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Ordinamento dello stato italiano

Il potere legislativo

Il potere legislativo è attribuito al Parlamento, che si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; il Parlamento è un organo complesso, formato da due organi collegiali. La Costituzione ha adottato il sistema bicamerale, il sistema più diffuso nelle democrazie classiche. Alcuni hanno affidato il potere a una sola camera (unicameralismo). Il bicameralismo è proprio degli stati federali, nei quali accanto a una camera che rappresenta il popolo, vi è l'altra che rappresenta i singoli stati membri. Alcuni stati hanno (Francia, Gran Bretagna, Irlanda, ecc) adottato un bicameralismo imperfetto o limitato. Tali forme si hanno quando una camera è prevalente sull'altra. Le nostre camere sono a forma di bicameralismo perfetto.

Il parlamento in seduta comune

Dal Parlamento come organo, va distinto il Parlamento in seduta comune. È un organo a se stante, collegiale, composto da deputati e senatori e integrato dai delegati delle regioni per l'elezione del Presidente della Repubblica. I casi in cui il Parlamento in seduta comune si riunisce sono:

  • Elezione e giuramento del presidente della repubblica;
  • Messa in stato d'accusa del presidente della repubblica;
  • Elezioni dei componenti del CSM;
  • Elezione di 5 giudici della corte costituzionale e compilazione ogni 9 anni di un elenco di persone dal quale sorteggiare, in caso di necessità, i 16 giudici aggregati alla corte cost. per i giudizi in materia penale.

Quando il Parlamento è in seduta comune, l'ufficio di presidenza è quello della Camera dei Deputati. Il regolamento della Camera è applicato nelle riunioni del Parlamento in seduta comune, salvo la facoltà di decidere norme diverse.

La forma delle camere

Elezione ed ordinamenti democratici

In una società democratica, i governanti devono essere espressi dai governati con governi di estrazione popolare. La democrazia (intesa come governo di estrazione popolare) esprime già solo per questo il concetto di elettività nella costituzione mediante l'elezione per la formazione degli organi costituzionali dello stato. Si distinguono due forme di governanti: il modo democratico e quello non democratico. Il primo si esaurisce con l'elezione nelle forme e nei vari sistemi; il secondo nell'eredità, nella cooptazione e nella conquista. Scopo dell'elezione è scegliere i migliori per capacità politiche. Nei moderni stati di partiti la scelta degli elettori viene influenzata non solo dalle persone, ma anche dall'orientamento politico. Il voto dell'elettore ha due significati: di designare l'ufficio dei candidati e di approvare il programma politico del partito. Eccezioni sono il Senato della Repubblica, ove accanto ai senatori eletti vi si trovano anche quelli nominati dal Presidente della Repubblica per meriti alla patria nel campo letterario, sociale, scientifico, artistico (5 senatori a vita) o designati dalla costituzione (gli ex presidenti della repubblica). La costituzione non si esprime riguardo al sistema elettorale per l'elezione delle camere, ma non vi può essere sistema maggioritario e deve essere adottato un sistema che garantisca le minoranze.

La rappresentanza politica

Le elezioni conferiscono ai governanti la rappresentanza. La costituzione dispone che ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione. Mentre nella rappresentanza sociale il rapporto produce effetti che si riconducono al rappresentato, per la rappresentanza politica:

  • Gli eletti non rappresentano gli elettori ma la nazione;
  • Non esiste un rapporto giuridico tra eletto ed elettore ed anzi gli eletti sono senza vincolo di mandato;
  • Non si possono revocare gli eletti;
  • Il rapporto è bilaterale e non trilaterale come nella rappresentanza (rappresentante, rappresentato, terzo).

