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ADESIONE
integrazione europea è l’ . Paesi che hanno aderito:
• 1973: Danimarca, Irlanda e Regno Unito che ci ha lasciati con la brexit 01/02/20
• 1981: Grecia, che voleva entrare da un po’ ma si è aspettato che si ristabilisse la
democrazia, poiché prima c’era un regime militare.
• 1986: Spagna e Portogallo, che erano paesi meno ricchi rispetto agli altri e dunque avevano
bisogno di più aiuti
• 1995: Austria, Finlandia e Svezia
• 2004: adesione più importante e problematica perché entrano a far parte della UE 10 paesi
tutti insieme. Ciò richiede un adattamento da parte dello stato che aderisce. Gli stati che
aderiscono sono: Repubblica Ceca, Cipro, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Slovacchia e Slovenia. Erano quasi tutti paesi usciti dal blocco sovietico e gli Stati Uniti
premevano molto su questa adesione per contrastare qualche eventuale espansione russa.
Questa adesione ha avuto un contraccolpo molto forte per quanto riguarda il meccanismo
di funzionamento della UE.
• 2007: Bulgaria e Romania
• 2013: Croazia
Ci sono poi paesi che sono candidati all’adesione e tra questi vi è: Albania, Moldova, Bosnia
Erzegovina, Montenegro, Macedonia, Serbia, Turchia e Ucraina. Per l’adesione sono necessari dei
criteri/requisiti che vengono stabiliti dall’Art 49 del TUE. I requisiti sono:
1. Il primo requisito stabilisce che gli Stati devono rientrare nel continente europeo (criterio
geografico).
2. Il secondo requisito riguarda il fatto che ogni stato europeo deve rispettare i valori stabiliti
dall’Art. 2 del TUE (questo lo vediamo prima che entrino nella UE) e si devono impegnare
anche a promuoverli (si vede dopo).
Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo, vertice del sistema, il
quale, composto dai capi di stato e di governo, può stabilire e adottare ulteriori criteri. Nella
riunione di Copenaghen del 1993 il Consiglio stabilisce alcuni requisiti ulteriori per l’adesione, tra
cui: • Un’economia di mercato affidabile e la capacità di far fronte alle forze di mercato e alla
pressione concorrenziale all’interno dell’Unione. Questo criterio viene stabilito perché il
blocco sovietico non aveva un’economia di mercato, senza questo il mercato unico non
poteva funzionare. È un criterio economico e ulteriore.
• Lo stato deve accettare gli obblighi derivanti dall’adesione. Si fa riferimento al criterio
dell’affidabilità del paese candidato che deve garantire il rispetto del diritto della UE,
dunque lo stato deve essere in grado di far fronte agli obblighi derivanti dalla UE.
• La presenza di istituzioni stabili a garanzia della democrazia, dello stato di diritto, dei
diritti umani, del rispetto e della tutela delle minoranze.
Come si fa a sapere se uno stato terzo candidato rispetta i diritti fondamentali e i valori della UE? Il
controllo di ciò è affidato alla commissione europea, che è un organo indipendente. Il controllo
viene effettuato utilizzando una serie di fonti:
➢ Sistema di protezione dei diritti umani della CEDU (convenzione europea dei diritti
dell’uomo). La commissione va a vedere se questi paesi rispettano la CEDU, dato che
l’hanno accettata. Se non la rispettano violano anche i valori della UE.
➢ Si svolgono negoziati con i paesi candidati e la commissione stabilisce dei target a cui i
paesi devono arrivare (ed. Avere un sistema di giustizia funzionale)
➢ La commissione usa anche le associazioni non governative (es amnesty internetional)
La commissione svolge queste indagini che poi mette per iscritto, realizzando le relazioni nelle
quali riporta i dati per vedere se i paesi rispettano o meno i valori della UE. Es. Relazione annuale
del 2919:
o La Turchia non rispetta i valori della UE, come riporta la commissione “si è allontanata dalla
UE” e dunque vengono sospesi i negoziati di adesione.
o L’Albania ha compiuto progressi importanti nella riforma del sistema giudiziario, che
procede secondo il calendario previsto.
o In Serbia non sono ancora state adottate le modifiche costituzionali volte ad allineare la
costituzione con gli standard europei per il settore giudiziario.
Quando un paese dimostra di aver raggiunto questi obiettivi si prosegue con la procedura di
adesione, indicata dall’Art.49. Lo stato che vuole aderire presenta una domanda al consiglio della
UE, composto dai ministri di governo degli Stati membri. Il congresso si pronuncia all’unanimità
(tutti d’accordo) dopo aver consultato la commissione e dopo l’approvazione del parlamento
europeo, che avviene a maggioranza. Dopo che si è ottenuto il consenso si crea un accordo tra il
nuovo stato e gli stati che sono già membri della UE, che deve essere sottoposto alla ratifica
nazionale.
