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Estratto del documento

Procedimento decentrato consta di un “assorbimento delle attivitàà̀

deliberative” che spettano al plenum e questa volta la commissione agisce in

“sede deliberante”. L’art 72 prevede che ciascun regolamento camerale possa

definire in che casi e con quali forme l’esame e l‘approvazione del progetto di

legge vanno deferiti alla commissione, in quanto nessuna attivitàà̀ in tali casi

spetta al plenum. Per tutta una serie di svantaggi che possono sorgere durante

l’esame, il c.3 dell’art. 73 ha posto una serie di garanzie: la predisposizione di

forme di pubblicitàà̀ dei lavori delle commissioni in sede deliberante da

approntarsi con norme e regolamenti. La garanzia di maggior peso consiste

nella possibilitàà̀ che, fino al momento dell’approvazione definitiva del progetto

di legge, il Governo, un decimo dei componenti della camera e un quinto dei

componenti della commissione possano chiedere la “remissione in aula”

(trasferimento innanzi al plenum), permettendo così che l’intera assemblea

possa procedere. L’ultimo c. dell’art. 72 pone un’ulteriore garanzia, sancendo

l’obbligatoria adozione del procedimento ordinario (cd. riserva di assemblea)

per l’approvazione dei progetti di legge riguardanti: materia costituzionale ed

elettorale; delegazione legislativa; autorizzazione alla ratifica dei trattati

internazionali; approvazione di bilanci e consuntivi, escludendo per tali casi

appena elencati la possibilitàà̀ di adottar procedimenti diverso da quello

ordinario. Riguardo al primo punto la corte costituzionale ha posto taluni

problemi in materia di interpretazione del concetto di “materia costituzionale”

risolti, gli stessi, da quest’ultima in senso restrittivo, facendo coincidere le leggi

in questione con le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi

costituzionali. (pag. 368)

Procedimento legislativo abbreviato con riferimento ai disegni di legge

dichiarati urgenti (così definiti dal governo). Lo schema di esame coincide con

quello dell’art. 72 c. 2 (procedimento ordinario) e se ne discosta solo per la

maggiore celeritàà̀ dovuta alla riduzione dei termini, senza alterazione di

passaggi fondamentali.

Procedimento misto caratterizzato da un diverso ed ulteriore rapporto tra

commissione e plenum, a metà tra ordinario e decentrato. Questo è disciplinato

esclusivamente dai regolamenti parlamentari e in questo caso la commissione

agisce in sede redigente, occupandosi della discussione e dell’approvazione di

tutti gli emendamenti così da evitare tale adempimento al plenum. I limiti posti

dalla riserva di assemblea e le garanzie di rimessione all’aula valgono anche

qui come è nel caso del p. decentrato.

L’adozione di un procedimento da parte di una camera non vincola l’altra, la

quale si trova libera di seguire per la stessa legge un procedimento diverso, nei

limiti di riserva di assemblea, per i quali la scelta è stata effettuata dal

costituente. Occorre sottolineare che, una volta deliberata una legge da una

camera questa verràà̀ trasmessa all’altra che dovràà̀ procedere a sua volta

all’approvazione, nel caso in cui venissero apportate modifiche, la legge

farebbe avanti e indietro tra le due Camere, fino a quando le assemblee non

giungano a votare il medesimo articolato, senza che vengano apportati ulteriori

emendamenti.

8. Fase integrativa dell’efficacia

Approvata da entrambe le camere nel medesimo testo, la legge è ormai

perfezionata, anche se non è ancora in grado di produrre i suoi effetti.

Rispondono a tale esigenza diversi atti, rimessi da organi diversi dalle camere;

tali atti, che costituiscono nel loro insieme la terza fase, sono necessari a

fornire alla legge i requisiti indispensabili perchéé́ essa si trasformi in precetto in

grado di venir applicato.

Il primo di tali atti consiste nella promulgazione che spetta al presidente della

repubblica, costituisce l’atto di imputazione della legge all’ordinamento

generale, quale fonte produttiva di situazioni giuridiche soggettive per tutti i

suoi destinatari. il pdr eredita tale attribuzione dall’ordinamento precedente,

quando il monarca era tenuto a sanzionare e promulgare le leggi. Pertanto, tale

fase costituisce un atto tipicamente presidenziale, necessario per fare sì che

alla legge venga conferita la qualitàà̀ di atto depurato del processo politico

assurge ad oggettiva composizione di interessi e quindi capace di essere

osservato imparzialmente da tutti. Nel caso in cui il PdR abbia dubbi circa la

legittimitàà̀, anziché promulgarla, potrebbe rinviarla alle camere, ma nel caso in

cui queste la riapprovassero egli non potrebbe ulteriormente rifiutarsi,

dovendola infine promulgare.

Pubblicazione è il procedimento necessario ai fini dell’acquisizione di efficacia

della legge, che deve essere conosciuta/resa conoscibile. Da vita, inoltre, alla

cd. vacatio, periodo che intercorre tra il giorno di pubblicazione della legge e

quello di entrata in vigore, ordinariamente 15 giorni, ma puòà̀ essere anche più

breve o piùà̀ lungo a seconda di come sia previsto.

