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DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA —

AGGIORNAMENTO 2025

Quadro norma*vo e aggiornamen* rispe1o alla previgente Legge Fallimentare

Riferimenti normativi essenziali

• D.Lgs. 14/2019 — Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in vigore dal 15 luglio 2022.

• D.Lgs. 83/2022 — correttivo di recepimento Direttiva (UE) 2019/1023: introduce il Piano di

ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) e riforma gli strumenti di regolazione.

• D.Lgs. 136/2024 — c.d. “Correttivo-ter”, in vigore dal 28 settembre 2024: chiarimenti e modifiche su

PRO, concordato, liquidazione giudiziale e rapporti di lavoro.

Definizioni cardine (art. 2 CCII)

Crisi: stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza; Insolvenza:

incapacità a1uale di far fronte regolarmente alle obbligazioni. Il CCII privilegia misure precoci e

strumen* che mirano alla con*nuità.

Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza

• • Composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII) — percorso stragiudiziale assistito da un esperto.

• Accordi di ristrutturazione dei debiti — anche ad efficacia estesa.

• PRO — Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis e ss. CCII): strumento ibrido tra

ADR e concordato, con classi di creditori e omologazione giudiziale.

• Concordato preventivo — in continuità o liquidatorio.

• Liquidazione giudiziale — procedura concorsuale maggiore sostitutiva del “fallimento”.

Composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII)

Accessibile all’imprenditore che presenta squilibri patrimoniali o economico-finanziari; si svolge su

pia1aforma delle Camere di Commercio con nomina di un esperto indipendente. Può sfociare in

molteplici esi*: accordi, PRO, concordato o, ove non vi siano prospeLve, nella liquidazione

giudiziale.

Liquidazione giudiziale (presupposti, apertura e fasi)

Presuppos* (art. 121 CCII): insolvenza a1uale del debitore e assenza delle soglie di esenzione per

l’impresa minore. Procedimento per l’apertura (art. 41 CCII): decreto di convocazione e istru1oria.

Dichiarazione di apertura (art. 49 CCII): sentenza del tribunale che avvia la procedura e nomina gli

organi.

Fasi principali: formazione dell’aLvo, accertamento del passivo, eventuale concordato nella

liquidazione giudiziale (art. 244 CCII), ripar* e chiusura (art. 234 CCII).

Sovraindebitamento e liquidazione controllata

Per i debitori non fallibili/“minori” il CCII prevede is*tu* dedica* (ar1. 268 ss. CCII), tra cui la

liquidazione controllata del patrimonio, con ruoli del gestore OCC e del liquidatore.

Novità del correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024)

Interven* puntuali su PRO (contenu* minimi e classi), disciplina del concordato, coordinamento

con la composizione negoziata e precisazioni in tema di rappor* di lavoro nella liquidazione

giudiziale.

La disciplina della crisi di impresa regola le fasi di difficoltà di ogni debitore, non solo imprenditore, ma anche

libero professionista.

Essa si incentra, in via preven:va, sugli strumen: di regolazione della crisi e dell'insolvenza, nonché, a

posteriori (cioè dopo che la crisi è conclamata), sulla previsione di una serie di misure, accordi e procedure

vol: al risanamento dell'impresa.

Da tale disciplina, sono peraltro esclusi lo Stato e gli en: pubblici.

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

1. Aspe( generali

1.1 Sovraindebitamento e sogge( non assogge6abili a liquidazione giudiziale

Il riferimento di fondo è lo stato di "crisi", che è quello che rende probabile l'insolvenza del debitore e che si

manifesta nell'inadeguatezza dei flussi di cassa prospeHci a fronteggiare le obbligazioni dei 12 mesi seguen:.

L'insolvenza è inoltre l'incapacità del debitore-impresa di far fronte regolarmente e tempes:vamente alle

proprie obbligazioni. Deve traLarsi di una situazione non transitoria e, quindi, non di una "temporanea

difficoltà ad adempiere".

L'insolvenza si differenzia dal semplice inadempimento, in quanto:

• può esservi inadempimento senza insolvenza: 3pico esempio è quello del debitore che non paga quanto

dovuto perché contesta la qualità della fornitura ricevuta;

• può esservi insolvenza senza inadempimento: ciò si verifica, ad esempio, quando il debitore vende a prezzi

irrisori parte del proprio patrimonio, onde avere in breve tempo la liquidità necessaria per pagare un

creditore.