La rappresentanza politica è studiata come rappresentanza di interessi generali o collettivi visti nel loro insieme come rappresentanza di opinioni o struttura organizzatoria, intesa a collegare mediante elezioni un gruppo al suo ente di preferenza. Da queste indicazioni si deduce che la rappresentanza è vaga, fondata sull'elezione, è un modo di designazione ai pubblici uffici. Preferibile ad altri (eredità) tutte le volte che i governanti sono in collegamento con i governati, anche perché gli organi dotati di rappresentanza politica non sono da ritenere solo rappresentativi. Rappresentanza e rappresentatività vanno distinti. La rappresentanza è il momento dell'autorità (lo stato rappresentativo, gli organi rappresentativi); la rappresentatività attiene al momento della libertà e trova il suo fondamento nel consenso che viene stabilito tra governanti e governati. Questa rappresentatività è connessa agli interessi generali, con la verifica ex post. La rappresentanza politica come attribuita agli organi elettivi può rivelarsi priva di un contenuto se non trova conferma nell'effettività e nella rappresentatività degli organi stessi.

Elettorato attivo ed elettorato passivo

Le camere sono elette dai cittadini che godono del diritto di elettorato attivo; per la Camera i cittadini che hanno 18 anni e per il Senato i cittadini che hanno 25 anni. Sono eleggibili e godono di elettorato passivo, tutti gli elettori che entro il giorno delle elezioni compiono 25 anni per la Camera e 40 anni per il Senato. La legge cost. 1/2000 ha modificato l'art. 48 cost. assicurando ai cittadini residenti all'estero il diritto di voto. La legge cost. 1/2001 ha modificato gli artt. 56 e 57 con l'attribuzione di 12 deputati alla circoscrizione estero della Camera e di 6 senatori alla corrispondente circoscrizione al Senato. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile, o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale disposta dalla legge. Non hanno diritto al voto:

  • Coloro che sono stati dichiarati falliti, per il periodo del fallimento e non oltre 5 anni dalla data della sentenza del fallimento;
  • Coloro che sono ritenute pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità, siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
  • I sottoposti a misure di sicurezza o a libertà vigilata o al divieto di soggiorno in un comune o in una provincia;
  • I condannati a pena che importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o l'interdizione temporanea, per il tempo della durata.

Per avere il diritto di elettorato passivo si deve essere iscritti nelle liste elettorali di un comune. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono avere cariche elettive o ricoprire uffici pubblici.

I sistemi elettorali

Sistema elettorale sta a indicare le norme e i regolamenti che disciplinano la ripartizione dei seggi per la rappresentanza di un corpo. Si basano sul carattere maggioritario o non maggioritario. Con esso si designa quale sia la maggioranza dei votanti e si mantiene la volontà degli altri votanti in minoranza. Con i sistemi maggioritari si assegnano ai candidati la maggioranza (relativa, assoluta, qualificata) dei seggi elettorali attribuiti al collegio. Questo sistema presenta alcuni vantaggi: evita l'eccessivo frazionamento dei partiti; è più stabile.

Gli svantaggi: fa perdere all'atto elettorale il significato di ideologie, e determina un travisamento della volontà popolare sul piano nazionale, favorendo la supremazia di due partiti. Il sistema proporzionale si propone di assicurare alle parti un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti dai partiti, con la conseguenza che i risultati delle elezioni potrebbero creare problemi per la creazione e la stabilità dei governi. Il sistema maggioritario crea stabilità di governi rispetto alla rappresentatività delle assemblee, mentre per il proporzionale accade il contrario.

I caratteri del voto

Il voto è personale, eguale, libero e segreto. È personale: nessuno può recarsi a votare per altri, con esclusione di elettori fisicamente impediti (i ciechi, gli amputati per mani), che votano con l'ausilio di un elettore della famiglia o altro volontariamente scelto. Non è ammesso voto per procura. È eguale: ciascun voto ha eguale valore. È violato quando non si attribuisce la ripartizione dei seggi. Non è ammesso il voto plurimo (il capofamiglia che voti per tutta la famiglia). È libero: sia la legge che l'ordinamento devono vietare che l'elettore subisca alcuna forma di pressione. La legge non può vietare che l'elettore sia condizionato da altri fattori. È segreto: assicura la libertà. La segretezza del voto viene assicurato dallo stato con la creazione delle schede; delle cabine; ecc. Votare è un dovere civico. Non è giuridicamente obbligatorio. L'iscrizione nei certificati di buona condotta per 5 anni non è più applicata.

