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ADESIONE

integrazione europea è l’ . Paesi che hanno aderito:

• 1973: Danimarca, Irlanda e Regno Unito che ci ha lasciati con la brexit 01/02/20

• 1981: Grecia, che voleva entrare da un po’ ma si è aspettato che si ristabilisse la

democrazia, poiché prima c’era un regime militare.

• 1986: Spagna e Portogallo, che erano paesi meno ricchi rispetto agli altri e dunque avevano

bisogno di più aiuti

• 1995: Austria, Finlandia e Svezia

• 2004: adesione più importante e problematica perché entrano a far parte della UE 10 paesi

tutti insieme. Ciò richiede un adattamento da parte dello stato che aderisce. Gli stati che

aderiscono sono: Repubblica Ceca, Cipro, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,

Slovacchia e Slovenia. Erano quasi tutti paesi usciti dal blocco sovietico e gli Stati Uniti

premevano molto su questa adesione per contrastare qualche eventuale espansione russa.

Questa adesione ha avuto un contraccolpo molto forte per quanto riguarda il meccanismo

di funzionamento della UE.

• 2007: Bulgaria e Romania

• 2013: Croazia

Ci sono poi paesi che sono candidati all’adesione e tra questi vi è: Albania, Moldova, Bosnia

Erzegovina, Montenegro, Macedonia, Serbia, Turchia e Ucraina. Per l’adesione sono necessari dei

criteri/requisiti che vengono stabiliti dall’Art 49 del TUE. I requisiti sono:

1. Il primo requisito stabilisce che gli Stati devono rientrare nel continente europeo (criterio

geografico).

2. Il secondo requisito riguarda il fatto che ogni stato europeo deve rispettare i valori stabiliti

dall’Art. 2 del TUE (questo lo vediamo prima che entrino nella UE) e si devono impegnare

anche a promuoverli (si vede dopo).

Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo, vertice del sistema, il

quale, composto dai capi di stato e di governo, può stabilire e adottare ulteriori criteri. Nella

riunione di Copenaghen del 1993 il Consiglio stabilisce alcuni requisiti ulteriori per l’adesione, tra

cui: • Un’economia di mercato affidabile e la capacità di far fronte alle forze di mercato e alla

pressione concorrenziale all’interno dell’Unione. Questo criterio viene stabilito perché il

blocco sovietico non aveva un’economia di mercato, senza questo il mercato unico non

poteva funzionare. È un criterio economico e ulteriore.

• Lo stato deve accettare gli obblighi derivanti dall’adesione. Si fa riferimento al criterio

dell’affidabilità del paese candidato che deve garantire il rispetto del diritto della UE,

dunque lo stato deve essere in grado di far fronte agli obblighi derivanti dalla UE.

• La presenza di istituzioni stabili a garanzia della democrazia, dello stato di diritto, dei

diritti umani, del rispetto e della tutela delle minoranze.

Come si fa a sapere se uno stato terzo candidato rispetta i diritti fondamentali e i valori della UE? Il

controllo di ciò è affidato alla commissione europea, che è un organo indipendente. Il controllo

viene effettuato utilizzando una serie di fonti:

➢ Sistema di protezione dei diritti umani della CEDU (convenzione europea dei diritti

dell’uomo). La commissione va a vedere se questi paesi rispettano la CEDU, dato che

l’hanno accettata. Se non la rispettano violano anche i valori della UE.

➢ Si svolgono negoziati con i paesi candidati e la commissione stabilisce dei target a cui i

paesi devono arrivare (ed. Avere un sistema di giustizia funzionale)

➢ La commissione usa anche le associazioni non governative (es amnesty internetional)

La commissione svolge queste indagini che poi mette per iscritto, realizzando le relazioni nelle

quali riporta i dati per vedere se i paesi rispettano o meno i valori della UE. Es. Relazione annuale

del 2919:

o La Turchia non rispetta i valori della UE, come riporta la commissione “si è allontanata dalla

UE” e dunque vengono sospesi i negoziati di adesione.

o L’Albania ha compiuto progressi importanti nella riforma del sistema giudiziario, che

procede secondo il calendario previsto.

o In Serbia non sono ancora state adottate le modifiche costituzionali volte ad allineare la

costituzione con gli standard europei per il settore giudiziario.

Quando un paese dimostra di aver raggiunto questi obiettivi si prosegue con la procedura di

adesione, indicata dall’Art.49. Lo stato che vuole aderire presenta una domanda al consiglio della

UE, composto dai ministri di governo degli Stati membri. Il congresso si pronuncia all’unanimità

(tutti d’accordo) dopo aver consultato la commissione e dopo l’approvazione del parlamento

europeo, che avviene a maggioranza. Dopo che si è ottenuto il consenso si crea un accordo tra il

nuovo stato e gli stati che sono già membri della UE, che deve essere sottoposto alla ratifica

nazionale.

