vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Trasferimento di proprietà
1376 c.c. principio consensualistico. È il contratto in cui si delinea il
trasferimento di una proprietà. Nel contratto di vendita vi sono degli obblighi.
Pagare e consegnare la cosa. Per trasferire la proprietà si usa il contratto di
vendita. Ad esempio la locazione, il deposito, non sono idonei a trasferire la
proprietà. Invece la permuta è un contratto idoneo.
Es. vendita di una barca. Il contratto di vendita è quello adatto. Il primo perde la
proprietà e il secondo l’acquista. L’acquisto del secondo sarà a titolo derivativo. La
proprietà con un contratto di vendita si acquista al momento del consenso. Colui che
vende ha l’obbligo di portare la cosa e mantenerla in buone condizioni.
Es. Un ladro (A) vende a un soggetto (B) un bene mobile. Vi è un conflitto tra B e C (il
proprietario).
Es. Il proprietario (D) vende a E un bene mobile il 30 marzo. Il 3 aprile D vende lo
stesso bene a F. VI è un conflitto tra E ed F. Entrambi i soggetti vantano diritto di
proprietà. Chi prevale?
In base a tre requisiti si sceglie come risolvere dei conflitti:
-quando il titolo è astrattamente idoneo al trasferimento. Ovvero quando il
contratto in astratto è idoneo a trasferire la proprietà.
-buona fede di chi acquista. Egli non sa di contrattare con un ladro e nell’esempio
due non sa che chi ha venduto il bene ha già perso la proprietà.
-consegna della cosa. L’acquirente ha ricevuto la cosa.
Se sono presenti questi tre requisiti l’acquirente diventa proprietario a titolo
originario e non derivativo. In tal modo nessuno può portare via il bene. Non si può
chiedere l’annullamento del contratto. Questa regola non si applica ai beni
immobili e ai beni.
Beni immobili:
Es. A vende a B un bene immobile il 30 marzo. A vende a C lo stesso bene immobile il
3 aprile.
Es. G il 10 aprile costituisce sul suo fondo una servitù di passaggio per l’utilità del
fondo vicino di proprietà di F. G il 3 maggio vende il suo terreno ad L senza menzionare
la costituzione della servitù.
Nel primo caso B e C vantano lo stesso diritto di proprietà. Nel secondo caso invece il
conflitto è tra due soggetti che vantano due diritti diversi ovvero quello di proprietà e
quello di servitù.
La soluzione è diversa da quella dei beni mobili. Infatti prevale non chi ha comprato
per primo ma chi ha trascritto il suo acquisto per primo. Quindi tra B e C prevale
C se ha trascritto per primo il suo acquisto. Nel secondo caso G vende il terreno ed L
non trascrive e acquista la proprietà. Se L avesse trascritto la servitù anche se G non
aveva menzionato la servitù F può imporre il suo contratto di servitù. Il notaio controlla
nei registri se non vi è stata una trascrizione. Ciò che si acquista si acquista con i pesi
già trascritti.
Altro esempio. Io frequento la casa di mio zio con il suo consenso. Un giorno trovo le
serrature cambiate e chiedo al nuovo proprietario che afferma di esserne proprietario.
Non posso chiedere di vedere la trascrizione infatti ha un diritto reale e assoluto. Il
nipote non vanta alcun diritto infatti non è mai stato proprietario della casa. Non c’è
contraddizione se acquisto un diritto reale posso porlo a chiunque. Ma se due soggetti
vantano lo stesso diritto o diritti incompatibili, vince chi ha trascritto prima.
Possesso vale titolo: art 1153
21/11/2023 Seconda parte d’esame
Il diritto relativo è il contrario dell’assoluto. Possono essere fatti valere ad una o
più persone. L’obbligazione è un vincolo che si crea tra due soggetti in virtù della
stipulazione di un contratto. Il contratto è una delle fonti delle obbligazioni. Il
diritto di credito presuppone che ci sia un soggetto A che è il creditore e ha diritto a
esigere la prestazione e un soggetto B che è il debitore che è tenuto ad eseguire
la prestazione. Vi è anche l’oggetto C che è l’oggetto dell’obbligazione.
L’obbligazione di dare è ad esempio un pagamento. L’obbligazione di fare è ad
esempio costruire un muro, tagliare l’erba ecc… L’obbligazione di non fare è un
contratto dove un soggetto si impegna a non fare una determinata cosa. È simile
alla servitù di non edificare, ma sono diversi in quanto è un diritto trascrivibile. Nel
caso dell’obbligazione essa è una prestazione che riguarda due soggetti. In questo
caso è solo un impegno, ma una volta venduto il terreno l’obbligazione, al
contratto della servitù, non sarà vincolante. L’obbligazione a contrarre obbliga a
stipulare un successivo contratto ed è molto utilizzato nei contratti preliminare di
vendita, per esempio nei mutui, o nelle vendite immobiliari.
Le caratteristiche della prestazione oggetto di obbligazione sono:
1) Deve avere carattere patrimoniale
2) Deve rispondere ad un interesse del creditore anche non patrimoniale (ad es. il
teatro, il cinema, viaggi, ecc…).
