Diritto dei media
Fondamenti del diritto
La parola "diritto" deriva dal latino medievale: reg-, linea diritta. Ha come radice (rectus, rex, reggere, regula), che porta con sé l'idea di giusto (doveroso), che si oppone all'idea di curvo, obliquo, contorto, ingiusto o vietato. La giustizia, che ha come radice -ius (iustitia), consiste invece in ciò che si occupa dell’applicazione del diritto.
La giurisdizione è l’attività e l’organizzazione dello Stato diretta all’attuazione delle norme giuridiche nel caso concreto. La giurisprudenza corrisponde all’insieme delle decisioni prese dai giudici, ossia al loro giudizio in merito alle questioni su cui sono chiamati a giudicare.
Concetti correlati al diritto
Il diritto, inoltre, richiama altri due concetti: quello di regola (linea giusta, linea tracciata) e quello di ragione (contrario di torto). Di conseguenza, avere un diritto significa avere a proprio favore una regola e poter far valere tale regola.
Contesti del diritto
- Giuridico: il diritto inteso in ambito puramente giuridico, come il diritto italiano, il diritto penale, conforme a diritto, il diritto protegge, garantisce.
- Sociale e politico: il diritto inteso in ambito sociale e politico, legato più alla sfera personale, come il diritto di voto, diritto allo studio, ho il diritto di, è mio diritto, conquistare un diritto.
Nel primo contesto parliamo di leggi e del sistema legale, che comprende tutte le regolamentazioni giuridiche. In questo caso il diritto è inteso in senso oggettivo (diritto da...) come un insieme di regole prodotto da qualche autorità. In questo contesto la regola o norma è ciò di cui si parla.
Nel secondo contesto invece possiamo parlare di pretesa, libertà, facoltà e potere che il diritto conferisce alle persone che hanno ragione in una controversia. In questo caso il diritto è inteso in senso soggettivo (diritto che spetta a...) come prerogativa garantita a qualcuno, in forza di una regola, affinché egli possa far valere i propri interessi. In questo contesto la regola o norma è la premessa di ciò di cui si parla.
Significati del concetto di legge
Il concetto di legge può avere tre significati in relazione a quello di diritto:
- Sinonimo di diritto
- Regola giuridica specifica: una regola giuridica che permette a qualcuno di avere delle pretese.
- Testo legislativo: un testo normativo emanato dal potere legislativo (Parlamento), che si differenzia dal decreto, che viene emanato invece dal potere esecutivo (Governo).
Codici di autodisciplina sono dei codici di deontologia professionale adottati da alcune professioni, in modo particolare dalle cosiddette professioni chiuse per le quali è necessario iscriversi all'albo (giornalisti, medici, avvocati). Tali codici sono importanti anche nel mondo dell’informazione e della comunicazione e nel corso del tempo hanno acquisito una maggiore valenza giuridica, nonostante nascessero formalmente come testi non giuridici.
Sistemi di diritto
Dal punto di vista oggettivo, vi sono diversi sistemi di diritto (diritto statuale, diritto internazionale, diritto canonico) che presentano un elemento in comune: la struttura regola-giudizio, ossia la presenza di una regola “legale” che si fa valere di fronte a un giudice.
Dal punto di vista soggettivo, invece, è necessario stabilire quali regole vengono fatte valere all’interno di un determinato sistema e in questo contesto si presenta un problema di identificazione della “fonte normativa”, ossia il modo di produzione della norma giuridica.
La fonte normativa può essere definita come qualunque atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche.
