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IL POTERE ESECUTIVO.

Con la funzione amministrativa lo stato svolge una attività effettiva e concreta per raggiungere i

propri fini. Viene svolta dal governo e dai suoi organi da esso dipendenti oltre che dagli organi di

uffici ed enti minori. Con essa si raggiunge sia l’attività in senso proprio che la determinazione

dell’indirizzo politico-amministrativo.

Gli organi del potere esecutivo: Il governo e gli organi dipendenti.

Il potere esecutivo è il complesso di organi centrali e periferici con al vertice il governo o i ministeri

(apparato di stato di settore, organo costituzionale). Vi sono anche alcuni settori che pur dipendendo

dal dipartimento della presidenza del consiglio (pari opportunità; alla protezione civile; funzione

pubblica ecc) svolgono l’indirizzo politico in seno al consiglio dei ministri o possono svolgere

attività amministrativa: sono i ministeri senza portafoglio.

Il governo della repubblica è composto dal presidente del consiglio e dai ministri. Il governo è

organo individuale, il presidente è organo collegiale ed il consiglio dei ministri è organo complesso

(insieme di più organi).

E’ istituito il consiglio di gabinetto, composto da alcuni ministeri che coordinano con il presidente

del consiglio l'indirizzo politico. E’ sorto per la prima volta nel 1983, con deliberazione formale del

Consiglio dei Ministri, ed oggi ha assunto un ruolo importante ma potrebbe finire con la creazione di

ministeri di tipo A e altri di tipo B. Negli ultimi governi il consiglio non è stato attuato.

I Sottosegretari di Stato non entrano a far parte del governo in senso stretto ma esercitano funzioni

di rilevanza costituzionale o solo amministrative.

L'organizzazione del presidente del consiglio disciplina l'attribuzione del Consiglio dei Ministri, del

presidente del consiglio, dei sottosegretari di Stato, i rapporti fra Stato-regioni-province a

ordinamento autonomo, la podestà normativa del governo e l'organizzazione del presidente del

consiglio.

A partire dalla XIV legislatura il numero dei ministri è fissato in 12. Essi sono: affari esteri; interno;

giustizia; difesa; economia e finanze; attività produttive; politiche agricole e forestali; ambiente e

tutela del territorio; infrastrutture e trasporti; lavoro salute e politiche sociali; istruzione, Università e

ricerca; beni e attività culturali. Dal 2001 sono stati aggiunti il mistero della comunicazione e il

ministero della salute. Oggi sono 14.

Allo scopo di snellire il funzionamento dei pubblici apparati sono state create le agenzie, strutture

che svolgono attività di carattere tecnico-operativo di interesse nazionale esercitate da ministeri e da

enti pubblici. Essi operano al servizio degli enti localin della regione e del comune.

La presidenza del consiglio si articola in un Segretariato generale e in dipartimenti, i quali si

articolano in ufficio e servizi.

La pubblica amministrazione svolge attività amministrativa: attiva, consultiva e di controllo.

Con l'attiva si realizzano i fini che essa è chiamata per seguire; con l'attività consultiva gli organi di

essa forniscono consigli o pareri. I pareri si dividono in: facoltativi quando sono chiesti dell'organo

attivo; obbligatori quando l'organo attivo deve per legge richiederli; vincolanti quando l'organo

attivo ha l'obbligo di richiederli e nell'emanare l'atto si deve uniformare.

L'attività amministrativa di controllo è diretta a sindacare, con controllo di legittimità e di merito, gli

atti o l'operato degli organi di amministrazione attiva.

Accanto a queste 3 funzioni ve ne è una quarta che è quella di indirizzo e coordinamento che rientra

nei compiti attribuiti al presidente del consiglio nei confronti dei ministri.

Oltre agli uffici centrali e periferici dello stato entrano a far parte della locuzione “pubblica

amministrazione” gli uffici degli enti pubblici sia territoriali che non territoriali (parastato, camere di

commercio ecc). Gli atti emanati da questi uffici hanno la stessa forza ed efficacia, nei confronti del

cittadino, degli atti statali. 22

I principi costituzionali sulla pubblica amministrazione.

Alcuni principi relativi alla pubblica amministrazione possono essere desunti nella costruzione

quasi a voler sottolineare che essa costituisca una parte essenziale dell'intera organizzazione dello

Stato. Un primo principio attiene alla organizzazione dei pubblici uffici: deve essere determinata

dalla legge formale. Con legge si deve provvedere all'ordinamento della presidenza del consiglio e

dalla determinazione del numero dei ministeri e le disposizioni di legge devono assicurare il buon

andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. La buona amministrazione tende a

raggiungere la miglior efficienza ed efficacia: l'efficienza sta ad indicare che la pubblica

amministrazione deve seguire i fini ad essa assegnati dalla legge; l'efficacia si valuta mettendo a

confronto i risultati ottenuti con gli obiettivi programmati. L'amministrazione è imparziale: i

pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione; è prevista la possibilità stabilita con legge

di limitazioni all'iscrizione a partiti politici dei magistrati, dei militari di carriera ecc.

