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DIVERSITA’ TRA I PAESI DEL SISTEMA CEDU
Le diversità tra i paesi che possono determinare degli approcci diversi ai diritti previsti dalla
Cedu, possono essere di natura:
• sociale e culturale: religione, convinzioni
• economica: stampo capitalista di sviluppo, economia pianificata
• politica: democraticità, socialismo
• giuridica: federalità, unitarietà, civil law, common law
Queste differenze possono riflettersi in diverse concezioni dei diritti previsti dalla CEDU: la
dottrina del margine di apprezzamento consente a tali diversità di avere accesso e
considerazione da parte della giurisprudenza della Corte, influendo sull'uniformità
dell'applicazione della Convenzione stessa.
ORIGINE DELLA DOTTRINA DEL MARGINE DI APPREZZAMENTO
Il margine di apprezzamento è stato utilizzato inizialmente in questioni concernenti la sicurezza
nazionale, a proposito dell’applicazione dell’articolo 15 CEDU, il quale consente agli Stati di
derogare ai diritti Cedu in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della
nazione. E’ evidente quanto sia connessa alla sovranità degli stati l’individuazione e la
valutazione delle situazioni di emergenza.
1. SENTENZA LAWLESS 1961
Ricorso di un cittadino irlandese che era stato sottoposto a detenzioni senza processo da parte
del governo irlandese.
Queste deroghe all'art. 5 Cedu erano state giustificate ai sensi dell'art. 15 CEDU collegate alla
situazione di emergenza ("pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione").
La Corte riconobbe che in capo allo Stato sussiste un margine di apprezzamento in ordine:
• Alla ricorrenza dello stato di emergenza (ravvisato nella esistenza di gruppi di terrorismo
armato come l'IRA),
• Alla scelta delle misure "strettamente richieste dalla situazione", in quanto lo Stato è
responsabile per la "vita della nazione" ed è in "continuo e diretto contatto con i bisogni
più pressanti del momento».
PRINCIPIO DELLA BETTER POSITION
Principio che giustifica il riconoscimento di un margine di apprezzamento: lo Stato si trova in
una "migliore posizione" rispetto alla Corte per decidere se esista una emergenza e quali
siano gli strumenti necessari per affrontarla.
La migliore posizione dello Stato nell'interpretare la situazione attuale all'interno del proprio
territorio gli consente di avere un preciso quadro delle necessità maggiormente sentite e
pressanti per la società.
Tuttavia resta che la Corte valuta la ragionevolezza e la proporzionalità delle misure attuate
dagli stati.
2. CASO ALSOY C. TURCHIA (1996)
Il ricorrente era stato incarcerato e sottoposto a maltrattamenti da parte della polizia turca,
sulla base di una disposizione sulla quale la Turchia aveva richiesto la deroga ex art. 15 cedu.
La Corte accerta la violazione dell'art. 3 (divieto di tortura), che non rientra fra le disposizioni
derogabili ex art. 15. Passando poi alle lamentate violazioni di altri articoli (derogabili), la Corte
torna sulla sua definizione di better position dello Stato.
La Corte individua quali siano gli aspetti che essa può valutare, al fine di giudicare
dell'adeguatezza delle misure adottate:
1) natura dei diritti incisi dalla deroga,
2) durata dello stato d'emergenza
3) circostanze che l'hanno creato, sussistenza di garanzie interne agli Stati che compensino
la compressione dei diritti convenzionali.
Il sistema turco di tutela degli arrestati non appare sufficiente alla Corte per garantirli
sufficientemente, e quindi si configura una violazione dell'art. 5 CEDU.
LA DOTTRINA DEL CONSENSO
L’applicazione della dottrina del consenso è inversamente proporzionale al margine di
apprezzamento: quando la Corte è in grado di riscontrare un diffuso ed esteso consenso
europeo sul trattamento di una particolare questione, ovvero sulla tutela di un determinato
diritto, lascia un minore margine di apprezzamento alle autorità nazionali.
Ad esempio, nella giurisprudenza relativa al riconoscimento dei diritti dei transessuali: la Corte
ha riconosciuto un ampio margine di apprezzamento agli Stati, in ragione della mancanza di
omogeneità tra i diversi ordinamenti nell’affrontare la questione, anche se più recentemente
ha preso atto di una certa evoluzione circa la convergenza dei sistemi nazionali a favore della
tutela di tali soggetti. Un’evoluzione si registra anche in materia di interruzione della
gravidanza e di tecniche di procreazione medicalmente assistita.
3. CASO HANDYSIDE (1976)
Un editore inglese era stato condannato in Inghilterra per aver stampato e distribuito in Gran
Bretagna una pubblicazione danese di educazione sessuale per minorenni.
Ricorso contro il provvedimento nazionale di sequestro e confisca del materiale considerato
osceno.
Questione giuridica: stabilire se il sequestro e la confisca del materiale potevano essere
considerati come necessari in una società democratica per la tutela della morale.
La Corte: la difesa della morale può limitare l'esercizio della libertà di espressione del
pensiero; non vi è una concordanza tra gli stati quindi in mancanza di standard uniformi il
margine di apprezzamento diviene inevitabilmente più ampio.
