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Procedimento decentrato consta di un “assorbimento delle attivitàà̀
deliberative” che spettano al plenum e questa volta la commissione agisce in
“sede deliberante”. L’art 72 prevede che ciascun regolamento camerale possa
definire in che casi e con quali forme l’esame e l‘approvazione del progetto di
legge vanno deferiti alla commissione, in quanto nessuna attivitàà̀ in tali casi
spetta al plenum. Per tutta una serie di svantaggi che possono sorgere durante
l’esame, il c.3 dell’art. 73 ha posto una serie di garanzie: la predisposizione di
forme di pubblicitàà̀ dei lavori delle commissioni in sede deliberante da
approntarsi con norme e regolamenti. La garanzia di maggior peso consiste
nella possibilitàà̀ che, fino al momento dell’approvazione definitiva del progetto
di legge, il Governo, un decimo dei componenti della camera e un quinto dei
componenti della commissione possano chiedere la “remissione in aula”
(trasferimento innanzi al plenum), permettendo così che l’intera assemblea
possa procedere. L’ultimo c. dell’art. 72 pone un’ulteriore garanzia, sancendo
l’obbligatoria adozione del procedimento ordinario (cd. riserva di assemblea)
per l’approvazione dei progetti di legge riguardanti: materia costituzionale ed
elettorale; delegazione legislativa; autorizzazione alla ratifica dei trattati
internazionali; approvazione di bilanci e consuntivi, escludendo per tali casi
appena elencati la possibilitàà̀ di adottar procedimenti diverso da quello
ordinario. Riguardo al primo punto la corte costituzionale ha posto taluni
problemi in materia di interpretazione del concetto di “materia costituzionale”
risolti, gli stessi, da quest’ultima in senso restrittivo, facendo coincidere le leggi
in questione con le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi
costituzionali. (pag. 368)
Procedimento legislativo abbreviato con riferimento ai disegni di legge
dichiarati urgenti (così definiti dal governo). Lo schema di esame coincide con
quello dell’art. 72 c. 2 (procedimento ordinario) e se ne discosta solo per la
maggiore celeritàà̀ dovuta alla riduzione dei termini, senza alterazione di
passaggi fondamentali.
Procedimento misto caratterizzato da un diverso ed ulteriore rapporto tra
commissione e plenum, a metà tra ordinario e decentrato. Questo è disciplinato
esclusivamente dai regolamenti parlamentari e in questo caso la commissione
agisce in sede redigente, occupandosi della discussione e dell’approvazione di
tutti gli emendamenti così da evitare tale adempimento al plenum. I limiti posti
dalla riserva di assemblea e le garanzie di rimessione all’aula valgono anche
qui come è nel caso del p. decentrato.
L’adozione di un procedimento da parte di una camera non vincola l’altra, la
quale si trova libera di seguire per la stessa legge un procedimento diverso, nei
limiti di riserva di assemblea, per i quali la scelta è stata effettuata dal
costituente. Occorre sottolineare che, una volta deliberata una legge da una
camera questa verràà̀ trasmessa all’altra che dovràà̀ procedere a sua volta
all’approvazione, nel caso in cui venissero apportate modifiche, la legge
farebbe avanti e indietro tra le due Camere, fino a quando le assemblee non
giungano a votare il medesimo articolato, senza che vengano apportati ulteriori
emendamenti.
8. Fase integrativa dell’efficacia
Approvata da entrambe le camere nel medesimo testo, la legge è ormai
perfezionata, anche se non è ancora in grado di produrre i suoi effetti.
Rispondono a tale esigenza diversi atti, rimessi da organi diversi dalle camere;
tali atti, che costituiscono nel loro insieme la terza fase, sono necessari a
fornire alla legge i requisiti indispensabili perchéé́ essa si trasformi in precetto in
grado di venir applicato.
Il primo di tali atti consiste nella promulgazione che spetta al presidente della
repubblica, costituisce l’atto di imputazione della legge all’ordinamento
generale, quale fonte produttiva di situazioni giuridiche soggettive per tutti i
suoi destinatari. il pdr eredita tale attribuzione dall’ordinamento precedente,
quando il monarca era tenuto a sanzionare e promulgare le leggi. Pertanto, tale
fase costituisce un atto tipicamente presidenziale, necessario per fare sì che
alla legge venga conferita la qualitàà̀ di atto depurato del processo politico
assurge ad oggettiva composizione di interessi e quindi capace di essere
osservato imparzialmente da tutti. Nel caso in cui il PdR abbia dubbi circa la
legittimitàà̀, anziché promulgarla, potrebbe rinviarla alle camere, ma nel caso in
cui queste la riapprovassero egli non potrebbe ulteriormente rifiutarsi,
dovendola infine promulgare.
Pubblicazione è il procedimento necessario ai fini dell’acquisizione di efficacia
della legge, che deve essere conosciuta/resa conoscibile. Da vita, inoltre, alla
cd. vacatio, periodo che intercorre tra il giorno di pubblicazione della legge e
quello di entrata in vigore, ordinariamente 15 giorni, ma puòà̀ essere anche più
breve o piùà̀ lungo a seconda di come sia previsto.