Il principio di imparzialità richiederebbe che l'attività della p.a. si svolga in contraddittorio con gli

interessati in modo che venga esercitata non nel mistero e nel segreto degli uffici, ma in modo

palese.

Altro principio è quello della legalità che può essere distinto in principio di legalità formale

(l'amministrazione deve agire nei limiti della legge, ma è libera di compiere le sue scelte) e

sostanziale (l' amministrazione deve agire conformamente alla legge): nessuna prestazione personale

o patrimoniale può essere imposta se non in base alle leggi.

Al principio di democraticità l'attività amministrativa dovrà ispirare alle effettive esigenze della

collettività popolare ed essere sottoposta al controllo da parte dei rappresentanti del popolo

(riconoscimento dei diritti generalizzato ai documenti amministrativi, al fine di assicurare libera

circolazione dell'informazione).

Efficacia della pubblica amministrazione: agli impieghi nella pubblica amministrazione si accede

mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Il concorso è lo strumento valido per garantire la

selezione dei più capaci.

La costituzione prevede una tutela dei cittadini nei confronti degli atti della pubblica

amministrazione stabilendo che i funzionari dipendenti dello Stato degli enti pubblici sono

direttamente responsabileisecondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in

violazione di diritto: la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici o contro gli atti

della pubblica amministrazione sarà ammessa tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi

legittimi innanzi alla giurisdizione ordinaria e amministrativa. La responsabilità dello Stato è solidale

con quella del dipendente: tutti possono agire in giudizio della tutela dei propri diritti interessi

legittimi. Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se si tratta di atti o

provvedimenti emanati dal governo nell'esercizio di poteri politici. Per la loro natura non possono

essere lesive nei diritti soggettivi né di interessi legittimi e sono sottratti al controllo giurisdizionale

non perché atti politici ma perché inidonei a provocare lesioni di situazioni giuridiche soggettive, in

quanto manca la compressione del momento della libertà. La legge istitutiva dei tribunali

amministrativi regionali non contiene alcuna norma che escluda la tutela giurisdizionale verso

particolare categoria di atti. La formazione del governo

La formazione del governo costituisce un procedimento, cioè si articola in una serie di atti diretti alla

formazione di un atto finale: la nomina del governo. Questa procedura si inizia ogni volta che un

governo presenti le dimissioni, accettate dal presidente della repubblica. Il presidente della

repubblica nomina il presidente del consiglio dei ministri e su proposta di questo nomina i ministri.

23

Le norme del procedimento non sono scritte ed il presidente della repubblica ha un margine di

discrezionalità per la scelta del presidente dl consiglio. Con la nuova legge elettorale maggioritaria

tale discrezionalità è venuta meno, in quanto la nomina del presidente del consiglio è affidata al

leader che vince. Ruolo attivo e propositivo viene assunto dal presidente della repubblica in caso di

crisi del sistema e coinvolge il modo in cui lo stesso esercita tale funzione.

Il procedimento si apre con la consultazione da parte del presidente della repubblica: in essa si

concentra l’opinione di personalità (ex presidenti della repubblica; capigruppo parlamentari ecc) per

la conclusione della crisi. A conclusione di tali consultazioni, il capo dello stato avrà elementi tali da

individuare il nuovo presidente del consiglio e con maggiori probabilità di riuscita di ottenere la

fiducia alle camere per il nuovo governo.

In condizioni difficili il presidente della repubblica affida l’incarico esplorativo ad una personalità

(presidenti delle camere) per provvedere a svolgere delle consultazioni ristrette. Cosa diversa è

invece il preincarico: con esso il presidente della repubblica affida ad una personalità politica, che

conferirà l’incarico, il compito di svolgere ulteriori consultazioni. Con esso la personalità assume

l’incarico ma con riserva di rifiutarlo.

Questi inizierà le consultazioni e chiederà ai partiti di redigere insieme il programma e la lista dei

ministri. Se anche questo incaricato non riesce, il presdiente della repubblica rinvia il governo

dimissionario in parlamenti per chiarire le posizioni con i partiti. Se il governo dimissionario non

riesce ad avere una maggioranza, il presidente della repubblica scioglie con messaggio motivato le

camere e rinvia al corpo elettorale il responso.

Con il sistema maggioritario si è reso più celere la creazione del governo che viene affidato al leader

della coalizione che vince nel paese. La nomina del presidente del consiglio e dei ministri avviene

con il giuramento nelle mani del presidente della repubblica e con il decreto di nomina da parte del

presidente della repubblica. Il governo entro 10 giorni dalla nomina deve presentarsi alle camere per

avere la fiducia.

La costituzione non prevede che il governo presenti alle camere il programma. Esso però è implicito

nel sistema. Le camere votano la fiducia al governo sulla base degli obiettivi da raggiungere. Dalla

fiducia, il programma diviene una funzione che da astratto deve concretizzarsi, divie

Dettagli
A.A. 2013-2014
58 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher simona.calzolari.73 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale italiano e comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Longo Fabio.