Anteprima
Vedrai una selezione di 9 pagine su 39
  Appunti corso di Diritto penale avanzato  Pag. 1   Appunti corso di Diritto penale avanzato  Pag. 2
Anteprima di 9 pagg. su 39.
Scarica il documento per vederlo tutto.
  Appunti corso di Diritto penale avanzato  Pag. 6
Anteprima di 9 pagg. su 39.
Scarica il documento per vederlo tutto.
  Appunti corso di Diritto penale avanzato  Pag. 11
Anteprima di 9 pagg. su 39.
Scarica il documento per vederlo tutto.
  Appunti corso di Diritto penale avanzato  Pag. 16
Anteprima di 9 pagg. su 39.
Scarica il documento per vederlo tutto.
  Appunti corso di Diritto penale avanzato  Pag. 21
Anteprima di 9 pagg. su 39.
Scarica il documento per vederlo tutto.
  Appunti corso di Diritto penale avanzato  Pag. 26
Anteprima di 9 pagg. su 39.
Scarica il documento per vederlo tutto.
  Appunti corso di Diritto penale avanzato  Pag. 31
Anteprima di 9 pagg. su 39.
Scarica il documento per vederlo tutto.
  Appunti corso di Diritto penale avanzato  Pag. 36
1 su 39
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DELITTI DI FALSA DENUNCIA

I delitti di falsa denuncia sono diretti a tutelare il corretto svolgimento dell’attività giudiziaria

contro comportamenti che potrebbero alterare o inquinare le indagini e il processo penale.

Rientrano tra i reati commissivi e si collocano nel Capo I dedicato ai delitti contro l’attività

giudiziaria.

1 - Calunnia (art. 368 c.p.)

Caratteristiche generali L’articolo 368 c.p. punisce chi incolpa falsamente un soggetto

à

innocente di aver commesso un reato, con la consapevolezza dell'innocenza del soggetto

accusato. La fattispecie tutela l’amministrazione della giustizia e l’interesse dell’innocente a non

subire conseguenze processuali ingiuste.

È un reato plurioffensivo, perché danneggia sia il soggetto calunniato sia il corretto

• funzionamento della giustizia.

Condotta tipica La condotta consiste:

à

1. Nell’incolpare falsamente qualcuno di un reato.

Può avvenire attraverso atti formali come denunce, querele, istanze o richieste

o rivolte all’autorità giudiziaria o a chi ha l’obbligo di riferire.

Denuncia anonima o sotto falso nome:

§ Vi è un conflitto interpretativo:

L’art. 368 c.p. ammette la calunnia con delazione anonima.

§ Tuttavia, l’art. 333, comma 3 c.p.p. non consente denunce anonime.

§

2. Mediante simulazione di prove:

La falsità può consistere nella creazione artificiosa di tracce o prove materiali.

o

Oggetto dell’incolpazione:

• La calunnia richiede che l’accusa riguardi un reato, non necessariamente identificato con

precisione, ma del quale siano presenti gli elementi essenziali.

È irrilevante che il reato non sia mai stato commesso: la falsità dell’accusa è

o sufficiente.

Falsità parziale: anche se l’accusa riguarda un reato diverso o più grave, si

o configura la calunnia.

Circostanze aggravanti inesistenti: la giurisprudenza discute se la falsità debba

o riguardare il reato in sé o anche circostanze aggravanti inesistenti.

Ipotesi particolari:

Esclusione della calunnia

• Non si configura il reato nei seguenti casi:

Quando il soggetto accusato è palesemente non imputabile.

o Se il reato non è procedibile o non è punibile per cause oggettive (es. cause di non

o punibilità, condizioni di punibilità non verificate).

Se l’accusa riguarda un reato estinto prima della denuncia, purché sia facilmente

o verificabile.

Rilevanza delle cause di estinzione

• Se la causa di estinzione si verifica dopo la denuncia, la calunnia è comunque

o configurabile.

