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OBBLIGAZIONI:

Borsa italiana gestisce due mercati x la negoziazione elettronica di obbligazioni, titoli

di debito e titoli di Stato > MOT (unico mercato regolamentato italiano dedicato a

negoziazioni di titoli di stato italiani e stranieri, obbligazioni bancarie e corporate sia

domestiche sia internazionali, titoli sovrannazionali ed asset backed securities) e

ExtraMOT (sistema multilaterale di negoziazione regolato da Borsa italiana x la

negoziazione di obbligazioni corporate di emittenti italiani ed esteri già quotate in altri

mercati dell’UE, obbligazioni bancarie no quotate e strumenti debito emessi dalle PMI

italiane)

L’APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

> armonizzazione comunitaria: obbligo di prospetto, tipologia info, durata

procedimento approvazione prospetto, poteri delle autorità di vigilanza

> giustificazione della disciplina speciale: carattere standardizzato della proposta e

dell’accettazione, naturale opacità dei prodotti finanziaria, asimmetria info,

essenzialità della negoziazione dei prodotti finanziari, allocazione ottima del risparmio

> disciplina speciale prevede: obblighi di correttezza, obblighi di info e trasparenza

che assicurino rispetto principio buona fede, sistema di controlli e sanzioni, regole di

comportamento dirette ad assicurare ordinato andamento negoziazioni e corretto

funzionamento mercato

Tipi di appello al pubblico risparmio:

- offerta al pubblico di prodotti finanziari > ogni comunicazione rivolta a persone, in

qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle

condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in

grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari

– offerta pubblica di acquisto o di scambio > ogni offerta, invito a offrire o messaggio

promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di

prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti almeno pari a 150 e di ammontare

complessivo pari o superiore a 8.000.000 di euro

> cosa si intende x pubblico risparmio? No facile stabilire quando una sollecitazione

cessa di essere privata x diventare pubblica > necessario accertare se il bisogno di

protezione del suo destinatario possa trovare adeguata soddisfazione nelle norme

codicistiche sulla formazione del contratto > elementi di giudizio quantitativo (numero

destinatari) e elementi di giudizio qualitativi (professionalità destinatari)

ART 34-ter Regolamento Emittenti: Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo

II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte

al pubblico:

a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a 150, diversi dagli investitori qualificati;

b) rivolte a investitori qualificati;

c) aventi ad oggetto prodotti finanziari inclusi in un ’offerta il cui corrispettivo totale

sia inferiore a 8 mln di euro;

d) aventi ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo totale di almeno 100 k euro

per investitore e per ogni offerta separata;

e) aventi ad oggetto prodotti finanziari di valore nominale unitario minimo di almeno

100 k euro

ART 100 TUF:

d) offerte aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o

che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro

dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui

facciano parte uno o più Stati membri dell' Unione europea;

e) offerte aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o

dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea;

f) offerte aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo

continuo o ripetuto da banche a determinate condizioni.

> Consob può individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari

alle quali le disposizioni non si applicano in tutto o in parte.

ART 94 TUF: coloro che vogliono fare offerta al pubblico devono darne preventiva

comunicazione a CONSOB allegando prospetto destinato a pubblicazione (prospetto

NO può essere pubblicato finchè no viene approvato da CONSOB) > comunicazione

deve indicare:

– i soggetti che intendono procedere all’offerta con la specificazione del ruolo svolto da

ciascuno di essi; – le caratteristiche essenziali e la quantità dei titoli oggetto

dell’offerta;

– le modalità e i termini previsti per lo svolgimento dell’operazione.

– Deve essere sottoscritta dall’offerente

> contenuto del prospetto: contiene, in una forma facilmente analizzabile e

comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente

e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano

pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati

economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui

prodotti finanziari e sui relativi diritti > CONSOB ha individuato contenuti tipici >

esclusa l’adeguatezza dell’info quando è carente e quando può essere compresa solo

da determinati soggetti che hanno adeguata competenza finanziaria > qualsiasi fatto

nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle info contenute nel

prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari, deve essere

menzionato in un supplemento del prospetto che deve poi essere trasmesso a

CONSOB entro 7gg

> sezioni del prospetto: nella prima vengono identificate persone responsabili,

fattori di rischio e le info riguardanti l’emittente (capitale sociale, principali azionisti,

organi di direzione e controllo ecc), nella seconda vengono descritti strumenti

finanziari oggetto dell’offerta, condizioni dell’offerta, modalità fissazione prezzo ecc, e

nella terza, ovvero nella nota di sintesi, vengono date info chiave nella lingua in cui

prospetto è stato redatto in origine

> approvazione prospetto: a tal fine è la CONSOB che verifica la competenza

incluse coerenza e comprensibilità info fornite (CONSOB esonerata da ogni controllo di

legittimità e veridicità > procedimento di controllo trova suo coronamento nel

provvedimento di approvazione del prospetto)

