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Vicepresidenti riveste una connotazione eminentemente politica. Il
Vicepresidente non si pone come centro autonomo di poteri e di responsabilità
costituzionali. Il Vicepresidente dovrà operare, dunque, come un delegato del
Presidente del Consiglio.
Ministri senza portafoglio, espressione con cui si qualificano i componenti del
Governo che non sono posti a capo di un dicastero. Dal punto di vista
organizzativo essi fanno capo alla Presidenza del Consiglio, disponendo,
peraltro, di un apparato di supporto per la propria attività; hanno anche pieno
diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio dei ministri. A differenza dei
Ministri con portafoglio questi sono istituiti attingendo al potere di
autoorganizzazione riconosciuto all’esecutivo e nominati con decreto del
Presidente del Consiglio che provvede anche a definire le competenze loro
delegate.
I Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio. I Sottosegretari non fanno
parte del Governo e non sono organi costituzionali. Non partecipano alle sedute
del Consiglio dei ministri, ma posso intervenire, quali rappresentanti del
governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari. Una
posizione particolare, tra i vari Sottosegretari, è riservata al Sottosegretario
della Presidenza del Consiglio, che svolge la funzione di segretario del Consiglio
dei ministri ed è proposto al segretario generale della Presidenza del Consiglio.
La legge n.81 del 2001 ha introdotto la figura di Viceministro anch’essa non
prevista dalla Costituzione. Posso essere nominati Viceministri al massimo dieci
Sottosegretari, cui sono conferite deleghe. La delega è conferita dal Ministro
competente, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Presidente del consiglio. Possono partecipare, se invitati, al Consiglio dei
ministri, limitatamente a questioni o argomenti riguardanti la loro delega e
senza diritto di voto.
Il nostro ordinamento prevede i Comitati interministeriali, costituiti da più
Ministri e, in alcuni casi, anche da funzionari e da esperti. Essi si limitano a
preparare e coordinare l’attività del Consiglio dei ministri in determinati ambiti.
Tra tali Comitati ha assunto un ruolo particolare, anche se recentemente
ridimensionato, il CIPE (Comitato interministeriale programmazione
economica). Altri comitati degni di menzione sono il Consiglio supremo di difesa
e il CIIS (Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza). Il primo è
previsto dalla costituzione, che si limita ad attribuire la presidenza al Capo di
Stato. Invece il CIIS ha funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del
Consiglio, in ordine agli indirizzi generali ed agli obiettivi fondamentali da
perseguire nel quadro della politica informativa di sicurezza.
Il Presidente del Consiglio può disporre, con proprio decreto, l’istituzione di
particolari Comitati di Ministri, cui sono affidate la funzione di esaminare, in via
preliminare, questioni di comune competenza, nonché quella di esprimere
pareri su direttive dell’attività di Governo e su problemi di rilevante importanza
da sottoporre al Consiglio dei ministri. Differiscono da quelli interministeriali
dalla modalità di costituzione, che non avviene per legge, bensì in forza di un
atto governativo.
Infine, i Commissari cui spetta la guida di singoli settori amministrativi, pur
non avendo qualifica di Ministri. Essi non possono controfirmare i decreti del
Capo di Stato, non partecipano alle sedute del Consiglio dei ministri, non
godono delle prerogative in ambito processual-penalistico, rispondono del loro
operato non alle Camere, ma al Governo.
3. La relazione fiduciaria
La costituzione disciplina il rapporto fiduciario che lega il Governa al
Parlamento. Ai sensi dell’art. 94, comma1, Cost., il Governo deve avere la
fiducia delle Camere, entro dieci giorni dalla sua formazione, che si perfeziona
con il giuramento, il Governo si presenta alle Camere. Per l’istaurazione della
relazione fiduciaria, la Costituzione stabilisce che debba farsi ricorso ad una
mozione motivata e votata in forma palese, per appello nominale.
La mozione di fiducia si colloca nel genus delle mozioni, strumenti con cui
alcuni membri dell’assemblea sollecitano una sua deliberazione; in tal caso non
sorge autonomamente dall’organo assembleare, ma si rende necessaria a
seguito dell’atto adottato da un altro organo. La richiesta di motivazione
attesta e conferma il ruolo della mozione quale mezzo attraverso cui il
Parlamento ha modo di incidere sul programma del Governo, impegnando i due
organi al perseguimento del programma stesso. Il voto palese implica una
diretta assunzione di responsabilità da parte di ciascun parlamentare difronte
agli elettori.
La Costituzione prevede che la sfiducia sia contenuta in un’apposita mozione,
firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e che non possa
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Anche
alla mozione di sfiducia si applica la previsione generale di cui all’art. 94comma
2, Cost., secondo cui questa deve essere motivata e votata per appello
nominale, volendosi fare della mozione di sfiducia, uno strumento da cui
ottenere utili indicazioni sull’individuazione dell’opposizione e sulle ragioni della
rottura della relazione fiduciaria, in vista dell’accertamento della possibilità di
costituire un nuovo Governo. (Il governo battuto da un voto di sfiducia ha
l’obbligo giuridico di dimettersi).
