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Il limite della riservatezza alla libertà di informazione
Il fondamento costituzionale della riservatezza risiede negli art. 2 e 3. Si tratta di un limite diverso rispetto a quello imposto dalla reputazione, in quanto deriva dalla necessità di tenere al di fuori della conoscenza di altre persone determinati aspetti della vita privata, coinvolgendo una serie di valori molto più ampia rispetto a quelli che entrano in gioco con la tutela della reputazione.
La disciplina sul trattamento dei dati personali dice che qualunque soggetto voglia trattare un dato personale altrui, tramite qualsiasi tipo di operazione, deve avere un titolo, ossia una qualche legittimazione a farlo tra quelle previste dalla legge. La principale forma di legittimazione è il consenso al trattamento dei dati personali: se la persona i cui dati personali vengono trattati dà il consenso a farlo, dopo essere stata informata sui motivi e sulle operazioni che si vogliono fare con i suoi dati.
allora il trattamento è considerato lecito ed è permesso. diritto alla libertà di informazione, Un'altra forma di legittimazione deriva dal tutelato dall'art. 21. privacy, Rispetto alla disciplina sulla che prevede il consenso della persona i cui dati vengonotrattati, qui abbiamo una sorta di disciplina in deroga. I criteri di contemperamento per risolvere ilcon itto tra libertà di informazione e tutela della riservatezza sono in questo caso stabiliti dallalegge. La riservatezza della persona notoria (Pret. Roma, 15 luglio 1986) "Conserva l'esigenza della riservatezza, limitatamente e relativamente a quella sfera di interessi e di attività personali che nulla hanno a che vedere con i fatti e le ragioni della propria popolarità". Riservatezza vs reputazione Nei casi di con itto costituzionale tra i valori della libera manifestazione del pensiero e dellariservatezza, hanno un peso le "scriminanti" dellaVerità e della continenza formale? In questo caso il rischio è molto più ampio, perché per violare il diritto alla riservatezza basta divulgare pubblicamente informazioni riguardo la vita privata di qualcuno, mentre per violare il diritto alla reputazione bisogna parlare male di quella persona allo scopo di lederne l'immagine sociale.
La continenza formale non ha dunque alcun ruolo, in quanto è sufficiente la divulgazione per violare la riservatezza, non conta la forma espressiva. Anche la verità non è più un criterio necessario, perché è proprio divulgando un'informazione vera su qualcuno che si va a violare la sua riservatezza. L'unico criterio rilevante che rimane è l'interesse alla diffusione della notizia in questione.
Art. 85 Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR
Il GDPR è un regolamento dell'Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy.
adottato nel 2016 ed operativo a partire dal 2018.
-
Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e d'informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.
-
Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono le esenzioni deroghe necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e d'informazione.
Dunque, al fine di risolvere il conflitto tra la libertà d'espressione e d'informazione e il diritto alla riservatezza, sono previsti dei criteri, che sono da considerarsi dei criteri in deroga rispetto al consenso e all'informativa sul trattamento dei dati, ossia eccezionali, che entrano in gioco quando non vi è il consenso per garantire.
il libero esercizio della libertà di espressione e d'informazione. Privacy, dati personali, consenso e manifestazioni del pensiero Codice della Privacy La nostra disciplina è contenuta nel (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), entrato in vigore nel 2004 e contenente le norme nazionali relative alla tutela dei dati personali. Art. 136: Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero Le disposizioni del presente titolo si applicano ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento al trattamento:- giornalista effettuato nell'esercizio della professione di e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
- pubblicista praticante effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei o nel registro dei;
- finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria.
Art. 137: Disposizioni applicabili
Comma 1°: Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.
Comma 3°: In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136, restano fermi i limiti del diritto di cronaca e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Dunque, possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.
informazione e tutela dellariservatezza perciò sono:
- l'interesse pubblico della notizia
- l'essenzialità dei dati veicolati attraverso la notizia
Art. 139: Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche
Il Garante promuove l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all'art. 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessi rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all'orientamento sessuale.
codici deontologici
I sono quelli adottati dalle cosiddette categorie professionali protette, per le quali è necessario iscriversi all'albo (giornalisti, medici, avvocati). L'adozione di questi codici implica che chi svolge quella professione deve rispettare, oltre alla legge, anche il codice deontologico previsto dalla propria categoria professionale.
altrimenti potrebbe essere soggetto a sanzioni previste dalla stessa.Privacy
L'art. 139 del Codice della ci fa capire che vi è una legge (in vigore dal 1996 e successivamente inserita nel Codice) che impone all'ordine dei giornalisti l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali.
Art. 6, Regole deontologiche: Essenzialità dell'informazione
- La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione del fatto descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, dell'originalità o della relativa qualificazione dei protagonisti dati essenziali nonché dei destinatari possano comprendere i fatti oggetto di notizia)
- La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun
rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica
Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti -> salvaguardia del diritto di critica dei giornalisti
Art. 5, Regole deontologiche: Diritto all'informazione e dati personali
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare l'origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione o di altro genere, a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti
2. In relazione a dati
Riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela (sta al soggetto interessato specificare se ci sono alcuni aspetti che preferisce rimangano riservati)
Art. 7, Tutela del minore
Regole deontologiche:
La tutela del minorenne di norma tende a prevalere sugli altri diritti, perciò in situazioni che coinvolgono minorenni il bilanciamento degli interessi si sposta in favore di questi ultimi.
- Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione
- La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati
Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato
come primario3. rispetto al diritto di critica e di cronaca. Qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso". Art. 8, Tutela della dignità delle persone Regole deontologiche: 1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine. 2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non pubblica notizie o immagini che possano ledere la dignità delle persone.