Novazione legislativa: se il reato accusato viene successivamente depenalizzato o

o abrogato, la calunnia può comunque sussistere, poiché la falsità dell’incolpazione è

valutata al momento della denuncia.

Elemento soggettivo La calunnia richiede il dolo generico, ossia:

à

1. La consapevolezza dell’innocenza del soggetto accusato.

2. La volontà di determinare l’apertura di un procedimento penale contro un innocente.

Dubbio sull’innocenza

• Se il soggetto ha un dubbio ragionevole sull’innocenza dell’accusato, il dolo è

o escluso.

Incompatibilità con il dolo eventuale: la calunnia non è punibile a titolo di colpa o

o dolo indiretto.

Errore sull’accusa:

• Art. 47 c.p.: Se l’accusatore ritiene erroneamente di accusare un colpevole, il dolo

o viene escluso.

Non è configurabile la calunnia se l’accusa deriva da una falsa interpretazione delle

o norme penali.

Consumo del reato e tentativo:

Consumo del reato: la calunnia si consuma nel momento in cui l’autorità giudiziaria riceve

• l’accusa falsa e sorge il pericolo concreto di un procedimento contro l’innocente.

Tentativo: è astrattamente configurabile ma difficilmente compatibile, poiché si tratta di

• un reato di pericolo.

Scriminanti e aggravanti:

1. Scriminanti

Esercizio del diritto di difesa (art. 51 c.p.):

o È necessario un nesso funzionale tra l’accusa falsa e la situazione difensiva in cui il

soggetto si trova.

2. Aggravanti

Se l’accusa falsa riguarda un reato punibile con una pena superiore a 10 anni di

o reclusione.

Se al termine del procedimento viene effettivamente inflitta una pena severa.

o

3. Attenuanti

Se l’accusa falsa riguarda una contravvenzione, l’ordinamento prevede

o un’attenuazione della pena.

Autocalunnia (art. 369 c.p.).

L’articolo 369 c.p. punisce il soggetto che incolpa se stesso di un reato, sapendo che non è stato

commesso da lui, oppure che il reato stesso non è mai avvenuto. L’obiettivo della norma è

tutelare il corretto andamento della giustizia, evitando l’attivazione di procedimenti penali

infondati e dannosi per l’efficienza del sistema giudiziario.

Condotta tipica La condotta si realizza attraverso:

à

1. Dichiarazione formale resa all’autorità giudiziaria o a qualsiasi autorità con obbligo di

riferire all’autorità giudiziaria.

2. Confessione resa esclusivamente all’autorità giudiziaria.

La legge richiede che la condotta sia realizzata in modo formale: non è sufficiente un

comportamento materiale privo di dichiarazioni ufficiali.

Questa limitazione è stata introdotta per evitare che dichiarazioni false, rese ad esempio

• sotto pressione della polizia o in situazioni informali, possano ricadere nell’ambito

dell’autocalunnia.

Bene giuridico tutelato L’autocalunnia mira a proteggere:

à

Il corretto funzionamento della giustizia: la legge interviene contro il rischio di attivare

• procedimenti penali infondati, con un conseguente spreco di risorse e possibili errori

giudiziari.

Tuttavia, la norma non è ispirata da un paternalismo verso l’autore del reato, dato che il

• comportamento non arreca un danno diretto a terzi.

Per questo motivo, l’autocalunnia è punita meno severamente rispetto alla calunnia.

Elemento soggettivoà L’autocalunnia richiede il dolo generico, ossia:

1. La volontà di autoaccusarsi di un reato.

2. La consapevolezza della propria innocenza e della falsità della dichiarazione.

Certezza dell’innocenza: il soggetto deve essere consapevole che il reato non sia stato

• commesso da lui o non sia mai avvenuto.

Dubbio sull’innocenza: se il dubbio è ragionevole, il dolo non è configurabile, poiché la

• legge non vuole disincentivare la denuncia dei reati. Tuttavia, se il dubbio deriva da fatti

concreti che possono essere verificati, il dolo può sussistere.

