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NUOVE FUNZIONI:

- Essere inseriti in nuovi enti pubblici

CONCERTAZIONE SOCIALE DELL’ECONOMIA è un fenomeno nato dagli anni ’70 in poi, si sviluppa soprattutto

negli anni ’80. È un fenomeno grazie al quale il governo coinvolge le parti sociali nelle decisioni politiche.

Questo fenomeno viene anche denominato anche come MODELLO NEOCORPORATIVO o DI SCAMBIO

POLITICO.

Si parla di ACCORDI TRILATERALI che vengono stipulati a seguito di questo incontro.

Il governo deve seguire la propria linea d’azione, l’indirizzo prescelto ecc. quindi a seguito della concertazione

il governo emana i provvedimenti legislativi. Sono leggi a tutti gli effetti ma vengono dette LEGGI NEGOZIATE.

Non c’è alcuna legge che stabilisca come si debba svolgere la concertazione e se si debba svolgere. È un

fenomeno quindi che ha rilievo soltanto politico, non è istituzionalizzata. Nel nostro governo non c’è nulla

che obblighi il governo a consultare le parti sociali per trovare un accordo. Non ci sono sanzioni se il governo

non rispetta l’accordo, l’unica inconvenienza è lo sciopero dei lavoratori.

Cosa accadrebbe se la concertazione fosse obbligatoria per legge:

1. Sarebbe incostituzionale, perché il governo avrebbe sempre bisogno della fiducia dei lavoratori

(mentre deve essere data dal PARLAMENTO). Se fosse istituzionalizzata sarebbe incostituzionale. →

corte cost. 34/1985: la concertazione non è obbligatoria, non è vincolante per il governo. Va incontro

solo a conseguenze di tipo politico. Per conto loro i sindacati, pur se coinvolti dal governo,

perseguono interessi privati collettivi e non interessi pubblici.

EVOLUZIONE STORICA DELLA CONCERTAZIONE

1. Il Primo vero accordo storico di concertazione è stato stipulato nell’83 Protocollo Scotti in materia di

inflazione.

2. Periodo di blocco a causa della CGIL. La CGIL presentò un ricordo e portò la questione dinanzi ai

giudici sino ad arrivare in Corte Costituzionale, riguardava l’indennità di contingenza. → sentenza

34/1985 → confermò la possibilità di avvalersi del nuovo strumento della concertazione.

3. Riprese la concertazione, venne stipulato un altro accordo, il PROTOCOLLO SUL COSTO DEL LAVORO

(1993) o protocollo giugni → in questo accordo le parti sociali si diedero un assetto anche per quanto

riguarda le loro relazioni sociali. Ciò che è importante per quanto riguarda l’economia pubblica è che

in questo accordo vennero prese in considerazione delle misure per ridurre il costo del lavoro.

4. 1996 → governo e parti sociali stipularono un altro accordo, l’accordo treu, detto anche patto per il

lavoro, per cercare di aumentare l’occupazione del lavoro

5. ’98 cambia il governo → accordo di concertazione (governo d’alema), patto di Natale → per la prima

volta il ministro di allora sottopose l’accordo all’approvazione del Parlamento. Venne in un certo

modo istituzionalizzata la concertazione.

6. 2001 → governo Berlusconi → viene trovato un accordo con le parti sociali (PATTO PER L’ITALIA NEL

2002) → non si parla di concertazione ma di DIALOGO SOCIALE che è qualcosa di più blando della

concertazione. Il governo non ha più bisogno del consenso delle parti sociali, ma soltanto si consulta

con loro, può anche farne a meno.

7. Dal 2002 in poi altri accordi

8. 2007 governo prodi → accordo di concertazione = la concertazione ha più peso → PROTOCOLLO DEL

LUGLIO DEL 2007 SUL WELFARE

9. Ritorna Berlusconi nel 2009, viene stipulato un altro accordo trilaterale ACCORDO QUADRO DEL 2009

→ importante non soltanto perché contiene delle clausole sull’occupazione e lo sviluppo economico,

ma è importante per le relazioni sindacali che vengono riordinate.

10. 2012 governo monti-fornero → legge 92/2012, la concertazione perde quasi ogni importanza,

essendo un governo tecnico non si interessò di consultare le parti sociali.

11. Governo Renzi ha fatto a meno della concertazione, non ci sono accordi trilaterali (→ proteste dei

sindacati). Ma il governo aveva proclamato che il governo non aveva bisogno dei sindacati per

portare avanti le proprie iniziative.

Il contratto collettivo può essere definito come un accordo tra i sindacati dei lavoratori e le associazioni

datoriali o il datore di lavoro. Dal lato dei datori di lavoro il contratto collettivo può essere stipulato anche

direttamente con il datore di lavoro, è dalla parte dei lavoratori che il contraente deve essere il sindacato,

non sono mai i singoli lavoratori.

✓ CONTRATTO COLLETTIVO POSTCORPORATIVO O DI DIRITTO COMUNE

La data dello smantellamento dell’ordinamento corporativo è la data spartiacque tra il periodo corporativo

e la nostra. dal ’44 in poi (periodo provvisorio) venivano stipulati dai sindacati corporativi contratti

corporativi. Dal ’46 i contratti stipulati sono del tutto diversi da quelli stipulati prima = CONTRATTI COLLETTIVI

POSTCORPORATIVI O DI DIRITTO COMUNE.

Vengono denominati in questo modo per segnare una distinzione rispetto ai contratti corporativi. La dottrina

dei primi anni della repubblica si chiedeva che portata avessero questi contratti. Il contratto collettivo di

diritto comune è detto così perché soggiace alla disciplina di diritto privato, la disciplina generale dei

contratti.

