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ELEMENTI SOGGETTIVI DEL FATTO TIPICO
Di regola non basta che il soggetto abbia causato materialmente il fatto perchè ne sia penalmente
responsabile, e anche necessario che tra il fatto commesso e il soggetto vi sia un nesso soggettivo,
psicologico.
Il nesso psicologico o soggettivo tra il fatto e il suo autore può assumere la forma del dolo o della
colpa, che rappresentano i due principali criteri di imputazione soggettiva psicologica del fatto
all'autore.
Esistono fatti che nel nostro ordinamento sono reato soltanto se commessi con dolo, quindi se
manca il dolo non c'è reato.
Altri fatti invece sono reato se commessi con dolo ma anche solo con colpa.
Sotto questo profilo bisogna distinguere i delitti dalle contravvenzioni, due tipologie di reato che si
distinguono in base alla pena che ne consegue, ossia i delitti hanno come pena l'ergastolo, la
reclusione e la multa, mentre le contravvenzioni sono quei reati che prevedono come pena l'arresto
o l'ammenda.
Da punto di vista soggettivo, delitti e contravvenzioni si comportano diversamente, e questo lo si
ricava dall'art. 42 comma 2 “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come
delitto se non lo ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo
espressamente preveduti dalla legge”.
Quindi per i delitti la regola è che la responsabilità penale c'è solo se vi è dolo.
Esempio.
L'art. 581 incrimina le percosse, la pena prevista è la reclusione o la multa per cui si tratta di un
delitto, ma non dice nulla riguardo l'elemento soggettivo, per cui si applica la regola generale valida
per i delitti (art. 42 comma 2), per cui l'elemento soggettivo è costituito dal dolo.
E' diverso il trattamento riservato alle contravvenzioni (art. 42 comma 4) in cui ciascuno risponde
della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Quindi in sintesi le due regole sono queste: nel campo dei delitti la responsabilità solo in caso di
dolo è la regola, mentre è l'eccezione che generi responsabilità anche la semplice colpa,
eccezione che deve essere espressamente prevista dalla legge, come nel caso dell'omicidio.
Diversamente, nel campo delle contravvenzioni la regola è che basta anche solo la colpa affinchè
ci sia reato.
Il dolo esprime un legame psicologico soggettivo tra il fatto e l'autore più forte di quello che si ha in
caso di semplice colpa, per cui se un fatto è punibile sia se commesso con dolo che con colpa, la
pena sarà più elevata nel caso di dolo.
Il dolo
Del dolo troviamo una definizione normativa nel codice all'art. 43 comma 1 ”il delitto è doloso o
secondo l'intenzione quando l'evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell'azione od
omissione, e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto
come conseguenza della propria azione od omissione”.
L'art. 43 parla di previsione e volontà, che sono le due componenti del dolo indissolubilmente legate
tra loro.
La previsione è la componente intellettiva del dolo; evento preveduto vuol dire che il soggetto si è
rappresentato mentalmente che dalla sua condotta sarebbe derivata la realizzazione del fatto.
La volontà rappresenta invece la componente volitiva del dolo, il soggetto ha voluto il fatto dopo
esserselo rappresentato.
Non c'è dolo se il soggetto non ha voluto il fatto come conseguenza della propria condotta.
Di conseguenza il dolo è volontà consapevole di realizzare il fatto in tutte le sue componenti
oggettive.
Ho quindi il dolo nell'omicidio quando agisco con la volontà consapevole di cagionare la morte di
un uomo in base ad una previsione.
Esistono gradi diversi di previsione e consapevolezza, così come della volontà, e da ciò derivano
forme diverse di dolo.
La prima forma di dolo è quella intenzionale: Tizio spara per uccidere Caio e ci riesce,
risponderà di omicidio doloso, con dolo intenzionale, caratterizzato dalla massima intensità della
componente volitiva, mentre l'intensità della componente intellettiva non è determinante in quanto è
sufficiente ci sia stata una previsione del fatto anche in termini di possibilità.
La seconda forma di dolo è quella diretta: per riscuotere il premio di un'assicurazione Tizio
incendia uno stabile nella consapevolezza che certamente o molto probabilmente nell'incendio
moriranno gli abitanti dello stabile; l'evento tipico non era l'obiettivo di Tizio ma nel momento in
cui ha appiccato il fuoco era certo o quasi che la sua condotta avrebbe causato la morte degli
inquilini;
si agisce con un obiettivo ma si è consapevoli che dalla propria condotta può scaturire anche un
altro evento verso il quale si agisce con dolo diretto, che si caratterizza per la massima intensità
della componente intellettiva; per quanto riguarda la componente volitiva, per il diritto penale il
fatto si considera voluto non solo quando il soggetto ha agito proprio per provocare un fatto, ma
anche quando si è rappresentato come conseguenza necessaria o quasi della sua condotta anche un
altro evento.