Consumazione del reato Il reato di autocalunnia si consuma nel momento in cui sorge il

à

pericolo che venga attivato un procedimento penale sulla base della dichiarazione falsa.

Reato di pericolo concreto: è sufficiente che la dichiarazione sia idonea a indurre l’autorità

• giudiziaria a svolgere un’indagine, senza che sia necessario un procedimento effettivo.

Concorso con altri reati:

1. Accusa di sé stesso e di un altro soggetto innocente:

In questo caso, il disvalore dell’autocalunnia viene assorbito nella più grave

o fattispecie della calunnia.

2. Istigazione o adesione a una falsa dichiarazione autoaccusatoria:

Se un soggetto induce un altro ad autoaccusarsi, si configura un concorso in

o autocalunnia o calunnia, a seconda dell’accordo.

Accordo o istigazione: necessario per il concorso in autocalunnia, poiché il

o consenso elide il disvalore della condotta.

Adesione successiva alla falsa dichiarazione: si configura come favoreggiamento

o personale, poiché finalizzata a non far scoprire la falsità della dichiarazione.

3. Ritrattazione della falsa accusa:

Se un soggetto che si è autoaccusato ritratta la dichiarazione, può configurarsi la

o calunnia, laddove la ritrattazione avvenga successivamente e il reato coinvolga

terzi.

Dolo eventuale e errori Il dolo eventuale è escluso nel reato di autocalunnia: la legge richiede

à

una piena certezza dell’innocenza.

Errore sul fatto: un soggetto che si autoaccusa per errore, credendo falsamente di aver

• commesso un reato, non risponde di autocalunnia.

Errore derivante da falsa interpretazione delle norme penali: analogamente, chi incolpa

• sé stesso per un’erronea interpretazione delle norme penali è escluso dal dolo.

Rapporti con altre figure di reato:

1. Favoreggiamento personale: se l’autocalunnia viene utilizzata per coprire il reale autore

del reato, può configurarsi anche favoreggiamento personale.

2. Calunnia: a differenza della calunnia, l’autocalunnia non comporta l’incolpazione di

soggetti terzi, ma riguarda esclusivamente il soggetto agente.

Simulazione di reato (art. 367 c.p.)

La simulazione di reato si realizza quando qualcuno denuncia falsamente un reato mai avvenuto,

oppure crea situazioni o prove che ne simulano la realtà.

Caratteristiche principali:

Bene giuridico:

• La norma tutela il corretto funzionamento della giustizia, impedendo che risorse

investigative siano distolte per perseguire reati inesistenti.

Condotta tipica:

• Prima modalità: denunciare falsamente un reato inesistente.

o Seconda modalità: creare prove false o situazioni simulate che facciano apparire

o reale un reato mai avvenuto.

Soggetto attivo:

• Reato comune, può essere commesso da chiunque.

Elemento soggettivo:

• È richiesto il dolo generico, cioè la consapevolezza di denunciare falsamente un reato o di

creare prove simulate.

Consumazione del reato:

• Il reato si perfeziona nel momento in cui la denuncia viene presentata all’autorità

competente o le prove vengono falsificate.

DELITTI DI FALSE DICHIARAZIONI PROCESSUALI

1 - Falsa testimonianza (art. 372 c.p.)

La falsa testimonianza punisce il testimone che, nel corso di un procedimento giudiziario, afferma

il falso, nega il vero o tace in tutto o in parte ciò che sa. Questo reato mira a garantire la verità

processuale, che è un principio essenziale per il corretto svolgimento della giustizia.

Caratteristiche principali:

Bene giuridico:

• La falsa testimonianza tutela il corretto funzionamento dell’amministrazione della

giustizia, in quanto la verità è un presupposto indispensabile per l’accertamento dei fatti in

un processo.

Soggetto attivo:

• Il reato può essere commesso solo dal testimone. Pertanto, si tratta di un reato proprio: il

testimone è obbligato

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
39 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anniemarie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Fornasari Gabriele.