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Il diritto del lavoro

Il diritto del lavoro, parte del diritto civile, riequilibra le parti di un contratto di lavoro. Il lavoratore lavora in un luogo che non gli appartiene per un tempo pieno a lungo, per cui deve essere protetto dalle situazioni che scaturiscono da questa condizione.

Contratto di lavoro

Il contratto di lavoro non è un contratto alla pari sia da un punto di vista economico che giuridico. Il primo codice che prevede un contratto di lavoro (contratto oneroso e con prestazioni corrispettive) è il codice civile del 1865, che prevedeva il solo contratto a tempo determinato per una sola opera.

Prima lo sciopero era considerato un reato, successivamente fu considerato soltanto dal punto di vista civile.

Diritto sindacale

Il diritto sindacale presenta due problemi: il problema dell'efficacia soggettiva e del contratto collettivo di lavoro (prima denominato concordato di tariffa) e il problema dell'efficacia oggettiva del contratto collettivo di lavoro.

Il decreto legislativo del 1993 stabilisce quattro settimane di ferie l'anno per il lavoratore; tale norma è inderogabile a meno che la deroga non preveda un vantaggio per il lavoratore, eccetto alcuni casi (es. in merito al trattamento di fine rapporto).

Il contratto collettivo di lavoro stabilisce la paga minima per tutti i lavoratori, tuttavia il singolo lavoratore può negoziare una paga superiore.

Clausola di Closed shop o Union shop tipica del diritto inglese che stabilisce che il datore di lavoro assuma lavoratori che facciano parte di una determinata organizzazione sindacale e che queste ultime sono gli unici soggetti che possono negoziare con il datore di lavoro per conto dei lavoratori iscritti. In Italia la corte costituzionale ha dichiarato illegittima la clausola closed shop.

Periodo fascista

Nel periodo fascista il contratto collettivo di lavoro fu riformato con un sindacato unico e un'unica organizzazione dei datori di lavoro. Tale sindacato unico garantiva agli iscritti priorità nell’assunzione e doveva avere il 10% dei lavoratori iscritti e doveva essere di provata fede fascista.

Lavoro subordinato

Il contratto di lavoro subordinato ha una disciplina più complessa del lavoro autonomo. Entrambi sono contratti di durata. Il contratto di lavoro autonomo prevede libero recesso per entrambe le parti; il contratto di lavoro subordinato ha una disciplina complessa per il licenziamento. Il lavoro subordinato è disciplinato dall'articolo 2094 del codice civile; il lavoro autonomo è disciplinato dall'articolo 2222 c.c. (libro V). Il prestatore di lavoro subordinato si obbliga a prestare lavoro verso corrispettivo e alla dipendenza e direzione dell’imprenditore.

L'alternativa codicistica è rappresentata dal contratto di agenzia (articolo 1742) o da altre figure contrattuali (in passato vi era il contratto di associazione in partecipazione). Nel 2015 è stata introdotta la figura delle collaborazioni etero organizzate. Per il lavoro subordinato è presente una legislazione che non può essere derogata se non per disposizioni più favorevoli, eccetto alcuni casi. La disciplina sottratta alla volontà delle parti fa sì che le clausole contrattuali meno favorevoli siano nulle (nullità parziale).

Il regio decreto del 1924 ha approvato la disciplina del contratto di impiego privato applicabile agli impiegati e non agli operai, seguendo il principio di maggiore favore. Nel contratto collettivo applicabile sono contenute le restanti caratteristiche contrattuali come l’inquadramento, la sede di lavoro, le date di assunzione. Nei contratti di lavoro individuale le parti possono derogare le disposizioni senza che debbano far fede al contratto collettivo di lavoro, eccetto che per gli agenti di commercio. La volontà delle parti è essenziale per la qualificazione del contratto (subordinato o autonomo).

Oltre alla manifestazione di volontà al momento della conclusione del contratto è importante il comportamento concludente delle parti. Il contratto di lavoro autonomo frequentemente maschera il contratto di lavoro subordinato (contratto simulato), ad esempio fattorini e possibilità di rifiutare la consegna.

