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Funzioni della giustizia costituzionale
Alcune funzioni sono estranee al controllo di costituzionalità ma riconducibili ad una natura più propriamente politica:
- Competenza in materia elettorale
- Giustizia politica (giudizio accusa Presidente della repubblica)
- Accertamento degli impedimenti del presidente
- Incostituzionalità dei partiti politici
I sistemi di giustizia costituzionale possono essere:
- Diffusi vs accentrai
- Sindacato preventivo vs successivo
- Concreto vs astratto
Normativa vigente italiana funzioni della giustizia costituzionale:
- Legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge di stato e regione
- Conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato
- Conflitti di attribuzione tra stato e regioni
- Giudizio di accusa presidente della repubblica
- Ammissibilità referendum abrogativo
Giudizio di legittimità costituzionale: Funzione più significativa = risolvere una controversia i cui termini consistono nel dubbio se
Determinate norme prodotte da atti legislative possono essere in contrasto con norme costituzionali. L'oggetto del giudizio è precisato dall'articolo 134 e comprende leggi e atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni, ovvero:
- Leggi costituzionali e di revisione costituzionale
- Leggi ordinarie dello Stato e delle regioni
- Atti aventi forza di legge, decreti legge e legislativi
- Referendum abrogativi (articolo 75)
- Statuti delle regioni ordinarie
Il parametro di giudizio consiste nella verifica della legittimità di un atto confrontandolo con la Costituzione o le leggi di revisione costituzionale. In alcuni casi, quando la Costituzione non pone un limite al legislatore ma fa un rinvio ad altre fonti, il parametro è costituito dalle norme interposte come le leggi di delegazione (articolo 76), le intese con le confessioni religiose, i trattati internazionali, ecc.
Il limite per il giudizio è che esso si svolga entro i limiti della questione sollevata, ma è possibile derogare se l'illegittimità di altre disposizioni legislative deriva dalla decisione.
adottata trattasidi illegittimità consequenziale. Due modi per attivare il giudizio: 1. Accesso in via principale, possibile per (St vs Reg. e ProvAut. - Reg. vs St e ProvAut. - ProvAut vs altra ProvAut. e Reg. – Reg. Trentino vs ProvAut.) Prima disciplina più favorevole allo stato sia per vizi denunciabili (lo stato poteva attivare il giudizio per qualsiasi vizio della legge regionale mentre le regioni solo per eccesso di competenza dello stato), sia per momento in cui attivare giudizio (stato poteva attivare sindacato preventivo mentre regione successivo). Ora stato regioni posizione di parità processuale, St. e Reg. attivare giudizio solo per eccesso di competenza in più sindacato successivo per entrambe. 2. Accesso in via d'eccezione o incidentale, il giudizio non si instaura autonomamente ma sorge come incidente nel corso e nell'ambito di un processo dinanzi ad un giudice comune. La scelta di privilegiare questo tipo di accesso chefaccia perno sulla delibazione preliminare di un giudice risponde alla ratio di evitare che ci sia un ricorso eccessivo. Per giudice è inteso non solo gli organi giurisdizionali comuni ma anche gli organi che pur essendo esterni all'ordine giudiziario svolgano funzione giurisdizionale (corte dei conti, csm consigli comunali), mentre per giudizio si intende tutti i procedimenti contenziosi attivati dinnanzi ad un giudice. Il giudice deve valutare la non manifeste infondatezza e la rilevanza della questione, il procedimento si attiva nel momento in cui il giudice con un'ordinanza di remissione sospende il processo e trasmette gli atti alla corte costituzionale. La corte risolve la controversia con una decisione che può assumere la forma di ordinanza (ritrasmette atti al giudice o rigetta senza entrare nel merito) o la forma della sentenza che può essere di rito o di merito. Le sentenze di merito si distinguono in sentenze di rigetto o di accoglimento.dalla parte interpretata in modo incostituzionale.5. Sentenze di accoglimento parziale = il giudice dichiara incostituzionale solo una parte della norma, salvando il resto.6. Sentenze di accoglimento condizionato = il giudice dichiara incostituzionale la norma, ma stabilisce che essa rimanga in vigore per un certo periodo di tempo, al fine di consentire al legislatore di intervenire e correggere la situazione.7. Sentenze di accoglimento con riserva di legge = il giudice dichiara incostituzionale la norma, ma stabilisce che essa rimanga in vigore fino a quando il legislatore non intervenga con una nuova legge.- Significato delle sentenze correttive: il giudice non entra nel merito della questione, si limita a evidenziare che l'interpretazione del giudice non è corretta.
- Significato delle sentenze monitorie: non viene dichiarata l'incostituzionalità della norma, ma si manifestano le motivazioni per cui potrebbe essere dichiarata tale in futuro, in modo che il parlamento possa intervenire.
- In alcuni ordinamenti è possibile graduare l'efficacia delle decisioni nel tempo. In Italia, gli effetti delle sentenze sono rigidamente predeterminati, tuttavia la costituzione ha posto dei limiti agli effetti retroattivi, dando vita alle pronunce di incostituzionalità sopravvenuta e ha differito nel tempo gli effetti di alcune sentenze per dare la possibilità al legislatore di intervenire.
- Conflitti di attribuzione: l'articolo 134 spetta alla corte costituzionale giudicare i conflitti di attribuzione che sorgono tra i poteri dello stato, tra lo stato e le regioni e tra le regioni.
- Articolo 37
l.cost.n1 1953 Conflitti tra poteri dello stato possono insorgere tra organi che sono competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere al quale appartengono
Potere dello stato = organo a cui compete dichiarare la volontà definitiva del potere a cui appartiene (Pr.R.-C.cost.-Camere-CdM-Csm-C.conti-giudici)
Art 39 l.cost.n1 1953 il giudizio si può essere attivato dalla regione quando lo stato o un'altra regione violi con un atto la sua sfera di competenza costituzionale o dallo stato quando ritenga che un atto della regione abbia violato la sua sfera di competenza costituzionale
Oggetto del conflitto = alcuni ritengono sia la competenza che viene invase altri ritengono che sia l'atto invasivo della competenza
Parametro di giudizio = norme costituzionali che determinano la sfera di attribuzioni, che assegnano le competenze, non qualsiasi vizio di legittimità costituzionale. Ma può essere integrato anche da norme
primarieConflitti positivi = entrambe le parti si ritengono competenti in un determinato settore
Conflitti negativi = nessuna della parti si ritiene competente ad intervenire
Conflitti reali = carattere della concretezza si basano su un fatto concreto
Conflitti virtuali = indipendenti da un fatto concreto (non previsto in Italia)
Atti suscettibili di scatenare conflitto = interpretazione estensiva, qualsiasi atto (amministrativo-regolamentare-giurisdizionale) tranne atto legislativo