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UNIVPM

REQUISITI DEL CONTRATTO (ART 1325): i requisiti sono diversi dagli elementi

essenziali, il requisito è qualcosa in più di un elemento essenziale. [argomento molto

importante]

1) Accordo delle parti (art 1326 la conclusione del contratto): il momento a

partire dal quale nasce l’obbligazione contrattuale. Es: vado al bar per comprare

una brioche, ordino, e mentre mi sta servendo il gatto lo porta via ed era già

mio, e quindi lo devo pagare anche se non l’ho mangiato, perché c’è stata

manifestazione di volontà e il barista me lo aveva già servito. Perciò l’accordo

è: fenomeno giuridico nel quale la volontà di una parte incontra l’altra parte.

Va sottolineato che nel ’42 non erano presenti le tecnologie odierne.

2) Causa (art 1343): (elemento più complesso dei quattro), serve affinché un

contratto sia meritevole di tutela giuridica. La causa è lo strumento attraverso il

quale il legislatore verifica la meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti,

perché non tutti gli accordi hanno come base interessi meritevoli di protezione

giuridica, e quando non sono meritevoli, c’è contrasto degli effetti,

l’ordinamento non vuole che si producano effetti giuridici da contratti che non

perseguono interessi meritevoli. Il risultato che si ottiene quando non c’è

meritevolezza è duplice, effetto tra le parti ed effetto giuridico

Es: pago un assassino per uccidere mia suocera, è un illecito, e questo contratto

può essere eseguito e io lo pago, nel farlo c’è reato per entrambi e conseguenze

anche civili. Dal punto di vista del contratto, questo contratto ha avuto effetti

giuridici, MA non sono protetti dall’ordinamento. Perché se io non pago il sicario

lui non può avere tutela dalla legge: non è un interesse meritevole. In contratti

non nulli che c’è stato inadempimento posso recarmi dal giudice per ottenere

protezione. Contratto nullo —> non meritevole di protezione

Questo non incide nella conclusione di un contratto ma serve, se serve in un

momento successivo, per capire se l’accordo era lecito. La causa sarà quindi

l’elemento di valutazione decisivo

3) Oggetto (art 1346)

4) Forma (art 1350): il modo attraverso il quale si manifesta la volontà di una

delle parti del contratto, il tema formale è molto rilevante perché se io non

manifesto la mia volontà non può partire il processo che poi, condurrà

all’accordo. Quando le due manifestazioni di volontà coincidono —> si arriverà

all’accordo (in una compravendita di un bicchiere, il bicchiere è l’oggetto del

contratto, ma può essere anche una prestazione l’oggetto di un contratto, es: di

fare/non fare una cosa). La forma è quindi lo strumento attraverso il quale si

formano le volontà delle parti.

Tranne per alcuni contratti vige la libertà della forma, ma all’articolo 1350 ci

sono gli atti che devono farsi per iscritto: tranne in questi casi posso scegliere la

forma più opportuna a me. Es: il contratto scritto di un bene immobile è

importante anche per il pubblico, se non ci fosse questa regola si potrebbe

avere gente che vende un immobile che non è suo truffando la gente. Un altro

contratto che richiede una forma solenne: è il contratto di donazione

(ovviamente non donazioni di modico valore come una penna, o le donazioni

delle nozze in quel caso posso fare donazione senza forma particolare), negli

altri casi è richiesta la forma particolare a sicurezza del donante, che si “spoglia

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Lorenzo Paolini

UNIVPM dei sui beni”, perciò serve la forma solenne con il pubblico ufficiale davanti a

due testimoni

-Art. 1350. Atti che devono farsi per iscritto.

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;

2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto

su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta;

3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri pre-

cedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su

beni immobili e il diritto di abitazione;

5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;

7) i contratti di anticresi;

8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;

9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di

beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove

anni o per un tempo indeterminato;

10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni

relative alle rendite dello Stato;

11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;

12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giu-

ridici menzionati nei numeri precedenti;

13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.

Es: vado da un giornalaio e gli chiedo la Repubblica: la mia volontà è una

dichiarazione, indirizzata al giornalaio che deve recepirla, ma la forma potrebbe

essere solo un saluto (volontà implicita) se vado tutti i giorni a prendere lo

stesso giornale e lui lo sa, è comunque una manifestazione di volontà

In un contratto le intenzioni non contano, conta ciò che si dice e non ciò che si pensa,

ciò che non viene detto può entrare in un contratto solo in alcuni casi, es: chiedo una

brioche e do per scontato, senza chiedere che essa sia fresca, c’è —> criterio

oggettivo.