La Corte torna sul criterio di giudizio della better position
Il margine di apprezzamento di cui gode lo Stato deve comunque essere "controllato" dalla
Corte europea, che verifica la finalità della misura contestata e la sua "necessità" in una "società
democratica".
4. SENTENZA SUNDAY TIMES (I) 1979
Il caso nasceva dalla contestazione di una decisione giudiziale che, dopo la pubblicazione di
un articolo sulla nascita di bambini con malformazioni da madri che avevano assunto il
talidomide come tranquillante durante la maternità, vietava al periodico di diffondere di
ulteriori articoli in materia.
Secondo il giudice inglese gli articoli potevano incidere sull'autorevolezza e sulla libertà di
giudizio dei giudici cui il caso era affidato.
La decisione del giudice è ritenuta dalla Corte non necessaria per "garantire l'autorità e
l'imparzialità del potere giudiziario".
In questo caso la Corte riconosce che il margine di apprezzamento dello Stato si restringe
laddove aumenta la capacità della Corte di farsi interprete del consensus standard intorno al
criterio utilizzato dallo Stato per giustificare l'interferenza.
5. CASO DUDGEON C. IRLANDA (1981)
Ricorso: violazione del diritto al rispetto della vita privata da parte del governo nordirlandese,
che criminalizzava i rapporti omosessuali svolti in privato.
La Corte: comprende l'atteggiamento conservatore e tradizionalista dell'Irlanda, ma non
sussistono i requisiti di necessarietà in una società democratica e bisogno sociale pressante
di adottare la misura stessa.
Ulteriore argomentazione, basata:
1) sul valore del diritto per la limitazione del quale lo Stato avrebbe dovuto addurre
motivazioni particolarmente incisive e pregnanti.
2) Sull’atteggiamento adottato dalla maggior parte degli Stati membri del Consiglio
d'Europa, che non considera reato i rapporti omosessuali
3) anche in relazione al caso dell'Irlanda del Nord non sussistesse una assoluta esigenza
sociale di assoggettare la condotta in questione a sanzione penale.
6. CASO X E Y C. PAESI BASSI 1985
Il margine di apprezzamento opera anche nella direzione di negare la libertà degli Stati nel
concepire le sanzioni nei confronti di condotte particolarmente gravi.
Il caso di specie tratta l’assenza di una incriminazione penale in Olanda per le molestie sessuali
nei confronti di soggetti affetti da disabilità mentale: la Corte fa un esplicito e fondamentale
riferimento alla "natura" dell'interesse tutelato, talmente intimo e coessenziale al concetto
stesso di vita privata, da non tollerare che a sua garanzia non sia predisposta una tutela penale
specifica. Quindi lo Stato deve applicare e prevedere una sanzione penale ad Hoc per tutelare
un diritto così fondamentale.
LEZIONE DEL 13/10/2022 IL BIODIRITTO
È quella parte del sistema giuridico che affronta le principali questioni che investono la tutela
della salute della vita umana, con particolare riferimento alle implicazioni che questi diritti
hanno con lo sviluppo delle nuove tecnologie e la scienza medica.
Il progresso tecnologico ha operato una trasformazione e un superamento del paradigma
della scienza giuridica, cioè il fatto naturale, come la salute, la vita e la morte.
Il biodiritto cerca di rispondere a queste domande: tutto ciò che è scientificamente possibile
è anche eticamente ammissibile? È giuridicamente lecito?
Il sistema giuridico deve individuare soluzioni normative tali da rispettare principi giuridici:
autodeterminazione, consenso informato, tutela della salute, tutela della vita.
Il biodiritto regola dei fenomeni sconosciuti alla natura ma che sono il frutto del progresso
scientifico e dell’autodeterminazione del singolo.
L’INIZIO VITA
1) CASO VHO C. FRANCIA
La signora Vho si reca in ospedale per una visita di routine al sesto mese di gravidanza, un’altra
signora con lo stesso cognome deve togliere l’aspirale.
Il dottore per errore proprio riceve la signora incinta ed opera l’intervento per la rimozione
della spirale, causando una perdita del liquido amniotico e la necessità di un aborto
d’urgenza.
La signora Vho si riferisce direttamente al giudice penale che non accetta il ricorso, per questo
la signora ricorrerà alla corte europea. La corte europea:
1) dichiara che l’azione in responsabilità sarebbe stato un ricorso efficace a disposizione della
ricorrente, le azioni penali non erano necessarie.
2) Dichiara che il ricorso era ricevibile
3) Dichiara che non vi è stata violazione dell’articolo 2 in quanto l’embrione non può essere
considerato vita ma solo una estensione del corpo della madre.
LEZIONE DEL 17/10/2022
L’INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA E PMA NEL SISTEMA CEDU
L’accesso all’aborto è regolato in modo molto diversificato nel mondo:
1. ordinamenti che prevedono il diritto della donna di decidere di abortire entro un certo
numero di settimane di gestazione
2. altri stabiliscono condizioni particolarmente stringenti e spesso impongono procedure
mediche e burocratiche che limitano l’autonomia decisionale della donna
3. In altri casi, ancora, l’aborto è proibito del tutto e/o è
4. vi sono Stati in cui le disposizioni normative scontano un’effettività ridotta, a causa del
disequilibrio tra medici obiettori e non (come per esempio in Italia), se non addirittura, in
ragione