ELEMENTI DI DIRITTO PENALE
CONCETTI INTRODUTTIVI
Il diritto penale è quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la
minaccia di una sanzione (pena), proibisce determinati comportamenti umani (reati),
considerati contrari ai fini da esso perseguiti, (pacifica convivenza tra i consociati).
LA NORMA PENALE
Per norma penale si intende ogni disposizione di legge che vieta un determinato
comportamento, minacciando, in caso di trasgressione l’inflizione di una pena (c.d.
norma incriminatrice).
La NORMA PENALE, che prevede la sanzione per i comportamenti vietati, è
composta da:
▪ PRECETTO: comando o divieto di compiere una determinata azione;
conseguenza giuridica che deriva dall’inosservanza del precetto
▪ SANZIONE:
Es. la norma penale che prevede il delitto di omicidio dispone che “chiunque cagiona
la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”; la prima
parte della norma, che impone il divieto di uccidere, è il precetto, mentre la seconda
parte di essa, che prevede la pena che dovrà essere applicata nel caso di
inosservanza del divieto, costituisce la sanzione.
Si distinguono in:
➢ NORME PERFETTE: la norma contiene sia il precetto sia la sanzione c.d.
disciplina ordinaria;
➢ NORME IMPERFETTE: la norma contiene uno solo dei due elementi (manca la
sanzione o il precetto);
➢ NORME PENALI IN BIANCO: la norma stabilisce la sanzione, ma non descrive
direttamente il comportamento e rinvia ad un altro provvedimento per lo stesso
contenuti nell’ordinanza del sindaco
(es. chiunque violi le disposizioni è
sanzionato ai sensi del presente articolo).
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Sono fonti del diritto penale:
➢ COSTITUZIONE
➢ LEGGI PENALI SPECIALI
➢ CODICE PENALE
I PRINCIPI DEL DIRITTO PENALE
PRINCIPIO DI LEGALITA’
1. (nullum crimen, nulla poena sine lege)
E’ un principio cardine di tutti gli ordinamenti demoratici e degli stati di diritto di
- genere. Esso implica una concezione formale del reato, secondo cui è reato
E’ un principio di garanzia per tutti
solo il fatto previsto come tale dalla legge.
i cittadini, perché in tal modo tutti sono in grado di sapere quali fatti sono vietati
e quali sono permessi; “Nessuno può essere punito se non in forza di legge
- ex. art 25 co. 2 e 3 Cost. “Nessuno può essere
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”;
sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge;
art.1,199 c.p. “Nessuno può essere punito per un fatto che non è espressamente
- preveduto come reato dalla legge, ne con pene che non siano da esse stabilite”;
“Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano
espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti”.
Il principio legalità si esprime attraverso sotto principi:
→
a) principio della riserva di legge Gli illeciti penali possono essere stabiliti solo
con la legge ordinaria e gli atti ad essa equiparati;
→
b) principio di tipicità un illecito è penalmente rilevante solo se è
espressamente indicato come tale dal legislatore;
principio dell’irretroattività→
c) nessuno può essere punito da una legge penale
che non era in vigore nel momento in cui il soggetto ha compiuto il reato;
→
d) determinatezza e tassatività la legge deve descrivere i reati e le sanzioni in
modo chiaro e preciso; 2 →
e) divieto di analogia in malam partem quando un fatto non è previsto dalla
legge come reato non è possibile applicare la disciplina prevista espressamente
per un fatto analogo, dotato di eguale fondamento.
PRINCIPIO DI MATERIALITA’ (COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR):
2. l’assenza del reato in mancanza di una volontà criminosa
tale principio sancisce
che si materializzi in un comportamento esterno (nessuno può subire una pena per
i suoi pensieri);
PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’:
3. la volontà criminale deve manifestarsi in un
comportamento esterno che leda o ponga in pericolo uno o più beni giuridici tutelati
dall’ordinamento;
4. PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA: un fatto può essere penalmente attribuito
solo se vi sono i presupposti per ritenere sia obiettivamente ed
oggettivamente imputabile al suo agente. Questo principio si desume
direttamente dall’articolo 27 comma 1 della costituzione, secondo cui, la
responsabilità penale è personale.