[domande d’esame]

In tutti e due questi casi si ottiene l’effetti di avere una proposta irrevocabile, ma nel

primo caso l’effetto si ottiene perché la proposta viene da una persone, nel secondo

caso l’effetto proviene da un accordo. Perseguono lo stesso obiettivo i due casi

1) Art. 1328 Revoca della proposta e dell'accettazione: La proposta può essere

revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha

intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il

proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subìte per

l'iniziata esecuzione del contratto. L'accettazione può essere revocata, purché la

revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.

Art. 1329. Proposta irrevocabile. Se il proponente si è obbligato a mantenere

ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.

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Lorenzo Paolini

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2) Art. 1331 Opzione: Quando le parti convengono che una di esse rimanga

vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno,

la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli

effetti previsti dall'articolo 1329. Se per l'accettazione non è stato fissato un

termine, questo può essere stabilito dal giudice.

Art. 1337 Trattative e responsabilità precontrattuale: Le parti, nello svolgimento delle

trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

Buona fede ossia, non dichiarare falso, oppure omettere cose essenziali, dando

contenuti precisi. 16/04/2018

LIBRO IV - TITOLO II - Dei Contratti in generale

1. CAPO I

1. CAPO II:

- SEZIONE I: Accordo (1326 - 1342)

-SEZIONE II: Causa (1343 - 1345): il legislatore non da una chiara

definizione, la causa è intesa come elemento economico individuale: lo scopo

che le parti volevano dare al contratto

-SEZIONE III: Oggetto (1346 - 1349):

Anche qui la definizione del codice manca, si potrebbe pensare ad un oggetto, ma solo

in una compravendita, non ha senso dirlo in una prestazione di un servizio perciò:

contenuto regolamentare che le parti hanno voluto inserire all’intero di un contratto.

L’oggetto deve essere possibile ossia: suscettibile di esecuzione (cioè es: non vendere

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Colosseo o toccare il cielo con un dito ecc..), poi deve essere determinato, o

determinabile cioè: essere preciso o chiaro.

-Impossibilità originaria —> oggetto nullo, invalido

-Impossibilità sopravvenuta —> modi sotisfattori del contratto

-SEZIONE IV: Forma (1350 - 1352): Le parti sono libere di scegliere la

forma, salvo in alcuni casi che la forma deve essere scritta, perciò la

forma può essere anche il silenzio (come nell’esempio del giornale).

Comunque ci deve essere sempre un modo per dimostrare la volontà, che

sia scritta, orale o il silenzio.

1. CAPO III: Condizione (Termine e Modo) <— elementi accidentali del contratto

Diverso da:

-Motivi: sono privi di rilevanza giuridica come la mia preferenza tra

un panino con mortadella o prosciutto, ma se il motivo è condiviso

da entrambe le parti ed è illecito allora ha rilevanza es: chiedere

consiglio su quale coltello sia migliore per uccidere una persona ed

egli mi aiuta pur sapendo le mie intenzioni: diventa rilevante e

l’elemento causale.

-Presupposizione: importante, ma non c’è nel codice civile,

l’esempio classico è: prendere in affitto un balcone che si affaccia

sulla piazza di Siena per il Palio, pagando tantissimo, MA non

inserisco il motivo che mi spinge a prendere un appartamento

soltanto per una sera, può capitare che il Palio salta causa meteo e

chi affitta vuole comunque i soldi, devo pagare o no visto che

l’evento non c’è?

Se non ci fosse la tesi della Presupposizione si dovrebbe pagare

anche se non c’è il Palio. Perciò non devo pagare perché è ovvio

che se prendo in affitto il balcone per un solo giorno, che è il giorno

del Palio è per vedere l’evento —> non serve quindi inserirlo nel

contratto, è presupposto oggettivo. Diverso però è se io sono un

albergatore di Siena, se mi viene affittata una stanza il giorno del

Palio, deve essere specificato il motivo sennò potrebbe essere

qualsiasi e la stanza va sempre pagata.

La presupposizione è uno strumento attraverso il quale la dottrina

si sforza di tutelare determinati aspetti oggettivi che non vengono

dichiarati e, tutto questo nasce dalle 2 ipotesi: art 687 e art 803

(sopravvenienza dei figli, elemento idoneo per revocare una

donazione)

1. CAPO IV: Interpretazione (art 1362 - 1371) Diverso da Integrazione (art 1374)

FORMAZIONE DEL CONTRATTO: Proposta & accett

Dettagli
A.A. 2017-2018
30 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lorenzo.paolini.10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Putti Pietro Maria.