3) Vi sono obbligazioni in senso giuridico che sono diverse da quelle morali o
naturali infatti un’altra caratteristica è la vincolatività e coercibilità, ovvero nel
caso della prima il creditore può agire in giudizio per: dare, fare, non fare e
contrarre. Se non si fanno queste cose ci sono strumenti concessi al creditore
per ottenere la soddisfazione del credito. Nel caso di dare si forza a pagare. Nel
caso del fare si può far eseguire l’opera da un altro soggetto obbligando però il
debitore a pagare o risarcire, ma solo nel caso sia fungibile. Se non è fungibile
nel caso del non fare si distrugge quanto eseguito. Nel caso di contrarre esso
non può essere obbligato ma con una sentenza può far eseguire il contratto.
Le fonti delle obbligazioni sono: i fatti illeciti (art. 2043), il contratto (art. 1321)
diviso tra tipico e atipico. I contratti atipici sono quelli non previsti dal
legislatore. Poi ci sono gli atti diversi dal contratto, che sono promesse unilaterali
tipo la promessa al pubblico in cui un soggetto promette ad una categoria di
persone una prestazione qualora si verifichi una determinata situazione. L’es. è il
ritrovamento del cane sotto pagamento. Una promessa unilaterale è vincolante
nel momento in cui viene resa pubblica. La promessa di pagamento è quando un
soggetto promette a qualcuno di pagare una somma di denaro. La ricognizione
di debito è quando si riconosce di avere un’obbligazione nei confronti di
qualcuno. Nel caso degli ultimi due vige l’inversione dell’onere della prova.
Infine vi sono poi fatti diversi dai fatti illeciti ovvero la gestione di affari altrui,
arricchimento senza causa e pagamento dell’indebito. L’onere della prova
stabilisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne
costituiscono il fondamento.
Responsabilità extracontrattuale: fatti illeciti: gli elementi costitutivi sono;
fatto, il dolo, la colpa, il nesso di causalità e l’imputabilità. C’è anche il danno e
l’ingiustizia del danno.
Il fatto può essere commissivo oppure omissivo. Il dolo può essere diretto o
indiretto. Il diretto è quando c’è la volontà di cagionare il danno mentre quello
indiretto è quando non c’è volontà ma si rappresenta l’evento dannoso e si
agisce a costo di determinarlo. La colpa è negligenza, non diligenza,
imprudenza e imperizia, ovvero l’assenza di conoscenze tecniche che permettono
di svolgere un’attività. L’imputabilità è quando ci deve essere la capacità di
intendere e di volere. Tra il danno e il fatto ci deve essere il nesso causale. Il
danno ingiusto è la lesione di diritti soggettivi assoluti. I danni patrimoniali
sono tali se si ha una perdita economica oppure se a causa del fatto illecito non
incasso denaro. I danni non patrimoniali sono la perdita del rapporto parentale,
l’immobilità, vacanza rovinata. Per pretendere il risarcimento devo provare gli
elementi costitutivi del suo diritto. Ci sono i casi di responsabilità
oggettiva/indiretta in cui i legislatore individua dei soggetti responsabili. Per
esempio, per i fatti commessi dai minori rispondono i genitori. Il datore di lavoro
è responsabile per i dipendenti in alcuni casi. Vige l’onere della prova ovvero
spetta al danneggiato provare gli elementi costitutivi del suo diritto. I padroni e
committenti (datori di lavoro) sono responsabili per i danni arrecati dai suoi
dipendenti nell’esercizio del loro lavoro. L’imprenditore dovrebbe essere più ricco e
quindi ne risponde lui. Il danneggiato si rifà sul datore di lavoro anche perché il
lavoratore probabilmente sarà assicurato. In questo caso non importa se non sono
riusciti ad impedire il fatto e se non c’è il caso fortuito. Il datore di lavoro non ha
capacità di liberarsi e quindi stipula un’assicurazione.
ART 2054: risarcimento guidatore verso cose e persone se non prova di aver
provato di tutto per evitare. Si parte dal concorso al 50% di entrambi i veicoli.
Bisogna quindi dimostrare che la colpa sia più da un lato. Nel caso non si riesca,
rimane 50%. Il proprietario è responsabile col conducente in solido se non
prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Ad
esempio nel furto, ma se si presta volontariamente l’auto tocca pagare.
La responsabilità contrattuale anche detta per inadempimento delle
obbligazioni si applica al contratto o ad ogni altro atto o fatto che produce
obbligazioni. Art 1218 responsabilità dell’inadempiente se il debitore non
esegue la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova
che l’inadempimento o il ritardo è determinato dall’impossibilità derivante da
cause a lui non imputabili. La responsabilità precontrattuale prevede il
risarcimento per le spese della controparte che ha sostenuto in previsione della
conclusione non avvenuta del contratto. L’art. 1337 riguarda il recesso
ingiustificato dalle trattative e succede quando una parte ha fatto nascere
fiducia nella stipulazione del contratto e poi ha sospeso le trattative senza
motivo in mala fede. In tal caso deve risarcire le spese della controparte e delle
perdite dovute al rifiuto di altre occasioni.
22/11/2023
Il contratto: Art. 1321 accordo che è destinato a costituire, regolare, estinguere
un rapporto patrimoniale. Le parti possono concludere contratti che non
appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare purché