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Assemblee dei lavoratori

Il lavoratore può accedere all'assemblea quando si occupa di due tipi di assemblea e può permanere nel luogo di lavoro all'infuori dei turni stabiliti, laddove chiede di tenere un'assemblea. Durante l'orario di lavoro, i lavoratori possono riunirsi per un massimo di 10 ore annue, ricevendo la normale retribuzione anche in assenza della controprestazione lavorativa.

Le organizzazioni sindacali territoriali possono tenere l'assemblea per 3 ore su 10, mentre le restanti 7 sono a carico del lavoratore. L'interpretazione delle parti sociali verte verso l'idea secondo cui, se si rispettano le 10 ore di assemblea, possono tenersi assemblee per un termine superiore a 10 ore, purché nessun lavoratore superi le 10 ore.

Queste assemblee possono essere convocate con un ordine del giorno che tratti materie di interesse sindacale o del lavoro (es. in materia di riforma delle pensioni).

Le devono essere comunicate al datore di lavoro. Le riunioni possono essere indette singolarmente dalla singola rsa o dal rsu o congiuntamente, da più rsa. Altre regole inerenti vengono stabilite dalla contrattazione collettiva come l'obbligo di continuare ad assicurare i servizi indispensabili durante l'assemblea o per quanto riguarda il preavviso di assemblea. Possono partecipare anche dirigenti esterni dei sindacati che hanno costituito la rappresentanza sindacale previo preavviso. Le assemblee sono spesso monopolizzate da coloro che hanno una abilità oratoria migliore o da chi possiede la maggioranza. Le assemblee hanno lo scopo anche di illustrare ai lavoratori e discutere ciò che è previsto o sarà previsto dal contratto collettivo, talvolta è propedeutica al referendum, istituto di cui all'art. 21. Il datore di lavoro è altresì obbligato a mettere a disposizione il luogo di lavoro per lo svolgimento di un referendum su

Materie inerenti all'attività sindacale, al di fuori dell'orario di lavoro. Il referendum deve essere svolto congiuntamente da più RSA, necessitando il consenso per indirlo da tutte le RSA, per evitare che tale strumento fosse utilizzato per iperconflitti tra le organizzazioni sindacali dell'azienda. Esso deve essere svolto o su accordi sindacali, scelte di politica sindacale o aziendale o su questioni per le quali è richiesto il consenso dei lavoratori. Questi ultimi possono stabilire ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum.

Art 23. Prevede che i dirigenti di RSA per esplicare il loro mandato hanno diritto a permessi retribuiti, altra deroga al rapporto sinallagmatico del contratto di lavoro. Hanno diritto a un dirigente per ciascuna RSA nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, fino a 3000 dipendenti un dirigente ogni 300 dipendenti o frazione di 300, sopra i 3000 lavoratori scatta un dirigente ogni 500 dipendenti.

Contrattazioni collettive: Le regole di erogazione dei permessi sindacali sono stabilite dalle organizzazioni sindacali che hanno facoltà di intervenire in materia. Vi sono infatti ore stabilite di permesso sindacale che vanno redistribuite tra i dirigenti. Le ore di permesso retribuito non possono essere inferiori a 32 ore l'anno per un massimo di 200 dipendenti, mentre per un massimo di 3000 dipendenti possono arrivare fino a 96 ore annue di permessi retribuiti. La partecipazione del lavoratore rappresentante sindacale eletto dall'organizzazione sindacale può avvenire ai congressi del sindacato ed essere retribuita.

Art 24: Esistono anche permessi non retribuiti, nel caso in cui quelli retribuiti siano già esauriti, in misura inferiore a 8 giorni l'anno. Il datore di lavoro è penalizzato dal punto di vista della produttività lavorativa piuttosto che dal punto di vista di esborso di denaro. L'accordo interconfederale ha stabilito che i permessi non retribuiti vengono decisi dai lavoratori che possono assentarsi previo avviso, nell'ambito degli accordi sindacali.

8organizzazioni territoriali. Igiorni.Art 22, il trasferimento delle unità produttive aziendali può essere disposto previo nullanon possonoosta delle organizzazioni sindacali aziendali di appartenenza. I componentiessere trasferiti nei successivi 3 mesi dall’elezione dei rappresentanti, e nel corso dei 3anni del mandato della rappresentanza sindacale e dell’anno successivo.Il lavoratore può vedere mutata unilateralmente la propria sede di lavoro se ricorre unanecessità aziendale.Il datore di lavoro tuttavia non può trasferire unilateralmente il rappresentante sindacale,così da non potere allontanare colui che è stato eletto dai lavoratori per ragioni personali.il potere del datore di lavoro è sottoposto al vaglio del consenso della organizzazionesindacale che dipende dal fatto che il trasferimento incida o meno nell’attività sindacale.Se il lavoratore invece manifesta il suo consenso contro quello della

Art 25, diritto di azione di testi e comunicati di natura sindacale (es. avviso di convocazione di assemblea, esito di una attività sindacale) in spazi che il datore di lavoro deve predisporre. Le organizzazioni sindacali possono utilizzare questa bacheca.

