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UNIVPM
REQUISITI DEL CONTRATTO (ART 1325): i requisiti sono diversi dagli elementi
essenziali, il requisito è qualcosa in più di un elemento essenziale. [argomento molto
importante]
1) Accordo delle parti (art 1326 la conclusione del contratto): il momento a
partire dal quale nasce l’obbligazione contrattuale. Es: vado al bar per comprare
una brioche, ordino, e mentre mi sta servendo il gatto lo porta via ed era già
mio, e quindi lo devo pagare anche se non l’ho mangiato, perché c’è stata
manifestazione di volontà e il barista me lo aveva già servito. Perciò l’accordo
è: fenomeno giuridico nel quale la volontà di una parte incontra l’altra parte.
Va sottolineato che nel ’42 non erano presenti le tecnologie odierne.
2) Causa (art 1343): (elemento più complesso dei quattro), serve affinché un
contratto sia meritevole di tutela giuridica. La causa è lo strumento attraverso il
quale il legislatore verifica la meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti,
perché non tutti gli accordi hanno come base interessi meritevoli di protezione
giuridica, e quando non sono meritevoli, c’è contrasto degli effetti,
l’ordinamento non vuole che si producano effetti giuridici da contratti che non
perseguono interessi meritevoli. Il risultato che si ottiene quando non c’è
meritevolezza è duplice, effetto tra le parti ed effetto giuridico
Es: pago un assassino per uccidere mia suocera, è un illecito, e questo contratto
può essere eseguito e io lo pago, nel farlo c’è reato per entrambi e conseguenze
anche civili. Dal punto di vista del contratto, questo contratto ha avuto effetti
giuridici, MA non sono protetti dall’ordinamento. Perché se io non pago il sicario
lui non può avere tutela dalla legge: non è un interesse meritevole. In contratti
non nulli che c’è stato inadempimento posso recarmi dal giudice per ottenere
protezione. Contratto nullo —> non meritevole di protezione
Questo non incide nella conclusione di un contratto ma serve, se serve in un
momento successivo, per capire se l’accordo era lecito. La causa sarà quindi
l’elemento di valutazione decisivo
3) Oggetto (art 1346)
4) Forma (art 1350): il modo attraverso il quale si manifesta la volontà di una
delle parti del contratto, il tema formale è molto rilevante perché se io non
manifesto la mia volontà non può partire il processo che poi, condurrà
all’accordo. Quando le due manifestazioni di volontà coincidono —> si arriverà
all’accordo (in una compravendita di un bicchiere, il bicchiere è l’oggetto del
contratto, ma può essere anche una prestazione l’oggetto di un contratto, es: di
fare/non fare una cosa). La forma è quindi lo strumento attraverso il quale si
formano le volontà delle parti.
Tranne per alcuni contratti vige la libertà della forma, ma all’articolo 1350 ci
sono gli atti che devono farsi per iscritto: tranne in questi casi posso scegliere la
forma più opportuna a me. Es: il contratto scritto di un bene immobile è
importante anche per il pubblico, se non ci fosse questa regola si potrebbe
avere gente che vende un immobile che non è suo truffando la gente. Un altro
contratto che richiede una forma solenne: è il contratto di donazione
(ovviamente non donazioni di modico valore come una penna, o le donazioni
delle nozze in quel caso posso fare donazione senza forma particolare), negli
altri casi è richiesta la forma particolare a sicurezza del donante, che si “spoglia
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Lorenzo Paolini
UNIVPM dei sui beni”, perciò serve la forma solenne con il pubblico ufficiale davanti a
due testimoni
-Art. 1350. Atti che devono farsi per iscritto.
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto
su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri pre-
cedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su
beni immobili e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di
beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove
anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni
relative alle rendite dello Stato;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giu-
ridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.
Es: vado da un giornalaio e gli chiedo la Repubblica: la mia volontà è una
dichiarazione, indirizzata al giornalaio che deve recepirla, ma la forma potrebbe
essere solo un saluto (volontà implicita) se vado tutti i giorni a prendere lo
stesso giornale e lui lo sa, è comunque una manifestazione di volontà
In un contratto le intenzioni non contano, conta ciò che si dice e non ciò che si pensa,
ciò che non viene detto può entrare in un contratto solo in alcuni casi, es: chiedo una
brioche e do per scontato, senza chiedere che essa sia fresca, c’è —> criterio
oggettivo.