9. particolare attenzione riserva la costituzione alle leggi di amnistia e di

indulto (ATIPICHE) in relazione alla loro natura di provvedimenti di clemenza cd.

collettiva, la cui concessione era rimessa al PdR, ma solo in questo caso viene

rimessa all’intervento camerale. Tali istituti sono derogatori della legge penale

e in particolare l’amnistia elimina per un periodo determinato l’antigiuridicitàà̀ di

un fatto normalmente considerato reato (cd. abolitio criminis), senza eliminare

l’astratta previsione punitiva relativa a certi comportamenti; mentre tramite

l’indulto, l’ordinamento rinuncia all’esecuzione della pena principale, la quale

viene in tutto o in parte condonata o commutata in pena diversa. L’amnistia

estingue il reato, l’indulto la pena. La concessione muove da motivi che

prendono corpo dalla coscienza della comunitàà̀, segnalando ragioni politiche

importanti e l’intervento camerale appare importante ad attuare valutazioni di

cd. politica criminale relative all’atto da adottare. In seguito alla modifica

dell’art 79 viene rimessa interamente alle camere (escludendo così il PdR dalla

procedura e mantenendo in capo a questo solo un intervento ordinario in sede

di promulgazione/rinvio alle Camere) la funzione di clemenza collettiva da

esercitarsi, con legge approvata da una maggioranza dei due terzi, sia nella

votazione articolo per articolo, che in quella finale. Non possono inoltre divenire

oggetto di referendum abrogativo.

10. altra funzione che viene attribuita al Parlamento, oltre a quella di

legislativa, è quella di sindacato/controllo politico sul Governo, volta ad

accertare il modo in cui esso procede a gestire l’indirizzo politico statale al fine

di farne valere, eventualmente, la responsabilitàà̀ politica. Si esercita attraverso

una serie di istituti di varia natura, taluni previsti costituzionalmente, altri

regolati dai regolamenti parlamentari.

11. Tra questi particolare attenzione va agli strumenti del cd. sindacato

ispettivo, che permette, tramite un’attivitàà̀ di informazione sulla condotta del

governo, alle minoranze di verificare il modo di procedere di ess. A tale finalitàà̀

rispondono i due istituti di interpellanza e l’interrogazione; si tratta di domande

rivolte per iscritto da parlamentari al Governo stesso, per acquisire informazioni

su fatti che riguardano l’attivitàà̀ politica di questo, si differenziano tra loro per

l’oggetto e gli effetti. L’interrogazione ha finalitàà̀ conoscitiva ed è volta ad

accertare se un fatto sia vero, o se il governo ne sia informato, se intendere

prendere provvedimenti o se intende comunicare alla camera documenti o

notizie, o per avere informazioni e spiegazioni su un oggetto determinato.

L’interpellanza ha finalitàà̀ conoscitiva e di controllo ed è volta ad accertare i

motivi e gli intendimenti della condotta del Governo su questioni che

riguardano aspetti puntuali della sua politica, di particolare rilievo o di carattere

generale. In un secondo momento, i regolamenti camerali introdussero le cd.

interrogazioni a risposta immediata, nonchéé́ interpellanze urgenti (definite con

procedimento abbreviato al Senato) cui vanno riservati ampi spazi e tempi di

svolgimento.

12. gli atti di indirizzo sono ulteriori strumenti posti al servizio delle assemblee,

che permettono, di orientare l’operato dell’esecutivo, correggendone eventuali

distorsioni rispetto al programma presentato.

a. Mozione: ha come fine la promozione di un dibattito o di una delibera della

camera. Questa puòà̀ essere presenta da un capogruppo o da dieci deputati o,

ancora, da otto senatori ogniqualvolta intendano scatenare una discussione o

voto dell’assemblea su un dato argomento. L’oggetto puòà̀ essere vario così

come le circostanze che ne provocano la presentazione.

b. Risoluzione: condivide con il primo contenuto e finalitàà̀, ma se ne discosta

per la sede di adozione, che è la Commissione. Queste consistono nelle

conclusioni dell’esame di affari assegnati alla Commissione quando questa non

sia tenuta a riferire al plenum, costituendo lo strumento attraverso cui le

commissioni esprimono il loro orientamento o il loro indirizzo, esaurito il

dibattito.

c. Le commissioni in sede politica (fase di confronto) si riuniscono per ascoltare

e discutere comunicazioni del governo. essa ricorre quando l’o.d.g. Indica solo il

titolo dell’argomento da trattare senza specificare il tipo di iniziativa. Spetta al

rappresentante del governo fare le comunicazioni, a cui segue un dibattito

durante in quale il primo e ciascuna parte politica confrontano i rispettivi

orientamenti. Con tale strumento si puòà̀ inoltre concretare una attivitàà̀ di

consulenza, che manifesta una vera e propria funzione di indirizzo e controllo

delle Camere nei confronti del Governo.

13. la costituzione ha previsto che, talvolta, la funzione di controllo del governo

venga esercitata in forma legislativa. Ciòà̀ accade con riferimento ad aspetti

cruciali della politica, sia estera che interna, la cui gestione richiede un

intervento diretto e un’espressa manifestazione di consenso da parte delle

Camere, attraverso l’applicazione di specifiche leggi, volte a confermare le

iniziative del governo in materia di: conclusione dei trattati internazionali e

manovra di bilancio.

L’art 80 richiede il coinvolgimento delle camere per la stipulazione d

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A.A. 2024-2025
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tamaghag di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Cariola Agatino.