Locatio operarum e locatio operis

Art. 1570 c.c. 1865 “una parte si obbliga a fare per un'altra una cosa mediante una pattuita mercede.” Locatio operarum, obbligazione di mezzi distinta dalla locatio operis, obbligazione di risultato: Luigi Mengoni nel 1950 circa confuta questa distinzione.

Il professor Persiani nel 1960 afferma che il contratto di lavoro è un contratto di organizzazione: il prestatore di lavoro subordinato deve inserire il suo lavoro nell'organizzazione approntata dal datore di lavoro. Vassi scrisse un saggio dedicato al lavoro subordinato senza parlare di subordinazione. I lavoratori subordinati sono divisi in categorie che differenziano la loro tutela (c.c.1942): impiegati, operai, dirigenti.

Qualificazione del lavoro subordinato

Per qualificare il lavoro subordinato si può impiegare il metodo sussuntivo: il lavoro subordinato può essere qualificato come tale se corrisponde con il modello astratto (ex art 2094); oppure il metodo tipologico: il lavoro subordinato è qualificato come tale se presenta elementi della fattispecie astratta. Questo ultimo metodo è privo di fondamento giuridico, nasce per fornire differenti tutele ai lavoratori in base alle loro differenze.

Il nomen iuris, cioè il modo in cui le parti hanno manifestato originariamente la loro volontà, sciama con il tempo a favore della maggior considerazione del comportamento concludente. Gli elementi per qualificare il lavoro subordinato sono:

  • Eterodirezione, ossia l'assunzione di un vincolo di assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro da cui deriva il dovere di obbedirvi.
  • Durata o continuità in senso tecnico: il creditore della prestazione può contare sull'obbligazione che si svolge in modo permanente.
  • Coordinamento spazio-temporale: il lavoratore deve lavorare dove e quando stabilisce il datore di lavoro, tenuto conto del contratto di lavoro.

La tesi della doppia alienità di Mengoni (santoro): alienità del risultato e alienità dell’organizzazione: il lavoratore presta opera lavorativa in un luogo approntato da altri e lo presta in favore del datore di lavoro. Il potere direttivo può essere dato sotto forma di indicazioni di massima nel caso di lavoratori particolarmente qualificati.

Collaborazioni coordinate e continuative

Nel 1973 sono state introdotte nuove regole per il processo del lavoro (codice di procedura civile) applicate ai rapporti di lavoro subordinato e ai cosiddetti lavoratori parasubordinati che si concretino in una prestazione d'opera coordinata e continuativa, anche se non subordinata, che sia di carattere prevalentemente personale (manca la eterodirezione). La Riforma Dini del 1995 e lavoratori coordinati e continuativi assicurati all'Inps pagano una contribuzione del 10%. L’aliquota è una percentuale per calcolare la contribuzione per il lavoratore subordinato (attualmente 33%) e 27% per il lavoratore per il collaboratore coordinato e continuativo.

Si è posto il problema se i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative fossero assimilabili ai redditi del lavoratore subordinato quindi dovendosi effettuare una ritenuta d'acconto (imposta). [lavoratore subordinato, il datore di lavoro è il sostituto d'imposta, prospetto paga al lavoratore subordinato, esempio agenzia scommesse.]

Il contratto di lavoro a progetto o a programma è stato introdotto nel 2003 con decreto legislativo per ridurre il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative, abolito successivamente nel 2015 con la riforma, entrata in vigore il 1 gennaio 2016, con la quale si applica la disciplina del lavoro subordinato anche alle collaborazioni che abbiano ad oggetto:

  • Prestazioni esclusivamente personali,
  • Continuative, il lavoratore offre la sua prestazione per un periodo di tempo continuato,
  • Eteroorganizzate, ossia organizzate dal committente anche con riferimento alla data e al tempo stabilito dal datore di lavoro.

In assenza di tali caratteristiche si applicano le regole del lavoro autonomo (disciplina del 1973). Il legislatore prevede che le regole di lavoro subordinato non si applicano a determinate fattispecie, essendo considerate come lavoro autonomo:

  • Collaboratori coordinati continuativi iscritti agli albi,
  • Amministratori di società,
  • Maestri ed istruttori di attività sportive o circoli sportivi,
  • Lavoratori per i quali è richiesta una contrattazione collettiva.

[art 409 c.p.c.]

