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DIRITTO PENALE

INTRODUZIONE:

Il diritto penale trova la sua fonte principale nel codice :

1. primo codice penale dell’Italia unita fu quello del 1889, il codice Zanardelli , entrato in

vigore nel 1980. Varato dalla sinistra , erede del liberalismo della destra storica , esercitò una

consistente influenza anche all'estero. L'impronta liberale si trova nel rispetto del principio

di ascendenza illuministica di legalità dei reati e delle pene e in secondo luogo nell'idea del

reato inteso come fatto oggettivo dotato di una sua offensività. Anche l'apparato

sanzionatorio di tale codice è coerente con il pensiero liberale sia per la rinuncia alla pena di

morte sia per l'adozione di pene nel complesso non esorbitanti. Restò in vita fino al 1930.

2. 1930 codice rocco, uno dei prodotti più significativi del fascismo. L'ispirazione autoritaria si

coglie in un'accentuata concezione statalistico-pubblicistica degli interessi o beni tutelati :

l'aborto è qualificato come un delitto contro la sanità e l'integrità della stirpe, la violenza

sessuale come un delitto contro la moralità pubblica e il buon costume. L'impronta

autoritaria è ancora più evidente nell'allestimento di un consistente settore di diritto penale

politico destinato a estendere la tutela penale fino alle manifestazioni associative e di

dissenso politico. Si ha inoltre nel regime sanzionatorio il ripristino della pena di morte nella

sua coesistenza con l'ergastolo ma più in generale nella misura delle pene comminate. Esso

però segna una maggiore apertura nei confronti del reo in quanto secondo l'idea di

ascendenza positivistica la sanzione penale non deve corrispondere solo a un fatto oggettivo

ma anche adeguarsi alla personalità dell'autore attraverso la creazione di misure di sicurezza.

3. La costituzione del 47 esprime un ordinamento liberal-democratico fondato su valori

personalistici e sociali -solidaristici. A parte il divieto della pena di morte e di ogni pena

contraria al senso di umanità vi è un complesso di norme costituzionali dall'insieme delle

quali è possibile ricavare il volto costituzionale del diritto penale italiano: legalità dei reati e

delle pene , offensività del reato, finalità rieducativa della pena sono principi costituzionali

che fanno del diritto penale un mezzo positivo di tutela e ove possibile di recupero della

persona umana delle vittime e dei re in un equilibrato vivere sociale.

RIFORME PIU' SIGNIFICATIVE

Nell'ultimo quarto di secolo vi è stata la produzione di numerose leggi speciali o di riforme

novellistiche, alcune sono servite per dare tutela a valori e esigenze nuove, altre sono state motivate

dalla necessità l'elemento quali-qualitativo della criminalità organizzata prima terroristica e poi

mafiosa e infine in tempi più recenti vi sono state riforme ispirate alle finalità di rafforzare la

sicurezza pubblica in particolare la sicurezza urbana nei confronti di una criminalità diffusa e

violenta.

Riforme incidenti sulla parte generale :

- novella del 1974 = modificazione di alcuni istituti cardine per ottenere un'accentuazione della

discrezionalità del giudice e un'attenuazione della risposta sanzionatoria. 1

riforma penitenziaria del 1975 = attuazione del precetto costituzionale secondo il quale le

 pene devono tendere alla rieducazione del condannato benefici penitenziari per i reati di non

elevata gravità.

Riforma novellistica del 2005 = modifiche in materia di circostanze e inasprimento della

 recidiva e delle sue conseguenze. Nella seconda parte invece si ha la modifica dell'istituto

della prescrizione del reato.

Riforma della legittima difesa= ampliamento dell'ambito di liceità dell'autodifesa privata

 nell'ipotesi di pericolo di aggressione subito nel domicilio e in luoghi equiparati.

Dlgs n 11 del 2009 e la legge del 2009 n 94 = hanno introdotto nuove fattispecie criminose e

 nuove circostanze aggravanti.

Legge n 67 del 2014 e dlgs n 28 del 2015 = sospensione del processo con messa alla prova e

 la non punibilità per speciale tenuità del reato.

Legge n 689 del 1981 = ha creato il sistema dell'illecito punitivo amministrativo cioè illecito

 para penale sanzionato con pene non limitative della libertà personale e attribuito alla

competenza dell'autorità amministrativa accoglie violazione di consistenza bagatellare.

Dlgs n 274 del 2000 = attribuì competenza penale al giudice di pace , magistrato non

 togato , ha una preparazione meno approfondita , ha competenza per reati di minor gravità

espressione di microconflittualità interpersonale sanzionati non con pene carcerarie ma

possono essere risolti con conciliazione tra le parti.

