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COME POSSONO INCIDERE GLI EFFETTI DEL SECONDO SUGLI EFFETTI DEL PRIMO?
Su quelli non ancora prodotti. L'e cacia del contratto solutorio sono ex nunci.
Contratto liberatorio, dal vincolo che era sorto con il primo contratto.
Le parti rispetto al primo contratto venuto meno non possono avanzare pretese (messa in mora,
risarcimento etc.).
Incide solo sugli e etti che si devono ancora produrre, non sia quelli che si sono esauriti.
Rispetto gli e etti reali: stesso, se non si sono ancora prodotti, condizione sospensiva, non si può
pretendere la produzione.
ES: se è un contratto e etti reale già prodotti (bene trasferito), mutuo dissenso diretto ad incidere
sul primo contratto, non si può ritrasferire il bene indietro, non vi può essere una retrovendita-
Accanto al mutuo dissenso il 1372 prevede altre cause, e rinvia al 1373: recesso unilaterale ,
sempre un negozio unilaterale, recettizio, per produrre e etti deve essere portato a conoscenza
della parte nei cui confronti va a incidere . Su quali e etti va a incidere? Solo su quelli che si
devono ancora produrre. Quanti tipi conosciamo? Art 1373, 2 ipotesi:
-legale, ipotesi espressamente previste dal legislatore che conduce a una delle due parti il potere
di recedere, di poter sciogliere unilateralmente un contratto: ipotesi contratti di durata, a tempo
indeterminato, di somministrazione di servizi dice non è stabilita la durata del contratto , per il
principio fondamentale che non ci si può rimanere vincolati a tempo indeterminato un rapporto;
-convenzionale, può essere stabilito per entrambe le parto, tanto stabilito solo per una delle due
parti. Possibile nché il contratto non ha avuto un inizio di esecuzione, e cacia limitata.
Da non confondere con il recesso del codice del consumo!!!
Per eserciate tale diritto di recesso è su ciente esse e titolare o deve esser e ettuare una
valutazione di erente. Si deve tener conto anche della posizione dell’altra patte, deve essere
eseguito secondo buona fede e correttezza, principio buona fede oggettiva. Diversamente,
l’utilizzo senza buona fede del diritto può danneggiare la posizione giuridica dell’altra parte, si
tratta di abuso del diritto. Non si trova una norma generale sull’abuso del diritto, ma ipotesi
speci che che aiutano a formare una disciplina per tali situazioni.
Rimedi della giurisprudenza all’altra parte quando vi è un utilizzo improprio di tale diritto:
risarcimento in via generale per l’obbligo di comportarsi seconda giusta condotta, ma può
indicare anche sulla validità del contratto? Riteniamo di si, il giudice può stabilire che il contratto
nega l’eventualità del recesso.
Disciplina per il codice del consumo, art 52 codice consumo, per piccolo o gradi imprese, solo
per il contraente debole. In cosa si di erenzia il recesso del consumatore dal 1373:
-e cacia ex tunc nche il contratto non ha avuto principio di esecuzione, per il consumatore
anche quando il contratto ha prodotto e etti può richiedere l’utilizzo di tale diritto entro 14 giorni
dalla conclusione
- può avvenire anche senza alcuna giusti cazione
- Non concesso a entrambe le parti
- Solo legale, non vi è la possibilità convenzionale.
Art 137, il contratto non produce e etti nella sfera giuridica dei terzi. Il contratto concluso tra A-B,
produce e etti vincolanti solo tra A e B, se tale principio non fosse stato inserito vi sarebbe stata
la possibilità di produrre e etti vincolanti, vantaggiosi o meno, anche verso un terzo C, senza che
lui abbia partecipato a quel contratto.
Non signi ca che nessun contratto possa produrre e etti vero un terzo( stipulazione e favore di
terzi).
Non signi ca che il terzo non possa subire una lesione dal contratto ( creditore ipotecario, diritto
di credito).
Accordi di boicottaggio di imprese, a e b decidono di concludere tale accordo per danneggiare un
terzo, il quale è danneggiato dal contratto ma resta in piedi.
ffi fi fi
fi ff ff ff fi fi
ff ff ff ffi ff ff fi ffi ff ff ff ff ff ff ffi ff
Non signi ca che la posizione del terzo non deve confermarsi alla volontà delle parti; cessione del
credito, il ceduto non può opporsi all’accordo tra cedente e cessionario.
Principio relatività= il contratto non può imporre obbligazioni a un terzo, obbligati al contenuto
solo le parti.
Garanzie personali : promessa del fatto del terzo, conferma principio relatività non posso
obbligare il terzo a compiere il fatto, posso incitarlo, se non lo fa devo indennizzare la parte
danneggiata.
Patto di incedibilità tra a e b, se b aliene il bene a terzo, il contratto concluso tra a e b non
impedisce a c di acquistare il bene, il principio della relatività non signi ca che il terzo non possa
acquistare diritto da un patto precedentemente concluso, obbligo risarcitorio di b nei confronti di
a.
Il contratto non può mai sottrarre a un terzo un proprio diritto. Art 1478: vendita di cosa altrui, se
al momento del contratto l’oggetto della vendita non si trova nel patrimonio della parte, creazione
e etti obbligatori (mi obbligo a procurarmi la titolarità del diritto), non sottraggo la proprietà di quel
bene a un terzo ma vincolo me stesso.