SE sussiste fondato sospetto di violazione delle disposizioni che regolano l’offerta,

Conosb può richiedere la comunicazione di dati e notizie e trasmissione atti e

documenti all’emittente o all’offerente x vigilare sulla correttezza info date al pubblico,

fino ad un anno dalla conclusione offerta > SE violazione accertata, Consob può

vietare offerta

SE documentazione è completa, viene approvato entro 10gg lavorativi se offerta ha

come oggetto valori mobiliari emessi da un emittente che ha già valori mobiliari

ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato (ha già offerto valori mobiliari

al pubblico) o entro 20gg negli altri casi

SE documentazione è incompleta, Consob lo comunica entro 10 o 20gg lavorativi >

ricevute info integrative richieste, Consob si esprime entro 40 o 70gg lavorativi

> prospetto approvato è depositato presso Consob e messo a disposizione del

pubblico emittente

> annunci pubblicitari: attività pubblicitaria deve garantire correttezza dell’info e

sua coerenza con prospetto > potere Consob è successivo-repressivo e non

preventivo-autorizzativo > prima della pubblicazione del prospetto, l’offerente,

l’emittente e responsabile del collocamento possono prodcedere alla diffusione di

notizie, svolgimento indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto attinenti

all’offerta al pubblico purché info diffuse siano coerenti con quelle nel prospetto, la

documentazione venga trasmessa a Consob contestualmente alla sua diffusione,

venga fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il prospetto e al

luogo in cui il pubblico potrà procurarselo, venga precisato che le intenzioni di acquisto

raccolte no costituiscono proposte di acquisto > annuncio pubblicitario deve essere

riconoscibile come tale, le info no devono essere imprecise o indurre in errore circa

natura, caratteristiche e rischi dei prodotti finanziari offerti e no promettano esiti di

investimento no giustificati delle caratteristiche dello stesso, annuncio deve essere

coerente con info contenute nel prospetto > Consob può:

a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi

consecutivi, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta

avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di

violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di

attuazione;

b) vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata

violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a);

c) vietare l'esecuzione dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti

previsti dalle lettere a) o b).

> violazione obblighi di informazione: entità del danno risarcibile il TUF non individua

alcun criterio di liquidazione: interesse positivo differenziale = minor vantaggio o

maggior aggravio economico relativo all’investimento subito a causa della violazione

degli obblighi informativi precontrattuali, ovvero differenza tra prezzo corrisposto alla

sottoscrizione o all’acquisto e il valore effettivo dei prodotti > Onere del danneggiante

provare di aver adottato diligenza necessaria > L’azione risarcitoria è soggetta a un

termine quinquennale di prescrizione che decorre dalla pubblicazione del prospetto >

sanzioni amministrative: da 25.000 a 5 milioni e comporta la perdita temporanea dei

requisiti di idoneità e l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di

amministrazione, direzione e controllo nell’ambito delle società che hanno titoli quotati

nei mercati (durata minima 2 mesi e max 3 anni)

> falso in prospetto: chi ha come scopo di conseguire x se p x altri un ingiusto profitto,

nei prospetti richiesti x offerta al pubblico di prodotti fin o ammissione alla quotazione

nei mercati regolamentati, con intenzione di ingannare destinatari del prospetto,

espone false info e occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i

destinatari, è punito con reclusione da 1 a 5 anni

Offerta pubblica di acquisto (OPA)

= ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale finalizzato all’acquisto in

denaro di prodotti finanziari > il soggetto offerente acquista titoli azionari

corrispondendo agli azionisti della società oggetto dell'offerta denaro contante: questi

ultimi, se aderiscono all'offerta, vengon

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
33 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiara470 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle società quotate e dei mercati finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Pellegrini Francesca.