CONSEGUENZE DELL’ALLARGAMENTO: cosa succede quando un nuovo stato entra a far parte della

UE —> l’accordo di adesione è molto ampio. Non si può pretendere che all’inizio un nuovo stato

rispetti tutto insieme il diritto dell’Unione, dunque nell’accordo si indicano gli obiettivi che lo stato

deve raggiungere entro un determinato periodo (si stabilisce un termine), viene quindi stabilito,

quello che si chiama, periodo transitorio. Una conseguenza che deriva dall’allargamento è che c’è

un rallentamento del ritmo dell’integrazione europea. Il rischio è che questo rallentamento

colpisca i vecchi stati e per cercare di risolvere tale problema è stato previsto, dal trattato di

Amsterdam, il meccanismo della cooperazione rafforzata, secondo cui un gruppo di stati accetta

delle regole più forti riguardo all’integrazione; ci sono dei meccanismi che vengono accettati solo

da alcuni stati, che vanno più avanti rispetto ad altri, che li raggiungeranno in seguito. Un’altra

conseguenza che deriva dall’allargamento riguarda l’aspetto istituzionale: quando aderiscono

nuovi stati c’è sempre l’esigenza di fare modifiche istituzionali.

RECESSO: è il processo attraverso il quale si recede dai trattati (non si fa più parte del trattato). In

realtà/ di norma in un trattato non ci sarebbe bisogno di regole per il recesso, poiché gli stati sono

sovrani e come hanno sovranità nell’aderire, c’è l’hanno anche per recedere. Con il trattato di

Lisbona si è deciso di inserire nel TUE un art., L’Art.50, che stabilisce le regole per il recesso. Ci

sono due tesi sul perché di tale articolo:

1. Bisogna rassicurare gli stati, ma soprattutto i cittadini, del fatto che l’integrazione europea è

un fenomeno reversibile.

2. Se uno stato vuole recedere, deve farlo in modo ordinato, stabilendo degli accordi.

• Il primo comma dell’Art.50 stabilisce che ogni stato può decidere liberamente di recedere,

conformemente alle proprie norme costituzionali (ciò non incide affatto sul potere sovrano

dello stato di recedere).

• Il secondo comma afferma che lo stato deve notificare l’intenzione di recedere al consiglio

europeo. L’unione negozia e conclude con tale stato un accordo volto a definire le modalità

del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. L’accordo è

negoziato conformemente all’Art.218 comma 3 del trattato sul funzionamento della UE. Esso

è concluso, a nome dell’Unione, dal consiglio che delibera a maggioranza qualificata previa

approvazione del parlamento europeo. L’accordo va stabilito entro due anni, se al termine di

questo periodo non si è riusciti a fare l’accordo lo stato comunque retrocede.

• Comma 5: se lo stato che ha receduto vuole aderire di nuovo bisogna fare nuovamente tutta

la procedura stabilita dall’Art.49.

La questione della BREXIT (uscita del Regno Unito) ha dato luogo ad una sentenza della corte di

giustizia (PAG 146 libro “materiali…”). Il Regno Unito ha manifestato l’intenzione di recedere e la

domanda che viene fatta alla corte è se uno dopo che ha presentato l’intenzione di recedere può

cambiare idea, dunque la domanda riguarda il valore dell’intenzione espressa, cioè se il processo

procede automaticamente. Nella sentenza la corte afferma che L’Art.50 non dice nulla sulla

revoca dell’intenzione, ma aggiunge che l’intenzione non è per sua natura né definitiva, né

irrevocabile questo perché la corte di basa sul criterio di interpretazione letterale. Aggiunge anche

che lo stato è sovrano nella decisione recedere, così come lo è anche per cambiare idea. Fino a

quando non entra in vigore l’accordo tra stato e Unione, lo stato può cambiare idea. In questa

sentenza la corte dà la sua lettura dell’Art.50, affermando che quest’ultimo persegue un duplice

obiettivo:

• Da un lato sancisce il diritto sovrano degli Stati membri di recedere dall’Unione

• Dall’altro istituisce una procedura volta a consentire che tale recesso si svolga in modo

ordinato.

La BREXIT è avvenuta durante il covid e non si riusciva ad arrivare ad un accordo, dato che gli

incontri avvenivano online. L’intenzione di recedere è stata presentata, dal Regno Unito, il 29

marzo 2017, a seguito di un referendum nel quale il 52% era favorevole all’uscita dall’Europa,

mentre il 48% voleva rimanere. Nel 2019 si decide di prorogare l’accordo e il 23 gennaio 2020

termina l’iter di approvazione della legge britannica che stabilisce il recesso.

l’EVOLUZIONE

La terza linea di evoluzione del processo di integrazione europea è

ISTITUZIONALE: per raggiungere gli obiettivi dei trattati, c’è bisogno di un’attività normativa e si

creano quindi degli organi istituzionali. Il sistema istituzionale della UE è stato modificato nel

tempo, per alcune ragioni:

• Funzionamento più efficiente della UE, nel tempo, attraverso i vari trattati.

• Garantire la democrazia nel sistema dell’Unione: all’inizio c’era un fortissimo deficit

democratico, poiché in origine, il parlamento europeo aveva una funzione meramente

consultiva, cioè poteva emanare solo pareri e questo non è completamente superato,

poiché in alcuni casi è ancora così. Con il tempo c’è stato un coinvolgimento maggiore del

parlamento europeo, grazie ai trattati modificativi, tant’è che ora si parla spesso di

CODECISIONE (sono 2 a decidere) in cui la commissione propone un atto normativo e il

parlamento e il consiglio decidono se adottare l’atto (lo schema tipico funziona grazie a

questo triangolo decisionale). Se il parlamento e il consiglio non sono d’accordo della

p

Dettagli
A.A. 2022-2023
84 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessia.bardelli25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto dell'unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Adinolfi Adelina.