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SEGUE: I TIPI DI CONCORSO MATERIALE
- l’autore, colui il quale compie gli atti esecutivi del reato (es. il soggetto che nell’omicidio spara);
- il coautore, chi interviene insieme con altri nella fase esecutiva (es. due assassini sparano contempora-
neamente);
- l’ausiliatore o complice, quel partecipe che si limita ad apportare un (qualsiasi) aiuto materiale nella pre-
parazione o nella esecuzione del reato (es. il palo durante la rapina);
La pena però è uguale per tutti
*Importante da ricordare che per il concorso di persone, l’art 110 c.p. si combina sempre rispetto alla
fattispecie di parte speciale che si commette in concorso. Ad esempio l’art 575 c.p. descrive l’omici-
dio e quando si realizza un concorso in omicidio è l’art 110cp e 575 c.p. per esempio, si combina
sempre proprio perché è un istituto di parte generale. Invece l’associazione per delinquere è di per se
un reato e si chiama 416cp
IL CONCORSO MORALE
Sussiste invece il concorso morale (o psicologico), allorquando si fornisce un impulso psicologico alla
realizzazione di un reato materialmente commesso da altri, nell’ambito del quale si distingue tra:
SEGUE. I TIPI DI CONCORSO MORALE
- determinatore, il compartecipe che fa sorgere in altri (autore) un proposito criminoso prima inesistente:
Tizio, marito di Caia, governante della facoltosa famiglia Rossi, rivela a Sempronio e Mevio i codici della
cassetta di sicurezza, che decidono di svaligiare.
- istigatore - colui il quale si limita a rafforzare o eccitare in altri un proposito criminoso già esistente: Tizia
suggerisce a Caia di uccidere mediante veleno Sempronio, marito infedele di Caia,la quale da tempo
cova intenti omicidari verso il marito.
UNA FORMA PARTICOLARE DI ISTIGATORE: L’AGENTE PROVOCATORE
agente provocatore o agente under cover: colui il quale, solitamente appartenente alle forze di polizia,
provoca un delitto al fine di assicurare il colpevole alla giustizia, mediante attività di copertura che lo
espone a rischi per la propria incolumità e l’attività investigativa svolta.
L’ELEMENTO SOGGETTIVO DEL CONCORSO: IL DOLO PER FORZA? (ART 110CP)
ART 113 IL COLPOSO
Ciascuna condotta di partecipazione deve essere poi sorretta da un corrispondente requisito psicolo-
gico, che non per forza richiede un previo accordo, o la reciproca consapevolezza dell’altrui concorso,
e deve essere costituito:
SEGUE. IL DOLO DEL CONCORSO
- dalla coscienza e volontà del fatto criminoso, analogamente al dolo del reato mono sogget-
tivo (Tizio deve volere agevolare la rapina di Caio, procurandogli l’arma);
- da un quid pluris, ovvero la volontà di concorrere con altri alla realizzazione di un reato co-
mune, che può appunto essere unilaterale (Tizio può concorrere con Caio nella rapina in
banca, approfittando della cassaforte momentaneamente aperta)
IL CONCORSO COLPOSO: LA COOPERAZIONE EX ART. 113 C.P.
L’art. 113 c.p. stabilisce che «nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione
di più persone, ciascuna di esse soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso».
IL CONCORSO COLPOSO: LA COOPERAZIONE EX ART. 113 C.P.
Secondo l’opinione prevalente, il concorso colposo nel delitto colposo si risolve in un concorso di
condotte colpose causalmente efficienti nella produzione dell’evento, unificate da un elemento psi-
cologico: la coscienza e volontà di cooperare nell’attività (o nell’omissione) da cui scaturirà l’evento
non voluto da alcuno . In pratica, la rilevanza penale delle singole condotte colpose sarebbe già assi-
curata dalla fattispecie del delitto colposo che ciascuna di esse di per sé realizza compiutamente (es.
colpa medica).
FORME DIVERSE DI PARTECIPAZIONE PSICOLOGICA AL CONCORSO
Si ritiene ammissibile la partecipazione dolosa a delitto colposo, onde evitare di lasciare impuniti
coloro che, con una condotta atipica ma volontaria, concorrano nell’altrui fatto colposo:
ad es. Tizio spinge Caio, il quale versa in errore colposo inescusabile sulla natura tossica di una so-
stanza, ad immetterla in acque destinate all’alimentazione, allo scopo (ignaro a Caio) di provocare
un avvelenamento della falda acquifera, che poi si verifica.
Si ritiene non ammissibile la partecipazione colposa a delitto doloso, atteso che si assiste ormai
da tempo alla tendenza a circoscrivere l’ambito del “dovere obiettivo di diligenza” entro certi limiti il
più possibile compatibili col carattere “personale” della responsabilità penale:
Ad es.Tizio pur essendo a conoscenza dell’estratto proposito omicida di una donna sua conoscente, le
consegna un veleno topicida nella supposizione che serva ad uccidere i ratti ,mentre invece la donna
lo utilizza per uccidere il marito
IL CONCORSO CIRCOSTANZIATO: LE AGGRAVANTI
Le circostanze aggravanti si applicano obbligatoriamente a tutti i correi.
