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CONTRATTI ATIPICI: CREATI DALLE PARTI E NON DISCIPLINATI DAL LEGISLATORE
LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO bisogna distinguere in contratti consensuali e contratti reali.
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• CONTRATTI CONSENSUALI: contratti che si perfezionano con l’accordo delle parti;
• CONTRATTI REALI: contratti che si perfezionano con la consegna della cosa (questi contratti sono previsti
dalla legge).
Es: stipulo un contratto di deposito, un contratto reale perché si perfeziona con la consegna della cosa, su cui
il soggetto deve esercitare l’obbligo di custodia. Se andiamo alla stazione con la valigia e vogliamo lasciarla in
deposito, noi sappiamo che da questo contratto nasce per chi ha la custodia un obbligo di custodia. Ma questo
è un contratto per cui non basta il consenso. Perché? Perché se arrivo e chiedo quanto costa farmi tenere la
valigia? Un tot., perfetto allora la lascio ma senza consegnarla, cosa custodisce? Nulla perché questo contratto
si perfeziona con la consegna della cosa su cui devo esercitare questo obbligo di custodia.
Es 2: il contratto di pegno, contratto che si perfeziona con lo spossessamento, un contratto reale.
Es 3: il contratto di donazione di bene mobile di modico valore.
Altri contratti reali: comodato, mutuo, contratto estimatorio, contratto di trasporto per ferrovia di cose,
contratto di riporto.
Contratto a favore di terzo: io genitore vado da terzo e compro una casa ed intesto la casa al figlio, il quale sarà
beneficiario e proprietario della casa.
Quando parlo di conclusione del contratto, parlo di quando il contratto si perfezionato e produce i suoi effetti.
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO:
1. Accordo delle parti;
2. Oggetto;
3. Causa;
4. Forma, quando è prevista dalla legge a pena di nullità.
1. ACCORDO DELLE PARTI
C’è l’accordo quando entrambe le parti sono d’accordo ad assumere il vincolo contrattuale.
TECNICHE DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO:
• Contratto tacito: comportamento concludente.
Es: al supermercato, si dimostra di voler concludere il contratto nel momento in cui si mette la merce sul rullo
(da questo momento il cliente ha l’obbligo di pagare e il venditore ha l’obbligo di consegnare la merce).
• Contratto espresso: verbale o scritto.
Es: contratto di vendita immobiliare.
Contratto concluso con la tecnica della proposta e accettazione:
i. Momento di conclusione del contratto: conoscenza dell’accettazione;
ii. Presunzione di conoscenza: quando l’accettazione giunge all’indirizzo del proponente.
Si tratta di un contratto tra persone che non sono nello stesso posto (“non sono uno davanti all’altro”).
PROPOSTA REVOCABILE
o Esistono contratti che possono consentire alla parte la revoca della proposta, in questo caso si parla di
proposta revocabile, la quale è possibile fino a quando l’accettazione non giunge all’indirizzo del proponente.
Se l’accettazione non è ancora arrivata, il proponente può revocare la proposta (è un diritto), con
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un’altra lettera. Chiaramente ci sarà un rimborso per chi aveva accettato (non risarcimento del danno).
Esempio mail: con la mail, si ritiene che c’è la conoscenza dell’accettazione sia giunta nel momento in cui il
server mi mette a disposizione quella mail, non è necessario che il proponente la legga o meno.
Se io mandassi l’accettazione via mail, quando posso revocarla? Sembrerebbe tecnicamente impossibile,
invece è possibile nel momento in cui io riesco ad impedire l’invio della mail, annullandolo, se no la revoca
giunge in un secondo momento rispetto l’accettazione.
PROPOSTA IRREVOCABILE se ti impegni a non revocare una proposta entro un termine ma non rispetti tale
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o impegno, la revoca è senza effetto.
Es. Io faccio una proposta a tizia di comprare un quadro. Io mi impegno a non revocare questa proposta (tenere
ferma) fino al 10/01. Chi riceve la proposta ha tutto il tempo di pensarci e decidere in piena libertà se accettare
o no perché sa che io (il proponente) si è impegnato a non revocare. Se io decido di revocare la proposta prima
del termine, il giudice tutela tizia e la revoca si considera senza alcun effetto.
Ci sono tecniche semplificate di conclusione del contratto:
• CONTRATTO CON OBBLIGAZIONI DEL SOLO PROPONENTE obbligo soltanto per chi il contratto lo
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propone.
Es. Camilla vuole il mio quadro. Io dico a Camilla “quando deciderò di vendere questo quadro ti preferirò agli
altri acquirenti” = io e Camilla facciamo un patto di prelazione. Nella mia affermazione non c’è in cambio un
corrispettivo da parte di Camilla per la preferenza che le dò . Questo contratto si conclude in assenza di rifiuto,
anche se Camilla tace (in silenzio) il contratto si conclude. Non obbliga Camilla ad accettare questo vantaggio
di preferenza.