Il primo principio che la dottrina cercò di elaborare lo trasse dall’art.39 Cost., cercò di cogliere la peculiarità

propria dei contratti collettivi che si distinguono dai contratti regolati dal codice. → IL CONTRATTO

COLLETTIVO È UN CONTRATTO NOMINATO CHE TROVA IL PROPRIO RICONOSCIMENTO EX ART.39 COST.

Il contratto collettivo è il risultato dell’autonomia privata collettiva che compete ai sindacati, non è la somma

ma sintesi degli interessi individuali (così come l’interesse collettivo non è somma ma sintesi degli interessi

individuali).

La funzione dei contratti collettivi è DISCIPLINARE I SINGOLI RAPPORTI DI LAVORO. → funzione normativa. →

non solo rapporti in essere ma anche quelli futuri.

Il contratto collettivo non è fonte del diritto positivo, è un contratto cioè un atto di autonomia negoziale dei

privati anche se si tratta di soggetti collettivi.

Contratto collettivo e contratto individuale di lavoro sono differenti, servono entrambi a regolare il rapporto

di lavoro. Però i due contratti operano su piani diversi, paralleli.

L’autonomia collettiva dei sindacati viene esercitata laddove i datori di lavoro lo consentono: c’è bisogno di

un consenso della controparte datoriale perché se c’è un rifiuto non c’è alcun accordo e non si stipula alcun

contratto. Tutto dipende dalla capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro per ottenere clausole

favorevoli ai propri iscritti. Se invece il sindacato è più debole del datore, o il sindacato cede e quindi stipula

un contratto collettivo un po’ sfavorevole ai propri iscritti oppure non firma il contratto. Infatti, ci possono

essere casi di:

1. Contrattazione separata = uno dei sindacati partecipanti alle trattative, decide di non sedersi al

tavolo delle trattative in presenza di altri sindacati. Quindi, ci saranno 2 diversi contratti: uno tra

datore di lavoro e sindacati, un altro separato stipulato dal datore di lavoro con quel singolo

sindacato che ha rifiutato di sedersi al tavolo delle trattative.

2. Contrattazione zoppa = durante le trattative c’è un confronto tra i sindacati di lavoratori e di datori

di lavoro. Al momento della chiusura delle trattative, un sindacato dei lavoratori (generalmente) che

ha partecipato alle trattative decide di non firmare quell’accordo. Il contratto collettivo viene firmato

da tutti gli altri sindacati dei lavoratori e quello del datore di lavoro, un sindacato si rifiuta. Ma quindi

quale contratto si applica? I lavoratori, iscritti a quel sindacato, non possono pretendere che nei loro

confronti non si applichi il contratto collettivo stipulato. A loro si applica il contratto firmato dal

datore di lavoro.

CONTRATTO COLLETTIVO: STRUTTURA

1. Parte obbligatoria; contiene le clausole che regolamentano il rapporto dei sindacati che stipulano i

contratti → es. clausole su materia di consultazione sindacale, sulla tregua sindacale

2. Parte normativa contiene tutte le clausole che riguardano la disciplina del rapporto di lavoro →

risponde alla funzione normativa propria del contratto collettivo. Si distingue:

a. Parte normativa in senso stretto → si occupa della disciplina del trattamento normativo

applicabile ai rapporti di lavoro

b. Parte normativa economica → riguarda le clausole che disciplinano la retribuzione,

trattamento di fine rapporto, indennità ecc. quindi clausole sul trattamento normativo

economico.

c. Questa distinzione aveva una valenza per il rinnovo a=4 anni; b=2 anni. Dal 2009 in poi la

durata del contratto collettivo è stata fissata in 3 anni. Ed è stato unificato il periodo di durata

ai fini del rinnovo sia della parte normativa che di quella economica. Entrambe scadono ogni

3 anni e ogni 3 anni devono essere rinnovate.

I contratti collettivi sono acquisitivi: fanno acquisire nuove e migliori condizioni di lavoro ai lavoratori. A

partire dagli anni ’80-’90 si è affacciato un contratto collettivo con funzione diversa: GESTIONALE-ABLATIVA.

È un contratto collettivo un po’ diverso: non ha come scopo disciplinare i rapporti di lavoro, ma quello di

gestire particolari vicende presenti in azienda ma che possono comportare anche il sacrificio di certi diritti

rispetto ad altri diritti.

LEZIONE VII

Le problematiche sull’efficacia dei contratti collettivi

Sono due questioni molto importanti in quanto vanno a toccare le aspirazioni dei singoli sindacati che

stipulano contratti collettivi.

- La prima questione riguarda l’aspirazione del sindacato di veder applicato il contratto collettivo stipulato al

maggior numero di lavoratori iscritti al sindacato e anche ai non iscritti, si tratta della questione dell’efficacia

soggettiva del contratto collettivo.

- La seconda questione è che il contratto collettivo non venga derogato da un successivo contratto individuale

stipulato dal lavoratore e datore di lavoro al momento dell’assunzione, quindi l’aspirazione di avere un

contratto collettivo molto forte che non possa essere derogato, questione di inderogabilità del contratto

collettivo anche conosciuta come questione dell’efficacia oggettiva del contratto collettivo. I sindacati

cercano una fonte del diritto che sia un articolo, una teoria che possa legittimare questo principio di

inderogabilità da parte di un contratto individuale.

Entrambe le questioni riguardano, quindi, l’efficacia del contrat

Dettagli
A.A. 2019-2020
55 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elenacappello98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Antonelli Claudio.