La terza forma di dolo è quella eventuale: Tizio è disturbato dagli schiamazzi di un gruppo di
ragazzi, si affaccia al balcone e lancia una bottiglia ferendo un ragazzo; Tizio sarà rinviato in
giudizio per il reato di lesioni personali. Si ha dolo eventuale quando il soggetto si rappresenta
mentalmente il fatto come possibile conseguenza della propria condotta e accetta il rischio di
provocarlo; lesioni personali dolose con dolo eventuale in cui la componente intellettiva è
sufficiente, vi è una rappresentazione del fatto come concreta possibilità; riguardo alla componente
volitiva, perchè vi sia dolo eventuale è necessario che il soggetto decida di agire a costo di
provocare l'evento.
Quando stabilirà la pena da applicare in concreto al singolo soggetto, il giudice terrà conto
ovviamente dell'intensità del dolo (art. 133 cod. penale).
Questo tipo di classificazione del dolo riguarda la sua intensità.
Un altro tipo di classificazione divide il dolo in specifico e generico.
Un esempio di reato a dolo specifico è il furto: perchè vi sia furto è necessario che questa condotta
sia realizzata; il dolo specifico ha una finalità particolare, perchè vi sia reato non è detto che tale
finalità debba essere raggiunta.
Se la norma incriminatrice non richiede alcuna finalità specifica perchè vi sia reato, si dice
che quella fattispecie è dolosa a dolo generico.
L'errore
immaginiamo che durante una battuta di caccia Tizio scambia l'ombra di una persona per l'ombra di
un animale, spara e uccide un compagno di caccia: si può dire che Tizio ha agito con il dolo
dell'omicidio?
Abbiamo il fatto tipico di omicidio pienamente realizzato dal punto di vista oggettivo e ci dobbiamo
spostare sul fronte soggettivo: Tizio ha agito con dolo omicidario? No, in quanto non si è
minimamente rappresentato di provocare la morte di un uomo, ma a causa di una rappresentazione
errata della situazione concreta era convinto di sparare ad un animale; questa situazione
soggettiva esclude il dolo.
L'errore sull'elemento essenziale del fatto tipico che costituisce reato esclude il dolo.
Nel caso dell'omicidio, se a morire in seguito alla condotta dell'imputato è una persona, ossia un
elemento essenziale del fatto tipico (Tizio si è sbagliato proprio su un elemento essenziale del fatto
tipico), questo porta ad escludere il dolo, quindi Tizio non potrà rispondere di omicidio doloso.
Art. 47 comma 1 “l'errore su un fatto tipico che costituisce reato esclude la punibilità dell'agente”.
Perchè vi sia dolo è necessario che il soggetto, nel momento in cui agisce, si rappresenti
mentalmente tutti gli elementi essenziali del reato.
L'art. 47 prosegue dicendo “non di meno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità
non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”.
Ci sono alcuni reati che non hanno fra i loro elementi costitutivi degli elementi che non hanno un
contenuto materiale ma normativo, un esempio è il reato di furto, art. 624, l'altruità della cosa altrui
è infatti regolata da una norma contenuta nel codice civile; in caso di un reato di questo tipo è
evidente che l'errore del soggetto su questo elemento di contenuto normativo dovrà essere trattato
allo stesso modo dell'errore su un elemento essenziale di tipo materiale in quanto si tratta sempre di
un errore su un elemento essenziale costitutivo del reato.
Art. 47 comma 3 “l'errore su una legge diversa da quella penale esclude la punibilità quando ha
cagionato un errore sul fatto che costituisce reato”: ad esempio, Tizio e Caio sono entrambi eredi di
Sempronio e Tizio sottrae una cosa a Caio nella convinzione di esserne lui l'erede e questa
convinzione è nata da un'errata interpretazione della legge che regola i passaggi ereditari.
Immaginiamo un'altra situazione: Tizio, musulmano, è sposato con Caia e contrae un secondo
matrimonio con Sempronia; Tizio è convinto che ciò gli sia consentito perchè sa che la Costituzione
Italiana tutela la libertà religiosa, ma sbaglia perchè nel nostro ordinamento c'è il reato di bigamia.
Nel caso di Tizio erede, il suo errore verte sul fatto che costituisce reato, in quanto non sa di
impossessarsi di una cosa altrui e quindi non vi è dolo di furto; nel caso di Tizio bigamo, l'errore
non verte sul fatto che costituisce reato perchè il fatto tipico del reato di bigamia è contrarre
matrimonio quando già si è sposati e Tizio sapeva bene di essere già sposato, ha consapevolmente
realizzato la condotta del fatto tipico del reato di bigamia, quindi il dolo è presente, ignorava che
tale comportamento è vietato dalla legge penale; questo tipo di errore è disciplinato dall'art. 5 cod.
penale “nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale”, per cui Tizio sarà
punibile per il reato di bigamia.
Oggi però questo principio non ha più una portata assoluta nel nostro ordinamento a seguito della
sentenza 364 dell'88 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'art. 5 parzialmente
incostituzionale. Oggi l'ignoranza della legge penale è scusata se si è trattato di ignoranza
inevitabile e non si poteva pretendere un comportamento diverso dal soggetto