Simile nel conceBo, ma diverso nel presupposto soggeCvo rispeBo all'insolvenza, è il "sovraindebitamento",

ossia lo stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggeBabile alla liquidazione giudiziale ovvero a

liquidazione coaBa amministra3va o ad altre procedure liquidatorie similari: si traBa, in altre parole,

dell'insolvenza del non-imprenditore commerciale assoggeBabile a liquidazione giudiziale.

Il discrimine, quindi, è l'assoggeBabilità a liquidazione giudiziale del debitore, che dipende dalla sua natura o

meno di impresa e, se è impresa, dalla sua dimensione, in quanto è soBraBa alle procedure di liquidazione

giudiziale la c.d. “impresa minore”, che è quell'impresa commerciale che presenta congiuntamente i seguen3

requisi3:

• aCvo patrimoniale annuo ≤ 300.000 € nei tre esercizi preceden3 la data di deposito della istanza di

apertura della liquidazione giudiziale (o dall'inizio dell'aCvità, se di durata inferiore);

• ricavi annui ≤ 200.000 € nei tre esercizi preceden3 la data di deposito della istanza di apertura della

liquidazione giudiziale (o dall'inizio dell'aCvità, se di durata inferiore);

• debi3 (anche non scadu3) ≤ 500.000 €.

Tipicamente non assoggeBabile a liquidazione giudiziale è poi il "consumatore", ossia la persona fisica non

imprenditore né libero professionista. Parimen3 non assoggeBabili a liquidazione giudiziale sono le "società

pubbliche", ossia quelle società a controllo o a partecipazione pubblica, nonché le società “in-house”.

1.2 Obblighi degli interessa= alla regolazione della crisi o dell’insolvenza

Numerosi sono i soggeC che intervengono nella ges3one della crisi, i quali sono tenu3 a collaborare

lealmente tempes3vamente mantenendo la riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, in par3colare:

• Imprenditore: egli deve inanzituBo, come principio di base, adoBare le misure idonee a rilevare

tempes3vamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le inizia3ve necessarie a farvi fronte.

L'impostazione adoBata deve comunque permeBere di:

rilevare gli squilibri (se esisten3) patrimoniali o economico-finanziari in relazione all’aCvità svolta;

- verificare la sostenibilità dei debi3 e le prospeCve di con3nuità aziendale almeno 12 mesi successivi,

- da3 dalla presenza di:

◦ debi3 per retribuzioni, per oltre il 50% del totale mensile, scadu3 da almeno 30 gg;

◦ oltre il 50% de debi3 verso fornitori che sono scadu3 da almeno 90 gg;

◦ debi3 verso banche e altri intermediari finanziari scadu3 da oltre 60 gg, se rappresen3no almeno

il 5% del totale delle esposizioni.

OBenere le informazioni necessarie a u3lizzare la lista di controllo par3colareggiata e a effeBuare il

- test pra3co per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

• Creditori: hanno il dovere di agire secondo buona fede e correBezza negli accordi e nelle procedure di

regolazione della crisi e dell’insolvenza.

In sintesi e in par3colare:

• il debitore deve illustrare, sia all'esperto che ai creditori e ai terzi interessa3, la propria situazione in modo

completo, veri3ero e trasparente e fornire ai creditori tuBe le informazioni necessarie e appropriate, in

dipendenza dello strumento di regolazione della crisi/insolvenza prescelto;

• i creditori devono innanzituBo collaborare lealmente con tuC i soggeC interessa3 (compreso il debitore)

e rispeBare la riservatezza sulla situazione del debitore, sulle inizia3ve da ques3 assunte e sulle

informazioni acquisite. Se la legge o i contraC colleCvi non prevedono altre procedure di informazione e

consultazione, il datore di lavoro di un impresa con oltre 15 dipenden3 è tenuto a informare per iscriBo

(anche via PEC) le organizzazioni sindacali circa le decisioni che interessano una pluralità di lavoratori;

• Autorità e professionis3 incarica3: le nomine dei professionis3 incarica3 che intervengono nelle

procedure/strumen3 di regolazione della crisi sono eseguite dalle autorità indicate e devono essere

improntate a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza, su cui vigila il Presidente del Tribunale;

• Le banche e gli altri intermediari finanziari, inclusi i loro mandatari e i cessionari dei loro credi3, devono

partecipare alle traBa3ve in modo aCvo e informato, da un lato, fermo restando, dall'altro lato, che

l'accesso alla composizione negoziata della crisi non cos3tuisce di per sé causa di sospensione/ revoca

degli affidamen3 bancari concessi al debitore;

• Il Ministero della gius3zia e quello dello sviluppo economico pubblicano, in apposita sezione dei propri

si3 is3tuzionali, le informazioni per3nen3 e aggiornate circa gli strumen3 per l'an3cipata emersione della

crisi.

