TUTELA DELLA CONCORRENZA
commerciali tra imprese dello stesso segmento di mercato per danneggiare la concorrenza e i
consumatori; indaga sullo sfruttamento della posizione dominante e sull’eccessivo potere di mercato
relativo ad operazioni di concentrazione (ovvero tramite fusioni e acquisizioni);
2. La -> L’Antitrust analizza e sanziona pratiche commerciali scorrette e
TUTELA DEL CONSUMATORE
pubblicità ingannevoli tramite ogni mezzo (dai volantini alla tv), nonché accerta la vessatorietà di clausole
contrattuali inserite nei contratti con i consumatori;
3. Il -> Si tratta di un rating di tipo etico per le imprese italiane,
RILASCIO DEL RATING DI LEGALITÀ
attribuito gratuitamente dall’AGCM previa richiesta telematica. Sono necessari determinati requisiti per
richiederlo, come ad esempio un fatturato minimo di 2 milioni di euro. Le società che possiedono il rating
hanno più possibilità di ricevere finanziamenti sia pubblici che privati;
CAPITOLO 7: LA DISCIPLINA DEL SISTEMA BANCARIO
LA DISCIPLINA DEL CREDITO: ORIGINI ED EVOLUZIONE
Nel 1861, dopo l'unificazione politica, il nostro paese appariva come un'economia fragile, incompleta ed in
recessione, che non reggeva il confronto con gli altri Stati europei che vantavano un prodotto procapite
decisamente più elevato. Il nostro sistema bancario era, all'epoca, contraddistinto dalla presenza di una ristretta
cerchia di banche. Nel 1862, la legge Pepoli, definì la lira italiana moneta legale per i pagamenti e unità di conto
della spesa del risparmio del credito.
Nell 1983 fu istituita la Banca d'Italia mediante fusione di tre istituti: Banca nazionale, la Banca nazionale Toscana
e la Banca Toscana di credito per le industrie e il commercio d’Italia. Sotto il profilo della natura giuridica, la Banca
d'Italia restò una società per azioni privata, con facoltà di emissione monetaria dietro concessione pubblica.
Nei primi anni del 900 ci furono densi avvenimenti positivi. Si registrò un'evoluzione dell'intermediazione
creditizia in favore di nuovi istituti bancari di significative dimensioni, sorti in prevalenza su iniziativa di soggetti
privati. Si trattava di banche miste che erogavano alle imprese sia finanziamenti a breve che finanziamenti a medio
lungo termine, tramite l'acquisto di partecipazioni azionarie.
A ridosso della Prima guerra mondiale, il ruolo occupato da Banca d'Italia fu quello di attore protagonista della
scena finanziaria nazionale. Nel primo dopoguerra, la crisi economica e produttiva costrinse la Banca d'Italia a vari
e rilevanti interventi di soccorso.
Nel 1926, il governo fascista decise di rivalutare la lira, facendola diventare forte, ricorrendo ad un tasso di cambio
molto elevato. Furono emanati decreti per la tutela del risparmio che regolarono l'ambito bancario con apposita
disciplina (fino ad allora dettata dal codice del commercio del 1882). Fu approvata una legge per la tutela del
risparmio con obblighi speciali per le banche, fra cui un capitale minimo e nuovi rapporti di controllo per la Banca
d'Italia. Grazie a siffatti cambiamenti, la Banca d'Italia ebbe nuove con funzioni di sorveglianza del sistema
creditizio.
Gli anni a seguire furono quelli della grande depressione del 1929, che partendo gli Stati Uniti, si propagò in tutto il
mondo investendo l'Italia e il nostro sistema bancario. La lira, però, continuò il suo percorso di consolidazione
anche grazie alla svalutazione delle altre monete continentali. Lo Stato fu costretto a scendere in campo con
misure straordinarie e con un duplice obiettivo:
1) Favorire il finanziamento degli investimenti durevoli delle imprese con mutui a medio lungo termine;
2) Rilevare le partecipazioni industriali possedute dalle banche in crisi per restituire ad esse la dovuta
liquidità.
La Banca d'Italia fu chiamata ad intervenire in un'attività di salvataggio delle più grandi banche miste, che si
trovarono sull'orlo del precipizio a causa dell'eccessiva detenzione di azioni fortemente svalutate.
Nel 1936, con la “legge bancaria”, la Banca d'Italia fu trasformata da società di diritto speciale in Istituto di diritto
pubblico a struttura corporativa, con funzione di emissione e non più di concessione. Ulteriore elemento
caratterizzante della legge bancaria del 1936 fu l'assegnazione di significativi ed ampi poteri amministrativi
all'apparato pubblico, concernenti l'accesso al settore bancario, le dimensioni delle imprese di credito sul profilo
territoriale e funzionale, la relativa gestione e lo stato di crisi.
Fu istituito il CICR- Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, cui venne affidata la supervisione della
politica monetaria e creditizia e la costituzione del 48 sancì il principio della tutela del risparmio all'articolo 47.
Altri passaggi storici degni di nota furono negli anni 60 l'apertura alle concentrazioni bancarie, allo scopo di 29
estendere l'efficienza tecnica degli intermediari e la nascita della centrale dei rischi; e al fine degli anni 70,
l’adesione alla Sme- sistema monetario europeo.
