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REATO CONTINUATO
La storia di questo istituto è antichissima e anche la storia più recente è una storia interessante
e articolata.
Per trovare il medesimo disegno criminoso che è alla base del reato continuato si rischia di
far sì che l’eterogeneità faccia venir meno il medesimo disegno criminoso, eppure l’articolo
81 come oggi inteso dobbiamo ammettere tale possibilità.
Questo medesimo disegno criminoso è in uso una opzione secondo la quale quello che conta
sarebbe l’unicità dello scopo o del fine, per esempio immaginiamo una manipolazione del
mercato finanziari, una corruzione realizzati in momenti diversi ma con lo scopo di
perseguire un unico disegno criminoso di dominanza imprenditoriale.
Questo una volta aveva il suo appeal che ora non ha più perchè non risponde alla sua ratio; il
concetto è la rimproverabilità del soggetto ma l’unicità dello scopo non corrisponde a questa
immagine anzi il soggetto che sceglie di commettere più reati per un unico scopo sembra
evidenziare anzi una maggiore rimproverabilità per il fatto commesso in virtù di una sua
indole criminale.
Quello che deve essere unico per giustificare un reato continuato è L’ATTEGGIAMENTO
INTELLETTIVO cioè il soggetto deve essersi immaginato una volta la realizzazione di più
reati.
C’è una unica rappresentazione criminosa e se poi realizza qualcosa che non aveva
prefigurato questo reato in più non andrà nel medesimo disegno criminoso.
Così dicendo però si richiede una certa rappresentazione iniziale dotata di una certa
determinatezza.
Lezione del 18.03
Oggi ci sarebbe in programma una delle lezioni più noiose di tutto il corso, perché è quella
che attiene a tutte delle questioni di estremo dettaglio connesse alla pena complessiva che
deriva da un cumulo materiale, in caso di concorso materiale di reati, ovvero da un cumulo
giuridico in caso di concorso formale o reato continuato, in particolare, si pongono tantissimi
problemi, spesso, anche molto cavillosi e di dettaglio che attengono, fondamentalmente, alla
natura unica o plurima di questa pena che viene complessivamente calcolata, ai più diversi
fini, non solo riguardo alle modalità di esecuzione della pena stessa, è un'unica pena di una
sola tipologia e, quindi, come tale, va eseguita o sono varie pene che vanno eseguite, ognuno
in base alle proprie caratteristiche?
Ma poi anche in rapporto a tanti altri istituti che si commisurano all'entità della pena, misure
di sicurezza, misure cautelari, tenuità del fatto, ecco, sono tantissimi istituti che possono
operare o non operare a seconda del tipo e della quantità di pena che viene riferita a un certo
reato e, allora, quello che c'è da capire è se la pena che risulta da queste forme di cumulo
materiale ovvero giuridico sia da considerare un'unica pena inscindibile o vado scissa in tante
pene quante sono quelle riferibili a ogni singolo reato concorrente e poi c'è anche la
questione, appunto, per esempio, dell'indulto, di cause di estinzione che, magari, possono
riguardare alcuni reati e non altri dei vari che sono concorsi.
Quindi, il problema è laddove riguardi solo alcuni reati e non altri, la causa di estinzione,
pensate anche alla prescrizione della pena, se si può sottrarre dalla pena complessiva una
quota di pena che è riferibile a quel singolo reato interessato dalla causa di estinzione o se,
invece, è comunque, ormai, tutto un unico blocco inscindibile di pena che non può più essere
distinto e frammentato attribuendo ogni frammento a una diversa fattispecie.
La Giurisprudenza, su questi temi, è finita, è noiosissima.
Vi dirò solo due o tre cose generiche e non ve le chiedo all'esame, se volete, guardatevele sul
libro, soprattutto, per quanto riguarda il cumulo materiale.
Sono cose che, dal punto di vista pratico, sono importantissime evidentemente, ma il cui
significato teorico diventerebbe una litania di dettagli cavillosi e, francamente, ce lo
possiamo risparmiare.
Invece, qualcosa in più, però, rispetto al cumulo giuridico, ve la vorrei dire, perché lì, il tema
è, prima di tutto, di maggiore attualità, c'è un sacco di Giurisprudenza delle Sezioni Unite in
materia e poi presenta degli aspetti un po’ più particolari.
Intanto, vediamo veramente solo due cose sul cumulo materiale delle pene, la legge stabilisce
comunque che si tratta di una pena unica della specie più grave, quindi, se concorrono,
materialmente, i reati puniti con l'arresto e con la reclusione, la somma di queste pene si
considera tutta reclusione, multa e ammenda, la somma di queste pene si considera tutta
multa, però, ci sono delle possibili eccezioni che non vi starò a dire.
Un altro problema, ecco questo sì un po’ più di principio che si pone rispetto al cumulo
materiale è, come vi dicevo, il cumulo materiale anch'esso un cumulo temperato, non si
devono superare certi limiti massimi di pena complessiva.
Come si calcola questo limite massimo?