• CONTRATTO CONCLUSO CON INIZIO DELLA ESECUZIONE
Es: imprenditore che ha rapporti continuativi con i fornitori. Il fornitore, per routine, non invia la lettera di
accettazione, ma direttamente la merce. Il contratto si perfeziona con invio merce.
• OFFERTA/proposta AL PUBBLICO (DA NON CONFONDERE CON LA PROMESSA AL PUBBLICO) è il
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segmento di un contratto, non rivolgo la mia proposta da un soggetto determinato ma da una serie indefinita
di persone, così che basti l’accettazione di una di questi soggetti per perfezionare il contratto.
Es: i beni al supermercato, in questo caso il contratto si perfeziona con il consenso (da non confondere con il
fatto che un soggetto prenda il bene e lo metta nel carrello, qui non è il consenso) quindi quando poggio i beni
sul rullo, così manifesto la mia volontà di concludere il contratto.
La promessa al pubblico è ancora diversa dall’invito a proporre, cioè non ho intenzione di proporre con
l’intenzione della conclusione di un contratto con il soggetto perché sarei vincolato ai termini del contratto.
Es: X vuole dare un appartamento al primo piano in locazione e vuol decidere lei colui che ha diritto ad
occupare l’appartamento, ella indica quindi quali sono le condizioni secondo cui un soggetto deve proporle un
contratto di locazione, spostando la proposta in capo dall’altro soggetto che vuole l’appartamento in locazione
con un contratto che presenta le condizioni di colui che da l’appartamento in locazione. Così colui che dà in
locazione non fa una proposta con la quale è vincolato.
CONTRATTI ISOLATI: è quello che si stipula con un soggetto, in cui si possono negoziare le condizioni
contrattuali. Le regole vengono decise dalle parti.
CONTRATTI PER ADESIONE (CONTRATTI DI MASSA): le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO:
Es: io fornisco un servizio e l’altra parte decide se ha bisogno di questo servizio e di accettare l’offerta.
Squilibrio: contraente forte imprenditore e parte che non può rispondere alla richiesta. I rapporti di forza sono
diversi, le clausole vengono inserite nel contratto dalla parte forte, dall’imprenditore. Posso io parte debole
decidere solo se accettare o meno. Si chiamano contratti che contengono condizioni generali di contratto.
Siccome è un soggetto solo che stabilisce le condizioni di contratto (unilateralmente) c’è il rischio che le condizioni
siano molto vantaggiose per lui e poco per gli aderenti. Può darsi che ci siano anche clausole di questo genere e
prendono il nome di clausole vessatorie (art. 1341).
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro se
conosciute o conoscibili al momento della conclusione del contratto.
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Art. 1341: Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti
dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle
usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a
favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di
sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di
opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del
contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria
Le condizioni sono tutte riportate. Tali clausole devono essere sottoscritte. Se non vengono richiamate non sono
opponibili.
CLAUSOLE VESSATORIE: ART.1341-1342 devono essere richiamate in modo specifico alla fine del contratto
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(doppia sottoscrizione, la prima per condizioni generali e l’altra per clausole vessatorie). Le clausole devono essere
approvate, essere riportate al fondo e accettate per iscritto, nel caso in cui l’imprenditore non faccia apporre la
firma quelle clausole non sarebbero opponibili. Anche su internet ci possono essere delle clausole vessatorie che
vengono accettate con il click sul quadratino.
L’obbligo di inserire queste clausole e farle approvare per iscritte incombe sull’imprenditore a prescindere da chi
si trova di fronte. Se è consumatore, vi è un ulteriore controllo di verifica per quanto riguarda tali clausole.
CONTRATTI PREPARATORI sono contratti che preparano ad altri contratti.
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• CONTRATTO PRELIMINARE (art. 2932) contratto che obbliga a contrarre e quindi obbliga la stipulazione
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di un successivo contratto. Lo stipuliamo perché abbiamo bisogno di un mutuo quindi necessitiamo di un
contratto per mostrare l’impegno giuridico; in questo caso devo scrivere che il contratto diventa efficacie
soltanto nel momento in cui mi concedono il mutuo.
Questo contratto si può trascrivere, cioè per evitare che stipulato il contratto preliminare un soggetto violi la
promessa, vende la casa ad un altro, il quale offre di più, dando al primo soggetto un risarcimento del danno.
Il soggetto che però è disposto ad acquistare la casa ad un prezzo più alto e va a trascrivere, non è interessato
all’accordo che il primo soggetto aveva stipulato con il venditore. Motivo per cui è conveniente trascrivere
anche il contratto preliminare, perché nel caso il venditore venda ad un altro può richiedere il risarcimento
del danno non solo al venditore ma anche a colui che ha acquistato il bene.
Per tutale il promissario acquirente contro un eventuale vendita da parte del venditore, il legislatore, nel 1996,
ha disposto con legge che è possibile trascrivere il contratto preliminare di vendita immobiliare, il quale ha
efficacia prenotativa, cioè mi prenoto la vendita che il soggetto deve fare.
Con il con