1.3 Prededucibilità dei credi=

sono prededucibili (art. 6), ossia godono del diriBo di essere paga3 con prioria rispeBo agli altri credi3:

• i credi3 espressamente qualifica3 dalla legge come "prededucibili";

• credi rela3vi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da

sovraindebitamento ("OCC");

• i credi3 professionali sor3 in dipendenza:

della domanda di omologazione degli accordi di ristruBurazione dei debi3o del piano di

- ristruBurazione soggeBo a omologazione e per la richiesta delle misure proteCve;

della presentazione della domanda di concordato preven3vo e del deposito della rela3va proposta e

- del piano che la correda.

• i credi3 legalmente sor3 durante le procedure concorsuali per la ges3one del patrimonio del debitore e

la con3nuazione dell'impresa.

1.4 Aspe( processuali

Le domande per accesso a strumen3 di regolazione della crisi/insolvenza alla procedure di insolvenza sono

traBate unitariamente e in via d'urgenza.

Il favor alla soluzione della crisi (e non verso la "dissoluzione" dell'impresa o del debitore in crisi) è

tes3moniata anche dalla previsione di misure proteCve, ovvero misure temporanee richieste dal debitore

per evitare azioni dei creditori che possano inficiare il buon esito delle traBa3ve e gli effeC degli strumen3 di

regolazione della crisi/insolvenza e delle procedure di insolvenza.

Le comunicazioni nel procedimento sono 3picamente effeBuate in via telema3ca.

2 Composizione negoziata della crisi

2.1 Cara6eri generali

La composizione negoziata è uno strumento introdoBo dal legislatore con il fine specifico di fornire un mezzo

di incen3vo alle imprese a individuare le alterna3ve possibili per la ristruBurazione e il risanamento aziendale

in ipotesi di crisi.

Si traBa di uno strumento che delinea un percorso di natura negoziale e stragiudiziale, accessibile al ricorrere

congiunto dei seguen3 PRESUPPOSTI:

• SOGGETTIVI: il debitore deve essere un imprenditore commerciale o agricolo iscriBo nel PRI;

• OGGETTIVI: il debitore deve (i) versare in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario

tale da renderne probabile la crisi o l'insolvenza, ma (ii) deve essere ragionevole prospeBabile il

risanamento dell'impresa.

Non sono previs3 limi3 dimensionali per accedere alla procedura.

La composizione negoziata della crisi NON è però ammessa quando sia già pendente domanda di:

• accesso agli strumen3 di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

• liquidazione giudiziale;

• concordato preven3vo;

• accordo di ristruBurazione dei debi3;

• accordo di ristruBurazione dei debi3 omologato;

• concordato minore.

La composizione negoziata della crisi è uno strumento accessibile anche ai gruppi di imprese.

La procedura di composizione assis3ta della crisi intende giungere a un accordo di natura stragiudiziale con i

creditori (o almeno i principali fra essi): al fine sia di salvaguardare l'aCvità imprenditoriale che di non

danneggiare la posizione dei creditori.

La procedura di composizione negoziata è agevolata dall'is3tuzione di una piaBaforma telema3ca pacamere,

presente sul sito internet di ogni Camera di commercio cui possono accedere tuC gli imprenditori iscriC nel

PRI.

La piaBaforma telema3ca Vole favorire la piena digitalizzazione del processo di composizione negoziata alla

crisi.

La domanda di accesso alla procedura e di nomina dell'esperto presuppone la compilazione, da parte

dell'imprenditore, di un modulo sul sito internet della Camera di Commercio, al quale dovranno essere tra

l'altro allega3:

• i bilanci degli ul3mi 3 esercizi, ove ques3 non siano già sta3 deposita3 al PRI; per le imprese non tenute

al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei reddi3 e IVA degli ul3mi 3 periodi di imposta, nonché una

situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 gg.

