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Assetto del parlamento:

1. Camera dei deputati (deputati eletti per 5 anni) elettiva ma solo nell’ultima parte

dell’esperienza statutaria l’elettorato attivo spetterà a tutti i cittadini maschi (suffragio

universale maschile nell’elezioni del 1919, percorso molto lento, prima spettava solo a

pochissimi soggetti). Lo statuto prevedeva che il re potesse sciogliere anticipatamente la

camera (succedeva spesso a causa delle instabilità della maggioranza)

2. Senato composto da membri nominati a vita dal re (vitalizi). Lo statuto non individuava il

numero, era illimitato. Elemento importante perché quando sua via si afferma ls forma di

governo parlamentare i governi avranno necessità di avere maggioranza alla camera ma

anche al senato. Quando non c’era maggioranza al senato, si chiedeva di eleggere tanti

senatori quanti servivano per ottenere la maggioranza.

3. Il procedimento legislativo questo era esercitato collettivamente dal re e le due camere: la

legge era tale se approvata da entrambe le camere (bicameralismo differenziato quanto a

composizione, un bicameralismo paritario quanto alla disciplina del procedimento legislativo.

Non sarà propriamente paritario quando si affermò la fiducia in via di prassi perché la fiducia

passava prevalentemente con la camera elettiva). L’unica differenza presente nel

procedimento legislativo tra camera e senato, riguardava le leggi finanziarie o che

imponessero tributi (lo statuto prevedeva che questi venissero presentati e discussi prima alla

camera- art. 10).

4. Governo: è il re che nomina e revoca i ministri. Nella prassi si affermo una carica (come

esponente politico che poteva catalizzare intorno a se una maggioranza parlamentare) che lo

statuto non prevedeva: presidente del consiglio. Prima il potere esecutivo apparteneva solo al

re. Sulla fiducia, (art. 67) poteva esserci una responsabilità politica che si affianco alla

responsabilità penale dei ministri rispetto al parlamento.

5. Magistratura. Caratteristica importante: limitazione delle garanzie di indipendenza del potere

giudiziario rispetto al parlamento. Le garanzie del potere giudiziario erano inamovibili dopo tre

10

anni. Era presente una debolezza complessiva del potere giudiziario e una poca indipendenza

del potere politico. Non si parlava dei soggetti che facevano parte del potere giudiziario

(pubblici ministeri).

6. Diritti di libertà (rapporto autorità-libertà). Esiste un catalogo di diritti di liberà nello statuto ma

prevedeva solo libertà individuali (poche libertà e diritti sociali. “questi diritti avrebbero fatto

virare l’ordinamento verso un regime socialista”). In termini di tutela di questi diritti, c’erano

problemi legati alla flessibilità dello statuto (lo statuto enunciava alcuni diritti di libertà ma li

enunciava in termini vaghi e generici con larghi rinvii al legislatore) e debolezza del potere

giudiziario (debolezza nella tutela dei diritti). Grande soggetto che in questa stagione poteva

limitare il diritto di libertà nei casi previsti dalla legge, era la polizia, corpo di funzionari che

dipende dal governo ovvero espressione della maggioranza quindi si può assistere ad un uso

improprio di questo potere (no il giudice come al giorno d’oggi, che è un soggetto

indipendente). L’art. 26 dello statuto (“libertà personali guarantite”), è molto differente dall’ art.

13 della nostra costituzione.

Con l’art. 28 la costituzione consente il legislatore a censurare la stampa.

Per quanto riguarda le libertà collettive, esiste solo quella di riunione ma l’art. in questione (32)

è molto distaccato: la libertà di riunione era citata ma solo per quanto riguarda luoghi privati, il

resto era lasciato in mano alla polizia (avrebbero potuto vietarlo). Per esempio non veniva

nominata la libertà di associazione

- In epoca statutaria si afferma una forma di stato accentrata (su modello francese) senza

regioni. Dopo l’Unità si discusse su la possibilità di introdurre le regioni ma il modello

accentrato, la diffidenza per i poteri locali, il rischio che attraverso le regioni potessero

rinfocolarsi distanze separatistiche, il rischio di rinascita dei i vecchi stati preunitari che

vennero riuniti con fatica, furono le ragioni per le quali le regioni non vennero introdotte.

- Conseguenze dello statuto flessibile:

1. Sul piano del governo la flessibilità consentì di adattare la forma di governo verso un modello

ambiguamente parlamentare, con il re che mantenne sempre un’area nell’indirizzo politico

(sopratutto in politica estera e militare) fino alla fine dell’epoca statutaria. In via

consuetudinaria si affermò la fiducia ma la forma di governo non diventò mai completamente

parlamentare. Il governo divenne un soggetto che si appoggiava al re da una parte e il

parlamento attraverso la fiducia dall’altra. Poteva quindi accadere che il capo dello stato

sciogliesse il parlamento, cosa che in una forma di governo parlamentare non accadrebbe. Ci

si avvicinò ancora di più ad una forma di governo parlamentare con Giolitti che riuscì a

catalizzare meglio la maggioranza parlamentare. Quindi è vero che il governo riuscì a

strappare al re alcune prerogative (infornate dei senatori, potere di nomina dei ministri,

emersione della prassi del presidente del consiglio) ma non avvenne quell’evoluzione

compiuta che parallelamente in UK avvenne.