Andatevelo a vedere nel Codice e nel manuale, se volete, il problema che si pone è,
immaginate che io abbia già commesso tanti reati, tali per cui la pena a essi riferibile già
raggiunge il limite massimo, a quel punto, vi rendete conto che, prendere sul serio questa
regola, significherebbe che, da quel momento in poi, ho licenza di delinquere, che
nessun'altra pena potrebbe essermi applicata, perché, ormai, avrei raggiunto il limite massimo
del cumulo materiale.
Ecco, questa conseguenza è una conseguenza naturale di un’applicazione letterale delle
norme del Codice penale che, appunto, definiscono un limite massimo non superabile di pena
complessiva derivante da cumulo materiale, ma è chiaro che è una conclusione del tutto
irragionevole, perché, appunto, attribuirebbe una licenza a delinquere, senza nessuna
possibilità di ricevere ulteriore pene, a chi abbia già commesso tanti reati da essere ormai
arrivato a raggiungere il limite massimo di pena.
Questo è il motivo per cui, in Giurisprudenza, si opera un’interpretazione correttiva del
limite massimo del cumulo materiale, tale per cui, questo cumulo materiale, questo limite
massimo lo si deve calcolare considerando soltanto la somma tra la pena ancora da
scontare e la nuova pena da applicare.
Quindi, se io ho già fatto 10 anni di galera e ne devo fare altri 5 e in più commetto un nuovo
reato, per capire se ho raggiunto il limite massimo, quei 10 anni di galera ormai scontati non
si calcolano, si calcolano i 5 che ancora mi mancano da scontare più la pena per il nuovo
reato.
Ecco, in questo modo, si evita che quanti più anni di galera mi sono fatto, quanto più posso
delinquere liberamente senza rischiare di essere punito che, ovviamente, sarebbe una
conseguenza paradossale.
Ecco, sul cumulo materiale, veramente, non vi direi altro e né vi chiederò altro in sede
d'esame e dirò a chi mi aiuta in sede d'esame di non chiedervelo.
Articolo 81, vediamo il CUMULO GIURIDICO.
Innanzitutto, vedete qui, la questione è più complessa, perché, ci sono tanti problemi legati a
tante variabili che si possono verificare nella concretezza delle cose.
Allora, una prima questione che, però, era un problema enorme fino a un po’ di anni fa, ma
che, ormai, è stato superato con un solo tratto di penna del legislatore, era legato
all'influenza del giudicato sul reato continuato, cioè, immaginate questa situazione: io
sono già stato condannato per 3 reati, condannato con sentenza definitiva, passata, per
l'appunto, ingiudicata, tre reati avvinti dal nesso della continuazione, da un medesimo
disegno criminoso.
Immaginate che, dopo questa sentenza definitiva, viene fuori un altro reato riconducibile a
quello stesso medesimo disegno criminoso, ma per il quale non ero stato ancora giudicato
e, quindi, vengo giudicato con un nuovo processo, ma come si calcola la pena?
Perché, questo nuovo reato, per il quale vengo, nuovamente, processato è comunque
riconducibile a quel precedente reato continuato rispetto al quale, per una buona parte dei
reati in continuazione, già sono stato giudicato con sentenza definitiva.
Quindi, cosa avrà fatto il giudice in quella sentenza ormai diventata definitiva?
Vi dicevo che erano 3 reati in continuazione, avrà preso la violazione più grave, la pena
riferibile alla violazione più grave, avrà deciso di incrementarla fino al triplo e poi, in
relazione dei reati satellite, rispetto al reato più grave e poi avrà stabilito una pena
complessiva e ora ci si accorge che c'è un nuovo reato, per il quale, il precedente giudicato
non vale.
Allora, vedete, qui il problema si poneva soprattutto, laddove, il nuovo reato fosse la
violazione più grave, perché, a quel punto, c'era da rifare tutto il conto, perché la violazione
più grave è la base del calcolo del cumulo giuridico, si prende la violazione più grave, la
pena per la violazione più grave e si moltiplica fino al triplo e, ora, si scopre, dopo il
giudicato, che la violazione più grave c'era sfuggita. Abbiamo già un giudicato con un calcolo
di cumulo giuridico che è stato fatto sulla violazione più grave che, però, non era la
violazione più grave, perché la violazione più grave è venuta fuori dopo.
Se il nuovo reato da giudicare è un reato satellite, uno poteva aggiungere, al limite, si
diceva, un po’ di pena a quella già decisa, si trattava di incrementare un po’ di più il cumulo
giuridico in rapporto a un ulteriore reato satellite di cui ancora non si era detto, ma se il
nuovo reato da giudicare è, invece, la violazione più grave, c'è da rifare tutto il conto.
Come si fa a rifare tutto il conto se, ormai, ho già una pena su cui è già intervenuto un
giudicato che è una cosa seria, è una cosa che non si smuove più se non in casi eccezionali.
Fra l'altro, il nuovo reato era anche probabile che fosse più grave, perché poteva essere, per
esempio, laddove fosse stato commesso successivamente alle precedenti condanne aggravato
dalla recidiva, salvo capire cosa si debba intendere per violazione più grave, cosa che subito
vedremo.
Questo problema, come vi dicevo, ha creato infinite diatribe, è stato risolto con il nuovo
Codice di procedura che ha introdotto una norma che è il 671 del nuovo Codice di
procedura penale che, semplicemente, ha affidato al giudice dell'esecuzione la fa