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NB. SI PARLA DI CONTRATTUALIZZAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO, NON DI
PRIVATIZZAZIONE, PERCHE’ VIENE ANCHE QUESTO REGOLATO DAI CONTRATTI
COLLETTIVI.
FINO AL 2012 abbiamo due tipi di tutela:
• Reale (15+ dipendenti) -> efficacia ex tunc = il rapporto si ripristina come
se il licenziamento non ci fosse mai stato; il lavoratore con una fictio si
considera a tempo indeterminato dal momento del licenziamento come
se avesse sempre lavorato
• Obbligatoria (15- dipendenti) efficacia ex nunc
Tocca al lavoratore dimostrare che due società sono collegate o controllate.
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• Art.8 L. 604/66 (fino a “condizioni delle parti”). Non vi rientrano i
licenziamenti nulli, verbali ecc. il legislatore ha deciso di prestabilire per
legge l’ammontare massimo del danno che il lavoratore può ottenere a
titolo di risarcimento, perché essendo una piccola azienda (15-
dipendenti) deve sapere qual è la somma massima che sono tenuti a
sborsare e non può essere eccessiva altrimenti rischiano di chiudere. Il
giudice stabilisce l’ammontare del risarcimento tenendo conto dei
parametri stabiliti nell’articolo. RIASSUMERE = ex nunc; nuovo rapporto
di lavoro; non è reintegrare.
→
Art.18 l.300/70 PRIMA FORNERO tutela reale ante luglio 2012 che prevedeva la
reintegrazione del dipendente.
• REINTEGRAZIONE: il rapporto si instaura ex tunc, come se il licenziamento
non ci fosse mai stato.
• Efficacia ex tunc e non ex nunc
• Non c’è alternativa = reintegrazione obbligatoria, altrimenti il datore è
inadempiente alla sentenza
• Risarcimento del danno, corrispondente alla retribuzione non percepita
dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione
EFFETTO PERVERSO: la lungaggine del processo si riflette sul datore di lavoro.
Art. 18 l.300/70, modificato dalla legge fornero (92/2012): il panorama dei licenziamenti
viene stravolto. Prima la tutela era legata esclusivamente al n. dei dipendenti. Oggi il
tipo di tutela è legata alle ragioni del licenziamento. Parliamo sempre delle aziende con
15 o + dipendenti, per quelli con meno dipendenti la tutela è la legge del ’66.
Noi prima eravamo abituati a pensare che a fronte di un licenziamento illegittimo nullo
o inefficace fosse quello della tutela piena. Questo quadro è cambiato: oggi si applicano
4 tipi di tutele. Possiamo in maniera semplicistica semplificare in:
• Tutela reintegratoria piena
• Tutela reintegratoria attenuata
• Tutela risarcitoria in misura piena
• Tutela risarcitoria in misura ridotta
Chi sono i 15 dipendenti:
• Dirigenti 40
• Lavoratori part time, ovviamente in ragione del loro impegno lavorativo
(es: due lavoratori a mezzo servizio fanno un lavoratore pieno)
• Lavoratori a chiamata (job on call)
NON SONO CONSIDERATI NEI 15 DIPENDENTI:
• Coniugi e parenti fino al 2° grado NON sono considerati: che si fa col
coniuge separato o divorziato? Il lavoratore divorziato non ha più un
rapporto matrimoniale col datore di lavoro
• I lavoratori somministrati NON devono essere considerati
• Apprendisti
• Lavoratori a tempo determinato possono essere considerati ma nel
numero medio mensile degli ultimi 2 anni
Art.18 attuale versione, post 2012: questa è la tutela che si applica oggi a tutti i
dipendenti assunti in data precedente al 7 marzo 2015 (dopo si applica il jobs act).
Primo comma art.18: parecchie novità. Confronto con art.1345 (contratto illecito).
