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Tuttavia, nel 1999 fu elaborato il primo testo unico sui beni culturali e

ambientali, con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 490/1999, che

recepiva parte delle indicazioni della Commissione.

Nel 2001, la riforma del Titolo V della Costituzione introdusse significative

• modifiche nella ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia

di beni culturali e ambientali. Ciò rese necessario un adeguamento della

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Diritto Costituzionale dell’ambiente

normativa nazionale, poiché il Decreto Legislativo n. 490/1999 non risultava

più pienamente conforme alla nuova configurazione costituzionale.

Per questo motivo, nel 2002 fu approvata una legge delega volta a

• revisionare la normativa esistente. Successivamente, nel 2004, venne

emanato il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio, noto come Codice dei beni

culturali e del paesaggio.

Repubblica e territorio (Art. 114 Cost.) —> Inizialmente, nell’art. 9, il termine

"Repubblica" era sinonimo di Stato, unico soggetto responsabile della tutela del

paesaggio e del patrimonio culturale. Con la riforma del 2001 di revisione del Titolo

V della Costituzione, è stata introdotta una visione più articolata della Repubblica,

intesa come un sistema di enti interconnessi, ciascuno con specifiche competenze e

ruoli nel governo del territorio e nella tutela dei beni comuni (ex art. 114 Cost: “La

Repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato”).

Questa innovazione ha portato a un decentramento delle funzioni, assegnando

maggiore autonomia e responsabilità agli enti locali, con particolare rilievo per

i Comuni, considerati l’elemento fondamentale dell’ordinamento repubblicano. In

quest’approccio cooperativo, i diversi livelli di governo condividono la

responsabilità di tutelare e valorizzare il territorio.

Evoluzione del concetto di ambiente

Massimo Severo Giannini, illustre giurista italiano, ha proposto una visione

articolata dell’ambiente, suddividendolo in tre ambiti distinti, ciascuno oggetto di

tutela normativa specifica e costituzionale:

1. Ambiente legato al paesaggio

Questo aspetto è tutelato dall’art. 9.2 Cost., della Costituzione e la tutela è stata

rafforzata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che disciplina la

salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici. L’articolo 2 del Codice definisce il

patrimonio culturale come composto da:

Beni culturali, ossia beni mobili e immobili di interesse storico, artistico e

• archeologico.

Beni paesaggistici, che esprimono i valori storici, culturali, naturali ed

• estetici di un territorio.

L’articolo 134 del Codice specifica che i beni paesaggistici comprendono immobili e

aree che rappresentano valori:

Storici e culturali, legati alle tradizioni e alla storia del territorio

• Naturali e morfologici, riferiti alle caratteristiche geografiche e ambientali

• Estetici, legati alla bellezza visiva del paesaggio, che contribuiscono

• all’identità della comunità

Fino al 2004, i beni paesaggistici erano indicati come beni ambientali; il termine

“patrimonio” evidenzia il loro valore prezioso per la collettività nazionale. 9

Diritto Costituzionale dell’ambiente

2. Ambiente legato all’urbanistica

In questo ambito, l’ambiente è inteso in relazione alla regolamentazione e

pianificazione urbanistica, che disciplina lo sviluppo urbano e territoriale. La

gestione è affidata ai Comuni attraverso strumenti normativi principali, tra cui:

Piani regolatori generali comunali (PRG): stabiliscono l’assetto territoriale e

• regolano edificazioni e destinazioni d’uso delle aree

Regolamenti edilizi e urbanistici comunali: disciplinano costruzione e

• utilizzo del suolo pubblico e privato

L’urbanistica incide sulla qualità dell’ambiente e della vita, influenzando aspetti

come verde pubblico, aree residenziali, zone industriali e viabilità.

3. Ambiente inteso come diritto alla salute

Questo aspetto si collega al diritto alla salute, tutelato dall’articolo 32 della

Costituzione. La qualità dell’ambiente è essenziale per garantire un’esistenza

salubre. Inquinamento, degrado ambientale e cattiva gestione delle risorse

compromettono il diritto alla salute.

Nel 2003, la Legge Sirchia (legge n. 3, art. 51) ha introdotto il divieto di fumo in

luoghi chiusi (compresi i luoghi di lavoro privati, esercizi commerciali, ristoranti,

bar, luoghi di svago, palestre e centri sportivi), tutelando così il diritto alla salute

collettiva. La norma bilancia due diritti costituzionali:

Il diritto individuale alla libertà personale (art. 3), che include la scelta di

• fumare

Il diritto collettivo a un ambiente salubre (art. 32)

Questo equilibrio ha reso legittima la legge antifumo, sancendo la priorità della

tutela della salute pubblica.

Il diritto come strumento dinamico

Il diritto non è una disciplina statica, ma deve essere dinamico e adattabile ai

cambiamenti sociali, economici e culturali, per prevenire discriminazioni e

rispondere alle esigenze della collettività. Per raggiungere questo obiettivo, il

diritto mantiene un costante dialogo con l’assetto sociale: se la società si evolve,

anche il diritto deve evolversi. Un diritto statico, infatti, non riesce a rispecchiare

le trasformazioni della società e rischia di diventare inefficace.