Il datore di lavoro non può togliere i comunicati sindacali per il prima esposto scopo, anche se offensivi: dovrà chiederlo al sindacato o sporgere denuncia alla polizia. Lo spazio un eventuale spazio virtuale.

può solo essere di cui parla l'articolo è strettamente sindacale, negoziato con il datore di lavoro.
Art 27: per le unità produttive che abbiano almeno 200 dipendenti, il datore di lavoro dovrà predisporre un idoneo locale all'interno dell'unità produttiva o in uno spazio immediatamente vicino per lo svolgimento di attività di rappresentanza sindacale aziendale. Al di sotto di 200 dipendenti la rsa ha diritto di fruire di un locale idoneo per svolgere l'attività sindacale.
Art 29: ipotesi marginale, fusione della rappresentanza sindacale aziendale, ormai in presenza della rsu o di una pluralità di rsa, che possono passare ad una rsu con il 50%+1.
Art 30: i componenti o gli organi direttivi facendo parte degli organi sindacali hanno diritto a permessi retribuiti per partecipare alle riunioni sindacali grazie a regole rimesse alla contrattazione collettiva.
Art 31: Diritto all'aspettativa del lavoratore che svolge

Una carica elettiva (parlamentare, nazionale, europea, sindaco) è un'aspettativa non retribuita in cui, tuttavia, si percepisce un'indennità al fine di svolgere le attività proprie della carica elettiva. Il periodo di aspettativa per il calcolo di tale indennità risente di una disciplina piuttosto recente. L'indennità è riconosciuta come base di calcolo per la pensione, su richiesta dell'interessato. L'aggravio economico per l'INPS è a carico della collettività, in quanto i contributi non sono versati realmente. Il compenso indennitario è stabilito per livello parametrato agli stipendi della categoria.

Pensioni d'oro dei sindacalisti: in alcune organizzazioni sindacali, per alcuni rappresentanti, il sindacato ha corrisposto uno stipendio alto negli ultimi anni per il quale, sulla base del calcolo (80-90% della retribuzione degli ultimi 10 anni), risultava una pensione d'oro.

I sindacati non avevano effettivamente pagato.

Le pensioni dopo i 3 anni non possono essere modificate in senso peggiorativo.

I parlamentari fruiscono del vitalizio calcolato dal 2016 sulla base dei contributi.

I lavoratori eletti a cariche comunali hanno diritto a permessi per 30 ore al mese, retribuite dal datore di lavoro, ore che il datore di lavoro vede rimborsate dal comune. Questa disciplina nata per incoraggiare la partecipazione alle assemblee comunali pone a carico del comune la retribuzione del consigliere che spesso, è assunto da imprese familiari che gli garantiscono uno stipendio improprio.

28/10 diritto di sciopero, Evoluzione complessa del prima considerato un reato, poi una libertà ed infine come un diritto. reato.c.p. del 1859 Sardegna vietava lo sciopero considerandolo come L’ordinamento evitava gli organi intermedi tra lo stato e i cittadini, liberale in un’ottica che scaturisce dalla Riv. francese. Tale codice non si applicava in toscana né nel Lazio.

tuttavia nonostante territorialmente ristretta, l'applicazione il legislatore italiano decise di modi care laff fi ff ffi fifi ff ff fi fi fidisciplina su tutte le materie. Nel codice penale del 1889, Zanardelli, non era mensionato il comportamento violento o minaccioso di chi spingeva i lavoratori alo sciopero, bensì non scioperare; sciopero dal punto di vista contrattuale un'astensione del lavoratorelodall'esecuzione del contratto di lavoro e come inadempimento contrattuale non rientranelle fattispecie delittuose previste dal c. penale. L'epoca è quella in cui si avvia alla industrializzazione del regno d'Italia, allo sviluppo deisindacati (nasce a Genova il partito socialista nel 1892) in cui lo sciopero viene libertà, considerato come come scelta personale. Nel periodo fascista lo sciopero venne considerato come reato in virtù dell'idea dicollaborazione delle classi. non è mai stata La peculiarità dellaLa disciplina fascista dello sciopero è formalmente abrogata. Varie fattispecie delittuose di sciopero sono contenute nel codice penale attualmente in vigore, il codice penale Rocco del 1930. Gli articoli 330 e 333 disciplinavano i delitti contro la pubblica amministrazione, tra cui la corruzione e la concussione, ma sono stati abrogati nel 1990 dalla Corte Costituzionale. Questi articoli sanzionavano l'abbandono individuale o collettivo del luogo di lavoro da parte di soggetti che svolgevano un pubblico servizio o erano un pubblico ufficiale. Nel titolo dedicato ai delitti contro l'economia pubblica e il commercio, il codice prevedeva sanzioni per lo sciopero e la serrata per motivi contrattuali. Nell'articolo 502, il 503 li sanzionava per motivi non contrattuali, discriminandoli come coazione della pubblica.
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
87 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Emanuele.1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Olivieri Massimiliano.