DIRITTO PENALE
INTRODUZIONE:
Il diritto penale trova la sua fonte principale nel codice :
1. primo codice penale dell’Italia unita fu quello del 1889, il codice Zanardelli , entrato in
vigore nel 1980. Varato dalla sinistra , erede del liberalismo della destra storica , esercitò una
consistente influenza anche all'estero. L'impronta liberale si trova nel rispetto del principio
di ascendenza illuministica di legalità dei reati e delle pene e in secondo luogo nell'idea del
reato inteso come fatto oggettivo dotato di una sua offensività. Anche l'apparato
sanzionatorio di tale codice è coerente con il pensiero liberale sia per la rinuncia alla pena di
morte sia per l'adozione di pene nel complesso non esorbitanti. Restò in vita fino al 1930.
2. 1930 codice rocco, uno dei prodotti più significativi del fascismo. L'ispirazione autoritaria si
coglie in un'accentuata concezione statalistico-pubblicistica degli interessi o beni tutelati :
l'aborto è qualificato come un delitto contro la sanità e l'integrità della stirpe, la violenza
sessuale come un delitto contro la moralità pubblica e il buon costume. L'impronta
autoritaria è ancora più evidente nell'allestimento di un consistente settore di diritto penale
politico destinato a estendere la tutela penale fino alle manifestazioni associative e di
dissenso politico. Si ha inoltre nel regime sanzionatorio il ripristino della pena di morte nella
sua coesistenza con l'ergastolo ma più in generale nella misura delle pene comminate. Esso
però segna una maggiore apertura nei confronti del reo in quanto secondo l'idea di
ascendenza positivistica la sanzione penale non deve corrispondere solo a un fatto oggettivo
ma anche adeguarsi alla personalità dell'autore attraverso la creazione di misure di sicurezza.
3. La costituzione del 47 esprime un ordinamento liberal-democratico fondato su valori
personalistici e sociali -solidaristici. A parte il divieto della pena di morte e di ogni pena
contraria al senso di umanità vi è un complesso di norme costituzionali dall'insieme delle
quali è possibile ricavare il volto costituzionale del diritto penale italiano: legalità dei reati e
delle pene , offensività del reato, finalità rieducativa della pena sono principi costituzionali
che fanno del diritto penale un mezzo positivo di tutela e ove possibile di recupero della
persona umana delle vittime e dei re in un equilibrato vivere sociale.
RIFORME PIU' SIGNIFICATIVE
Nell'ultimo quarto di secolo vi è stata la produzione di numerose leggi speciali o di riforme
novellistiche, alcune sono servite per dare tutela a valori e esigenze nuove, altre sono state motivate
dalla necessità l'elemento quali-qualitativo della criminalità organizzata prima terroristica e poi
mafiosa e infine in tempi più recenti vi sono state riforme ispirate alle finalità di rafforzare la
sicurezza pubblica in particolare la sicurezza urbana nei confronti di una criminalità diffusa e
violenta.
Riforme incidenti sulla parte generale :
- novella del 1974 = modificazione di alcuni istituti cardine per ottenere un'accentuazione della
discrezionalità del giudice e un'attenuazione della risposta sanzionatoria. 1
riforma penitenziaria del 1975 = attuazione del precetto costituzionale secondo il quale le
pene devono tendere alla rieducazione del condannato benefici penitenziari per i reati di non
elevata gravità.
Riforma novellistica del 2005 = modifiche in materia di circostanze e inasprimento della
recidiva e delle sue conseguenze. Nella seconda parte invece si ha la modifica dell'istituto
della prescrizione del reato.
Riforma della legittima difesa= ampliamento dell'ambito di liceità dell'autodifesa privata
nell'ipotesi di pericolo di aggressione subito nel domicilio e in luoghi equiparati.
Dlgs n 11 del 2009 e la legge del 2009 n 94 = hanno introdotto nuove fattispecie criminose e
nuove circostanze aggravanti.
Legge n 67 del 2014 e dlgs n 28 del 2015 = sospensione del processo con messa alla prova e
la non punibilità per speciale tenuità del reato.
Legge n 689 del 1981 = ha creato il sistema dell'illecito punitivo amministrativo cioè illecito
para penale sanzionato con pene non limitative della libertà personale e attribuito alla
competenza dell'autorità amministrativa accoglie violazione di consistenza bagatellare.
Dlgs n 274 del 2000 = attribuì competenza penale al giudice di pace , magistrato non
togato , ha una preparazione meno approfondita , ha competenza per reati di minor gravità
espressione di microconflittualità interpersonale sanzionati non con pene carcerarie ma
possono essere risolti con conciliazione tra le parti.
