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Trasferimento di proprietà

1376 c.c. principio consensualistico. È il contratto in cui si delinea il

trasferimento di una proprietà. Nel contratto di vendita vi sono degli obblighi.

Pagare e consegnare la cosa. Per trasferire la proprietà si usa il contratto di

vendita. Ad esempio la locazione, il deposito, non sono idonei a trasferire la

proprietà. Invece la permuta è un contratto idoneo.

Es. vendita di una barca. Il contratto di vendita è quello adatto. Il primo perde la

proprietà e il secondo l’acquista. L’acquisto del secondo sarà a titolo derivativo. La

proprietà con un contratto di vendita si acquista al momento del consenso. Colui che

vende ha l’obbligo di portare la cosa e mantenerla in buone condizioni.

Es. Un ladro (A) vende a un soggetto (B) un bene mobile. Vi è un conflitto tra B e C (il

proprietario).

Es. Il proprietario (D) vende a E un bene mobile il 30 marzo. Il 3 aprile D vende lo

stesso bene a F. VI è un conflitto tra E ed F. Entrambi i soggetti vantano diritto di

proprietà. Chi prevale?

In base a tre requisiti si sceglie come risolvere dei conflitti:

-quando il titolo è astrattamente idoneo al trasferimento. Ovvero quando il

contratto in astratto è idoneo a trasferire la proprietà.

-buona fede di chi acquista. Egli non sa di contrattare con un ladro e nell’esempio

due non sa che chi ha venduto il bene ha già perso la proprietà.

-consegna della cosa. L’acquirente ha ricevuto la cosa.

Se sono presenti questi tre requisiti l’acquirente diventa proprietario a titolo

originario e non derivativo. In tal modo nessuno può portare via il bene. Non si può

chiedere l’annullamento del contratto. Questa regola non si applica ai beni

immobili e ai beni.

Beni immobili:

Es. A vende a B un bene immobile il 30 marzo. A vende a C lo stesso bene immobile il

3 aprile.

Es. G il 10 aprile costituisce sul suo fondo una servitù di passaggio per l’utilità del

fondo vicino di proprietà di F. G il 3 maggio vende il suo terreno ad L senza menzionare

la costituzione della servitù.

Nel primo caso B e C vantano lo stesso diritto di proprietà. Nel secondo caso invece il

conflitto è tra due soggetti che vantano due diritti diversi ovvero quello di proprietà e

quello di servitù.

La soluzione è diversa da quella dei beni mobili. Infatti prevale non chi ha comprato

per primo ma chi ha trascritto il suo acquisto per primo. Quindi tra B e C prevale

C se ha trascritto per primo il suo acquisto. Nel secondo caso G vende il terreno ed L

non trascrive e acquista la proprietà. Se L avesse trascritto la servitù anche se G non

aveva menzionato la servitù F può imporre il suo contratto di servitù. Il notaio controlla

nei registri se non vi è stata una trascrizione. Ciò che si acquista si acquista con i pesi

già trascritti.

Altro esempio. Io frequento la casa di mio zio con il suo consenso. Un giorno trovo le

serrature cambiate e chiedo al nuovo proprietario che afferma di esserne proprietario.

Non posso chiedere di vedere la trascrizione infatti ha un diritto reale e assoluto. Il

nipote non vanta alcun diritto infatti non è mai stato proprietario della casa. Non c’è

contraddizione se acquisto un diritto reale posso porlo a chiunque. Ma se due soggetti

vantano lo stesso diritto o diritti incompatibili, vince chi ha trascritto prima.

Possesso vale titolo: art 1153

21/11/2023 Seconda parte d’esame

Il diritto relativo è il contrario dell’assoluto. Possono essere fatti valere ad una o

più persone. L’obbligazione è un vincolo che si crea tra due soggetti in virtù della

stipulazione di un contratto. Il contratto è una delle fonti delle obbligazioni. Il

diritto di credito presuppone che ci sia un soggetto A che è il creditore e ha diritto a

esigere la prestazione e un soggetto B che è il debitore che è tenuto ad eseguire

la prestazione. Vi è anche l’oggetto C che è l’oggetto dell’obbligazione.

L’obbligazione di dare è ad esempio un pagamento. L’obbligazione di fare è ad

esempio costruire un muro, tagliare l’erba ecc… L’obbligazione di non fare è un

contratto dove un soggetto si impegna a non fare una determinata cosa. È simile

alla servitù di non edificare, ma sono diversi in quanto è un diritto trascrivibile. Nel

caso dell’obbligazione essa è una prestazione che riguarda due soggetti. In questo

caso è solo un impegno, ma una volta venduto il terreno l’obbligazione, al

contratto della servitù, non sarà vincolante. L’obbligazione a contrarre obbliga a

stipulare un successivo contratto ed è molto utilizzato nei contratti preliminare di

vendita, per esempio nei mutui, o nelle vendite immobiliari.

Le caratteristiche della prestazione oggetto di obbligazione sono:

1) Deve avere carattere patrimoniale

2) Deve rispondere ad un interesse del creditore anche non patrimoniale (ad es. il

teatro, il cinema, viaggi, ecc…).