• una relazione sinte3ca circa l'aCvità in concreto esercitata, corredata da un piano finanziario per i 6 mesi

successivi;

• l'elenco dei creditori, con indicazione dei rispeCvi credi3 scadu3 e a scadere, nonché delle eventuali

garanzie, reali e/o personali;

• una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale o per

l'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore;

• il cer3ficato unico dei debi3 tributari;

• L’esposizione della situazione debitoria complessiva verso gli agen3 della riscossione;

• un estraBo delle informazioni presen3 nella Centrale dei rischi di Banca d'Italia, riferita a non oltre 3 mesi

prima della presentazione dell'istanza.

Con l'istanza di nomina dell'esperto (o successivamente), l'imprenditore può dichiarare che, sino alla

conclusione delle traBa3ve o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano le

previsioni in tema di riduzione del capitale per perdite.

Al fine di ulteriormente incen3vare il ricorso allo strumento della composizione negoziata della crisi, sono

altresì stabili3 per legge dei benefici di natura tributaria.

Il gruppo di imprese nella composizione negoziata

La norma3va della crisi d'impresa fornisce un riconoscimento effeCvo al conceBo di "gruppo di imprese",

nella misura in cui ciò consenta una miglior soddisfazione dei creditori delle singole consociate: è così

possibile una ges3one unitaria della crisi/insolvenza, innanzi a un unico Tribunale e in un unico procedimento.

In par3colare, le imprese di uno stesso gruppo che si trovano in condizioni di crisi, purché abbiano tuBe il

proprio centro degli interessi principali nel territorio italiano, possono chiedere al segretario generale della

Camera di Commercio del luogo della capogruppo la nomina di un unico esperto indipendente.

Nel caso di gruppi di imprese, la domanda è corredata anche da una relazione con informazioni anali3che

sulla struBura del gruppo, con indicazione del PRI in cui è stata iscriBa la direzione e coordinamento e il

bilancio consolidato, ove redaBo.

Se più imprese del gruppo presentano istanze dis3nte, gli esper3 nomina3, sen33 i richieden3 e i creditori,

propongono traBa3ve unitarie o per più imprese appositamente individuate: in tal caso, va individuato, di

comune accordo, anche l'esperto incaricato, scelto comunque fra quelli nomina3.

Al termine delle traBa3ve, le imprese del gruppo possono s3pulare, in via unitaria, uno dei contraC,

convenzioni o accordi usualmente previs3, ovvero accedere, separatamente o in via unitaria, alle soluzioni

alterna3ve contemplate dalla disciplina.

2.1.1 Le misure premiali

Come an3cipato, l'adozione degli strumen3 di regolazione della crisi/insolvenza è incen3vata da legislatore

anche aBraverso alcune misure premiali. In par3colare, il debitore che ha presentato l'istanza di nomina

dell'esperto si vede riconosciu3 i seguen3 benefici fiscali, cumulabili tra loro:

• riduzione degli interessi sui debi3 tributari al tasso legale, per tuBa la durata della procedura;

• sanzioni tributarie ridoBe al minimo di legge, se tale beneficio è connesso ordinariamente al pagamento

entro una certa scadenza e se deBo termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di

nomina dell'esperto;

• le sanzioni e gli interessi sui debi3 tributari oggeBo della procedura di composizione assis3ta della crisi

sono ridoC al 50%;

• in caso di chiusura delle traBa3ve con soBoscrizione del contraBo di con3nuità aziendale, se questo è

pubblicato nel PRI, l'Agenzia Entrate, su richiesta del debitore soBoscriBa anche dall'esperto, concede

all'impresa una rateazione del dovuto a 3tolo di imposte sui reddi3, IRAP, IVA e ritenute non versate

(sempreché non già iscriBe a ruolo) e rela3vi accessori per un massimo di 72 rate mensili;

2.2 L'esperto

Un ruolo fondamentale nella composizione negoziata della crisi lo riveste l'esperto indipendente, il quale ha

come principale compito quello di affiancare (ma non sos3tuire) il debitore nella conduzione delle traBa3ve

con i creditori e gli eventuali altri interessa3, facilitando tali traBa3ve nell'ambito della procedura di

composizione negoziata della crisi, con l'obieCvo ul3mo di individuare una soluzione concretamente

realizzabile per il ragionevole superamento delle condizioni di difficoltà dell'impresa.

Tra le responsabilità dell'esperto possono in par3colare segnalarsi le seguen3:

• analisi preliminare dello stato dell'impresa e verifica della sussistenza di concrete prospeCve di

risanamento della stessa;

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carlambi1994 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof D'Angelo Giuseppe.
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