Limiti alla formalizzazione delle norme giuridiche
- Controllo di costituzionalità sulle leggi
- Controllo di conformità alle norme sovranazionali, in primis della UE
- Principi fondamentali e clausole generali (buona fede, buon costume, diligenza, buon padre di famiglia, interesse del minore)
- Interpretazione, evoluzione o adattamento del contenuto della norma a testo invariato (impossibilità di eliminare il "diritto non scritto" e la “formante” giurisprudenziale, è necessario che la norma rispetti determinati principi considerati universali)
Concetti fondamentali derivati dall’idea di fonte
- Validità: una regola deve valere, deve avere una forza prescrittiva, può essere applicata se è una fonte propria al sistema, ossia se è prodotta in uno dei modi previsti dal sistema (rapporto di derivazione) e se il suo contenuto rispetta i vincoli di formalizzazione. La validità delle regole giuridiche presuppone che vi siano:
- Regole di produzione che devono essere rispettate
- Regole di condotta, ossia regole giuridiche emanate da un’autorità che ne ha il potere in base alle regole di produzione
- Ordinamento: insieme unitario ed organico di regole legali (norme giuridiche) riconducibili ad un apparato di fonti. La totalità delle regole presuppone due criteri:
- Gerarchia, che esige un apice, un punto iniziale, perciò all’apice del sistema gerarchico delle fonti di diritto vi deve essere una “norma fondamentale” al di sopra della quale non c’è nulla
- Coordinamento tra le regole giuridiche che compongono l’ordinamento, che esige coerenza (soluzione di aporie o contraddizioni per evitare ambiguità) e completezza (eliminazione di lacune)
Contratti
I contratti possono essere conclusi in forma libera, non necessariamente scritta, ciascuno di noi stipula contratti inconsapevolmente ogni giorno semplicemente prendendo il treno, andando al bar o al supermercato, ma ci sono dei casi specifici che richiedono una forma prestabilita al fine di garantirne la validità, come i contratti che prevedono il trasferimento di proprietà o beni immobili, che devono essere stipulati in forma scritta e con l’accordo di entrambe le parti.
Fonti del diritto italiano
Le disposizioni sulla legge in generale, dette anche preleggi o disciplina preliminare al codice civile, sono un insieme di articoli che risalgono al 1942, quindi emanati prima dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana (1948), che divenne successivamente la fonte primaria.
L’articolo 1 delle preleggi afferma che sono fonti di diritto:
- Le leggi: atti dell’organo legislativo che hanno valore giuridico assoluto
- I regolamenti: espressione del potere esecutivo, ossia atti di autorità amministrativa validi solo se non contraddicono alcuna legge formale
- Le norme corporative: norme che regolavano la materia del lavoro durante il regime fascista, oggi non più operanti
- Gli usi: comportamenti costanti e uniformi di una collettività, che vengono riconosciuti e accolti come regole giuridiche vincolanti
Dopo l’avvento della Costituzione, l’elenco dell’articolo 1 delle preleggi va quindi interpretato:
- Costituzione della Repubblica Italiana (e Leggi costituzionali): per essere modificata ha bisogno di una maggioranza rafforzata in Parlamento, che coinvolga anche le opposizioni
- Tutte le leggi "in senso materiale", ossia leggi e atti aventi forza di legge, da intendersi tutti sullo stesso piano
- Leggi in senso formale (l.): legge approvata dal Parlamento dopo aver ricevuto un disegno di legge (d.d.l.)
- Decreto legislativo delegato (d.lgs.): atti aventi forza di legge adottati dal Governo in seguito ad una legge delega data in un primo momento dal Parlamento, che ne stabilisce la materia, i limiti e i principi da rispettare
- Decreto-legge (d.l.): atti con valore di legge, con validità di 60 giorni, adottati dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza, emanati dal Presidente della Repubblica e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, possono essere convertiti in leggi formali dal Parlamento entro il periodo di validità, altrimenti decadono
- Leggi regionali (l.r.): atti con valore di legge solo nel territorio di una data Regione
- I regolamenti, ossia atti normativi dell’esecutivo emanati dal Governo, Regioni, Province o Comuni, che sono subordinati alle leggi e spesso sono previsti da quest’ultime o dagli atti aventi forza di legge; degli esempi sono il decreto ministeriale (d.m.) o il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (d.p.c.m.)
