuisce la crisi di cooperazione.
Per quanto riguarda la vocatio in ius, rileva la nozione di parti “in senso formale”, per cui
11
l’attore deve indicare anche gli eventuali rappresentanti e i c.d. “legittimati straordinari” o
12
“sostituti processuali” .
L’Art. 163, c.p.c., nella sua nuova formulazione, prevede che l’atto di citazione sia integrato da
nuovi elementi .
(comma 3, n. 3-bis, n. 4 e n. 7)
comma 3, n. 3-bis, c.p.c.
“l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità,
→
dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento”.
Si tratta di un’integrazione opportuna, perché coordina finalmente la disciplina del processo a
cognizione piena con la disciplina della mediazione obbligatoria e della mediazione assistita.
comma 3, n. 4, c.p.c.
“l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le
→
ragioni della domanda, con le relative conclusioni”.
In questo caso, nonostante si parli di chiarezza e “specificità” anziché di “sinteticità”, si pone
sempre la stessa domanda: la mancanza di questi requisiti causa la nullità del sottoatto costituito
dall’editio actionis? Nulla è cambiato in materia di nullità della citazione , dunque si
(Art. 164, c.p.c.)
deve dare al quesito risposta negativa.
comma 3, n. 7, c.p.c.
“...con l'avvertimento [...] che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti
→
i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi
speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Si tratta di una previsione meramente ricognitiva, ma vista con favore in quanto mira a garantire il
diritto di difesa del convenuto, che è colto alla sprovvista dall’iniziativa dell’attore.
(!) L’atto di citazione proviene dall’attore, che decide autonomamente se e quando mettere in
moto il processo. Il convenuto, di conseguenza, viene preso alla sprovvista.
L’atto di citazione deve essere sottoscritto dall’avvocato che lo ha redatto, e poi consegnato
all’ufficiale giudiziario, che si occupa di effettuare la notificazione. L’avvocato deve inoltre
accertare (e in ciò svolge una funzione di pubblico ufficiale) l’autenticità della sottoscrizione
del cliente sulla procura ad litem rilasciata in suo favore, che deve esistere nel momento in
cui le parti si costituiscono in giudizio con l’atto formale del deposito in cancelleria (Artt. 163,
.
comma 4, c.p.c., Art. 125, comma 1, c.p.c. e Art. 165, comma 1, c.p.c.)
Termini a difesa / Termini minimi per comparire . Il codice di procedura
(Art. 163-bis, c.p.c.)
civile stabilisce che tra la notificazione e l’udienza di comparizione debbano intercorrere dei
termini - detti “liberi”, poiché non si conta né il primo giorno né l’ultimo - posti a difesa del
11 Soggetti che fanno valere un diritto in nome e per conto altrui, e che non subiscono gli effetti della sentenza né
quelli del processo, quali le spese processuali.
12 Soggetti che fanno valere in nome proprio un diritto altrui e che non subiscono gli effetti della sentenza ma
subiscono quelli del processo, quali le spese processuali.
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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
convenuto, e rappresentano lo spazio naturale necessario al convenuto per organizzare la
propria difesa, e svolgere le attività previste a pena di decadenza.
L’Art. 163-bis, comma 1, c.p.c., nella sua nuova formulazione, modifica i termini a difesa, che
adesso sono di 120 e 150 giorni invece che di 90 e 150 giorni.
L
4. A COMPARSA DI RISPOSTA
L’Art. 166, c.p.c., nella sua nuova formulazione, stabilisce che il convenuto ha l’onere di
costituirsi in giudizio 70 giorni, invece che 20 giorni, prima della data dell’udienza (termine per la
costituzione del convenuto) mediante la comparsa di risposta (Art. 167, c.p.c.). Questa modifica
si spiega in ragione delle novità introdotte nel rito ordinario, nel quale sono state anticipate tutte
,
le attività tese a fissare il e il cioè le verifiche preliminari e le attività di
(Art. 171-bis, c.p.c.)
replica e controreplica . In udienza si arriva a carte scoperte.
(Art. 171-ter, c.p.c.)
Nella vecchia disciplina, il termine a difesa era di 90 giorni, il convenuto doveva costituirsi entro 20
giorni e dunque aveva a disposizione 70 giorni per preparare la sua difesa.
Nella nuova disciplina, il termine a difesa è di 120 giorni, il convenuto deve costituirsi entro 70
giorni e dunque dunque ha a disposizione 50 giorni per organizzare le proprie difese.
(!) Si parla di “onere” perché il convenuto ha la possibilità di costituirsi anche nel corso del
processo. In tal caso, però, alcuni tra i poteri di difesa più incisivi di cui dispone saranno
caduti in preclusione .
(Art. 171, comma 2, c.p.c. → Art. 167, c.p.c.)
I poteri di difesa più incisivi del convenuto sono:
L’eccezione di incompetenza per territorio derogabile .
➢ (Art. 38, c.p.c.)
Il potere di mera difesa ;
➢ (Art. 167, comma 1, c.p.c.)
