Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
OBBLIGAZIONI:
Borsa italiana gestisce due mercati x la negoziazione elettronica di obbligazioni, titoli
di debito e titoli di Stato > MOT (unico mercato regolamentato italiano dedicato a
negoziazioni di titoli di stato italiani e stranieri, obbligazioni bancarie e corporate sia
domestiche sia internazionali, titoli sovrannazionali ed asset backed securities) e
ExtraMOT (sistema multilaterale di negoziazione regolato da Borsa italiana x la
negoziazione di obbligazioni corporate di emittenti italiani ed esteri già quotate in altri
mercati dell’UE, obbligazioni bancarie no quotate e strumenti debito emessi dalle PMI
italiane)
L’APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO
> armonizzazione comunitaria: obbligo di prospetto, tipologia info, durata
procedimento approvazione prospetto, poteri delle autorità di vigilanza
> giustificazione della disciplina speciale: carattere standardizzato della proposta e
dell’accettazione, naturale opacità dei prodotti finanziaria, asimmetria info,
essenzialità della negoziazione dei prodotti finanziari, allocazione ottima del risparmio
> disciplina speciale prevede: obblighi di correttezza, obblighi di info e trasparenza
che assicurino rispetto principio buona fede, sistema di controlli e sanzioni, regole di
comportamento dirette ad assicurare ordinato andamento negoziazioni e corretto
funzionamento mercato
Tipi di appello al pubblico risparmio:
- offerta al pubblico di prodotti finanziari > ogni comunicazione rivolta a persone, in
qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle
condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in
grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari
– offerta pubblica di acquisto o di scambio > ogni offerta, invito a offrire o messaggio
promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di
prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti almeno pari a 150 e di ammontare
complessivo pari o superiore a 8.000.000 di euro
> cosa si intende x pubblico risparmio? No facile stabilire quando una sollecitazione
cessa di essere privata x diventare pubblica > necessario accertare se il bisogno di
protezione del suo destinatario possa trovare adeguata soddisfazione nelle norme
codicistiche sulla formazione del contratto > elementi di giudizio quantitativo (numero
destinatari) e elementi di giudizio qualitativi (professionalità destinatari)
ART 34-ter Regolamento Emittenti: Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo
II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte
al pubblico:
a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a 150, diversi dagli investitori qualificati;
b) rivolte a investitori qualificati;
c) aventi ad oggetto prodotti finanziari inclusi in un ’offerta il cui corrispettivo totale
sia inferiore a 8 mln di euro;
d) aventi ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo totale di almeno 100 k euro
per investitore e per ogni offerta separata;
e) aventi ad oggetto prodotti finanziari di valore nominale unitario minimo di almeno
100 k euro
ART 100 TUF:
d) offerte aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o
che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro
dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui
facciano parte uno o più Stati membri dell' Unione europea;
e) offerte aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o
dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea;
f) offerte aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo
continuo o ripetuto da banche a determinate condizioni.
> Consob può individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari
alle quali le disposizioni non si applicano in tutto o in parte.
ART 94 TUF: coloro che vogliono fare offerta al pubblico devono darne preventiva
comunicazione a CONSOB allegando prospetto destinato a pubblicazione (prospetto
NO può essere pubblicato finchè no viene approvato da CONSOB) > comunicazione
deve indicare:
– i soggetti che intendono procedere all’offerta con la specificazione del ruolo svolto da
ciascuno di essi; – le caratteristiche essenziali e la quantità dei titoli oggetto
dell’offerta;
– le modalità e i termini previsti per lo svolgimento dell’operazione.