[domande d’esame]
In tutti e due questi casi si ottiene l’effetti di avere una proposta irrevocabile, ma nel
primo caso l’effetto si ottiene perché la proposta viene da una persone, nel secondo
caso l’effetto proviene da un accordo. Perseguono lo stesso obiettivo i due casi
1) Art. 1328 Revoca della proposta e dell'accettazione: La proposta può essere
revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha
intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il
proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subìte per
l'iniziata esecuzione del contratto. L'accettazione può essere revocata, purché la
revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
Art. 1329. Proposta irrevocabile. Se il proponente si è obbligato a mantenere
ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.
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2) Art. 1331 Opzione: Quando le parti convengono che una di esse rimanga
vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno,
la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli
effetti previsti dall'articolo 1329. Se per l'accettazione non è stato fissato un
termine, questo può essere stabilito dal giudice.
Art. 1337 Trattative e responsabilità precontrattuale: Le parti, nello svolgimento delle
trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
Buona fede ossia, non dichiarare falso, oppure omettere cose essenziali, dando
contenuti precisi. 16/04/2018
LIBRO IV - TITOLO II - Dei Contratti in generale
1. CAPO I
1. CAPO II:
- SEZIONE I: Accordo (1326 - 1342)
-SEZIONE II: Causa (1343 - 1345): il legislatore non da una chiara
definizione, la causa è intesa come elemento economico individuale: lo scopo
che le parti volevano dare al contratto
-SEZIONE III: Oggetto (1346 - 1349):
Anche qui la definizione del codice manca, si potrebbe pensare ad un oggetto, ma solo
in una compravendita, non ha senso dirlo in una prestazione di un servizio perciò:
contenuto regolamentare che le parti hanno voluto inserire all’intero di un contratto.
L’oggetto deve essere possibile ossia: suscettibile di esecuzione (cioè es: non vendere
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Colosseo o toccare il cielo con un dito ecc..), poi deve essere determinato, o
determinabile cioè: essere preciso o chiaro.
-Impossibilità originaria —> oggetto nullo, invalido
-Impossibilità sopravvenuta —> modi sotisfattori del contratto
-SEZIONE IV: Forma (1350 - 1352): Le parti sono libere di scegliere la
forma, salvo in alcuni casi che la forma deve essere scritta, perciò la
forma può essere anche il silenzio (come nell’esempio del giornale).
Comunque ci deve essere sempre un modo per dimostrare la volontà, che
sia scritta, orale o il silenzio.
1. CAPO III: Condizione (Termine e Modo) <— elementi accidentali del contratto
Diverso da:
-Motivi: sono privi di rilevanza giuridica come la mia preferenza tra
un panino con mortadella o prosciutto, ma se il motivo è condiviso
da entrambe le parti ed è illecito allora ha rilevanza es: chiedere
consiglio su quale coltello sia migliore per uccidere una persona ed
egli mi aiuta pur sapendo le mie intenzioni: diventa rilevante e
l’elemento causale.
-Presupposizione: importante, ma non c’è nel codice civile,
l’esempio classico è: prendere in affitto un balcone che si affaccia
sulla piazza di Siena per il Palio, pagando tantissimo, MA non
inserisco il motivo che mi spinge a prendere un appartamento
soltanto per una sera, può capitare che il Palio salta causa meteo e
chi affitta vuole comunque i soldi, devo pagare o no visto che
l’evento non c’è?
Se non ci fosse la tesi della Presupposizione si dovrebbe pagare
anche se non c’è il Palio. Perciò non devo pagare perché è ovvio
che se prendo in affitto il balcone per un solo giorno, che è il giorno
del Palio è per vedere l’evento —> non serve quindi inserirlo nel
contratto, è presupposto oggettivo. Diverso però è se io sono un
albergatore di Siena, se mi viene affittata una stanza il giorno del
Palio, deve essere specificato il motivo sennò potrebbe essere
qualsiasi e la stanza va sempre pagata.
La presupposizione è uno strumento attraverso il quale la dottrina
si sforza di tutelare determinati aspetti oggettivi che non vengono
dichiarati e, tutto questo nasce dalle 2 ipotesi: art 687 e art 803
(sopravvenienza dei figli, elemento idoneo per revocare una
donazione)
1. CAPO IV: Interpretazione (art 1362 - 1371) Diverso da Integrazione (art 1374)
FORMAZIONE DEL CONTRATTO: Proposta & accett