- Le norme corporative, ossia contratti collettivi con efficacia erga omnes (verso tutti)
- Gli usi, ossia una fonte sussidiaria, in quanto richiamati e non regolati da altra fonte
Diritto europeo
Per quanto riguarda il diritto europeo (comunitario), questo si basa su tre principali tipologie di fonti di diritto:
- Trattati UE: Roma 1957, Maastricht 1992, Nizza 2001, Lisbona 2007 (vi è stato in realtà anche un tentativo di creare una Costituzione europea, che venne però respinto), sono atti che pongono le basi dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea, ne fissano gli obiettivi e istituiscono i diversi organi istituzionali, disciplinandone le procedure
- Regolamenti UE: atto legislativo vincolante, direttamente applicabile negli Stati membri, non vi è bisogno di alcun tipo di intermediazione per farlo valere e produce effetti immediati sui soggetti a cui è rivolto (differenza principale con il diritto italiano)
- Direttive UE: atto legislativo con la finalità principale di armonizzare le discipline nazionali, sono rivolte agli Stati affinché le recepiscano e stabiliscono un obiettivo che tutti i paesi dell’UE devono realizzare, tuttavia spetta ai singoli paesi definire come tali obiettivi vadano raggiunti. Tali direttive diventano self-executing quando, pur non recepite da uno Stato, sono sufficientemente dettagliate nei loro contenuti da non necessitare di alcun provvedimento di attuazione da parte dello Stato membro e hanno perciò il potere di incidere direttamente sul singolo cittadino.
Tali fonti del diritto europeo si collocano al secondo posto nell’elenco delle attuali fonti del diritto italiano, ad esse sono perciò subordinate le leggi dello Stato.
Fonti attuali del diritto italiano
- Costituzione della Repubblica Italiana (e Leggi costituzionali)
- Trattati, regolamenti e direttive UE
- Tutte le leggi "in senso materiale"
- Regolamenti
- Norme corporative
- Usi
Ordinamento giuridico = universo di regole di diritto formanti un sistema unitario ed organico, riconducibili ad un apparato di fonti legittimato da un unico fatto costitutivo, che ha dato vita all’organizzazione di un gruppo sociale.
Rapporti tra le fonti
Abbiamo quindi i seguenti criteri:
- Criterio cronologico = vale tra le fonti dello stesso grado, le vecchie sono subordinate alle nuove
- Criterio gerarchico = vale tra le fonti di grado diverso, quelle con grado più basso sono subordinate a quelle con grado più alto
- Criterio di specialità = in caso di contrasto, la norma speciale è preferibile a quella generale, anche se la prima è anteriore
- Criterio di competenza = si applica la fonte competente per quella materia
Rilevanza della giurisprudenza e della dottrina
Qual è la rilevanza della giurisprudenza (forza del precedente) e della dottrina? In Italia la giurisprudenza non crea delle regole giuridiche, ossia le decisioni precedenti prese dai giudici non vanno a influenzare quelle successive, ma semplicemente applica leggi scritte che sono state approvate da altri. Nemmeno la dottrina, intesa come l’insieme del sapere proveniente dagli studiosi del diritto, deve essere considerata come fonte di diritto, non ha potere di influenzare la presa di decisioni. La giurisprudenza e la dottrina, però, sono molto importanti nell’interpretazione delle regole giuridiche.
Abrogazione delle norme
L’Art. 15 delle preleggi afferma: le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa dal legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.
Pertanto, una legge può essere abrogata per i seguenti motivi:
- Dichiarazione espressa dal legislatore
- Incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti
- La nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore
Vi sono poi altre forme di abrogazione delle norme:
- Referendum abrogativo (art. 75 Costituzione) valido solo se sono andati a votare il 50%+1 degli aventi diritto (quorum)
- Dichiarazione di illegittimità costituzionale ad opera della Corte Costituzionale (art. 136 Costituzione), che non fa sparire una legge, ma ne determina la perdita di efficacia
In Italia non è possibile per la popolazione avanzare proposte di legge attraverso il referendum propositivo.