Dlgs n 231 del 2001 = ha introdotto la responsabilità amministrativa da reato delle persone
giuridiche.
ORGANIZZAZIONE SISTEMATICA DEL CODICE PENALE ITALIANO
DISTINZIONE TRA DELITTI E CONTRAVVEZIONI
Il nostro codice è diviso in libri, titoli e capi:
3 libri:
-primo libro contiene le disposizioni di parte generale che si riferiscono a tutti i reati
-secondo libro contiene le disposizioni di parte speciale , elenco delle norme incriminatrici che
descrivono i singoli reati
-terzo libro contiene le disposizioni di parte speciale.
DISPOSIZIONI DI PARTE GENERALE
è fondamentale la distinzione dei reati e delle due categorie : delitti e contravvenzioni
ragioni sostanziali: i delitti costituiscono i reati più gravi mentre le contravvenzioni vedono illeciti
di minor gravità 2
quanto alle differenze di disciplina, riguardanti cioè istituti:
1)disciplina dell’elemento soggettivo del reato , nelle contravvenzioni dolo o colpa nei delitti è il
dolo di regola.
2)Tentativo, previsto solo per i delitti
3)recidiva, prevista solo per i delitti
4)oblazione prevista solo per le contravvenzioni .
-Quanto i criteri formali di riconoscimento elencati dall'art 39= i reati si distinguono in delitti e
contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi stabilite dal codice. ( criterio
distintivo)
-art 17 = elenca le pene principali , numerus clausus, distinguendo quelle per i delitti e quelle per le
contravvenzioni.
DISPOSIZIONI DI PARTE SPECIALE
Prevedono i singoli reati , ordinate secondo l'interesse che esse sono dirette a tutelare. I primi beni
giuridici a essere tutelati sono quelli di pertinenza dello stato , per ultimi i beni di pertinenza della
persona.
CAPITOLO 1
LA PENA
Il diritto penale presenta due caratteristiche qualificanti :
1. è tutto esclusivamente incentrato sulla previsione di fatti illeciti ( reati)
2. il fatto penalmente illecito si distingue da illeciti di diversa natura non penale per la
particolare sanzione prevista (pena)
3. sono norme di applicazione giurisprudenziale
1. diritto civile, commerciale, amministrativo prospettano ai soggetti privati e pubblici modelli
positivi di comportamento ai quali l'ordinamento ricollega gli effetti e l'efficacia giuridica
capaci di realizzare gli interessi perseguiti dai soggetti agenti. Al contrario il diritto penale
indica solo modelli negativi di comportamento cioè fatti indesiderati perchè socialmente
nocivi e di cui l'ordinamento pretendo l'astensione dai consociati.
2. Solo la previsione della pena distingue un fatto illecito penale da un illecito di altra natura
così che si può dire che la pena è il segno distintivo del diritto penale. 3
Esigenza di elaborare un nozione di pena criminale per più ragioni :
esigenza didattica e concettuale = per capire cosa accomuna in un unico genus le diverse specie
elencate dall'art 17
perché il legislatore non può essere interamente libero di qualificare come pena qualunque
conseguenza sanzionatoria a suo piacimento
la disciplina penale è subordinata a una serie di vincoli costituzionali.
TIPOLOGIE E FUNZIONI SANZIONATORIE. LA SANZIONE PUNITIVA
Per cogliere l'essenza della pena è necessario confrontarla con le altre tipologie sanzionatorie sotto
il profilo delle diverse funzioni. Possono svolgere anche più funzioni insieme.
1 FUNZIONE =RIPRISTINATORIA: la realizzazione dell'illecito produce una situazione di
sofferenza per quell'interesse risulta offeso dal comportamento inosservante. Alla sanzione è
attribuito il compito di togliere l'interesse da quella situazione di sofferenza , ripristinando lo stato
precedente . Es restituzione, risarcimento del danno patrimoniale in forma specifica o equivalente.
2 FUNZIONE = CONCILIATIVA: mediazione tra le posizioni venutesi a trovare in conflitto a
seguito della violazione così da pervenire alla conciliazione delle parti. Nel diritto penale gli istituti
conciliativi non sono molto sviluppati es quando abbiamo un reato perseguibile a querela il giudice
di pace promuove la conciliazione tra le parti , la conciliazione estingue il reato.