– Deve essere sottoscritta dall’offerente
> contenuto del prospetto: contiene, in una forma facilmente analizzabile e
comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente
e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano
pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati
economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui
prodotti finanziari e sui relativi diritti > CONSOB ha individuato contenuti tipici >
esclusa l’adeguatezza dell’info quando è carente e quando può essere compresa solo
da determinati soggetti che hanno adeguata competenza finanziaria > qualsiasi fatto
nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle info contenute nel
prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari, deve essere
menzionato in un supplemento del prospetto che deve poi essere trasmesso a
CONSOB entro 7gg
> sezioni del prospetto: nella prima vengono identificate persone responsabili,
fattori di rischio e le info riguardanti l’emittente (capitale sociale, principali azionisti,
organi di direzione e controllo ecc), nella seconda vengono descritti strumenti
finanziari oggetto dell’offerta, condizioni dell’offerta, modalità fissazione prezzo ecc, e
nella terza, ovvero nella nota di sintesi, vengono date info chiave nella lingua in cui
prospetto è stato redatto in origine
> approvazione prospetto: a tal fine è la CONSOB che verifica la competenza
incluse coerenza e comprensibilità info fornite (CONSOB esonerata da ogni controllo di
legittimità e veridicità > procedimento di controllo trova suo coronamento nel
provvedimento di approvazione del prospetto)
SE sussiste fondato sospetto di violazione delle disposizioni che regolano l’offerta,
Conosb può richiedere la comunicazione di dati e notizie e trasmissione atti e
documenti all’emittente o all’offerente x vigilare sulla correttezza info date al pubblico,
fino ad un anno dalla conclusione offerta > SE violazione accertata, Consob può
vietare offerta
SE documentazione è completa, viene approvato entro 10gg lavorativi se offerta ha
come oggetto valori mobiliari emessi da un emittente che ha già valori mobiliari
ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato (ha già offerto valori mobiliari
al pubblico) o entro 20gg negli altri casi
SE documentazione è incompleta, Consob lo comunica entro 10 o 20gg lavorativi >
ricevute info integrative richieste, Consob si esprime entro 40 o 70gg lavorativi
> prospetto approvato è depositato presso Consob e messo a disposizione del
pubblico emittente
> annunci pubblicitari: attività pubblicitaria deve garantire correttezza dell’info e
sua coerenza con prospetto > potere Consob è successivo-repressivo e non
preventivo-autorizzativo > prima della pubblicazione del prospetto, l’offerente,
l’emittente e responsabile del collocamento possono prodcedere alla diffusione di
notizie, svolgimento indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto attinenti
all’offerta al pubblico purché info diffuse siano coerenti con quelle nel prospetto, la
documentazione venga trasmessa a Consob contestualmente alla sua diffusione,
venga fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il prospetto e al
luogo in cui il pubblico potrà procurarselo, venga precisato che le intenzioni di acquisto
raccolte no costituiscono proposte di acquisto > annuncio pubblicitario deve essere
riconoscibile come tale, le info no devono essere imprecise o indurre in errore circa
natura, caratteristiche e rischi dei prodotti finanziari offerti e no promettano esiti di
investimento no giustificati delle caratteristiche dello stesso, annuncio deve essere
coerente con info contenute nel prospetto > Consob può:
a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi
consecutivi, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta
avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di
violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di
attuazione;
b) vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata
violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a);
c) vietare l'esecuzione dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti
previsti dalle lettere a) o b).
> violazione obblighi di informazione: entità del danno risarcibile il TUF non individua
alcun criterio di liquidazione: interesse positivo differenziale = minor vantaggio o
maggior aggravio economico relativo all’investimento subito a causa della violazione
degli obblighi informativi precontrattuali, ovvero differenza tra prezzo corrisposto alla
sottoscrizione o all’acquisto e il valore effettivo dei prodotti > Onere del danneggiante
provare di aver adottato diligenza necessaria > L’azione risarcitoria è soggetta a un
termine quinquennale di prescrizione che decorre dalla pubblicazione del prospetto >
sanzioni amministrative: da 25.000 a 5 milioni e comporta la perdita temporanea dei
requisiti di idoneità e l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di
amministrazione, direzione e controllo nell’ambito delle società che hanno titoli quotati
nei mercati (durata minima 2 mesi e max 3 anni)
> falso in prospetto: chi ha come scopo di conseguire x se p x altri un ingiusto profitto,
nei prospetti richiesti x offerta al pubblico di prodotti fin o ammissione alla quotazione
nei mercati regolamentati, con intenzione di ingannare destinatari del prospetto,
espone false info e occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i
destinatari, è punito con reclusione da 1 a 5 anni
Offerta pubblica di acquisto (OPA)
= ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale finalizzato all’acquisto in
denaro di prodotti finanziari > il soggetto offerente acquista titoli azionari
corrispondendo agli azionisti della società oggetto dell'offerta denaro contante: questi
ultimi, se aderiscono all'offerta, vengon