Dlgs n 231 del 2001 = ha introdotto la responsabilità amministrativa da reato delle persone

 giuridiche.

ORGANIZZAZIONE SISTEMATICA DEL CODICE PENALE ITALIANO

DISTINZIONE TRA DELITTI E CONTRAVVEZIONI

Il nostro codice è diviso in libri, titoli e capi:

3 libri:

-primo libro contiene le disposizioni di parte generale che si riferiscono a tutti i reati

-secondo libro contiene le disposizioni di parte speciale , elenco delle norme incriminatrici che

descrivono i singoli reati

-terzo libro contiene le disposizioni di parte speciale.

DISPOSIZIONI DI PARTE GENERALE

è fondamentale la distinzione dei reati e delle due categorie : delitti e contravvenzioni

ragioni sostanziali: i delitti costituiscono i reati più gravi mentre le contravvenzioni vedono illeciti

di minor gravità 2

quanto alle differenze di disciplina, riguardanti cioè istituti:

1)disciplina dell’elemento soggettivo del reato , nelle contravvenzioni dolo o colpa nei delitti è il

dolo di regola.

2)Tentativo, previsto solo per i delitti

3)recidiva, prevista solo per i delitti

4)oblazione prevista solo per le contravvenzioni .

-Quanto i criteri formali di riconoscimento elencati dall'art 39= i reati si distinguono in delitti e

contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi stabilite dal codice. ( criterio

distintivo)

-art 17 = elenca le pene principali , numerus clausus, distinguendo quelle per i delitti e quelle per le

contravvenzioni.

DISPOSIZIONI DI PARTE SPECIALE

Prevedono i singoli reati , ordinate secondo l'interesse che esse sono dirette a tutelare. I primi beni

giuridici a essere tutelati sono quelli di pertinenza dello stato , per ultimi i beni di pertinenza della

persona.

CAPITOLO 1

LA PENA

Il diritto penale presenta due caratteristiche qualificanti :

1. è tutto esclusivamente incentrato sulla previsione di fatti illeciti ( reati)

2. il fatto penalmente illecito si distingue da illeciti di diversa natura non penale per la

particolare sanzione prevista (pena)

3. sono norme di applicazione giurisprudenziale

1. diritto civile, commerciale, amministrativo prospettano ai soggetti privati e pubblici modelli

positivi di comportamento ai quali l'ordinamento ricollega gli effetti e l'efficacia giuridica

capaci di realizzare gli interessi perseguiti dai soggetti agenti. Al contrario il diritto penale

indica solo modelli negativi di comportamento cioè fatti indesiderati perchè socialmente

nocivi e di cui l'ordinamento pretendo l'astensione dai consociati.

2. Solo la previsione della pena distingue un fatto illecito penale da un illecito di altra natura

così che si può dire che la pena è il segno distintivo del diritto penale. 3

Esigenza di elaborare un nozione di pena criminale per più ragioni :

esigenza didattica e concettuale = per capire cosa accomuna in un unico genus le diverse specie

elencate dall'art 17

perché il legislatore non può essere interamente libero di qualificare come pena qualunque

conseguenza sanzionatoria a suo piacimento

la disciplina penale è subordinata a una serie di vincoli costituzionali.

TIPOLOGIE E FUNZIONI SANZIONATORIE. LA SANZIONE PUNITIVA

Per cogliere l'essenza della pena è necessario confrontarla con le altre tipologie sanzionatorie sotto

il profilo delle diverse funzioni. Possono svolgere anche più funzioni insieme.

1 FUNZIONE =RIPRISTINATORIA: la realizzazione dell'illecito produce una situazione di

sofferenza per quell'interesse risulta offeso dal comportamento inosservante. Alla sanzione è

attribuito il compito di togliere l'interesse da quella situazione di sofferenza , ripristinando lo stato

precedente . Es restituzione, risarcimento del danno patrimoniale in forma specifica o equivalente.

2 FUNZIONE = CONCILIATIVA: mediazione tra le posizioni venutesi a trovare in conflitto a

seguito della violazione così da pervenire alla conciliazione delle parti. Nel diritto penale gli istituti

conciliativi non sono molto sviluppati es quando abbiamo un reato perseguibile a querela il giudice

di pace promuove la conciliazione tra le parti , la conciliazione estingue il reato.