3 FUNZIONE = PREVENTIVA: l'ordinamento tende a evitare la futura commissione di illeciti.
Prevenzione mediante impedimento : frapposizione di ostacoli di natura fisico-materiale tra il
soggetto autore della violazione e la ripetizione da parte sua dell'illecito ( propria delle sanzioni
incapacitative)
prevenzione mediante persuasione : occorre distinguere a seconda dei soggetti che si pongono quali
destinatari dell'opera di persuasione della sanzione.
Se l'effetto persuasivo è ricercato nei confronti dello stesso soggetto che subisce la sanzione si ha
prevenzione speciale, se è ricercato nei confronti di soggetti terzi si ha prevenzione generale.
Bisogna inoltre distinguere a seconda dello strumento di persuasione usato. 2 strumenti :
EFFETTO INTIMIDATIVO
STRUMENTI PEDAGOGICO-EDUCATIVI : nel caso di prevenzione speciale diretti a
ottenere un migliore adattamento sociale del soggetto ai valori e alle norme dell'ordinamento
, nel caso di prevenzione generale una più diffusa affermazione dei valori propri
dell'ordinamento così da accreditarli come motivi dell'agire dei consociati e ridurre i
comportamenti non conformi a essi.
Sanzioni ripristinatorie , conciliative, impeditive e punitive.
SANZIONI PUNITIVE : le utilizza il diritto penale , consistono nell'inflizione di una sofferenza .
Perseguono principalmente la funzione di prevenzione ma anche impeditiva. Sono le sanzioni 4
detentive e pecuniarie. Le sanzioni punitive sono polifunzionali. La loro utilità è proiettata verso il
futuro e caratterizzata da aleatorietà .
Pregi:
finalità di esse: prevenire la realizzazione dell'illecito
efficacia preventiva verso la generalità dei consociati
LA FUNZIONE DI PREVENZIONE GENERALE MEDIANTE INTIMIDAZIONE O NEGATIVA
La pena consiste in una sofferenza( cioè in una privazione o intimidazione dei diritti individuali
della libertà diretta o indiretta) minacciata dal legislatore nei confronti dei consociati come
conseguenza dell'illecito così da dissuadere i consociati dalla commissione di illeciti.
Costituita da 2 momenti :
1. minaccia = precedente alla commissione degli illeciti e rivolto verso la generalità
2. irrogazione = successivo alla commissione dell'illecito e concerne l'autore del fatto
criminoso.
NESSO INSCINDIBILE TRA I 2 MOMENTI.
I problemi cui tale funzione può andare incontro sono degenerazione e eccesso repressivo,
quest'ultimo è una tendenza politico-criminale ad ottimizzare l'efficacia dissuasiva mediante un
innalzamento dell'afflittività punitiva
FUNZIONE DI PREVENZIONE GENERALE POSITIVA
Esalta componenti di tipo educativo, consiste nell'accreditamento dei valori sociali tutelati
dall'ordinamento sollecitandone l'acquisizione da parte dei consociati.
TEORIA DELLA PREVENZIONE INTEGRAZIONE
Attribuisce alla pena una funzione di integrazione sociale, dà per scontata la presenza nel sistema
sociale dei comportamenti inosservanti e ad esse contrappone la pena come mezzo per riequilibrare
e ristabilire quella fiducia istituzionale indispensabile all'integrazione e stabilità sociale.
COROLLARI DELLA PREVENZIONE GENERALE
Non comporta la restituzione della cosa illecitamente detenuta, la chiusura dell'es commerciale se
l'illecito è consistito nella vendita, quanto piuttosto il carattere afflittivo del contenuto sanzionatorio.
L'efficacia di prevenzione generale e quella di intimidazione speciale è tanto maggiore quanto più
intenso è il contenuto afflittivo delle sanzioni punitive. La componente afflittiva è accessoria, 5
all’ordinamento non interessa affliggere, ma ripristinare lo stato precedente. Le sanzioni punitive
non trovano limiti contenutistici diversi dalla sanzione impeditiva e ripristinatoria. Il carattere
afflittivo della soluzione punitiva si lega con il particolare e inquietante ruolo che il condannato
viene a svolgere all'interno del congegno funzionale di prevenzione generale. La sanzione punitiva
non realizza un'utilità immediata per l'interesse offeso. Per questo a ciò si accompagna il rischio di
una strumentalizzazione della persona umana del condannato per la tutela degli interessi sociali.
LA RETRIBUZIONE
Affermazione dell'idea retributiva a giustificazione della soluzione punitiva
2 linee fondamentali:
1. RETRIBUZIONE OGGETTIVA= retribuzione giuridica , non esiste legge senza autorità e
la sanzione è il mezzo per assicurare tale autorità. La legge perderebbe la sua autorità se
potesse essere violata senza conseguenze negative.