Disposizione e norma
Qualsiasi disposizione deve essere formulata come un messaggio linguistico di contenuto prescrittivo (proposizione prescrittiva), ovvero come una regola di comportamento. Una disposizione può essere definita quindi come una successione di parole che compone una norma giuridica e che deve essere di carattere prescrittivo, non descrittivo.
La norma è invece l’interpretazione della disposizione, ovvero del testo della norma giuridica. Le disposizioni giuridiche scritte sono delle “regole” (proposizioni prescrittive), formulate in “testi” e raccolte in “documenti” di carattere:
- Astratto: prevedono un caso teorico, ipotetico, un caso-tipo
- Generale: rivolte a chiunque si trovi nel caso-tipo previsto, una legge non può mai essere rivolta ad una singola persona in particolare (ad personam)
Interpretazione delle disposizioni normative
Per quanto riguarda l’interpretazione delle disposizioni normative vi sono due problemi da tenere in considerazione:
- Problema generale di interpretazione del testo, attribuendo un significato ai segni linguistici che compongono il testo della disposizione
- Problema specifico di applicazione al caso concreto: “sussunzione”, ovvero il riconoscimento nel caso concreto dei connotati della fattispecie astratta, saper riportare i fatti sotto la fattispecie prevista da una certa norma di legge (dalla fattispecie concreta alla fattispecie astratta)
L’interpretazione è quindi un’operazione di mediazione tra legislatore (chi produce la norma) e destinatario (la persona a cui è diretta la norma). Attraverso l’interpretazione si attribuisce perciò significato alla disposizione: “significato” della disposizione.
Tale attribuzione di significato deve essere fatta:
- In maniera compatibile con il testo
- Seguendo criteri non arbitrari
Il metodo corretto da utilizzare si basa su:
- Criteri normativi (art. 12, “preleggi”)
- Teoria dell’interpretazione
Interpretazione della legge
Art. 12, “preleggi”: nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
Nel primo comma si fa riferimento a situazioni in cui abbiamo il testo di una regola che possiamo applicare al caso concreto, che deve essere interpretato. Nel secondo comma invece si fa riferimento all’analogia, in quanto si tratta di casi per i quali non si ha una regola direttamente applicabile, ma è necessario ricercare delle disposizioni che regolano casi simili a quello in esame.
Come si interpretano le disposizioni?
- Interpretazione letterale: capire il significato delle parole che compongono la disposizione e delle loro connessioni
- Interpretazione logica (ratio della norma): cercare di capire quale logica emerge dalla disposizione normativa
- Intenzione del legislatore (ratio funzionale): capire l’intenzione del legislatore al momento di approvazione della disposizione normativa
- Interpretazione evolutiva: viene utilizzata per interpretare disposizioni che sono in vigore da un certo periodo di tempo, facendo riferimento alle evoluzioni avvenute con il trascorrere del tempo fino al momento in cui deve essere applicata la disposizione
- Interpretazione estensiva o restrittiva: a seconda che le parole presenti nella disposizione portino ad un’interpretazione che includa nel caso-tipo una serie molto ampia di situazioni oppure molto ristretta
Chi interpreta le disposizioni?
- Interpretazione autentica: molto rara, proviene dallo stesso soggetto che ha fatto approvare la legge
- Interpretazione giudiziaria: dei giudici
- Interpretazione dottrinale: degli studiosi
Nel secondo comma dell’articolo 12 delle “preleggi” si parla di analogia, che deriva da un “vuoto” normativo, che fa sì che non vi sia nessuna regola applicabile al caso in esame, e dal fatto che un giudice non può “creare” una norma dal nulla.
Tipologie di analogia
- Analogia legis (da non confondere con l’interpretazione estensiva): ricercare altre leggi che sono applicabili a casi simili a quello in esame
- Analogia iuris: non c’è nemmeno la possibilità di fare riferimento ad un caso simile, è necessario quindi ricercare principi generali dell’ordinamento.
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