Il procedimento elettorale e l'assegnazione dei seggi

Le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sono disciplinati da decreti legislativi. La nuova disciplina elettorale deriva dal referendum del '93 su alcune disposizioni vigenti per l'elezione del Senato: ha trasformato il sistema elettorale del Senato da misto (sostanzialmente proporzionale) in un sistema prevalente maggioritario. Si è uniformata anche l'elezione della Camera dei Deputati con il sistema maggioritario e con il proporzionale. Il procedimento elettorale delle due camere si apre con il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri che indice le elezioni. Le elezioni delle camere devono aver luogo entro 60 giorni dalla fine della legislatura.

La seconda fase riguarda la designazione dei candidati e la presentazione delle candidature. I partiti o i gruppi politici che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato devono presentare al Ministero dell'Interno i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature. La presentazione delle candidature per i collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato ed alla Camera. Se le due elezioni sono in contemporanea, il membro della Camera ancora in funzione che accetta la candidatura per l'altra camera decade dal mandato. La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da un numero di elettori variante da un minimo di 3500 a un massimo di 5000, nella regione con un milione di abitanti. Regole analoghe valgono per la Camera dei Deputati e norme particolari disciplinano la presentazione di liste concorrenti. Con la presentazione e la pubblicazione delle candidature si apre la campagna elettorale che dura fino al giorno precedente le elezioni (tranne per la disciplina dell'affissione e degli stampati). La par condicio prevede regole per l'accesso ai mezzi di informazione, di propaganda elettorale, a mezzo stampa. La legge vieta che la pubblica amministrazione faccia propaganda elettorale, mentre ammette i sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti degli elettori nei 15 giorni precedenti le elezioni. Norme sulla campagna elettorale anche nelle elezioni comunali e provinciali.

L'elezione si svolge in due giorni presso le sezioni del collegio elettorale. Ciascuna sezione è costituita da un seggio elettorale composto da un presidente e quattro scrutatori, di cui 1 a scelta del presidente con funzioni di vicepresidente, e un segretario. L'elezione del Senato avviene su base regionale: tale disposizione è stata interpretata nel senso che le regioni costituiscono la maggiore circoscrizione nel cui ambito si svolgono le operazioni elettorali. Il sistema adottato per l'elezione del Senato è maggioritario ad unico turno con correttivo proporzionale. In base a questo sistema il seggio è attribuito al candidato che otterrà la maggioranza anche relativa dei voti. Con questo sistema vengono assegnati 238 seggi. I rimanenti 77 seggi vengono assegnati al recupero proporzionale, e assegnati ai gruppi di candidati collegati che hanno ottenuto la somma più elevata dei voti non utilizzati per ottenere i seggi nei collegi uninominali. L'ufficio elettorale regionale procede a determinare la cifra elettorale di ogni gruppo sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti con il sistema maggioritario. La cifra elettorale di ogni gruppo è divisa (secondo il metodo Hondt) per 1, 2, 3 fino a raggiungere il numero dei seggi da ricoprire. All'interno di ciascun gruppo i seggi vengono assegnati determinando la cifra elettorale dei singoli candidati, moltiplicando per 100 il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non eletto con il sistema maggioritario e dividendo per il totale dei voti validi espressi nel collegio; il seggio viene assegnato ai candidati con più preferenze.