Il diritto ha delle funzioni essenziali per la società:

1. Collante sociale: fornisce regole per garantire un ordine sociale.

2. Tutela dei diritti: attribuisce ai singoli situazioni giuridiche che possono

essere fatte valere quando lese. 10

Diritto Costituzionale dell’ambiente

3. Riflessione degli interessi sociali: identifica gli interessi e i fini del gruppo

sociale in un determinato momento storico.

Nel contesto imprenditoriale:

La protezione dell’ambiente non può dipendere esclusivamente da

• una valutazione morale da parte di chi produce.

Devono essere previste prescrizioni normative vincolanti, che costituiscano

• un’applicazione concreta del diritto all’ambiente.

Tali norme, oltre a tutelare il benessere ambientale, si inseriscono come strumento

indispensabile per garantire un equilibrio tra sviluppo economico e sostenibilità.

L’emergere di nuovi diritti fondamentali: diritto all’ambiente e diritto

all’informazione

Con l’evoluzione sociale, culturale e tecnologica, sono emersi nuovi diritti

fondamentali, tra cui il diritto all’ambiente e il diritto all’informazione. Questi

diritti riflettono la necessità di adattare l’ordinamento giuridico alle nuove

esigenze della collettività, promuovendo la tutela dell’individuo e della collettività

in contesti sempre più complessi.

Diritto all’ambiente —> garantisce la salubrità degli spazi in cui l’uomo vive,

tutelando gli individui da alterazioni dannose provocate da attività umane.

Questo diritto è nato dall’esigenza di proteggere situazioni di debolezza ambientale.

Inizialmente riconosciuto dalla Corte Costituzionale in via interpretativa, è stato

formalmente sancito nel 2022 con l’introduzione dell’articolo 9, comma 3, della

Costituzione italiana.

La tutela dell’ambiente si realizza anche attraverso il diritto all’informazione

ambientale, poiché le decisioni in materia ambientale influenzano direttamente la

salute e il benessere delle persone. È quindi fondamentale garantire ai cittadini

l’accesso a dati relativi alle condizioni ambientali, alle politiche ecologiche e alle

attività industriali suscettibili di alterare l’ambiente, così da consentire la

comprensione dei danni ambientali e l’adozione di misure per contrastarli. Questo

diritto si fonda su:

1. Trasparenza: L’ordinamento rende accessibili informazioni relative alle

condizioni ambientali attraverso diversi mezzi di comunicazione.

2. Conoscenza: L’accesso a informazioni aggiornate è un prerequisito per

esercitare una tutela efficace dell’ambiente.

Il diritto all’informazione —> deriva dalla trasformazione della società in un

sistema fondato sull’informazione. È un diritto passivo che garantisce agli

individui la possibilità di ricevere informazioni da fonti diverse e affidabili. 11

Diritto Costituzionale dell’ambiente

Distinzione dalla libertà di pensiero:

Libertà di pensiero (art. 21 Cost.) è un diritto attivo che tutela la possibilità

• di manifestare liberamente il proprio pensiero attraverso qualsiasi mezzo

(parola, scritti, media, ecc.). È una libertà negativa, in quanto impedisce allo

Stato o ad altri soggetti di interferire arbitrariamente nell’esercizio di questo

diritto. Tuttavia, non include un diritto all’ascolto o a ricevere risposte.

Diritto all’informazione: È un diritto passivo, che tutela la possibilità di

• ricevere informazioni da fonti diverse per prendere decisioni consapevoli.

Esso deriva dalla trasformazione della società in un sistema fondato

sull’informazione.

Caratteristiche del diritto all’informazione:

1. Pluralità delle fonti: Le informazioni devono provenire da soggetti diversi,

garantendo imparzialità e completezza.

2. Facoltà di scelta: Gli individui devono essere liberi di valutare le fonti e

decidere quali considerare attendibili.

3. Garanzia sistematica: Pur non essendo esplicitamente menzionato nella

Costituzione, il diritto all’informazione è ricavabile dall’interazione tra vari

diritti costituzionali, essenziali per esercitare opzioni consapevoli. È

indispensabile, ad esempio, per il diritto alla partecipazione democratica,

poiché consente una partecipazione consapevole alla vita pubblica.

L’evoluzione tecnologica e il diritto all’informazione

Con l’avvento di nuove tecnologie e mezzi di comunicazione di massa (televisione,

internet, social media), il diritto all’informazione è diventato sempre più cruciale.

Durante il dopoguerra, con il boom economico e con la diffusione della televisione,

l’accesso alle informazioni è diventato un’esigenza sociale per garantire

uguaglianza tra i cittadini in ambiti economici e politici.

Informazione divenne un “potere”: Chi accede alle informazioni possiede un

vantaggio competitivo rispetto a chi ne è privo, sia in ambito economico, sia in

ambito politico; per questo, il diritto all’informazione è essenziale per ridurre le

disuguaglianze.

Oggi, il diritto all’informazione non si limita a pr

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lorellacher di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale dell'ambiente e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Grasso Nicola.
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