Il contratto può stabilire diritto ad un terzo: stipulazione a favore di terzo, art 1411
ff fi fi
Diritto privato 13/04
Parte: fattispecie e regolamento. Non coincide con soggetto, parte plurisoggettiva.
Terzo: mero destinatario degli e etti .Normalmente abbiamo messo in evidenza la coincidenza
quando si pone in essere une negozio giuridico, un contratto, tra parte della fattispecie e parte del
regolamento di interessi.
Se solitamente abbiamo coincidenze tra parte della fattispecie parte del regolamento di interessi
in alcune ipotesi non si trova: rappresentanza.
A non può o non vuole concludere un contratto, conferisce procura ad un rappresentante/
procurator che ha il potere di avere in nome e per conto per rappresentato.
Parti della fattispecie: rappresentante e parte
Parte del regolamento di interessi: rappresentato e parte
Art 1388. Riferibili del regolamento di interessi dalla procura e produzione degli e etti in capo al
rappresentato
Autonomia funzionale della procura trova fondamento nella funzione stessa della procura, se la
procura realizza questa funzione necessariamente vi deve essere un obbligo e quindi un mandato
procura
sottostante. Astrattezza della procura:Si a erma comunemente che la è un
astratto, procura
negozio nel senso che la produce il suo e etto a prescindere dal rapporto
sottostante tra rappresentante e rappresentato.
Rappresentanza diretta e indiretta:
- rappresentanza diretta: vende in nome per conto di b in libro a c, a e c parte regolamento , b e
c destinatari
- Rappresentanza indiretta: manca la svendita del nome, a vende il libro a c su incarico di b ma a
nome proprio
Il rapporto interno tra mandante mandatario può aver rilevanza esterna? Si
A e B in un contratto possono accordare a nché gli e etti non si producano su b ma su c.
Bisogna distinguere il regolamento di interesse dalla produzione degli e etti.
1705-1411 —> gli e etti del contratto si producono in capo al glio e la glia che sono meri
destinatari degli e etti giuridici.
1705 comma 2
1706
1707: i creditori del mandatario non possono aggredire il bene per soddisfare un proprio
interesse.
Il mandante di pone come termine di riferimento degli e etti contrattuali
Si può arrivare a concepire una materia unitaria della rappresentanza? Con di erenza tra
rappresentanza diretta e indiretta delle parti del regolamento di interessi.
Rappresentanza legale: minore
Rappresentanza organica: enti
Rappresentanza volontaria: questa appena fatta
Procura e mandato collegamento negoziale necessariamente unilaterale: se c’è procura deve
esserci per forza mandato, non viceversa.
Astrattezza della procura art 1388
ff ff ff ff ffi ff ff ff fi ff fi ff ff
Diritto privato 12/04
Art 1411: contratto a favore di terzi
E’ possibile attribuire diritti ai terzi? Soggetti che non hanno fatto parte del contratto
Voi è una piccola di erenza tra il titolo e il contenuto della norma:
-titolo —> contratto
-contenuto —> stipulazione
L’utilizzo del termine contratto è in e etti improprio perché non è un contratto ad hoc, perché se
voglio attribuire diritti ad un terzo che non ha fatto parte del contratto, non si tratta di un contratto
clausola
come fattispecie a se tipica, ma in qualsiasi contratto può essere inserita una che
consente l’attribuzione di diritti favorevoli o meno a terzo.
Parti: Stipulante e promittente che si accordano perché quel contratto che concludono produca
e etti a favore di terzo.
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione.
Per acquisire questi diritti a lui attribuiti non c’è bisogno di una dichiarazione di accettazione.
Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato,
anche in confronto del promittente, di volerne profittare.
La seconda parte prende però una dichiarazione che non serve per la produzione degli e etti, ma
ad impedire che il promittente revochi questa sua intenzione vero il terzo, quindi per consentire al
terzo di rendere de nito la stipulazione.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a
beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del
contratto.
Ambito di relatività esteso perché vi è per il terzo la possibilità di ri utare l’attribuzione di diritto.
Art 1333: contratto con obbligazioni a carico del solo proponente
Di erenze:
-nel 1333 il ri uto è impeditivo, impedisce la conclusione del contratto: nel 1411 il ri uto ne
comporta solo il cambio del soggetto destinatario di e etti ma il contratto resta in piedi e la
prestazione rimane;
-lo stipulante assume obblighi verso soggetti diversi : nel 1411 verso il promittente, nel 1333 nei
confronti dell’oblato.
Il principio della relatività degli e etti trova eccezioni con queste tre regole:
- 1153
- 1333
- 1411
Consenso negoziale: art 1325
Requisiti:
-accordo delle parti
-causa
-oggetto
-forma
Elementi essenziali che devono possedere determinati requisiti.
ACCORDO TRA LE PARTI : accordo inteso come volontà, NO se non ci sono due dichiarazioni
non sei può con gurare il contratto.
CHE SIGNIFICA VOLONTA? Si è molto discusso i dottrina, nel tempo si sono susseguite varie
tesi, in cui si sosteneva che la volontà che si utilizzava ai ni del contratto doveva esser anche
quella non manifestata dalla parto, la volontà