Il sistema elettorale della Camera è simile a quello del Senato (maggioritario con un correttivo proporzionale) ma presenta differenze. Per le candidature al Senato possono essere presentati solo in un solo collegio, alla Camera possono essere presentate oltre che nel collegio uninominale, anche in tre liste di recupero proporzionale a livello circoscrizionale. Alla Camera vengono utilizzate due schede: con una l'elettore sceglie il candidato nel collegio uninominale, con l'altra vota una lista. La nuova legge elettorale ha introdotto una clausola di sbarramento secondo il quale soltanto le liste che raggiungono 4% dei voti su scala nazionale sono ammesse al recupero proporzionale. In ciascun collegio il seggio è assegnato al candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti. Ogni candidato di un collegio uninominale deve collegarsi ad una o più liste, cui aderisce con la presentazione della candidatura. Questo allo scopo dello scorporo proporzionale, cioè per l'assegnazione di un quarto dei seggi con metodo proporzionale. L'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista, data dalla somma dei voti conseguiti dalle liste nelle sezioni elettorali della circoscrizione, detratto per ciascun collegio in cui è stato eletto il candidato collegato alla medesima lista un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, più uno e non inferiore al 25% dei voti validamente espressi nel collegio. Viene determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun partito secondo il sistema proporzionale, prendendo la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno. I seggi verranno assegnati ai candidati delle liste che hanno ottenuto più alte cifre circoscrizionali. La proclamazione degli eletti avviene, nella Camera dei Deputati, ad opera dell'ufficio centrale circoscrizionale per quanto riguarda i candidati che nei collegi uninominale hanno ottenuto maggior voti; e dal presidente dell'ufficio per quanto riguarda i candidati compresi nelle liste. Nel Senato il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti e l'ufficio elettorale regionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi di ogni gruppo, i candidati del gruppo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale esclusi i candidati eletti con il sistema maggioritario.

I candidati eletti entrano nel pieno dell'esercizio delle loro funzioni dalla proclamazione così come i senatori acquistano le prerogative della carica per il solo fatto di essere stati eletti o proclamati. Se nel Senato si libera un seggio si procede all'elezione suppletiva; se il seggio è nel collegio uninominale si proclama l'elezione del candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale nel sistema proporzionale, sempre da parte dell'ufficio elettorale regionale. Stessa cosa succede per la Camera dei Deputati per il sistema uninominale, mentre nel sistema proporzionale il seggio è attribuito nell'ambito della stessa circoscrizione al candidato che nella lista era l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista.

Differenziazione fra le due camere

La differenza tra le due camere può essere descritta:

  • Età diversa per l'acquisto del diritto di elettorato attivo e passivo;
  • La Camera è composta da 630 membri; il Senato da 315 più i senatori a vita; Il numero è stato stabilito nel 1963, mentre in precedenza era ammesso un deputato ogni 80.000 abitanti o frazione superiore a 40.000 abitanti e un senatore ogni 250.000 abitanti o frazione superiore a 100.000;
  • Il rapporto rappresentativo (n. abitanti/seggio) è più elevato al Senato per il numero inferiore di eletti;
  • Sono parzialmente diverse le elezioni;
  • La Camera dei Deputati è elettiva, mentre nel Senato ci sono anche i senatori a vita; le elezioni sono ogni 5 anni mentre nel passato si prevedeva in 5 anni per la Camera e 6 per il Senato;
  • I regolamenti delle camere dispongono in modo diverso per l'iter dei disegni di legge.

Ineleggibilità ed incapacità parlamentare

Sono escluse alcune categorie di soggetti che ricoprono determinati uffici per l'elezione di Deputato o Senatore, mentre per altre categorie è stato stabilito che non possano essere contemporaneamente deputato o senatore e altre cariche pubbliche e devono scegliere tra le due. La prima ipotesi si chiama ineleggibilità, la seconda incompatibilità. Con l'ineleggibilità il soggetto non perde il diritto di elettorato passivo: tale diritto non può essere esercitato finché dura l'ineleggibilità. Se un candidato è eletto nonostante la sua ineleggibilità l'elezione è nulla. Le persone colpite da ineleggibilità sono distinti in tre gruppi:

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher simona.calzolari.73 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale italiano e comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Longo Fabio.
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