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OPERAZIONI SULLE AZIONI - SOTTOSCRIZIONE DELLE PROPRIE AZIONI

Per la sottoscrizione delle proprie azioni c’è un divieto assoluto.

Art. 2357 CC - Acquisto delle proprie azioni - “ La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli

utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere

acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero

massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il

corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al

mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche

delle azioni possedute da società controllate.

Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi

dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e

alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono

chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo

comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per

interposta persona.”

- Divieto di sottoscrizione - Autosottoscrizione diretta

Comma 2° Art. 2357 CC - Acquisto delle proprie azioni

Le azioni sottoscritte in violazione del divieto , sanzione NON della nullità, ma si intendono sottoscritte e devono

essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La

presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.

- Divieto di sottoscrizione - Autosottoscrizione indiretta

Comma 2° e 3° Art. 2357 CC - Acquisto delle proprie azioni

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest’ultima sanzione NON

della nullità, ma è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni

rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di

aumento del capitale sociale, gli amministratori.

OPERAZIONI SULLE AZIONI - ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI

Per l’acquisto delle proprie azioni NON c’è un divieto assoluto, ma l’acquisto delle proprie azioni è consentito solo

in determinate condizioni*.

ATT! Bisogna rispettare le condizioni perché potrebbe dare luogo a una riduzione del capitale sociale reale senza

l’osservanza della relativa disciplina Art. 2445 CC e senza riduzione del capitale sociale nominale.

*Determinate condizioni

1. azioni interamente liberate

2. che ci sia l’autorizzazione assembleare la quale deve stabilire l’ ammontare massimo delle azioni e la durata

dell’autorizzazione (non superiore a 18 mesi )

3. che vengano impiegate risorse disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato

4. solo per le società che fanno ricorso al mercato: max 20% capitale (per evitare che incidano sul mercato dei propri

titoli) 66

L’acquisto delle proprie azioni NON è vietato in assoluto, perché possono essere utili per:

- stabilizzare il corso dei titoli

- segnalare al mercato che le azioni sono sottovalutate

Ci sono comunque da rispettare delle determinate condizioni perché possono creare problemi come:

- integrità del capitale

- equilibri di governance

Sanzione

1. Penali

Art. 2628 CC - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - “ Gli amministratori che,

fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione

all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un

anno. (…)”

2. Obbligo di alienazione entro l’anno

Obbligo di alienazione (?)

3. In caso di inottemperanza, annullamento immediato disposto dal tribunale

Comma 4° Art. 2357 CC - Acquisto delle proprie azioni

- Casi speciali di acquisto di azione proprie

Casi speciali in cui è previsto l’acquisto delle proprie azioni sono ipotesi in cui sono date delle garanzie.

Comma 2° Art. 2357- ter - Disciplina delle proprie azioni - “Finché le azioni restano in proprietà della società, il

diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma

le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione

e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle

azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.”

Gli amministratori possono disporre delle azioni proprie solo previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria, la quale

stabilisce le relative modalità. Nella medesima deliberazione l'assemblea può autorizzare gli amministratori a compiere

operazioni successive di acquisto e alienazione senza la necessità di singole autorizzazioni all'acquisto e all'alienazione.

Il diritto agli utili e il diritto di opzione spettanti alle azioni proprie sono attribuiti proporzionalmente agli altri soci.

Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono computate nel calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi delle

assemblee. Se non vi fosse tale previsione, il diritto di voto per le azioni proprie sarebbe esercitato dagli amministratori

i quali potrebbero essere in conflitto di interesse, recando pregiudizio ai soci.

Per le società aperte il computo delle azioni è disciplinato dall'Art. 2368, 3° comma, in base al quale "le azioni per le

quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le

medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di

astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale

richiesta per l'approvazione della deliberazione".

- Limiti a tutela del capitale

Comma 1° Art. 2357 CC

- Nei limiti di utili distribuibili e riserve disponibili

- Azioni interamente liberate

- Acquisto e equilibri di governance

Comma 2°- 4° Art. 2357 CC

Cosa comporta l’acquisto delle proprie azioni:

- Si sottrae al mercato la disponibilità di azioni

- Si aumenta il potere degli amministratori

- Autorizzazione di assemblea

- Sospensione del voto

- Attribuzione proporzionale di diritto agli utili e opzione

- Limite del 20% per società aperte

- Acquisto di azioni della controllante

Le regole sull’acquisto di azioni o quote da parte di società controllate corrispondono all’acquisto di azioni proprie:

l’operazione equivale ad un acquisto di azioni proprie per il tramite della società controllata determinando gli stessi

rischi in termini di governance. Gli amministratori della controllante sostanzialmente eleggono gli amministratori della

controllata, che a loro volta eleggono gli amministratori della controllante e tutela del capitale

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa, ma le azioni della

controllata sono computate nel calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee. 67

Art. 2359-bis CC - Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate - “ La società controllata non può

acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili

risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

→ Tale previsione mira a scongiurare il pericolo di "annacquamento" del capitale sociale, attraverso l'utilizzazione di

utili e riserve disponibili si evita che l'operazione di acquisto realizzi una restituzione del capitale ai soci, con

conseguente riduzione del capitale reale non accompagnata dalla contestuale riduzione del capitale nominale.

Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

→ Al fine di evitare che la società controllata diventi debitrice verso la controllante del pagamento dei versamenti

residui.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357. (..)”

→ L'assemblea è quella ordinaria. La delibera non deve necessariamente esplicare le motivazioni e le finalità

dell'acquisto. L'acquisto deve avvenire in modo da assicurare la parità di trattamento fra i soci.

OPERAZIONI SULLE AZIONI - ALTRE OPERAZIONI

Art. 2358 CC - Altre operazioni sulle proprie azioni

Le operazioni di concessione di prestiti o di garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni non sono più

vietate in assoluto come in passato, ma sono ammesse a determinate condizioni.

Le operazioni sono tutte quelle finalizzate a fornire capitali compresi i finaziamenti e le garanzie reali e personali .

Le operazioni devono essere preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria, senza tale autorizzazione

agli amministratori è precluso il compimento di tali operazioni. L'autorizzazione, in ogni caso, non esonera gli

amministratori dalla responsabilità.

La norma disciplina l'ipotesi in cui l'operazione sia finalizzata all'acquisto di azioni proprie in possesso della società da

parte di un terzo. Il corrispettivo della vendita deve essere inderogabilmente determinato secondo il criterio del giusto

prezzo e del valore di mercato. Se manca l'autorizzazione assembleare, l'operazione resta inefficace nei confronti

del terzo.

Il superamento del limite degli utili e delle riserve comporta la nullità dell'operazione.

La norma conferma il divieto per la società di accettare azioni proprie in garanzia, nel qual caso sarebbe nulla l'intera

operazione.

La disciplina in commento non si applica nell'ipotesi in cui l'operazione sia destinata a favorire l'acquisto delle proprie

azioni da parte dei dipendenti propri o delle controllanti o controllate.

La norma introduce il leveraged buy-out, ovvero quell'insieme di operazioni attraverso le quali si fa pagare alla società

il prezzo necessario per l'acquisto del pacchetto azionar

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
44 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marika___99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Tomasi Tania.