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ELEMENTI DI DIRITTO PENALE

CONCETTI INTRODUTTIVI

Il diritto penale è quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la

minaccia di una sanzione (pena), proibisce determinati comportamenti umani (reati),

considerati contrari ai fini da esso perseguiti, (pacifica convivenza tra i consociati).

LA NORMA PENALE

Per norma penale si intende ogni disposizione di legge che vieta un determinato

comportamento, minacciando, in caso di trasgressione l’inflizione di una pena (c.d.

norma incriminatrice).

La NORMA PENALE, che prevede la sanzione per i comportamenti vietati, è

composta da:

▪ PRECETTO: comando o divieto di compiere una determinata azione;

conseguenza giuridica che deriva dall’inosservanza del precetto

▪ SANZIONE:

Es. la norma penale che prevede il delitto di omicidio dispone che “chiunque cagiona

la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”; la prima

parte della norma, che impone il divieto di uccidere, è il precetto, mentre la seconda

parte di essa, che prevede la pena che dovrà essere applicata nel caso di

inosservanza del divieto, costituisce la sanzione.

Si distinguono in:

➢ NORME PERFETTE: la norma contiene sia il precetto sia la sanzione c.d.

disciplina ordinaria;

➢ NORME IMPERFETTE: la norma contiene uno solo dei due elementi (manca la

sanzione o il precetto);

➢ NORME PENALI IN BIANCO: la norma stabilisce la sanzione, ma non descrive

direttamente il comportamento e rinvia ad un altro provvedimento per lo stesso

contenuti nell’ordinanza del sindaco

(es. chiunque violi le disposizioni è

sanzionato ai sensi del presente articolo).

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Sono fonti del diritto penale:

➢ COSTITUZIONE

➢ LEGGI PENALI SPECIALI

➢ CODICE PENALE

I PRINCIPI DEL DIRITTO PENALE

PRINCIPIO DI LEGALITA’

1. (nullum crimen, nulla poena sine lege)

E’ un principio cardine di tutti gli ordinamenti demoratici e degli stati di diritto di

- genere. Esso implica una concezione formale del reato, secondo cui è reato

E’ un principio di garanzia per tutti

solo il fatto previsto come tale dalla legge.

i cittadini, perché in tal modo tutti sono in grado di sapere quali fatti sono vietati

e quali sono permessi; “Nessuno può essere punito se non in forza di legge

- ex. art 25 co. 2 e 3 Cost. “Nessuno può essere

che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”;

sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge;

art.1,199 c.p. “Nessuno può essere punito per un fatto che non è espressamente

- preveduto come reato dalla legge, ne con pene che non siano da esse stabilite”;

“Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano

espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti”.

Il principio legalità si esprime attraverso sotto principi:

a) principio della riserva di legge Gli illeciti penali possono essere stabiliti solo

con la legge ordinaria e gli atti ad essa equiparati;

b) principio di tipicità un illecito è penalmente rilevante solo se è

espressamente indicato come tale dal legislatore;

principio dell’irretroattività→

c) nessuno può essere punito da una legge penale

che non era in vigore nel momento in cui il soggetto ha compiuto il reato;

d) determinatezza e tassatività la legge deve descrivere i reati e le sanzioni in

modo chiaro e preciso; 2 →

e) divieto di analogia in malam partem quando un fatto non è previsto dalla

legge come reato non è possibile applicare la disciplina prevista espressamente

per un fatto analogo, dotato di eguale fondamento.

PRINCIPIO DI MATERIALITA’ (COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR):

2. l’assenza del reato in mancanza di una volontà criminosa

tale principio sancisce

che si materializzi in un comportamento esterno (nessuno può subire una pena per

i suoi pensieri);

PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’:

3. la volontà criminale deve manifestarsi in un

comportamento esterno che leda o ponga in pericolo uno o più beni giuridici tutelati

dall’ordinamento;

4. PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA: un fatto può essere penalmente attribuito

solo se vi sono i presupposti per ritenere sia obiettivamente ed

oggettivamente imputabile al suo agente. Questo principio si desume

direttamente dall’articolo 27 comma 1 della costituzione, secondo cui, la

responsabilità penale è personale.

