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IL POTERE ESECUTIVO.
Con la funzione amministrativa lo stato svolge una attività effettiva e concreta per raggiungere i
propri fini. Viene svolta dal governo e dai suoi organi da esso dipendenti oltre che dagli organi di
uffici ed enti minori. Con essa si raggiunge sia l’attività in senso proprio che la determinazione
dell’indirizzo politico-amministrativo.
Gli organi del potere esecutivo: Il governo e gli organi dipendenti.
Il potere esecutivo è il complesso di organi centrali e periferici con al vertice il governo o i ministeri
(apparato di stato di settore, organo costituzionale). Vi sono anche alcuni settori che pur dipendendo
dal dipartimento della presidenza del consiglio (pari opportunità; alla protezione civile; funzione
pubblica ecc) svolgono l’indirizzo politico in seno al consiglio dei ministri o possono svolgere
attività amministrativa: sono i ministeri senza portafoglio.
Il governo della repubblica è composto dal presidente del consiglio e dai ministri. Il governo è
organo individuale, il presidente è organo collegiale ed il consiglio dei ministri è organo complesso
(insieme di più organi).
E’ istituito il consiglio di gabinetto, composto da alcuni ministeri che coordinano con il presidente
del consiglio l'indirizzo politico. E’ sorto per la prima volta nel 1983, con deliberazione formale del
Consiglio dei Ministri, ed oggi ha assunto un ruolo importante ma potrebbe finire con la creazione di
ministeri di tipo A e altri di tipo B. Negli ultimi governi il consiglio non è stato attuato.
I Sottosegretari di Stato non entrano a far parte del governo in senso stretto ma esercitano funzioni
di rilevanza costituzionale o solo amministrative.
L'organizzazione del presidente del consiglio disciplina l'attribuzione del Consiglio dei Ministri, del
presidente del consiglio, dei sottosegretari di Stato, i rapporti fra Stato-regioni-province a
ordinamento autonomo, la podestà normativa del governo e l'organizzazione del presidente del
consiglio.
A partire dalla XIV legislatura il numero dei ministri è fissato in 12. Essi sono: affari esteri; interno;
giustizia; difesa; economia e finanze; attività produttive; politiche agricole e forestali; ambiente e
tutela del territorio; infrastrutture e trasporti; lavoro salute e politiche sociali; istruzione, Università e
ricerca; beni e attività culturali. Dal 2001 sono stati aggiunti il mistero della comunicazione e il
ministero della salute. Oggi sono 14.
Allo scopo di snellire il funzionamento dei pubblici apparati sono state create le agenzie, strutture
che svolgono attività di carattere tecnico-operativo di interesse nazionale esercitate da ministeri e da
enti pubblici. Essi operano al servizio degli enti localin della regione e del comune.
La presidenza del consiglio si articola in un Segretariato generale e in dipartimenti, i quali si
articolano in ufficio e servizi.
La pubblica amministrazione svolge attività amministrativa: attiva, consultiva e di controllo.
Con l'attiva si realizzano i fini che essa è chiamata per seguire; con l'attività consultiva gli organi di
essa forniscono consigli o pareri. I pareri si dividono in: facoltativi quando sono chiesti dell'organo
attivo; obbligatori quando l'organo attivo deve per legge richiederli; vincolanti quando l'organo
attivo ha l'obbligo di richiederli e nell'emanare l'atto si deve uniformare.
L'attività amministrativa di controllo è diretta a sindacare, con controllo di legittimità e di merito, gli
atti o l'operato degli organi di amministrazione attiva.
Accanto a queste 3 funzioni ve ne è una quarta che è quella di indirizzo e coordinamento che rientra
nei compiti attribuiti al presidente del consiglio nei confronti dei ministri.
Oltre agli uffici centrali e periferici dello stato entrano a far parte della locuzione “pubblica
amministrazione” gli uffici degli enti pubblici sia territoriali che non territoriali (parastato, camere di
commercio ecc). Gli atti emanati da questi uffici hanno la stessa forza ed efficacia, nei confronti del
cittadino, degli atti statali. 22
I principi costituzionali sulla pubblica amministrazione.
Alcuni principi relativi alla pubblica amministrazione possono essere desunti nella costruzione
quasi a voler sottolineare che essa costituisca una parte essenziale dell'intera organizzazione dello
Stato. Un primo principio attiene alla organizzazione dei pubblici uffici: deve essere determinata
dalla legge formale. Con legge si deve provvedere all'ordinamento della presidenza del consiglio e
dalla determinazione del numero dei ministeri e le disposizioni di legge devono assicurare il buon
andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. La buona amministrazione tende a
raggiungere la miglior efficienza ed efficacia: l'efficienza sta ad indicare che la pubblica
amministrazione deve seguire i fini ad essa assegnati dalla legge; l'efficacia si valuta mettendo a
confronto i risultati ottenuti con gli obiettivi programmati. L'amministrazione è imparziale: i
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione; è prevista la possibilità stabilita con legge
di limitazioni all'iscrizione a partiti politici dei magistrati, dei militari di carriera ecc.