Diritto sindacale

Il diritto sindacale è quella parte del diritto del lavoro che riguarda il sistema di norme strumentali poste ai fini di disciplinare il conflitto di interessi tra datore di lavoro e lavoratori. Ha gli stessi attori del contratto di lavoro collettivo. Il diritto sindacale si muove tra fonte legislativa e fonte di autonomia privata sotto forma di organizzazioni.

Articoli della Costituzione attorno a cui ruota il diritto sindacale:

  • Art 39, contrattazione collettiva;
  • Art 40, sciopero;
  • Art.46, partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese.

L’articolo 39 è parzialmente inattuato poiché necessitava di una legge di attuazione. Assenza di attività legislativa per quanto riguarda l'articolo 40. Le leggi di epoca fascista costituiscono il substrato della disciplina dello sciopero. L'articolo 46 sia i datori di lavoro che i lavoratori ritengono di non attuarlo. Datori di lavoro preferiscono tenere per sé la gestione di un'impresa, di contro i lavoratori non vogliono la responsabilità derivante dalla gestione dell’impresa.

Il legislatore ha scelto una strada differente caratterizzata da una forte presenza di disciplina auto regolativa da entrambe le parti e da scarsa attività legislativa e scarsa osservanza delle norme costituzionali. Le organizzazioni sindacali avrebbero dovuto iscriversi ad un elenco in seguito ad una valutazione di democraticità (art 39).

Modello fascista

Il modello fascista prevedeva un'unica organizzazione sindacale e faceva per l'intera categoria dei lavoratori, democratizzato da una riforma che puntava ad un ordinamento interno delle organizzazioni su base democratica e non al rinnego della fede fascista. Le organizzazioni sindacali avevano paura di un controllo statale.

A seguito di un governo democratico senza componente marxista, nell'organizzazione sindacale si assistette al fenomeno inverso, ovvero una maggiore presenza di componente socialista. La CGIL è erede della componente marxista dell'organizzazione sindacale unitaria degli anni 40. Oltre ad essa nel panorama delle più importanti organizzazioni sindacali italiane si stagliano la CISL e la UIL.

Organizzazioni sindacali

Dal punto di vista giuridico, le organizzazioni sindacali appartengono alla categoria delle associazioni non riconosciute. Le associazioni riconosciute non hanno particolare rilevanza; a Palermo l'unica degna di rilievo è l’associazione teatro biondo. L'associazione non riconosciuta, le cui più importanti sono partiti politici e sindacati, non ha personalità giuridica propria distinta dai componenti, così come non ha un fondo patrimoniale distinto. Pur non essendo titolari di personalità giuridica possono e devono rispondere delle obbligazioni contratte con terzi creditori: rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che mi agito in nome e per conto dell’associazione (art 38 c.c.).

I rimborsi elettorali vengono erogati in base ai voti percepiti in seguito all'abolizione dei finanziamenti privati. I sindacati si sono organizzati per difendere gli interessi di coloro che svolgono tale attività essendo alle dipendenze di datori di lavoro che operano nel determinato ramo. Così come le organizzazioni sindacali, le organizzazioni dei datori di lavoro seguono il modello merceologico per rami di attività economica. Agli albori dell'attività sindacale, le organizzazioni sindacali si strutturavano per mestieri, difendendoli singolarmente.

Art. 36-37-38 c.c. sono gli unici che prescrivono la disciplina dell'organizzazione sindacale. Ogni sindacato, CGIL, CISL, UIL è organizzato su base territoriale, nazionale e provinciale. La CISAL non è un'organizzazione sindacale su base strettamente provinciale ed è autonoma dalle altre. In Italia vi è un tasso di sindacalizzazione elevato, ossia vi sono tanti iscritti alle organizzazioni sindacali. Tutti i sindacati provinciali fanno capo ad un sindacato regionale; a loro volta, i sindacati regionali fanno capo ad un sindacato nazionale.

Le categorie su base merceologica sono i rami di attività economica, esse sono identificate dalle organizzazioni sindacali. In età fascista la legge inseriva le attività nelle categorie che ora invece sono identificate dai sindacati (es. categoria della metalmeccanica riguarda sia la produzione di elettrodomestici, sia quella di automobili).