IL REATO: DEFINIZIONE E SOGGETTI

“ogni fatto al quale l’ordinamento giurdico ricongiunge

Il reato viene definito come

come conseguenza una sanzione”.

Il soggetto attivo del reato è colui che pone in essere il comportamento vietato dalla

norma incriminatrice. In relazione al soggetto, distinguiamo:

- reati comuni: sono quelli che possono essere posti in essere da qualunque

soggetto, indipendemente da particolari caratteristiche soggettive (es.

l’omicidio);

- reati propri: sono quelli che possono essere posti in essere da soggetti che

rivestano una determinata qualità, ovvero si trovino in una determinata

situazione (es. solo un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio

possono commettere il delitto del peculato).

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del reato è il titolare del bene o dell’interesse che la norma

Il soggetto passivo

giuridica tutela e che è pertanto leso dal comportamento umano costituente reato.

Distinto dal soggetto passivo è il danneggiato del reato, cioè colui che dal reato ha

subito un danno civilmente risarcibile, pur senza essere titolare del bene giuridico

nell’omicidio, soggetto passivo è la vittima, mentre danneggiati sono i

protetto (es.

suoi congiunti).

L’oggetto è il bene o l’interesse ritenuto meritevole di

giuridico del reato protezione

da un legislatore che si muove nel quadro dei valori costituzionali(es. nel caso di

omicidio, l’oggetto giuridico è la vita umana).

consiste nell’offesa arrecata dal reato al bene giuridico tutelato;

Il danno criminale

può assumere due forme: lesione (se il bene giuridico è stato violato: morte della

vittima) ovvero messa in pericolo (se il bene giuridico è stato minacciato: tentato

omicidio).

ai sensi dell’art. 39 c.p.,

I reati, si distinguono in:

➢ →

DELITTI ergastolo, reclusione, multa;

➢ →

CONTRAVVENZIONI arresto, ammenda;

IL REATO: LA STRUTTURA

Nella struttura del reato si distinguono due specie di elementi: ELEMENTI

ESSENZIALI (indispensabili per la stessa esistenza del reato) e ELEMENTI

sull’esistenza del reato, ma solo

ACCIDENTALI (la cui presenza non influisce

sull’entità della pena):

✓ ELEMENTO SOGGETTIVO (ELEMENTO ESSENZIALE):

il dolo sussiste quando il soggetto è colpevole dell’evento, quando

➢ DOLO: volontà dell’azione e consapevolezza degli

pone in essere la condotta:

effetti. Specifico, eventuale, generico;

➢ COLPA: a differenza del dolo sussiste quando il soggetto non ha voluto

il verificarsi dell’evento pur ponendo in essere la condotta con volontà.

Questo può accadere per negligenza, imprudenza, imperizia, cosciente.

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✓ ELEMENTO OGGETTIVO (ELEMENTO ESSENZIALE):

commissiva (quando si concreta in un’attività fisica

➢ CONDOTTA UMANA:

del soggetto es. esplodere un colpo di pistola); ovvero omissiva (quando

il soggetto omette di compiere un’azione che per legge aveva l’obbligo di

compiere es. omissione di soccorso);

l’effetto o il risultato della condotta umana che il diritto prende

➢ EVENTO:

in considerazione per ricollegare al suo verificarsi conseguenze giuridiche

la morte di un uomo per effetto dell’azione altrui).

(es. Può essere

istantaneo (es. omicidio: la consumazione del reato avviene e si esaurisce

in un breve lasso di tempo) oppure permanente (es. sequesto di persona:

la consumazione del reato avviene anche’essa, ma si potrae nel tempo);

CASUALITA’:

➢ RAPPORTO DI umana, scientifica, prognostica. Esiste

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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