Nella prassi dei rapporti tra Parlamento e Governo, le crisi dell’esecutivo non
hanno visto un coinvolgimento formale delle Camere, dal momento che la
rottura della relazione fiduciaria si è consumata attraverso un’iniziativa
dell’esecutivo, che, verificato il mutamento della forma politica che ne
permetteva l’esistenza, ha rassegnato le dimissioni.
La prassi delle crisi realizzatesi in forma extraparlamentare, quantunque non
prevista dalla Costituzione, non è da essa neppure esclusa e deve ritenersi
legittima alla luce dell’autonomia di apprezzamento e della libertà di dimissioni
che vanno riconosciuti all’esecutivo.
Le dimissioni dell’esecutivo possono essere conseguenza di altre cause:
1. La morte del Presidente del Consiglio, l’impedimento permanente, la
cessazione o la sospensione dalla carica per motivi inerenti alla sua persona
2. L’elezione di un nuovo Presidente della Repubblica, il Presidente entrante,
secondo una norma di correttezza costituzionale, respingerà le dimissioni.
3. Lo svolgimento di elezioni politiche, in vista dell’accertamento della
permanenza del rapporto fiduciario
4. Le dimissioni della maggioranza dei Ministri, che, al pari di quelle del
Presidente del Consiglio, attestino il venir meno della maggioranza del
governo.
Della crisi di Governo si distingue il rimpasto, che presuppone il mantenimento
del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento e si realizza con la
sostituzione di qualcuno dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio.
Il Governo dimissionario rimane in carica, per il disbrigo degli affari correnti,
fino alla nomina dei nuovi ministri, espressione che intende escludere tutti gli
atti che impegnino l’indirizzo politico e la responsabilità del Governo di fronte al
Parlamento, eccezion fatta per la controfirma dei decreti presidenziali di
scioglimento delle Camere e di indizione delle elezioni.
4 Governo e strumenti attuativi dell’indirizzo politico in settori strategici, tra
normativa e prassi. In particolare: il ciclo di bilancio.
Qualche breve cenno deve farsi all’evoluzione del ruolo del Governo nel
rapporto con gli altri organi costituzionali, evoluzione che, all’interno di un
modello tuttora parlamentare, ha visto una non trascurabile valorizzazione
dell’esecutivo nella definizione dell’indirizzo politico e nella realizzazione di
questo.
Il governo può utilizzare, nella suddetta attività di realizzazione del proprio
indirizzo politico, rilevanti poteri di condizionamento della funzione legislativa
previsti dai regolamenti parlamentari, sia sul versante della programmazione
dei lavori assembleari, che su quello del procedimento legislativo. Quanto al
primo ambito, il Governo può contare su un tempo predeterminato e certo per
l’esame dei disegni di legge presentati, imponendo che i periodi di discussione
del testo siano fissati nel calendario dei lavori parlamentari; nel secondo
ambito, esso può avvalersi di una corsia preferenziale in Parlamento, per
l’esame della manovra di bilancio e della legge comunitaria.
Fisal compact, siglato nel marzo 2012, impone agli stati sottoscrittori il
principio del pareggio di bilancio, da sancire possibilmente a livello
costituzionale.
In particolare, il nuovo testo dell’art. 81 Cost. dispone che lo Stato assicura
l’equilibro tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi
avverse e di quelle favorevoli del ciclo economico, sicché pare più corretto
parlare di “equilibrio”, piuttosto che di “pareggio” di bilancio. A tal fine, il terzo
comma dello stesso art. 81 Cost. impone in maniera rigorosa l’obbligo di
copertura delle leggi di spesa.
Il principio di equilibrio di bilancia si applica non solo allo stato, ma anche a
tutto il complesso delle pubbliche amministrazioni. Art. 97 Cost., modificato
anch’esso dalla suddetta legge costituzionale, dispone che le pubbliche
amministrazioni, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito
pubblico. Le nuove regole si estendono, poi, anche alle regioni ed agli enti
locali, come prevede il nuovo art. 119 Cost., sul quale pure è intervenuta la
legge cost. n.1 del 2012, precisando che essi hanno autonomia finanziaria nel
rispetto dell’equilibrio dei rispettivi bilanci, e concorrono ad assicurare
l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento
dell’Unione europea.
La riforma in oggetto ha disposto, altresì, che il contenuto della legge di
bilancio siano stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluto dei
componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge
costituzionale.
Il ciclo di bilancio si compone di vari passaggi procedurali: 1. Il documento di
economia e finanza, 2. La nota di aggiornamento del DEF, 3. Il disegno di legge
di bilancio, 4. Il disegno di legge di assestamento, 5. Gli eventuali disegni di
legge collegati alla manovra di finanza pubblica.
La legge di bilancio contiene il bilancio di previsione, che rappresenta il
fondamento per la gestione finanziaria dello stato. La legge di bilancio si
articola in due sezioni. La prima contiene le dispo