Affronta una serie di licenziamenti:
• Licenziamenti nulli, perché discriminatorio, ovvero intimato in costanza
di matrimonio, in gravidanza; i casi di nullità più gravi sono tutti compresi
in questo primo comma. MANCANO: licenziamento verbale e ritorsivo,
che possono essere ricompresi in quanto casi di nullità del licenziamento.
Per quello inefficace, il prof ha qualche dubbio.
“imprenditore e non imprenditore”: prima non era prevista questa distinzione; nel “non
imprenditore” vi rientrano le ONLUS (= soggetti che possono avere dipendenti ma che
non perseguono uno scopo di lucro)
Anche i dirigenti possono essere reintegrati.
Il rapporto di lavoro si ritiene risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio
entro 30 gg dall’invito del datore salvo che abbia richiesto l’indennità di cui al 3° comma.
La tutela integratoria piena si applica a tutti i casi di licenziamento nullo e inefficace.
2° COMMA: reintegrazione con effetto ex tunc (-> licenziamento nullo!), inoltre il datore
di lavoro viene condannato al risarcimento del danno con un’indennità pari alla
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retribuzione dal momento del licenziamento alla reintegrazione, dedotto quanto
percepito mediante altro lavoro. Comunque il risarcimento non può essere inferiore a 5
mensilità. -> TUTELA REINTEGRATORIA PIENA E ASSOLUTA
3° COMMA: invece della reintegrazione, il lavoratore (se vuole) ha diritto a 15 mensilità
+ la retribuzione dal licenziamento alla sentenza. Il lavoratore può manifestare questa
volontà da 30 gg dopo la sentenza oppure dalla data (precedente alla sentenza) in cui il
lavoratore gli ha detto di tornare a lavorare.
FARE CONFRONTO TUTELA TRA PRIMA E DOPO LEGGE FORNERO
Luglio 2012: legge fornero (causa: Commissione europea). Gli investitori vogliono sapere
il costo potenziale del licenziamento.
La vecchia distinzione tutela reale/obbligatoria viene soppiantata dalla nuova disciplina
che distingue sulla base della ragione del licenziamento: diversa la ragione del
licenziamento, diversa la tutela.
POST RIFORMA FORNERO
Art.18 c.1 dopo 2012: REINTEGRAZIONE
1. Sia per imprenditore che non imprenditore,
2. Indipendentemente dal motivo formalmente addotto
3. Se il licenziamento rientra in queste categorie, non importa il numero di
dipendenti
4. Il lavoratore si preoccupa di specificare “anche i dirigenti” (prima non era
chiaro perché c’era rapporto fiduciario con l’imprenditore, adesso si
specifica)
5. Sono ricompresi anche i licenziamenti verbali
Si applica ai licenziamenti:
• Discriminatorio
• Nullità previsti dalla legge
• Orale
• Ritorsivo 42
ART.18 DOPO 2012 CC.1 A 3 LEGGERE
COMMA 4: tutela reale attenuata (fino a: retribuzione globale di fatto). La
reintegrazione c’è comunque, annulla il licenziamento (diff primo comma: sentenza
costitutiva, al primo comma è dichiarativa). Il risarcimento danni non potrà essere
superiore a 15 mensilità (PRIMA: reintegrazione + risarcimento pari alla retribuzione dal
licenziamento alla reintegrazione).
Manca il fatto contestato oppure è sanzionato nel codice disciplinare con una sanzione
conservativa (rimprovero verbale, censura, multa, sospensione dal servizio e dalla
retribuzione per 10 gg, licenziamento con o senza preavviso).
due casi: • Il datore ha adottato una sanzione che per il codice disciplinare (contratto
collettivo) è sanzionato con una sanzione conservativa
• Manca il fatto contestato
Non è previsto il licenziamento per motivo oggettivo.
“Si intende risolto” invece di “si dichiara risolto”: risoluzione automatica, non è
necessaria la dichiarazione del giudice.
