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Assetto del parlamento:
1. Camera dei deputati (deputati eletti per 5 anni) elettiva ma solo nell’ultima parte
dell’esperienza statutaria l’elettorato attivo spetterà a tutti i cittadini maschi (suffragio
universale maschile nell’elezioni del 1919, percorso molto lento, prima spettava solo a
pochissimi soggetti). Lo statuto prevedeva che il re potesse sciogliere anticipatamente la
camera (succedeva spesso a causa delle instabilità della maggioranza)
2. Senato composto da membri nominati a vita dal re (vitalizi). Lo statuto non individuava il
numero, era illimitato. Elemento importante perché quando sua via si afferma ls forma di
governo parlamentare i governi avranno necessità di avere maggioranza alla camera ma
anche al senato. Quando non c’era maggioranza al senato, si chiedeva di eleggere tanti
senatori quanti servivano per ottenere la maggioranza.
3. Il procedimento legislativo questo era esercitato collettivamente dal re e le due camere: la
legge era tale se approvata da entrambe le camere (bicameralismo differenziato quanto a
composizione, un bicameralismo paritario quanto alla disciplina del procedimento legislativo.
Non sarà propriamente paritario quando si affermò la fiducia in via di prassi perché la fiducia
passava prevalentemente con la camera elettiva). L’unica differenza presente nel
procedimento legislativo tra camera e senato, riguardava le leggi finanziarie o che
imponessero tributi (lo statuto prevedeva che questi venissero presentati e discussi prima alla
camera- art. 10).
4. Governo: è il re che nomina e revoca i ministri. Nella prassi si affermo una carica (come
esponente politico che poteva catalizzare intorno a se una maggioranza parlamentare) che lo
statuto non prevedeva: presidente del consiglio. Prima il potere esecutivo apparteneva solo al
re. Sulla fiducia, (art. 67) poteva esserci una responsabilità politica che si affianco alla
responsabilità penale dei ministri rispetto al parlamento.
5. Magistratura. Caratteristica importante: limitazione delle garanzie di indipendenza del potere
giudiziario rispetto al parlamento. Le garanzie del potere giudiziario erano inamovibili dopo tre
10
anni. Era presente una debolezza complessiva del potere giudiziario e una poca indipendenza
del potere politico. Non si parlava dei soggetti che facevano parte del potere giudiziario
(pubblici ministeri).
6. Diritti di libertà (rapporto autorità-libertà). Esiste un catalogo di diritti di liberà nello statuto ma
prevedeva solo libertà individuali (poche libertà e diritti sociali. “questi diritti avrebbero fatto
virare l’ordinamento verso un regime socialista”). In termini di tutela di questi diritti, c’erano
problemi legati alla flessibilità dello statuto (lo statuto enunciava alcuni diritti di libertà ma li
enunciava in termini vaghi e generici con larghi rinvii al legislatore) e debolezza del potere
giudiziario (debolezza nella tutela dei diritti). Grande soggetto che in questa stagione poteva
limitare il diritto di libertà nei casi previsti dalla legge, era la polizia, corpo di funzionari che
dipende dal governo ovvero espressione della maggioranza quindi si può assistere ad un uso
improprio di questo potere (no il giudice come al giorno d’oggi, che è un soggetto
indipendente). L’art. 26 dello statuto (“libertà personali guarantite”), è molto differente dall’ art.
13 della nostra costituzione.
Con l’art. 28 la costituzione consente il legislatore a censurare la stampa.
Per quanto riguarda le libertà collettive, esiste solo quella di riunione ma l’art. in questione (32)
è molto distaccato: la libertà di riunione era citata ma solo per quanto riguarda luoghi privati, il
resto era lasciato in mano alla polizia (avrebbero potuto vietarlo). Per esempio non veniva
nominata la libertà di associazione
- In epoca statutaria si afferma una forma di stato accentrata (su modello francese) senza
regioni. Dopo l’Unità si discusse su la possibilità di introdurre le regioni ma il modello
accentrato, la diffidenza per i poteri locali, il rischio che attraverso le regioni potessero
rinfocolarsi distanze separatistiche, il rischio di rinascita dei i vecchi stati preunitari che
vennero riuniti con fatica, furono le ragioni per le quali le regioni non vennero introdotte.
- Conseguenze dello statuto flessibile:
1. Sul piano del governo la flessibilità consentì di adattare la forma di governo verso un modello
ambiguamente parlamentare, con il re che mantenne sempre un’area nell’indirizzo politico
(sopratutto in politica estera e militare) fino alla fine dell’epoca statutaria. In via
consuetudinaria si affermò la fiducia ma la forma di governo non diventò mai completamente
parlamentare. Il governo divenne un soggetto che si appoggiava al re da una parte e il
parlamento attraverso la fiducia dall’altra. Poteva quindi accadere che il capo dello stato
sciogliesse il parlamento, cosa che in una forma di governo parlamentare non accadrebbe. Ci
si avvicinò ancora di più ad una forma di governo parlamentare con Giolitti che riuscì a
catalizzare meglio la maggioranza parlamentare. Quindi è vero che il governo riuscì a
strappare al re alcune prerogative (infornate dei senatori, potere di nomina dei ministri,
emersione della prassi del presidente del consiglio) ma non avvenne quell’evoluzione
compiuta che parallelamente in UK avvenne.