2. RETRIBUZIONE SOGGETTIVA = la persona umana del colpevole ha un ruolo centrale .
La legge morale universale implica che ogni essere umano riconosce se stesso e quindi la
propria universale umanità. Il disconoscimento dell'umanità altrui insito nel comportamento
criminoso equivale a negazione di se stessi in quanto negazione dell'umanità universale
esistente nella vittima. Inflizione della pena vuol dire operare il riconoscimento dell'umanità
violata negli altri , attraverso l'espiazione della propria colpa e così riassumere attraverso la
pena la propria dignità. L'afflizione in cui consiste la pena è legata da un rapporto di
necessità morale con la violazione connessa = rapporto di retribuzione morale.
LA COLPEVOLEZZA
Principio che trae origine dall'idea retributiva. Condizione essenziale per giustificare moralmente
che la soluzione colpisca la persona autore del fatto commesso, è autonoma determinazione
psicologica del “male” rappresentato dalla violazione.
LE COMPONENTI DELLA COLPEVOLEZZA
1. nesso psichico tra fatto e il suo autore, determinazione psicologica assunta dal soggetto nei
confronti del fatto illecito.
NESSI PSICOLOGICI = conoscenza( apprendimento della realtà circostante e rappresentazione del
proprio comportamento, consente all'uomo di orientare sé e la sua condotta ) + volontà( consente
all'uomo di modificare la realtà e il proprio rapporto con essa nella direzione + confacente ai propri
scopi). 6
2. autonomia della determinazione psicologica = possibilità nella concreta situazione di
una diversa scelta di comportamento del soggetto , postula l'esistenza del libero
arbitrio. A questo riguardo l'ordinamento presume il libero arbitrio in presenza di
condizioni psichiche normali riassunte nel concetto di capacità di intendere e di
volere. In tali condizioni si considera che la maggior parte delle persone si astiene
dal commettere quel reato. Occorre inoltre la normalità del processo motivazionale,
cioè che la specifica e concreta determinazione criminosa non sia stata condizionata
da fattori esogeni e endogeni di intensità soverchiante.
Il diritto penale prende in espressa considerazione alcune ipotesi specifiche di condizionamento del
processo motivazionale collegandovi effetti di esclusione e di attenuazione della responsabilità. Le
ipotesi non espressamente previste potranno essere considerate dal giudice nella valutazione della
colpevolezza in sede di commisurazione della pena in concreto.
CONCEZIONE NORMATIVA= possibilità di determinarsi attraverso un giudizio sul grado
misurabile di scostamento rispetto a un modello , base del giudizio di rimproverabilità, cioè di
inottemperanza alle pretese dell'ordinamento.
CRISI DELLA COLPEVOLEZZA
Entrò in crisi alla fine dell'800 quando regnava il positivismo scientifico, tale corrente rifiutava ciò
che non era scientificamente dimostrabile e caddero quindi tutti gli aspetti psicologici che
reggevano il concetto di colpevolezza.
2 fasi della crisi:
1. crisi di rigetto = rifiuto della colpevolezza, concetti come libero arbitrio , conoscenza ,
volontà non erano dimostrabili e vennero sostituiti da un concetto di pericolosità sociale
valutabile scientificamente nel soggetto che delinque.
2. Crisi di trasformazione = trasformazione della colpevolezza. La colpevolezza viene staccata
dal concetto di retribuzione e fatta ricondurre al concetto di prevenzione generale , è
opportuno distinguere tra :
1)CONCEZIONE FUNZIONALE DELLA COLPEVOLEZZA
La colpevolezza è essenziale per il funzionamento della prevenzione generale sia positiva ( senza di
essa la pena sarebbe non educativa ma ingiusta) che negativa, colpevolezza come momento
necessario al meccanismo intimidativo, condizioni soggettive di motivabilità dei consociati da parte
della norma precettiva .
2) CONCEZIONE GARANTISTA 7
La colpevolezza è necessaria per consentire a ognuno di non essere accusato per un fatto di cui non
conosce le conseguenze illecite, non si giustifica così l'ignoranza di diritto ma si ritiene necessario
che per essere imputabile un fatto debba essere collegato al reo da un nesso di colpevolezza. In
questo modo i soggetti sono liberi di determinarsi essendo garantiti verso un'incriminazione senza
conoscenza di essere nello sbagliato
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