Tuttavia, nel 1999 fu elaborato il primo testo unico sui beni culturali e
ambientali, con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 490/1999, che
recepiva parte delle indicazioni della Commissione.
Nel 2001, la riforma del Titolo V della Costituzione introdusse significative
• modifiche nella ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia
di beni culturali e ambientali. Ciò rese necessario un adeguamento della
8
Diritto Costituzionale dell’ambiente
normativa nazionale, poiché il Decreto Legislativo n. 490/1999 non risultava
più pienamente conforme alla nuova configurazione costituzionale.
Per questo motivo, nel 2002 fu approvata una legge delega volta a
• revisionare la normativa esistente. Successivamente, nel 2004, venne
emanato il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio, noto come Codice dei beni
culturali e del paesaggio.
Repubblica e territorio (Art. 114 Cost.) —> Inizialmente, nell’art. 9, il termine
"Repubblica" era sinonimo di Stato, unico soggetto responsabile della tutela del
paesaggio e del patrimonio culturale. Con la riforma del 2001 di revisione del Titolo
V della Costituzione, è stata introdotta una visione più articolata della Repubblica,
intesa come un sistema di enti interconnessi, ciascuno con specifiche competenze e
ruoli nel governo del territorio e nella tutela dei beni comuni (ex art. 114 Cost: “La
Repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato”).
Questa innovazione ha portato a un decentramento delle funzioni, assegnando
maggiore autonomia e responsabilità agli enti locali, con particolare rilievo per
i Comuni, considerati l’elemento fondamentale dell’ordinamento repubblicano. In
quest’approccio cooperativo, i diversi livelli di governo condividono la
responsabilità di tutelare e valorizzare il territorio.
Evoluzione del concetto di ambiente
Massimo Severo Giannini, illustre giurista italiano, ha proposto una visione
articolata dell’ambiente, suddividendolo in tre ambiti distinti, ciascuno oggetto di
tutela normativa specifica e costituzionale:
1. Ambiente legato al paesaggio
Questo aspetto è tutelato dall’art. 9.2 Cost., della Costituzione e la tutela è stata
rafforzata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che disciplina la
salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici. L’articolo 2 del Codice definisce il
patrimonio culturale come composto da:
Beni culturali, ossia beni mobili e immobili di interesse storico, artistico e
• archeologico.
Beni paesaggistici, che esprimono i valori storici, culturali, naturali ed
• estetici di un territorio.
L’articolo 134 del Codice specifica che i beni paesaggistici comprendono immobili e
aree che rappresentano valori:
Storici e culturali, legati alle tradizioni e alla storia del territorio
• Naturali e morfologici, riferiti alle caratteristiche geografiche e ambientali
• Estetici, legati alla bellezza visiva del paesaggio, che contribuiscono
• all’identità della comunità
Fino al 2004, i beni paesaggistici erano indicati come beni ambientali; il termine
“patrimonio” evidenzia il loro valore prezioso per la collettività nazionale. 9
Diritto Costituzionale dell’ambiente
2. Ambiente legato all’urbanistica
In questo ambito, l’ambiente è inteso in relazione alla regolamentazione e
pianificazione urbanistica, che disciplina lo sviluppo urbano e territoriale. La
gestione è affidata ai Comuni attraverso strumenti normativi principali, tra cui:
Piani regolatori generali comunali (PRG): stabiliscono l’assetto territoriale e
• regolano edificazioni e destinazioni d’uso delle aree
Regolamenti edilizi e urbanistici comunali: disciplinano costruzione e
• utilizzo del suolo pubblico e privato
L’urbanistica incide sulla qualità dell’ambiente e della vita, influenzando aspetti
come verde pubblico, aree residenziali, zone industriali e viabilità.
3. Ambiente inteso come diritto alla salute
Questo aspetto si collega al diritto alla salute, tutelato dall’articolo 32 della
Costituzione. La qualità dell’ambiente è essenziale per garantire un’esistenza
salubre. Inquinamento, degrado ambientale e cattiva gestione delle risorse
compromettono il diritto alla salute.
Nel 2003, la Legge Sirchia (legge n. 3, art. 51) ha introdotto il divieto di fumo in
luoghi chiusi (compresi i luoghi di lavoro privati, esercizi commerciali, ristoranti,
bar, luoghi di svago, palestre e centri sportivi), tutelando così il diritto alla salute
collettiva. La norma bilancia due diritti costituzionali:
Il diritto individuale alla libertà personale (art. 3), che include la scelta di
• fumare
Il diritto collettivo a un ambiente salubre (art. 32)
•
Questo equilibrio ha reso legittima la legge antifumo, sancendo la priorità della
tutela della salute pubblica.
Il diritto come strumento dinamico
Il diritto non è una disciplina statica, ma deve essere dinamico e adattabile ai
cambiamenti sociali, economici e culturali, per prevenire discriminazioni e
rispondere alle esigenze della collettività. Per raggiungere questo obiettivo, il
diritto mantiene un costante dialogo con l’assetto sociale: se la società si evolve,
anche il diritto deve evolversi. Un diritto statico, infatti, non riesce a rispecchiare
le trasformazioni della società e rischia di diventare inefficace.
