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OPERAZIONI SULLE AZIONI - SOTTOSCRIZIONE DELLE PROPRIE AZIONI
Per la sottoscrizione delle proprie azioni c’è un divieto assoluto.
Art. 2357 CC - Acquisto delle proprie azioni - “ La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli
utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere
acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero
massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il
corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.
Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche
delle azioni possedute da società controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi
dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e
alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono
chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo
comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona.”
- Divieto di sottoscrizione - Autosottoscrizione diretta
Comma 2° Art. 2357 CC - Acquisto delle proprie azioni
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto , sanzione NON della nullità, ma si intendono sottoscritte e devono
essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La
presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.
- Divieto di sottoscrizione - Autosottoscrizione indiretta
Comma 2° e 3° Art. 2357 CC - Acquisto delle proprie azioni
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest’ultima sanzione NON
della nullità, ma è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni
rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di
aumento del capitale sociale, gli amministratori.
OPERAZIONI SULLE AZIONI - ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI
Per l’acquisto delle proprie azioni NON c’è un divieto assoluto, ma l’acquisto delle proprie azioni è consentito solo
in determinate condizioni*.
ATT! Bisogna rispettare le condizioni perché potrebbe dare luogo a una riduzione del capitale sociale reale senza
l’osservanza della relativa disciplina Art. 2445 CC e senza riduzione del capitale sociale nominale.
*Determinate condizioni
1. azioni interamente liberate
2. che ci sia l’autorizzazione assembleare la quale deve stabilire l’ ammontare massimo delle azioni e la durata
dell’autorizzazione (non superiore a 18 mesi )
3. che vengano impiegate risorse disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato
4. solo per le società che fanno ricorso al mercato: max 20% capitale (per evitare che incidano sul mercato dei propri
titoli) 66
L’acquisto delle proprie azioni NON è vietato in assoluto, perché possono essere utili per:
- stabilizzare il corso dei titoli
- segnalare al mercato che le azioni sono sottovalutate
Ci sono comunque da rispettare delle determinate condizioni perché possono creare problemi come:
- integrità del capitale
- equilibri di governance
Sanzione
1. Penali
Art. 2628 CC - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - “ Gli amministratori che,
fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione
all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un
anno. (…)”
2. Obbligo di alienazione entro l’anno
Obbligo di alienazione (?)
3. In caso di inottemperanza, annullamento immediato disposto dal tribunale
Comma 4° Art. 2357 CC - Acquisto delle proprie azioni
- Casi speciali di acquisto di azione proprie
Casi speciali in cui è previsto l’acquisto delle proprie azioni sono ipotesi in cui sono date delle garanzie.
Comma 2° Art. 2357- ter - Disciplina delle proprie azioni - “Finché le azioni restano in proprietà della società, il
diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma
le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione
e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle
azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.”
Gli amministratori possono disporre delle azioni proprie solo previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria, la quale
stabilisce le relative modalità. Nella medesima deliberazione l'assemblea può autorizzare gli amministratori a compiere
operazioni successive di acquisto e alienazione senza la necessità di singole autorizzazioni all'acquisto e all'alienazione.
Il diritto agli utili e il diritto di opzione spettanti alle azioni proprie sono attribuiti proporzionalmente agli altri soci.
Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono computate nel calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi delle
assemblee. Se non vi fosse tale previsione, il diritto di voto per le azioni proprie sarebbe esercitato dagli amministratori
i quali potrebbero essere in conflitto di interesse, recando pregiudizio ai soci.
Per le società aperte il computo delle azioni è disciplinato dall'Art. 2368, 3° comma, in base al quale "le azioni per le
quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le
medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di
astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale
richiesta per l'approvazione della deliberazione".
- Limiti a tutela del capitale
Comma 1° Art. 2357 CC
- Nei limiti di utili distribuibili e riserve disponibili
- Azioni interamente liberate
- Acquisto e equilibri di governance
Comma 2°- 4° Art. 2357 CC
Cosa comporta l’acquisto delle proprie azioni:
- Si sottrae al mercato la disponibilità di azioni
- Si aumenta il potere degli amministratori
- Autorizzazione di assemblea
- Sospensione del voto
- Attribuzione proporzionale di diritto agli utili e opzione
- Limite del 20% per società aperte
- Acquisto di azioni della controllante
Le regole sull’acquisto di azioni o quote da parte di società controllate corrispondono all’acquisto di azioni proprie:
l’operazione equivale ad un acquisto di azioni proprie per il tramite della società controllata determinando gli stessi
rischi in termini di governance. Gli amministratori della controllante sostanzialmente eleggono gli amministratori della
controllata, che a loro volta eleggono gli amministratori della controllante e tutela del capitale
La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa, ma le azioni della
controllata sono computate nel calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee. 67
Art. 2359-bis CC - Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate - “ La società controllata non può
acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
→ Tale previsione mira a scongiurare il pericolo di "annacquamento" del capitale sociale, attraverso l'utilizzazione di
utili e riserve disponibili si evita che l'operazione di acquisto realizzi una restituzione del capitale ai soci, con
conseguente riduzione del capitale reale non accompagnata dalla contestuale riduzione del capitale nominale.
Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
→ Al fine di evitare che la società controllata diventi debitrice verso la controllante del pagamento dei versamenti
residui.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357. (..)”
→ L'assemblea è quella ordinaria. La delibera non deve necessariamente esplicare le motivazioni e le finalità
dell'acquisto. L'acquisto deve avvenire in modo da assicurare la parità di trattamento fra i soci.
OPERAZIONI SULLE AZIONI - ALTRE OPERAZIONI
Art. 2358 CC - Altre operazioni sulle proprie azioni
Le operazioni di concessione di prestiti o di garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni non sono più
vietate in assoluto come in passato, ma sono ammesse a determinate condizioni.
Le operazioni sono tutte quelle finalizzate a fornire capitali compresi i finaziamenti e le garanzie reali e personali .
Le operazioni devono essere preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria, senza tale autorizzazione
agli amministratori è precluso il compimento di tali operazioni. L'autorizzazione, in ogni caso, non esonera gli
amministratori dalla responsabilità.
La norma disciplina l'ipotesi in cui l'operazione sia finalizzata all'acquisto di azioni proprie in possesso della società da
parte di un terzo. Il corrispettivo della vendita deve essere inderogabilmente determinato secondo il criterio del giusto
prezzo e del valore di mercato. Se manca l'autorizzazione assembleare, l'operazione resta inefficace nei confronti
del terzo.
Il superamento del limite degli utili e delle riserve comporta la nullità dell'operazione.
La norma conferma il divieto per la società di accettare azioni proprie in garanzia, nel qual caso sarebbe nulla l'intera
operazione.
La disciplina in commento non si applica nell'ipotesi in cui l'operazione sia destinata a favorire l'acquisto delle proprie
azioni da parte dei dipendenti propri o delle controllanti o controllate.
La norma introduce il leveraged buy-out, ovvero quell'insieme di operazioni attraverso le quali si fa pagare alla società
il prezzo necessario per l'acquisto del pacchetto azionar