- l’art. 112 c.p. prevede l’aggravamento qualora i concorrenti siano più di 5.
- il comma 2 dell’art. 112 c.p. aggrava la pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la parteci-
pazione al reato.
Le aggravanti sono obbligatorie vs le attenuanti sono facoltative (importante questo)
IL C.D. CONCORSO ANOMALO: RESPONSABILITÀ OGGETTIVA?
Il soggetto che concorre per un reato diverso da quello voluto risponde di concorso puro(110cp) o ri-
sponde di cosa diversa? Di cosa diversa, cioè il concorso anomalo (art 116cp)
Ai sensi dell’art. 116 c.p.: “…qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei con-
correnti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione” e …“se
il reato commesso è più grave di quello voluto”, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato “meno
grave”.
Concorso anomalo: io che faccio il palo a un gruppo di persone che dovevano rubare un quadro vengo
a scoprire solo dopo che i miei complici oltre ad aver rubato il quando hanno violentato la domestica.
Art. 116.
(Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti)
Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno
dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento e' conseguenza
della sua azione od omissione.
Se il reato commesso e' piu' grave di quello voluto, la pena e'
diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.
Altro es: i miei amici rubano un Rolex in una gioielleria entrando con una pistola e si triavano a uccidere
il proprietario anche se non era stato stabilito così all’inizio della rapina, io che faccio il palo quindi so
di questa uccisione solo dopo l’omicidio verificatosi.
I miei compagni: rischiano per concorso omicidio volontario l’ergastolo , loro concorso di omicidio
volontario;
Io : concorso per rapina a mano armata , rischio solo 10 anni.. io concorso anomalo
L’art. 116 c.p. disciplina una particolare ipotesi di aberratio delicti, da cui si distingue per la non neces-
sità che il reato diverso derivi da un errore nell’uso dei mezzi di esecuzione (es. Tizio, durante dei
disordini nell’ambito di una manifestazione sindacale, lancia un sasso per danneggiare una camionetta
della Polizia, e invece colpisce alla testa un reporter, ferendolo gravemente) e la non prevedibilità.
Quindi il danneggiamento doloso non esiste, io se lancio volevo colpire per forza qualcosa
*aberratio delitti ha la rubrica simile all’art 116 cp ,parla di reato diverso da quello voluto,infatti
segue l’art 83cp
Art. 83.
(Evento diverso da quello voluto dall'agente)
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore
nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si
cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a
titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto e' preveduto
dalla legge come delitto colposo.
Se il colpevole ha cagionato altresi' l'evento voluto, si applicano
le regole sul concorso dei reati.
Quindi mi si dà una pena o una sanzione per un fatto che io non volevo, quindi l’ordinamento finge che
io abbia realizzato quel fatto con colpa e quindi mi dà una responsabilità penale , non è una
responsabilità oggettiva perché è come se avessi sbagliato nel colpire.
L’attribuzione al concorrente della responsabilità per l’evento diverso da quello voluto sulla base del
mero nesso condizionalistico costituisce una (poco mascherata) ipotesi di responsabilità oggettiva, la
cui ratio riposava, nel 1930, sulla disincentivazione del concorso a partecipare ad un reato commesso
da altri. La ratio è la disincentivandone del concorso nei confronti di tutti, anche se hai fatto il palo.
SEGUE. I CORRETTIVI DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
Tuttavia, già a partire dal dopoguerra, per mitigare gli effetti rigoristici della norma, la giurisprudenza
(es. Cass. 15.3.1948) aveva subordinato la punibilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto
all’ulteriore requisito della previsione dell’evento (più grave): es., concorso in rapina degenerato in
omicidio. Già nel 1948 LA CASSAZIONE aveva cominciato ad introdurre dei correttivi
Ciò nonostante, si arrivò ad eccepire l’incostituzionalità della norma, ma la Consulta, cioè la Corte Co-
stituzionale (sent. n. 42 del 1965) respinge la questione, posto che l’art. 116 c.p. poggia sulla “…sussi-
stenza non soltanto del rapporto di causalità materiale, ma anche di un rapporto di causalità psi-
chica”, quest’ultima concepita nel senso che “…il reato diverso più grave commesso dal concor-
rente debba potere rappresentarsi alla psiche dell’agente, nell’ordinario svolgersi e concatenarsi
dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal
modo anche la necessaria presenza di un coefficiente di colpevolezza”.
Pensando agli esempi che noi nel primo caso non sapevamo della ragazza carina presente nella casa
dove abbiamo rubato il quadro, nel secondo caso che non sapevamo che ci fosse il gioielliere all’in-
terno del negozio ma eravamo armati.
la giurisprudenza costante ritiene che i requisiti del concorso anomalo siano:
- sotto un profilo oggettivo, il rapporto di causalità tra l’azione di ogni partecipe ed il reato di-
verso da quello programmato (es. il palo che agevola a sua insaputa l’omicidio degenerato da
una rapina); quindi ciascuno dei complici deve essere entrato nel fatto
- in punto di elemento soggettivo, la prevedibilità di tale reato diverso non voluto (omicidio a
mano armata da rapina). Se non è prevedibile il reato diverso da que