2. Sul piano delle fonti la flessibilità dello statuto determinò l’emersione di atti normativi che lo
statuto non prevedeva (solo leggi e regolamenti come fonti attuative della legge in capo al re e
quindi al governo). Nacquero atti con forza di legge adottati dal governo: decreti legislativi (atti
del governo adottati su delega del parlamento), decreti legge (adottati in casi di necessità e
urgenza, che non permettevano al parlamento di intervenire subito e quindi interveniva il
governo adottando questo atto che nasce sul terreno della prassi), delega in caso di guerra,
chiamata delega dei pieni poteri (il parlamento approvava una legge con la quale trasferiva il
potere legislativo al governo per tutto il periodo di guerra. Con queste deroghe si sono
realizzate le leggi di unificazione amministrativa del Paese), stato d’assedio (in caso di
disordine in alcune zone, il governo proclamava lo stato d’assedio, ovvero attribuiva all’attività
militare poteri straordinari, in quelle determinate zone).
Oltre ad atti con forza di legge la flessibilità dello statuto consentì la nascita di regolamenti
diversi da quelli previsti dall’art. 6 (regolamenti esecutivi) dello statuto. Nella prassi nacquero
anche regolamenti autorizzati dalla legge a derogare i suoi contenuti o sostituire parte dei suoi
contenuti (delegificazione: una legge consente ad un regolamento, quindi fonte inferiore, di
innovare i contenuti della legge).
3. La flessibilità dello statuto favorirà anche la crisi dello stato liberale, quindi avvento dello stato
fascista. Vittorio Emanuele III si rifiutò di firmare il decreto legge che avrebbe proclamato lo
stato d’assedio quindi contenere la minaccia dei fascisti (conseguenza: il governo di dimette,
la marcia su Roma ha successo). Il vero e proprio atto di rottura con il governo liberale avverrà
però con le leggi fascistissime anche se molti ritengano che avvenne già con la marcia su
Roma o anche quando la camera dei deputati espulse dal proprio seno i parlamentari
Aventiniani (le opposizioni). 11
Tappe principali che instaurano il nuovo regime:
Nel 1923 (subito dopo la nascita del governo Mussolini) il decreto legge legalizza la milizia
volontaria (squadre militari fasciste) che diventa un corpo agli ordini del capo del governo. La
confusione che si cominciò a creare da subito tra la funzione e il ruolo del capo del governo e la
funzione e il ruolo del partito, fu una confusione tipica dei governi autoritari.
Nel 1923 si ha una riforma elettorale importante con la quale si voterà nelle elezioni del ‘24: legge
Acerbo. Nel ’19 (ultimi anni dell’esperienza liberale) venne introdotta una legge di tipo
proporzionale (prevede un meccanismo di assegnazione dei deputati in proporzioni ai voti ottenuti
da ciascuna lista) che aveva sostituito le leggi maggioritarie, ed erano emersi i grandi partiti di
massa (socialista, popolare…) che emergono solo negli ultimi anni. Questa legge diede una svolta
effimera perché la marcia su Roma avrebbe rivoluzionato tutto.
La legge del ’23. Questa legge innestò anche sulla legge di tipo proporzionale un grande premio
di maggioranza cioè che la lista più votata che avesse ottenuto almeno il 25% di voti (1/4)
avrebbe ottenuto il 65% dei seggi. Questa legge venne creata in favore del partito fascista che
infatti ottenne il 65% dei voti. La legge Acerbo fu un ulteriore tassello verso un regime autoritario e
con questa legge in questo contesto apparve un istituto che tornerà in forme diverse nella nostra
storia repubblicana: premio di maggioranza che affida alla lista più votata un numero maggiore di
seggi.
05/10
Leggi fasciatissime- 2263/1925:
- Il presidente del consiglio era nato (1901 decreto Zanardelli) e si era sviluppato come un “primo
tra i pari". Era quindi un organo non immaginato come un sovraordinato. Questo assetto venne
stravolto dalla legge del ‘25: il primo ministro si vede riconoscere nuovi poteri, e si sviluppa un
assetto gerarchico del governo con a capo il primo ministro. Avviene una trasformazione del
governo: passa da essere un organo centrato sul principio di collegialità ad essere centrato su
fortissimi poteri esercitati dal capo del governo che non si chiama più presidente del consiglio.
- Si sopprime l’istituto della fiducia. Si abbandona la componente parlamentare affermata sul
terreno della prassi. Si esplicita che il capo del governo risponde del suo operato solo davanti
al re (in quel momento significava poco vista la forza del capo del governo ma si rivelerà
decisiva quando il regime crollerà nel ‘43) quindi non più davanti al parlamento.
- Al capo del governo vengono riconosciuti importanti prerogative nei confronti del parlamento,
in particolare che l’ordine del giorno delle camere avesse necessità del consenso del capo del
governo, quindi le camere perdevano una prerogativa che tradizionalmente era ricondotta alla
loro autonomia (decidevano da sole quali elementi trattare).
- Il governo si vedeva riconosciute nuove importanti prerogative nel procedimento di formazione
delle leggi. Una legge anche respinta dalle camere poteva, su proposta del capo del governo,
essere messa di nuovo in votazione dopo 3 mesi dalla prima votazione, oppure una proposta
bocciata dalla camera poteva essere trasme