9. particolare attenzione riserva la costituzione alle leggi di amnistia e di
indulto (ATIPICHE) in relazione alla loro natura di provvedimenti di clemenza cd.
collettiva, la cui concessione era rimessa al PdR, ma solo in questo caso viene
rimessa all’intervento camerale. Tali istituti sono derogatori della legge penale
e in particolare l’amnistia elimina per un periodo determinato l’antigiuridicitàà̀ di
un fatto normalmente considerato reato (cd. abolitio criminis), senza eliminare
l’astratta previsione punitiva relativa a certi comportamenti; mentre tramite
l’indulto, l’ordinamento rinuncia all’esecuzione della pena principale, la quale
viene in tutto o in parte condonata o commutata in pena diversa. L’amnistia
estingue il reato, l’indulto la pena. La concessione muove da motivi che
prendono corpo dalla coscienza della comunitàà̀, segnalando ragioni politiche
importanti e l’intervento camerale appare importante ad attuare valutazioni di
cd. politica criminale relative all’atto da adottare. In seguito alla modifica
dell’art 79 viene rimessa interamente alle camere (escludendo così il PdR dalla
procedura e mantenendo in capo a questo solo un intervento ordinario in sede
di promulgazione/rinvio alle Camere) la funzione di clemenza collettiva da
esercitarsi, con legge approvata da una maggioranza dei due terzi, sia nella
votazione articolo per articolo, che in quella finale. Non possono inoltre divenire
oggetto di referendum abrogativo.
10. altra funzione che viene attribuita al Parlamento, oltre a quella di
legislativa, è quella di sindacato/controllo politico sul Governo, volta ad
accertare il modo in cui esso procede a gestire l’indirizzo politico statale al fine
di farne valere, eventualmente, la responsabilitàà̀ politica. Si esercita attraverso
una serie di istituti di varia natura, taluni previsti costituzionalmente, altri
regolati dai regolamenti parlamentari.
11. Tra questi particolare attenzione va agli strumenti del cd. sindacato
ispettivo, che permette, tramite un’attivitàà̀ di informazione sulla condotta del
governo, alle minoranze di verificare il modo di procedere di ess. A tale finalitàà̀
rispondono i due istituti di interpellanza e l’interrogazione; si tratta di domande
rivolte per iscritto da parlamentari al Governo stesso, per acquisire informazioni
su fatti che riguardano l’attivitàà̀ politica di questo, si differenziano tra loro per
l’oggetto e gli effetti. L’interrogazione ha finalitàà̀ conoscitiva ed è volta ad
accertare se un fatto sia vero, o se il governo ne sia informato, se intendere
prendere provvedimenti o se intende comunicare alla camera documenti o
notizie, o per avere informazioni e spiegazioni su un oggetto determinato.
L’interpellanza ha finalitàà̀ conoscitiva e di controllo ed è volta ad accertare i
motivi e gli intendimenti della condotta del Governo su questioni che
riguardano aspetti puntuali della sua politica, di particolare rilievo o di carattere
generale. In un secondo momento, i regolamenti camerali introdussero le cd.
interrogazioni a risposta immediata, nonchéé́ interpellanze urgenti (definite con
procedimento abbreviato al Senato) cui vanno riservati ampi spazi e tempi di
svolgimento.
12. gli atti di indirizzo sono ulteriori strumenti posti al servizio delle assemblee,
che permettono, di orientare l’operato dell’esecutivo, correggendone eventuali
distorsioni rispetto al programma presentato.
a. Mozione: ha come fine la promozione di un dibattito o di una delibera della
camera. Questa puòà̀ essere presenta da un capogruppo o da dieci deputati o,
ancora, da otto senatori ogniqualvolta intendano scatenare una discussione o
voto dell’assemblea su un dato argomento. L’oggetto puòà̀ essere vario così
come le circostanze che ne provocano la presentazione.
b. Risoluzione: condivide con il primo contenuto e finalitàà̀, ma se ne discosta
per la sede di adozione, che è la Commissione. Queste consistono nelle
conclusioni dell’esame di affari assegnati alla Commissione quando questa non
sia tenuta a riferire al plenum, costituendo lo strumento attraverso cui le
commissioni esprimono il loro orientamento o il loro indirizzo, esaurito il
dibattito.
c. Le commissioni in sede politica (fase di confronto) si riuniscono per ascoltare
e discutere comunicazioni del governo. essa ricorre quando l’o.d.g. Indica solo il
titolo dell’argomento da trattare senza specificare il tipo di iniziativa. Spetta al
rappresentante del governo fare le comunicazioni, a cui segue un dibattito
durante in quale il primo e ciascuna parte politica confrontano i rispettivi
orientamenti. Con tale strumento si puòà̀ inoltre concretare una attivitàà̀ di
consulenza, che manifesta una vera e propria funzione di indirizzo e controllo
delle Camere nei confronti del Governo.
13. la costituzione ha previsto che, talvolta, la funzione di controllo del governo
venga esercitata in forma legislativa. Ciòà̀ accade con riferimento ad aspetti
cruciali della politica, sia estera che interna, la cui gestione richiede un
intervento diretto e un’espressa manifestazione di consenso da parte delle
Camere, attraverso l’applicazione di specifiche leggi, volte a confermare le
iniziative del governo in materia di: conclusione dei trattati internazionali e
manovra di bilancio.
L’art 80 richiede il coinvolgimento delle camere per la stipulazione d