Il principio di imparzialità richiederebbe che l'attività della p.a. si svolga in contraddittorio con gli
interessati in modo che venga esercitata non nel mistero e nel segreto degli uffici, ma in modo
palese.
Altro principio è quello della legalità che può essere distinto in principio di legalità formale
(l'amministrazione deve agire nei limiti della legge, ma è libera di compiere le sue scelte) e
sostanziale (l' amministrazione deve agire conformamente alla legge): nessuna prestazione personale
o patrimoniale può essere imposta se non in base alle leggi.
Al principio di democraticità l'attività amministrativa dovrà ispirare alle effettive esigenze della
collettività popolare ed essere sottoposta al controllo da parte dei rappresentanti del popolo
(riconoscimento dei diritti generalizzato ai documenti amministrativi, al fine di assicurare libera
circolazione dell'informazione).
Efficacia della pubblica amministrazione: agli impieghi nella pubblica amministrazione si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Il concorso è lo strumento valido per garantire la
selezione dei più capaci.
La costituzione prevede una tutela dei cittadini nei confronti degli atti della pubblica
amministrazione stabilendo che i funzionari dipendenti dello Stato degli enti pubblici sono
direttamente responsabileisecondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritto: la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici o contro gli atti
della pubblica amministrazione sarà ammessa tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi innanzi alla giurisdizione ordinaria e amministrativa. La responsabilità dello Stato è solidale
con quella del dipendente: tutti possono agire in giudizio della tutela dei propri diritti interessi
legittimi. Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se si tratta di atti o
provvedimenti emanati dal governo nell'esercizio di poteri politici. Per la loro natura non possono
essere lesive nei diritti soggettivi né di interessi legittimi e sono sottratti al controllo giurisdizionale
non perché atti politici ma perché inidonei a provocare lesioni di situazioni giuridiche soggettive, in
quanto manca la compressione del momento della libertà. La legge istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali non contiene alcuna norma che escluda la tutela giurisdizionale verso
particolare categoria di atti. La formazione del governo
La formazione del governo costituisce un procedimento, cioè si articola in una serie di atti diretti alla
formazione di un atto finale: la nomina del governo. Questa procedura si inizia ogni volta che un
governo presenti le dimissioni, accettate dal presidente della repubblica. Il presidente della
repubblica nomina il presidente del consiglio dei ministri e su proposta di questo nomina i ministri.
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Le norme del procedimento non sono scritte ed il presidente della repubblica ha un margine di
discrezionalità per la scelta del presidente dl consiglio. Con la nuova legge elettorale maggioritaria
tale discrezionalità è venuta meno, in quanto la nomina del presidente del consiglio è affidata al
leader che vince. Ruolo attivo e propositivo viene assunto dal presidente della repubblica in caso di
crisi del sistema e coinvolge il modo in cui lo stesso esercita tale funzione.
Il procedimento si apre con la consultazione da parte del presidente della repubblica: in essa si
concentra l’opinione di personalità (ex presidenti della repubblica; capigruppo parlamentari ecc) per
la conclusione della crisi. A conclusione di tali consultazioni, il capo dello stato avrà elementi tali da
individuare il nuovo presidente del consiglio e con maggiori probabilità di riuscita di ottenere la
fiducia alle camere per il nuovo governo.
In condizioni difficili il presidente della repubblica affida l’incarico esplorativo ad una personalità
(presidenti delle camere) per provvedere a svolgere delle consultazioni ristrette. Cosa diversa è
invece il preincarico: con esso il presidente della repubblica affida ad una personalità politica, che
conferirà l’incarico, il compito di svolgere ulteriori consultazioni. Con esso la personalità assume
l’incarico ma con riserva di rifiutarlo.
Questi inizierà le consultazioni e chiederà ai partiti di redigere insieme il programma e la lista dei
ministri. Se anche questo incaricato non riesce, il presdiente della repubblica rinvia il governo
dimissionario in parlamenti per chiarire le posizioni con i partiti. Se il governo dimissionario non
riesce ad avere una maggioranza, il presidente della repubblica scioglie con messaggio motivato le
camere e rinvia al corpo elettorale il responso.
Con il sistema maggioritario si è reso più celere la creazione del governo che viene affidato al leader
della coalizione che vince nel paese. La nomina del presidente del consiglio e dei ministri avviene
con il giuramento nelle mani del presidente della repubblica e con il decreto di nomina da parte del
presidente della repubblica. Il governo entro 10 giorni dalla nomina deve presentarsi alle camere per
avere la fiducia.
La costituzione non prevede che il governo presenti alle camere il programma. Esso però è implicito
nel sistema. Le camere votano la fiducia al governo sulla base degli obiettivi da raggiungere. Dalla
fiducia, il programma diviene una funzione che da astratto deve concretizzarsi, divie