IL REATO: DEFINIZIONE E SOGGETTI
“ogni fatto al quale l’ordinamento giurdico ricongiunge
Il reato viene definito come
come conseguenza una sanzione”.
Il soggetto attivo del reato è colui che pone in essere il comportamento vietato dalla
norma incriminatrice. In relazione al soggetto, distinguiamo:
- reati comuni: sono quelli che possono essere posti in essere da qualunque
soggetto, indipendemente da particolari caratteristiche soggettive (es.
l’omicidio);
- reati propri: sono quelli che possono essere posti in essere da soggetti che
rivestano una determinata qualità, ovvero si trovino in una determinata
situazione (es. solo un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio
possono commettere il delitto del peculato).
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del reato è il titolare del bene o dell’interesse che la norma
Il soggetto passivo
giuridica tutela e che è pertanto leso dal comportamento umano costituente reato.
Distinto dal soggetto passivo è il danneggiato del reato, cioè colui che dal reato ha
subito un danno civilmente risarcibile, pur senza essere titolare del bene giuridico
nell’omicidio, soggetto passivo è la vittima, mentre danneggiati sono i
protetto (es.
suoi congiunti).
L’oggetto è il bene o l’interesse ritenuto meritevole di
giuridico del reato protezione
da un legislatore che si muove nel quadro dei valori costituzionali(es. nel caso di
omicidio, l’oggetto giuridico è la vita umana).
consiste nell’offesa arrecata dal reato al bene giuridico tutelato;
Il danno criminale
può assumere due forme: lesione (se il bene giuridico è stato violato: morte della
vittima) ovvero messa in pericolo (se il bene giuridico è stato minacciato: tentato
omicidio).
ai sensi dell’art. 39 c.p.,
I reati, si distinguono in:
➢ →
DELITTI ergastolo, reclusione, multa;
➢ →
CONTRAVVENZIONI arresto, ammenda;
IL REATO: LA STRUTTURA
Nella struttura del reato si distinguono due specie di elementi: ELEMENTI
ESSENZIALI (indispensabili per la stessa esistenza del reato) e ELEMENTI
sull’esistenza del reato, ma solo
ACCIDENTALI (la cui presenza non influisce
sull’entità della pena):
✓ ELEMENTO SOGGETTIVO (ELEMENTO ESSENZIALE):
il dolo sussiste quando il soggetto è colpevole dell’evento, quando
➢ DOLO: volontà dell’azione e consapevolezza degli
pone in essere la condotta:
effetti. Specifico, eventuale, generico;
➢ COLPA: a differenza del dolo sussiste quando il soggetto non ha voluto
il verificarsi dell’evento pur ponendo in essere la condotta con volontà.
Questo può accadere per negligenza, imprudenza, imperizia, cosciente.
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✓ ELEMENTO OGGETTIVO (ELEMENTO ESSENZIALE):
commissiva (quando si concreta in un’attività fisica
➢ CONDOTTA UMANA:
del soggetto es. esplodere un colpo di pistola); ovvero omissiva (quando
il soggetto omette di compiere un’azione che per legge aveva l’obbligo di
compiere es. omissione di soccorso);
l’effetto o il risultato della condotta umana che il diritto prende
➢ EVENTO:
in considerazione per ricollegare al suo verificarsi conseguenze giuridiche
la morte di un uomo per effetto dell’azione altrui).
(es. Può essere
istantaneo (es. omicidio: la consumazione del reato avviene e si esaurisce
in un breve lasso di tempo) oppure permanente (es. sequesto di persona:
la consumazione del reato avviene anche’essa, ma si potrae nel tempo);
CASUALITA’:
➢ RAPPORTO DI umana, scientifica, prognostica. Esiste
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