Tra i sindacati della stessa ideologia (che appartengono alle diverse organizzazioni sindacali) vi è un’impronta solidaristica: infatti tutti i sindacati, ad esempio della CGIL, a livello provinciale si organizzano in confederazioni provinciali, a livello regionale in confederazione regionali e a livello nazionale nella confederazione nazionale (ad oggi il segretario confederale è Landini). Nella prassi, CGIL, UIL e CISL agiscono di comune accordo, i conflitti si hanno quando le grandi organizzazioni sindacali non siano di comune accordo su una determinata materia.

Le organizzazioni sindacali risentono dei modelli dell'età corporativa. Il lavoro è il criterio generale dei rapporti della società. Vi sono regole costituzionali indirizzate al fenomeno sindacale, sintetizzate nel principio di libertà sindacale, libertà che riguarda il contenuto contrattuale. Tuttavia la libertà sindacale è preceduta dall'obbligo di dotazione di un ordinamento interno a base democratica di cui segue, in presenza di questo requisito, l'obbligo di registrazione pubblica, nonché l'obbligo di avere la personalità giuridica, essi infatti devono essere riconosciuti per costituire una delegazione unitaria per negoziare a favore dei lavoratori rappresentati.

Sindacato unico fascista e costituzione

Il sindacato unico fascista non poteva né indurre scioperi né contrattare a favore dei lavoratori. La costituzione cambia tale modello in favore di un sindacato libero che giovi alla classe lavoratrice. Il secondo comma dell'articolo 39 della costituzione non è mai stato attuato e la mancata attuazione deriva dall'insanabile contrasto tra libertà sindacale e l'idea di categorie preesistenti. La dottrina ha coperto giuridicamente e fornito ragioni che hanno portato ad applicare in diverso ambito la seconda parte dell'articolo 39.

La mancata attuazione era dovuta a:

  • Timore della CGIL di ingerenza da parte dello Stato al momento della registrazione e riguardo la delegazione contraente. Questo timore era legato al contesto storico fortemente ideologizzato: negli anni 50 l'iscrizione ad un'ideologia differente da quella capitalista costituiva un timore da parte della CGIL di un controllo statale. [caso Fiat].
  • Timore di CISL e UIL riguardo al problema della rappresentatività proporzionata al numero degli iscritti, criterio che poneva ambedue i sindacati dietro la CGIL. Il metodo maggioritario usato in caso di contrasti favoriva la CGIL.
  • Ragione di carattere strutturale (Mancini 1960), l'articolo 39 contiene tracce abbondanti del sistema corporativo: le categorie preesistenti. Le categorie devono essere quindi stabilite in via preliminare liberamente dalle parti, categorie alle quali va applicato il contratto collettivo di categoria.
  • Le organizzazioni sindacali avevano già stipulato contratti collettivi in virtù della libertà contrattuale tipica dell'autonomia privata.

Contratti collettivi

Il contratto collettivo nazionale di categoria in età fascista era obbligatorio per le organizzazioni sindacali, oggi queste sono libere di stipularlo o meno. In Germania invece i sindacati scelgono di adottare il contratto collettivo regionale. Il contratto individuale è vincolato dal contratto di lavoro collettivo, la cui disciplina integra le disposizioni di legge (es. in materia di contratto a tempo indeterminato o di t.f.r. la legge rinvia ai contratti collettivi). L’art.1 delle Preleggi subordina i contratti collettivi, in quanto norme corporative, alla legge, dopo la caduta del sistema corporativo i contratti collettivi continuano ad essere subordinati alla legge.

[Separatesi dalla CGIL, la CISL e la UIL agiscono di comune accordo con la prima].

L'efficacia soggettiva del contratto collettivo permette di individuare chi è il soggetto destinatario degli effetti del contratto collettivo, esso non ha efficacia erga omnes bensì efficacia inter partes, ossia dal lato dei lavoratori, sarà efficace solo per i soggetti aderenti al sindacato stipulante il contratto, dal lato dei datori di lavoro sarà efficace per il datore di lavoro stipulante o datori di lavoro aderenti (nel caso di contratto collettivo aziendale) o dei soli all'associazione datoriale (nel caso di contratto collettivo nazionale o territoriale).

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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