Il diritto ha delle funzioni essenziali per la società:
1. Collante sociale: fornisce regole per garantire un ordine sociale.
2. Tutela dei diritti: attribuisce ai singoli situazioni giuridiche che possono
essere fatte valere quando lese. 10
Diritto Costituzionale dell’ambiente
3. Riflessione degli interessi sociali: identifica gli interessi e i fini del gruppo
sociale in un determinato momento storico.
Nel contesto imprenditoriale:
La protezione dell’ambiente non può dipendere esclusivamente da
• una valutazione morale da parte di chi produce.
Devono essere previste prescrizioni normative vincolanti, che costituiscano
• un’applicazione concreta del diritto all’ambiente.
Tali norme, oltre a tutelare il benessere ambientale, si inseriscono come strumento
indispensabile per garantire un equilibrio tra sviluppo economico e sostenibilità.
L’emergere di nuovi diritti fondamentali: diritto all’ambiente e diritto
all’informazione
Con l’evoluzione sociale, culturale e tecnologica, sono emersi nuovi diritti
fondamentali, tra cui il diritto all’ambiente e il diritto all’informazione. Questi
diritti riflettono la necessità di adattare l’ordinamento giuridico alle nuove
esigenze della collettività, promuovendo la tutela dell’individuo e della collettività
in contesti sempre più complessi.
Diritto all’ambiente —> garantisce la salubrità degli spazi in cui l’uomo vive,
tutelando gli individui da alterazioni dannose provocate da attività umane.
Questo diritto è nato dall’esigenza di proteggere situazioni di debolezza ambientale.
Inizialmente riconosciuto dalla Corte Costituzionale in via interpretativa, è stato
formalmente sancito nel 2022 con l’introduzione dell’articolo 9, comma 3, della
Costituzione italiana.
La tutela dell’ambiente si realizza anche attraverso il diritto all’informazione
ambientale, poiché le decisioni in materia ambientale influenzano direttamente la
salute e il benessere delle persone. È quindi fondamentale garantire ai cittadini
l’accesso a dati relativi alle condizioni ambientali, alle politiche ecologiche e alle
attività industriali suscettibili di alterare l’ambiente, così da consentire la
comprensione dei danni ambientali e l’adozione di misure per contrastarli. Questo
diritto si fonda su:
1. Trasparenza: L’ordinamento rende accessibili informazioni relative alle
condizioni ambientali attraverso diversi mezzi di comunicazione.
2. Conoscenza: L’accesso a informazioni aggiornate è un prerequisito per
esercitare una tutela efficace dell’ambiente.
Il diritto all’informazione —> deriva dalla trasformazione della società in un
sistema fondato sull’informazione. È un diritto passivo che garantisce agli
individui la possibilità di ricevere informazioni da fonti diverse e affidabili. 11
Diritto Costituzionale dell’ambiente
Distinzione dalla libertà di pensiero:
Libertà di pensiero (art. 21 Cost.) è un diritto attivo che tutela la possibilità
• di manifestare liberamente il proprio pensiero attraverso qualsiasi mezzo
(parola, scritti, media, ecc.). È una libertà negativa, in quanto impedisce allo
Stato o ad altri soggetti di interferire arbitrariamente nell’esercizio di questo
diritto. Tuttavia, non include un diritto all’ascolto o a ricevere risposte.
Diritto all’informazione: È un diritto passivo, che tutela la possibilità di
• ricevere informazioni da fonti diverse per prendere decisioni consapevoli.
Esso deriva dalla trasformazione della società in un sistema fondato
sull’informazione.
Caratteristiche del diritto all’informazione:
1. Pluralità delle fonti: Le informazioni devono provenire da soggetti diversi,
garantendo imparzialità e completezza.
2. Facoltà di scelta: Gli individui devono essere liberi di valutare le fonti e
decidere quali considerare attendibili.
3. Garanzia sistematica: Pur non essendo esplicitamente menzionato nella
Costituzione, il diritto all’informazione è ricavabile dall’interazione tra vari
diritti costituzionali, essenziali per esercitare opzioni consapevoli. È
indispensabile, ad esempio, per il diritto alla partecipazione democratica,
poiché consente una partecipazione consapevole alla vita pubblica.
L’evoluzione tecnologica e il diritto all’informazione
Con l’avvento di nuove tecnologie e mezzi di comunicazione di massa (televisione,
internet, social media), il diritto all’informazione è diventato sempre più cruciale.
Durante il dopoguerra, con il boom economico e con la diffusione della televisione,
l’accesso alle informazioni è diventato un’esigenza sociale per garantire
uguaglianza tra i cittadini in ambiti economici e politici.
Informazione divenne un “potere”: Chi accede alle informazioni possiede un
vantaggio competitivo rispetto a chi ne è privo, sia in ambito economico, sia in
ambito politico; per questo, il diritto all’informazione è essenziale per ridurre le
disuguaglianze.
Oggi, il diritto all’informazione non si limita a pr
-
Appunti Diritto dell'ambiente
-
Appunti lezioni di Diritto dell'ambiente comparato
-
Appunti di Diritto dell'ambiente
-
Appunti di Diritto dell'ambiente