• Reintegrazione forma piena: art. 18 c.1
• Reintegrazione forma attenuata: art.18 c.4
ART.18, 5° COMMA: 12 a 24 mensilità. Il giudice dichiara che il licenziamento è
illegittimo, però non dichiara che il fatto è insussistente o che il fatto sia tutelato da una
sanzione conservativa. Lo dichiara illegittimo, ma non ordina la reintegrazione del
lavoratore. Dichiara risolto il rapporto e il lavoratore ha diritto a un’indennità da 12 a 24
mensilità. Non è prevista l’integrazione, è prevista soltanto un’indennità. Da parte della
dottrina più attenta, questo fenomeno è stato qualificato come monetizzazione del
posto di lavoro.
RICAPITOLANDO: 43
1. Licenziamento nullo, orale, discriminatorio, gravidanza ecc: sanzione
massima = reintegrazione piena
2. Fatto contestato non sussiste o, se sussiste, è sanzionato con azione
disciplinare conservativa: reintegrazione attenuata
3. In tutte le altre ipotesi di licenziamento illegittimo: tutela risarcitoria
forte (12-24 mensilità)
COMMA 6: tutela indennitaria debole. Riguarda i vizi della procedura del licenziamento
disciplinare, si tratta di vizi formali (es: ti arriva la lettera di licenziamento ma non ti
danno il termine di 5 gg per difenderti).
RIPASSARE DIFFERENZA TRA OBBLIGAZIONE ALTERNATIVA O CON FACOLTA’
ALTERNATIVA
RIGUARDO LA RIFORMA DEL GOVERNO RENZI (IN VIGORE DAL 7 MARZO 2015, COSI’
COME MODIFICATA DAL DECRETO DIGNITA’) IL PROF NON HA DETTO NULLA
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Contratti atipici
Lavoro a tempo parziale
È a tutti gli effetti un contratto di lavoro subordinato; ha gli stessi diritti di un lavoratore
a tempo indeterminato ma la sua dislocazione temporale è diversa.
Nasce con l'esigenza di venire incontro alle esigenze di alcune categorie lavorative.
Nasce per le donne (consiliare famiglia-lavoro), studenti (lavoro-studio).
Nasce per garantire la variabilità del lavoro in risposta alle esigenze del lavoratore e del
datore.
Il datore di lavoro preferisce a volte
DECRETO LEGISLATIVO 81/2015 (ARTT.4 A 12), decreto di attuazione del jobs act.
1. FINALITA': NASCE CON L'ESIGENZA DI VENIRE INCONTRO A QUEI SOGGETTI CHE
DEVONO CONCILIARE VITA PERSONALE E LAVORO. Oggi a questi soggetti se ne
aggiungono altri, in più si accompagna l'esigenza del datore di abbassare i costi
del lavoro e quindi trasformare i rapporti di lavoro a tempo pieno in tempo
parziale, così abbassando i costi
2. ORARIO: in linea di massima i CCNL stabiliscono orari più bassi di 40 ore, alle
volte anche più alte a seconda del lavoro. (poi non ho capito un cazzo perché mi
sono distratta)
3. MODALITA'
a. Orizzontale: tutti i giorni per meno ore
b. Verticale: solo alcuni giorni settimanali; oppure solo alcune settimane del
mese; part-time mensile (lavoro solo alcuni mesi altri no)
c. Misto: lavoro meno giorni per meno ore
4. FORMA: forma scritta ad probationem; forma a contenuto
specifico/determinato, il contratto di lavoro a tempo parziale deve contenere:
orario, distribuzione settimanale dell'impegno lavorativo, retribuzione, deroghe,
indicazione o meno di elasticità ecc.
5. PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE: è un principio che ha fondamento nella
direttiva 81/97 CE. È quel principio per cui i lavoratori a tempo indeterminato
devono avere un trattamento giuridico, normativo ed economico non diverso dai
lav a tempo pieno. I tu