2. Sul piano delle fonti la flessibilità dello statuto determinò l’emersione di atti normativi che lo

statuto non prevedeva (solo leggi e regolamenti come fonti attuative della legge in capo al re e

quindi al governo). Nacquero atti con forza di legge adottati dal governo: decreti legislativi (atti

del governo adottati su delega del parlamento), decreti legge (adottati in casi di necessità e

urgenza, che non permettevano al parlamento di intervenire subito e quindi interveniva il

governo adottando questo atto che nasce sul terreno della prassi), delega in caso di guerra,

chiamata delega dei pieni poteri (il parlamento approvava una legge con la quale trasferiva il

potere legislativo al governo per tutto il periodo di guerra. Con queste deroghe si sono

realizzate le leggi di unificazione amministrativa del Paese), stato d’assedio (in caso di

disordine in alcune zone, il governo proclamava lo stato d’assedio, ovvero attribuiva all’attività

militare poteri straordinari, in quelle determinate zone).

Oltre ad atti con forza di legge la flessibilità dello statuto consentì la nascita di regolamenti

diversi da quelli previsti dall’art. 6 (regolamenti esecutivi) dello statuto. Nella prassi nacquero

anche regolamenti autorizzati dalla legge a derogare i suoi contenuti o sostituire parte dei suoi

contenuti (delegificazione: una legge consente ad un regolamento, quindi fonte inferiore, di

innovare i contenuti della legge).

3. La flessibilità dello statuto favorirà anche la crisi dello stato liberale, quindi avvento dello stato

fascista. Vittorio Emanuele III si rifiutò di firmare il decreto legge che avrebbe proclamato lo

stato d’assedio quindi contenere la minaccia dei fascisti (conseguenza: il governo di dimette,

la marcia su Roma ha successo). Il vero e proprio atto di rottura con il governo liberale avverrà

però con le leggi fascistissime anche se molti ritengano che avvenne già con la marcia su

Roma o anche quando la camera dei deputati espulse dal proprio seno i parlamentari

Aventiniani (le opposizioni). 11

Tappe principali che instaurano il nuovo regime:

Nel 1923 (subito dopo la nascita del governo Mussolini) il decreto legge legalizza la milizia

volontaria (squadre militari fasciste) che diventa un corpo agli ordini del capo del governo. La

confusione che si cominciò a creare da subito tra la funzione e il ruolo del capo del governo e la

funzione e il ruolo del partito, fu una confusione tipica dei governi autoritari.

Nel 1923 si ha una riforma elettorale importante con la quale si voterà nelle elezioni del ‘24: legge

Acerbo. Nel ’19 (ultimi anni dell’esperienza liberale) venne introdotta una legge di tipo

proporzionale (prevede un meccanismo di assegnazione dei deputati in proporzioni ai voti ottenuti

da ciascuna lista) che aveva sostituito le leggi maggioritarie, ed erano emersi i grandi partiti di

massa (socialista, popolare…) che emergono solo negli ultimi anni. Questa legge diede una svolta

effimera perché la marcia su Roma avrebbe rivoluzionato tutto.

La legge del ’23. Questa legge innestò anche sulla legge di tipo proporzionale un grande premio

di maggioranza cioè che la lista più votata che avesse ottenuto almeno il 25% di voti (1/4)

avrebbe ottenuto il 65% dei seggi. Questa legge venne creata in favore del partito fascista che

infatti ottenne il 65% dei voti. La legge Acerbo fu un ulteriore tassello verso un regime autoritario e

con questa legge in questo contesto apparve un istituto che tornerà in forme diverse nella nostra

storia repubblicana: premio di maggioranza che affida alla lista più votata un numero maggiore di

seggi.

05/10

Leggi fasciatissime- 2263/1925:

- Il presidente del consiglio era nato (1901 decreto Zanardelli) e si era sviluppato come un “primo

tra i pari". Era quindi un organo non immaginato come un sovraordinato. Questo assetto venne

stravolto dalla legge del ‘25: il primo ministro si vede riconoscere nuovi poteri, e si sviluppa un

assetto gerarchico del governo con a capo il primo ministro. Avviene una trasformazione del

governo: passa da essere un organo centrato sul principio di collegialità ad essere centrato su

fortissimi poteri esercitati dal capo del governo che non si chiama più presidente del consiglio.

- Si sopprime l’istituto della fiducia. Si abbandona la componente parlamentare affermata sul

terreno della prassi. Si esplicita che il capo del governo risponde del suo operato solo davanti

al re (in quel momento significava poco vista la forza del capo del governo ma si rivelerà

decisiva quando il regime crollerà nel ‘43) quindi non più davanti al parlamento.

- Al capo del governo vengono riconosciuti importanti prerogative nei confronti del parlamento,

in particolare che l’ordine del giorno delle camere avesse necessità del consenso del capo del

governo, quindi le camere perdevano una prerogativa che tradizionalmente era ricondotta alla

loro autonomia (decidevano da sole quali elementi trattare).

- Il governo si vedeva riconosciute nuove importanti prerogative nel procedimento di formazione

delle leggi. Una legge anche respinta dalle camere poteva, su proposta del capo del governo,

essere messa di nuovo in votazione dopo 3 mesi dalla prima votazione, oppure una proposta

bocciata dalla camera poteva essere trasme

Dettagli
A.A. 2021-2022
129 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiarapintucci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Tarli Barbieri Giovanni.