Il potere di eccezione ;
➢ (Art. 167, comma 2)
La domanda riconvenzionale ;
➢ (Art. 167, comma 2, c.p.c.)
Il potere di chiamare in causa un terzo .
➢ (Art. 167, comma 3)
L’Art. 167, c.p.c., nella sua nuova formulazione, mantiene invariate le preclusioni ma utilizza una
lettera (“...prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda…”)
analoga a quella prevista per l’atto di citazione . È una corrispondenza
(Art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c)
opportuna, perché il principio di non contestazione deve essere modulato tenendo presente la
corrispondenza fra l’attività di allegazione e l’attività di contestazione.
2. A) IL POTERE DI MERA DIFESA
Il potere di mera difesa , certamente quello più limitato, consiste nella
(Art. 167, comma 1, c.p.c.)
possibilità, per il convenuto, di prendere posizione sui fatti che l’attore ha posto a fondamento
della domanda. Questo potere è strettamente collegato al principio di non contestazione (Art.
. Nei processi che hanno ad oggetto diritti disponibili, la contestazione
115, comma 1, c.p.c.)
13
specifica rende il fatto controverso tra le parti, facendo scattare l’onere della prova.
13 La contestazione deve essere “specifica”. La contestazione espressa in maniera vaga su tutti i fatti
(«…contesto tutto ciò che l’attore ha detto!», c.d. “generica”) vale come non contestazione, e comporta in
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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Per quanto limitato, il potere di mera difesa è anche molto significativo. Infatti non è
sottoposto a decadenza, e può essere esercitato anche in un momento successivo alla
comparsa di risposta (sicuramente in prima udienza, sicuramente in appello). Insieme al
.
contenuto minimo della comparsa di risposta, concorre a delineare il
2. B) IL POTERE DI ECCEZIONE
Il potere di eccezione serve a introdurre nel processo eccezioni “di merito”
(Art. 167, comma 2)
e “processuali”.
Il potere di eccezione “di merito” è quello per il cui tramite il convenuto fa entrare nel
processo i fatti a sé favorevoli, ovvero quelli estintivi, modificativi e impeditivi.
Le eccezioni di merito si dividono in due grandi categorie:
• Eccezioni in senso stretto (non rilevabili d’ufficio);
• Eccezioni in senso lato (rilevabili anche d’ufficio).
Dalla lettera del codice di procedura civile si ricava senza dubbio che le
(Art. 167, comma 2)
eccezioni di merito in senso stretto devono essere proposte a pena di decadenza nella
comparsa di risposta. ! ! Si tratta di una previsione estremamente severa: la
ATTENZIONE
parte pagherà caro un errore dell’avvocato in questa fase, perché sarà non recuperabile.
La distinzione (eccezioni di merito in senso stretto e in senso lato) è rilevante perché la
severa decadenza prevista per le prime non vale per le seconde, le quali possono essere
proposte anche in un momento successivo (sicuramente in prima udienza, sicuramente in
appello). Diventa dunque fondamentale tracciare un limite tra le due categorie.
La differenziazione della disciplina ha attribuito rilevanza ad una distinzione che prima aveva
un sapore meramente accademico. Il legislatore, tuttavia, non ha stabilito dei criteri per
determinare quando l’eccezione appartenga all’una o all’altra categoria.
Le S.U. del 1998 hanno elaborato una risposta in base alla disciplina della corrispondenza tra
chiesto e pronunciato , affermando che per regola generale tutte le
(Art. 112, c.p.c., ultimo inciso)
eccezioni si considerano in senso lato, mentre sono eccezioni in senso stretto soltanto quelle
che la legge definisce tali, o che se spese in forma di azione danno luogo ad azioni di
impugnativa negoziale.
(!) Secondo l’interpretazione preferibile, dietro la contrapposizione tra eccezioni ci sarebbe
un diverso schema di produzione degli effetti sostanziali per il cui tramite il fatto opera.
→ Schema delle eccezioni in senso stretto: norma-fatto-potere sull’an-effetto.
→ Schema delle eccezioni in senso lato: norma-fatto-effetto.
pratica la soccombenza in giudizio. Il convenuto deve dunque fare molta attenzione: tanto puntuale è
l’allegazione dell’attore, tanto puntuale deve essere la contestazione.
31
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Calando questi schemi nel processo. Il potere di proporre eccezione può essere scisso in
due momenti: l’allegazione del fatto e l’attribuzione della rilevanza giuridica al fatto stesso.
Nelle eccezioni in senso stretto, questi due momenti sono unificati, perché solo la
parte è titolare del diritto potestativo necessario affinché il fatto produca i suoi effetti.
Nelle eccezioni in senso lato, questi due momenti sono distinti, perché il fatto opera di
diritto, e il giudice prende atto di un effetto già prodottosi a livello sostanziale.
Le eccezioni in senso stretto non sono, come ci si potrebbe aspettare, in numero esiguo.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità non ha pienament