La legge del 1936 fu parzialmente abrogata nel 1990 per intervento della “legge Amato” che ha portato avanti il
processo di ristrutturazione delle banche di diritto pubblico. Gli effetti principali della legge Amato sono stati
diversi:
Si è rafforzata la struttura patrimoniale delle banche consentendo il ricorso al mercato per la provvista di
o nuovo capitale di rischio, cioè per la loro ricapitalizzazione;
Si è adeguato il processo di concentrazione delle banche con operazioni di fusioni tendenti a produrre
o dimensioni aziendali competitive a livello europeo;
Sono state gettate le basi per la privatizzazione degli istituti di credito pubblici.
o
L'ultima tappa di questo viaggio attraverso la disciplina del credito è rappresentata dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia (TUB) del 1993, che ha riformato radicalmente il sistema bancario italiano.
IL TUB - TESTO UNICO BANCARIO
Il TUB – testo unico bancario è stato introdotto dal d.lgs. del 1993 ed è entrato in vigore il 1994. Ha sostituito quasi
integralmente la legge bancaria varata nel 1936. Sulla spinta europeista è stato creato un corpo unitario e organico
di disposizioni normative in tema bancario e creditizio, che hanno il fine di coordinare e disciplinare le attività
finanziarie.
L'attività bancaria è riservata alle sole banche, ossia imprese in possesso dell'autorizzazione della BCE proposta
della Banca d'Italia e iscritte nel relativo albo. Secondo la visione del TUB, le banche possono assumere unicamente
la forma giuridica di società per azioni o società cooperative per azioni a responsabilità illimitata.
Il TUB ha affermato il concetto di banca “universale”, che evoca l'idea di un'offerta di una vasta serie di servizi
finanziari tesa a soddisfare molteplici esigenze dei clienti e che affianca alla tradizionale attività di finanziamento e
detenzione del denaro tante altre attività quali, Il risparmio gestito, i fondi e titoli, mezzi pagamento e polizze.
Ulteriori principi sanciti dal testo unico bancario riguardano l'adozione di un modello concorrenziale e la vigilanza
prudenziale:
• Al primo principio il livello di concorrenza nel mercato bancario non deve essere considerato un ostacolo
alla stabilità, tant'è che il TUB dichiara la presenza di un RAPPORTO DI COMPLEMENTARITÀ TRA
STABILITÀ E CONCORRENZA.
• In secondo all'ordine principio l'obiettivo basilare delle autorità creditizie è la SANA E PRUDENTE E
BANCHE. Il TUB sancisce il passaggio da una vigilanza di tipo strutturale ad una vigilanza
GESTIONE DELLE
di tipo prudenziale, basato sul concetto di adeguatezza patrimoniale delle banche.
LE AUTORITA’ CREDITIZIE
Il titolo 1 del TUB elenca e definisce le autorità creditizie operanti sul territorio nazionale, specificandone i ruoli
essenziali. Per autorità creditizie si intendono il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), il
ministro dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia.
L'articolo 2 del TUB è dedicato al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), cui compete l'alta
vigilanza nella sfera del credito e della tutela del risparmio. Il CICR delibera nelle materie di sua competenza ed è
composto dal ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, dal ministro dello Sviluppo economico e
dagli altri ministri.
Il governatore della Banca d'Italia partecipa di diritto alle sedute del CICR. Le funzioni di Segretario sono assegnate
al direttore generale del Tesoro. Il CICR stabilisce norme sulla propria organizzazione e sul proprio funzionamento
e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della Banca d'Italia.
L'articolo 3 del TUB è riservato al ministro dell'Economia e delle Finanze. Il ministro emana, con decreto, i
provvedimenti di sua competenza e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR. In caso di urgenza, detto
ministro, può sostituire il CICR e nella prima riunione successiva sono comunicati a codesto organo i
provvedimenti assunti.
LA BANCA D’ITALIA 30
La Banca d'Italia è la Banca centrale della Repubblica italiana e la sua adesione è essenziale all'eurosistema,
composto dalle banche centrali nazionali dell’area euro e dalla BCE, quanto al sistema europeo delle banche
centrali (SEBC) formato dall'eurosistema e delle banche centrali dei paesi fuori dell'Eurozona.
La Banca d'Italia ha tre finalità di interesse generale nel settore monetario e finanziario:
1. Il mantenimento della stabilità dei prezzi;
2. La stabilità e l'efficienza del sistema finanziario;
3. Gli altri compiti che gli sono assegnati dall'ordinamento nazionale.
Altra importante funzione è l'intervento nelle decisioni della politica monetaria unica nell'eurozona.
La Banca d'Italia ha il potere di effettuare operazioni sui cambi secondo le norme stabilite dall’eurosistema, come
pure di gestire le riserve valutarie proprie e una quota di capitale della BCE, per conto della medesima. Essa è poi
responsabile dell'emissione delle banconote in euro, nel rispetto dei limiti codificati dall'eurosistema, e si occupa
della gestione circolatoria e dell'azione di contrasto alla contraffazione.
La Banca centrale, inoltre, svolge servizi per conto dello Stato, quale gestore della tesoreria, in ordine agli incassi e
pagamenti del settore pubblico, cui si aggiungono attività afferenti al debito pubblico e al contrasto dell'usura.
L’assetto organizzativo riflette le tre dimensioni in cui opera l'Istituto, vale a dire internazion
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