3 FUNZIONE = PREVENTIVA: l'ordinamento tende a evitare la futura commissione di illeciti.

Prevenzione mediante impedimento : frapposizione di ostacoli di natura fisico-materiale tra il

soggetto autore della violazione e la ripetizione da parte sua dell'illecito ( propria delle sanzioni

incapacitative)

prevenzione mediante persuasione : occorre distinguere a seconda dei soggetti che si pongono quali

destinatari dell'opera di persuasione della sanzione.

Se l'effetto persuasivo è ricercato nei confronti dello stesso soggetto che subisce la sanzione si ha

prevenzione speciale, se è ricercato nei confronti di soggetti terzi si ha prevenzione generale.

Bisogna inoltre distinguere a seconda dello strumento di persuasione usato. 2 strumenti :

EFFETTO INTIMIDATIVO

STRUMENTI PEDAGOGICO-EDUCATIVI : nel caso di prevenzione speciale diretti a

ottenere un migliore adattamento sociale del soggetto ai valori e alle norme dell'ordinamento

, nel caso di prevenzione generale una più diffusa affermazione dei valori propri

dell'ordinamento così da accreditarli come motivi dell'agire dei consociati e ridurre i

comportamenti non conformi a essi.

Sanzioni ripristinatorie , conciliative, impeditive e punitive.

SANZIONI PUNITIVE : le utilizza il diritto penale , consistono nell'inflizione di una sofferenza .

Perseguono principalmente la funzione di prevenzione ma anche impeditiva. Sono le sanzioni 4

detentive e pecuniarie. Le sanzioni punitive sono polifunzionali. La loro utilità è proiettata verso il

futuro e caratterizzata da aleatorietà .

Pregi:

finalità di esse: prevenire la realizzazione dell'illecito

efficacia preventiva verso la generalità dei consociati

LA FUNZIONE DI PREVENZIONE GENERALE MEDIANTE INTIMIDAZIONE O NEGATIVA

La pena consiste in una sofferenza( cioè in una privazione o intimidazione dei diritti individuali

della libertà diretta o indiretta) minacciata dal legislatore nei confronti dei consociati come

conseguenza dell'illecito così da dissuadere i consociati dalla commissione di illeciti.

Costituita da 2 momenti :

1. minaccia = precedente alla commissione degli illeciti e rivolto verso la generalità

2. irrogazione = successivo alla commissione dell'illecito e concerne l'autore del fatto

criminoso.

NESSO INSCINDIBILE TRA I 2 MOMENTI.

I problemi cui tale funzione può andare incontro sono degenerazione e eccesso repressivo,

quest'ultimo è una tendenza politico-criminale ad ottimizzare l'efficacia dissuasiva mediante un

innalzamento dell'afflittività punitiva

FUNZIONE DI PREVENZIONE GENERALE POSITIVA

Esalta componenti di tipo educativo, consiste nell'accreditamento dei valori sociali tutelati

dall'ordinamento sollecitandone l'acquisizione da parte dei consociati.

TEORIA DELLA PREVENZIONE INTEGRAZIONE

Attribuisce alla pena una funzione di integrazione sociale, dà per scontata la presenza nel sistema

sociale dei comportamenti inosservanti e ad esse contrappone la pena come mezzo per riequilibrare

e ristabilire quella fiducia istituzionale indispensabile all'integrazione e stabilità sociale.

COROLLARI DELLA PREVENZIONE GENERALE

Non comporta la restituzione della cosa illecitamente detenuta, la chiusura dell'es commerciale se

l'illecito è consistito nella vendita, quanto piuttosto il carattere afflittivo del contenuto sanzionatorio.

L'efficacia di prevenzione generale e quella di intimidazione speciale è tanto maggiore quanto più

intenso è il contenuto afflittivo delle sanzioni punitive. La componente afflittiva è accessoria, 5

all’ordinamento non interessa affliggere, ma ripristinare lo stato precedente. Le sanzioni punitive

non trovano limiti contenutistici diversi dalla sanzione impeditiva e ripristinatoria. Il carattere

afflittivo della soluzione punitiva si lega con il particolare e inquietante ruolo che il condannato

viene a svolgere all'interno del congegno funzionale di prevenzione generale. La sanzione punitiva

non realizza un'utilità immediata per l'interesse offeso. Per questo a ciò si accompagna il rischio di

una strumentalizzazione della persona umana del condannato per la tutela degli interessi sociali.

LA RETRIBUZIONE

Affermazione dell'idea retributiva a giustificazione della soluzione punitiva

2 linee fondamentali:

1. RETRIBUZIONE OGGETTIVA= retribuzione giuridica , non esiste legge senza autorità e

la sanzione è il mezzo per assicurare tale autorità. La legge perderebbe la sua autorità se

potesse essere violata senza conseguenze negative.