3) Vi sono obbligazioni in senso giuridico che sono diverse da quelle morali o

naturali infatti un’altra caratteristica è la vincolatività e coercibilità, ovvero nel

caso della prima il creditore può agire in giudizio per: dare, fare, non fare e

contrarre. Se non si fanno queste cose ci sono strumenti concessi al creditore

per ottenere la soddisfazione del credito. Nel caso di dare si forza a pagare. Nel

caso del fare si può far eseguire l’opera da un altro soggetto obbligando però il

debitore a pagare o risarcire, ma solo nel caso sia fungibile. Se non è fungibile

nel caso del non fare si distrugge quanto eseguito. Nel caso di contrarre esso

non può essere obbligato ma con una sentenza può far eseguire il contratto.

Le fonti delle obbligazioni sono: i fatti illeciti (art. 2043), il contratto (art. 1321)

diviso tra tipico e atipico. I contratti atipici sono quelli non previsti dal

legislatore. Poi ci sono gli atti diversi dal contratto, che sono promesse unilaterali

tipo la promessa al pubblico in cui un soggetto promette ad una categoria di

persone una prestazione qualora si verifichi una determinata situazione. L’es. è il

ritrovamento del cane sotto pagamento. Una promessa unilaterale è vincolante

nel momento in cui viene resa pubblica. La promessa di pagamento è quando un

soggetto promette a qualcuno di pagare una somma di denaro. La ricognizione

di debito è quando si riconosce di avere un’obbligazione nei confronti di

qualcuno. Nel caso degli ultimi due vige l’inversione dell’onere della prova.

Infine vi sono poi fatti diversi dai fatti illeciti ovvero la gestione di affari altrui,

arricchimento senza causa e pagamento dell’indebito. L’onere della prova

stabilisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne

costituiscono il fondamento.

Responsabilità extracontrattuale: fatti illeciti: gli elementi costitutivi sono;

fatto, il dolo, la colpa, il nesso di causalità e l’imputabilità. C’è anche il danno e

l’ingiustizia del danno.

Il fatto può essere commissivo oppure omissivo. Il dolo può essere diretto o

indiretto. Il diretto è quando c’è la volontà di cagionare il danno mentre quello

indiretto è quando non c’è volontà ma si rappresenta l’evento dannoso e si

agisce a costo di determinarlo. La colpa è negligenza, non diligenza,

imprudenza e imperizia, ovvero l’assenza di conoscenze tecniche che permettono

di svolgere un’attività. L’imputabilità è quando ci deve essere la capacità di

intendere e di volere. Tra il danno e il fatto ci deve essere il nesso causale. Il

danno ingiusto è la lesione di diritti soggettivi assoluti. I danni patrimoniali

sono tali se si ha una perdita economica oppure se a causa del fatto illecito non

incasso denaro. I danni non patrimoniali sono la perdita del rapporto parentale,

l’immobilità, vacanza rovinata. Per pretendere il risarcimento devo provare gli

elementi costitutivi del suo diritto. Ci sono i casi di responsabilità

oggettiva/indiretta in cui i legislatore individua dei soggetti responsabili. Per

esempio, per i fatti commessi dai minori rispondono i genitori. Il datore di lavoro

è responsabile per i dipendenti in alcuni casi. Vige l’onere della prova ovvero

spetta al danneggiato provare gli elementi costitutivi del suo diritto. I padroni e

committenti (datori di lavoro) sono responsabili per i danni arrecati dai suoi

dipendenti nell’esercizio del loro lavoro. L’imprenditore dovrebbe essere più ricco e

quindi ne risponde lui. Il danneggiato si rifà sul datore di lavoro anche perché il

lavoratore probabilmente sarà assicurato. In questo caso non importa se non sono

riusciti ad impedire il fatto e se non c’è il caso fortuito. Il datore di lavoro non ha

capacità di liberarsi e quindi stipula un’assicurazione.

ART 2054: risarcimento guidatore verso cose e persone se non prova di aver

provato di tutto per evitare. Si parte dal concorso al 50% di entrambi i veicoli.

Bisogna quindi dimostrare che la colpa sia più da un lato. Nel caso non si riesca,

rimane 50%. Il proprietario è responsabile col conducente in solido se non

prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Ad

esempio nel furto, ma se si presta volontariamente l’auto tocca pagare.

La responsabilità contrattuale anche detta per inadempimento delle

obbligazioni si applica al contratto o ad ogni altro atto o fatto che produce

obbligazioni. Art 1218 responsabilità dell’inadempiente se il debitore non

esegue la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova

che l’inadempimento o il ritardo è determinato dall’impossibilità derivante da

cause a lui non imputabili. La responsabilità precontrattuale prevede il

risarcimento per le spese della controparte che ha sostenuto in previsione della

conclusione non avvenuta del contratto. L’art. 1337 riguarda il recesso

ingiustificato dalle trattative e succede quando una parte ha fatto nascere

fiducia nella stipulazione del contratto e poi ha sospeso le trattative senza

motivo in mala fede. In tal caso deve risarcire le spese della controparte e delle

perdite dovute al rifiuto di altre occasioni.

22/11/2023

Il contratto: Art. 1321 accordo che è destinato a costituire, regolare, estinguere

un rapporto patrimoniale. Le parti possono concludere contratti che non

appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare purché

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ludokiller24 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Salvadori Maria Giulia.