CONSEGUENZE DELL’ALLARGAMENTO: cosa succede quando un nuovo stato entra a far parte della
UE —> l’accordo di adesione è molto ampio. Non si può pretendere che all’inizio un nuovo stato
rispetti tutto insieme il diritto dell’Unione, dunque nell’accordo si indicano gli obiettivi che lo stato
deve raggiungere entro un determinato periodo (si stabilisce un termine), viene quindi stabilito,
quello che si chiama, periodo transitorio. Una conseguenza che deriva dall’allargamento è che c’è
un rallentamento del ritmo dell’integrazione europea. Il rischio è che questo rallentamento
colpisca i vecchi stati e per cercare di risolvere tale problema è stato previsto, dal trattato di
Amsterdam, il meccanismo della cooperazione rafforzata, secondo cui un gruppo di stati accetta
delle regole più forti riguardo all’integrazione; ci sono dei meccanismi che vengono accettati solo
da alcuni stati, che vanno più avanti rispetto ad altri, che li raggiungeranno in seguito. Un’altra
conseguenza che deriva dall’allargamento riguarda l’aspetto istituzionale: quando aderiscono
nuovi stati c’è sempre l’esigenza di fare modifiche istituzionali.
RECESSO: è il processo attraverso il quale si recede dai trattati (non si fa più parte del trattato). In
realtà/ di norma in un trattato non ci sarebbe bisogno di regole per il recesso, poiché gli stati sono
sovrani e come hanno sovranità nell’aderire, c’è l’hanno anche per recedere. Con il trattato di
Lisbona si è deciso di inserire nel TUE un art., L’Art.50, che stabilisce le regole per il recesso. Ci
sono due tesi sul perché di tale articolo:
1. Bisogna rassicurare gli stati, ma soprattutto i cittadini, del fatto che l’integrazione europea è
un fenomeno reversibile.
2. Se uno stato vuole recedere, deve farlo in modo ordinato, stabilendo degli accordi.
• Il primo comma dell’Art.50 stabilisce che ogni stato può decidere liberamente di recedere,
conformemente alle proprie norme costituzionali (ciò non incide affatto sul potere sovrano
dello stato di recedere).
• Il secondo comma afferma che lo stato deve notificare l’intenzione di recedere al consiglio
europeo. L’unione negozia e conclude con tale stato un accordo volto a definire le modalità
del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. L’accordo è
negoziato conformemente all’Art.218 comma 3 del trattato sul funzionamento della UE. Esso
è concluso, a nome dell’Unione, dal consiglio che delibera a maggioranza qualificata previa
approvazione del parlamento europeo. L’accordo va stabilito entro due anni, se al termine di
questo periodo non si è riusciti a fare l’accordo lo stato comunque retrocede.
• Comma 5: se lo stato che ha receduto vuole aderire di nuovo bisogna fare nuovamente tutta
la procedura stabilita dall’Art.49.
La questione della BREXIT (uscita del Regno Unito) ha dato luogo ad una sentenza della corte di
giustizia (PAG 146 libro “materiali…”). Il Regno Unito ha manifestato l’intenzione di recedere e la
domanda che viene fatta alla corte è se uno dopo che ha presentato l’intenzione di recedere può
cambiare idea, dunque la domanda riguarda il valore dell’intenzione espressa, cioè se il processo
procede automaticamente. Nella sentenza la corte afferma che L’Art.50 non dice nulla sulla
revoca dell’intenzione, ma aggiunge che l’intenzione non è per sua natura né definitiva, né
irrevocabile questo perché la corte di basa sul criterio di interpretazione letterale. Aggiunge anche
che lo stato è sovrano nella decisione recedere, così come lo è anche per cambiare idea. Fino a
quando non entra in vigore l’accordo tra stato e Unione, lo stato può cambiare idea. In questa
sentenza la corte dà la sua lettura dell’Art.50, affermando che quest’ultimo persegue un duplice
obiettivo:
• Da un lato sancisce il diritto sovrano degli Stati membri di recedere dall’Unione
• Dall’altro istituisce una procedura volta a consentire che tale recesso si svolga in modo
ordinato.
La BREXIT è avvenuta durante il covid e non si riusciva ad arrivare ad un accordo, dato che gli
incontri avvenivano online. L’intenzione di recedere è stata presentata, dal Regno Unito, il 29
marzo 2017, a seguito di un referendum nel quale il 52% era favorevole all’uscita dall’Europa,
mentre il 48% voleva rimanere. Nel 2019 si decide di prorogare l’accordo e il 23 gennaio 2020
termina l’iter di approvazione della legge britannica che stabilisce il recesso.
l’EVOLUZIONE
La terza linea di evoluzione del processo di integrazione europea è
ISTITUZIONALE: per raggiungere gli obiettivi dei trattati, c’è bisogno di un’attività normativa e si
creano quindi degli organi istituzionali. Il sistema istituzionale della UE è stato modificato nel
tempo, per alcune ragioni:
• Funzionamento più efficiente della UE, nel tempo, attraverso i vari trattati.
• Garantire la democrazia nel sistema dell’Unione: all’inizio c’era un fortissimo deficit
democratico, poiché in origine, il parlamento europeo aveva una funzione meramente
consultiva, cioè poteva emanare solo pareri e questo non è completamente superato,
poiché in alcuni casi è ancora così. Con il tempo c’è stato un coinvolgimento maggiore del
parlamento europeo, grazie ai trattati modificativi, tant’è che ora si parla spesso di
CODECISIONE (sono 2 a decidere) in cui la commissione propone un atto normativo e il
parlamento e il consiglio decidono se adottare l’atto (lo schema tipico funziona grazie a
questo triangolo decisionale). Se il parlamento e il consiglio non sono d’accordo della
p