2. RETRIBUZIONE SOGGETTIVA = la persona umana del colpevole ha un ruolo centrale .

La legge morale universale implica che ogni essere umano riconosce se stesso e quindi la

propria universale umanità. Il disconoscimento dell'umanità altrui insito nel comportamento

criminoso equivale a negazione di se stessi in quanto negazione dell'umanità universale

esistente nella vittima. Inflizione della pena vuol dire operare il riconoscimento dell'umanità

violata negli altri , attraverso l'espiazione della propria colpa e così riassumere attraverso la

pena la propria dignità. L'afflizione in cui consiste la pena è legata da un rapporto di

necessità morale con la violazione connessa = rapporto di retribuzione morale.

LA COLPEVOLEZZA

Principio che trae origine dall'idea retributiva. Condizione essenziale per giustificare moralmente

che la soluzione colpisca la persona autore del fatto commesso, è autonoma determinazione

psicologica del “male” rappresentato dalla violazione.

LE COMPONENTI DELLA COLPEVOLEZZA

1. nesso psichico tra fatto e il suo autore, determinazione psicologica assunta dal soggetto nei

confronti del fatto illecito.

NESSI PSICOLOGICI = conoscenza( apprendimento della realtà circostante e rappresentazione del

proprio comportamento, consente all'uomo di orientare sé e la sua condotta ) + volontà( consente

all'uomo di modificare la realtà e il proprio rapporto con essa nella direzione + confacente ai propri

scopi). 6

2. autonomia della determinazione psicologica = possibilità nella concreta situazione di

una diversa scelta di comportamento del soggetto , postula l'esistenza del libero

arbitrio. A questo riguardo l'ordinamento presume il libero arbitrio in presenza di

condizioni psichiche normali riassunte nel concetto di capacità di intendere e di

volere. In tali condizioni si considera che la maggior parte delle persone si astiene

dal commettere quel reato. Occorre inoltre la normalità del processo motivazionale,

cioè che la specifica e concreta determinazione criminosa non sia stata condizionata

da fattori esogeni e endogeni di intensità soverchiante.

Il diritto penale prende in espressa considerazione alcune ipotesi specifiche di condizionamento del

processo motivazionale collegandovi effetti di esclusione e di attenuazione della responsabilità. Le

ipotesi non espressamente previste potranno essere considerate dal giudice nella valutazione della

colpevolezza in sede di commisurazione della pena in concreto.

CONCEZIONE NORMATIVA= possibilità di determinarsi attraverso un giudizio sul grado

misurabile di scostamento rispetto a un modello , base del giudizio di rimproverabilità, cioè di

inottemperanza alle pretese dell'ordinamento.

CRISI DELLA COLPEVOLEZZA

Entrò in crisi alla fine dell'800 quando regnava il positivismo scientifico, tale corrente rifiutava ciò

che non era scientificamente dimostrabile e caddero quindi tutti gli aspetti psicologici che

reggevano il concetto di colpevolezza.

2 fasi della crisi:

1. crisi di rigetto = rifiuto della colpevolezza, concetti come libero arbitrio , conoscenza ,

volontà non erano dimostrabili e vennero sostituiti da un concetto di pericolosità sociale

valutabile scientificamente nel soggetto che delinque.

2. Crisi di trasformazione = trasformazione della colpevolezza. La colpevolezza viene staccata

dal concetto di retribuzione e fatta ricondurre al concetto di prevenzione generale , è

opportuno distinguere tra :

1)CONCEZIONE FUNZIONALE DELLA COLPEVOLEZZA

La colpevolezza è essenziale per il funzionamento della prevenzione generale sia positiva ( senza di

essa la pena sarebbe non educativa ma ingiusta) che negativa, colpevolezza come momento

necessario al meccanismo intimidativo, condizioni soggettive di motivabilità dei consociati da parte

della norma precettiva .

2) CONCEZIONE GARANTISTA 7

La colpevolezza è necessaria per consentire a ognuno di non essere accusato per un fatto di cui non

conosce le conseguenze illecite, non si giustifica così l'ignoranza di diritto ma si ritiene necessario

che per essere imputabile un fatto debba essere collegato al reo da un nesso di colpevolezza. In

questo modo i soggetti sono liberi di determinarsi essendo garantiti verso un'incriminazione senza

conoscenza di essere nello sbagliato

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Padellino14252616 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Russo Valentina.
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