Sezione I: organizzazione dell'attività di impresa
Concetti iniziali
Il diritto commerciale si divide in due parti: la prima riguarda l’imprenditore e l’impresa, la seconda invece l'impresa collettiva (società).
Impresa collettiva
L’impresa collettiva, o impresa societaria, è un contratto associativo aperto. I soci possono entrare e uscire dalla società in quanto, per il principio del recesso, nessuno può essere legato per sempre a un contratto. Il principio naturale prevede che i debiti vengano pagati dal patrimonio della società e non dai singoli soci.
Imprenditore
L'imprenditore è una persona fisica che svolge in maniera diretta l’attività d’impresa secondo un criterio economico (a differenza del singolo contraente che non svolge l’attività economica). Tutte le attività fanno capo sempre all’imprenditore che rischia personalmente con l’intero patrimonio. L’imprenditore, per essere tale, deve avere uno scopo di lucro. Quando avvia la ditta individuale deve sapere che mettendo a disposizione il proprio patrimonio, quei beni saranno il nucleo dell’attività economica e, laddove non vi sia adeguata redditività, i beni vengono persi. Lo stesso principio di lucro vale anche per i soci.
Pubblicità
- Pubblicità dichiarativa: ciò che viene inserito all’interno del registro delle imprese è opponibile nei confronti dei terzi che si trovano quindi nelle condizioni di conoscere.
- Pubblicità costitutiva: il momento dell’iscrizione del fatto o dell’atto all’interno del registro delle imprese diventa elemento costitutivo della fattispecie giuridica (questa pubblicità riguarda le società di capitali e non l’imprenditore in sé).
- Pubblicità notizia: i fatti e gli atti soggetti a questa pubblicità sono soltanto informativi e conoscitivi ma non hanno effetti giuridici.
Criteri di selezione dell'imprenditore
- Oggettivo: distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale.
- Dimensionale: distinzione tra piccoli imprenditori e imprenditori medio-grandi.
- Relativo alla natura del soggetto che esercita l’impresa: distinzione tra impresa individuale, societaria, pubblica.
Art. 2082 c.c. imprenditore
Si tratta della norma che definisce l’imprenditore come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Da questa norma emergono le caratteristiche che deve possedere un imprenditore:
- Professionalità: esercizio in forma professionale e abituale ma non implica per forza che l’attività debba essere svolta senza interruzione (sono attività di impresa anche quelle di natura stagionale).
- Economicità: attività proiettata a far sì che ci sia una continua produzione di utile e dividendi per la continuazione dell’attività d’impresa stessa (non confondere con lo scopo di lucro soggettivo), si tratta di avere almeno il pareggio tra costi e ricavi.
- Organizzazione: svolgimento dell’attività sulla base dell’organizzazione dei lavori (istitore, procuratore…)
- Attività produttiva: l’attività può essere solo proiettata alla produzione oppure solo allo scambio, in ogni caso l’attività deve essere di natura economica.
Oltre a questi elementi essenziali previsti dal codice, possiamo aggiungerne altri non espressamente indicati dalla legge:
- Scopo di lucro: finalità dell’imprenditore di ricavare un profitto dall’attività svolta.
- Destinazione al mercato dei beni e servizi prodotti.
- Liceità dell’attività svolta.
Art. 2083 c.c. piccoli imprenditori
Articolo studiabile in senso bifasico, poiché possiamo classificare il piccolo imprenditore con due diversi criteri:
- Prevalenza del lavoro proprio e della propria famiglia:
- L’imprenditore svolge in modo autonomo la sua attività.
- L’imprenditore presta attività congiuntamente ai familiari in maniera prevalente.
- Appartenenza a una delle seguenti categorie:
- Artigiani
- Piccoli commercianti
- Coltivatori diretti del fondo imprenditore agricolo
Sempre in tema di piccoli imprenditori ricordiamo l’articolo 1 della legge fallimentare secondo il quale, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, gli imprenditori che presentino congiuntamente i seguenti requisiti (ulteriori requisiti del piccolo imprenditore):
- Aver avuto nei tre esercizi antecedenti un SP < 300.000
- Aver realizzato nei tre esercizi precedenti ricavi lordi < 200.000
- Aver un ammontare dei debiti, anche non scaduti < 500.000
Altra differenza tipica dei piccoli imprenditori riguarda le procedure di pubblicità:
- Non vi è l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.
- Non vi è l’obbligo di tenuta delle scritture contabili.
Art. 2135 c.c. imprenditore agricolo (norma prescrittiva)
È imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività:
- Attività di coltivazione del fondo
- Attività di selvicoltura
- Attività di allevamento di animali
Può essere imprenditore agricolo anche chi svolge un’attività connessa alle attività sopra elencate (attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione dei prodotti ottenuti dall’attività).
L’imprenditore agricolo non è soggetto a fallimento o alle altre procedure concorsuali, non è obbligato alla redazione di scritture contabili e non è soggetto all’iscrizione nel registro delle imprese.
Art. 2084 c.c. condizioni per l’esercizio delle attività d’impresa
All’interno dell’imprenditoria è necessario ottenere delle concessioni, ad esempio l’impresa bancaria deve assumere la forma d’impresa collettiva, in particolare la struttura delle S.p.a e devono essere autorizzate dalla Banca d’Italia.
Art. 2139 scambio di manodopera o di servizi
Quando i piccoli imprenditori sono anche imprenditori agricoli si agevola lo scambio di manodopera.
Art. 2195 imprenditori soggetti a registrazione
Sono soggetti all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese di imprenditori che esercitano:
- Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi
- Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni
- Un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria
- Un'attività bancaria o assicurativa
- Altre attività ausiliarie delle precedenti
Questo articolo va letto insieme all’art. 2082 più leggi speciali come TUB.
Art. 2196 iscrizione dell’impresa
Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
- Il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza e la razza
- La ditta nome dell’impresa
- L'oggetto dell'impresa oggetto finale dell’attività d’impresa
- La sede dell'impresa
- Il cognome e il nome degli institori e procuratori soggetti più importanti dopo gli imprenditori ai quali è affidata una forte rappresentanza
Da ciò capiamo che l’imprenditore è soggetto a una pubblicità notizia e non costitutiva e che l’imprenditore nasce dall’attività concreta e da un momento specifico come avviene nel contratto; la difficoltà sta quindi nel determinare quando inizia l’attività d’impresa, per capirlo si fa riferimento all’articolo 2082 e occorre quindi che il soggetto abbia tutti i requisiti dell’imprenditore commerciale.
L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi su indicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano, si passa da una pubblicità notizia a una pubblicità dichiarativa.
Art. 2197 sedi secondarie
Se l’imprenditore crea una sede secondaria nella quale abbia posto un istitore, il fatto deve essere assolutamente iscritto nel registro entro 30 giorni; nello stesso termine deve essere fatta la richiesta all’ufficio del luogo della sede secondaria.
Art. 2198 minori, interdetti, inabilitati
All’interno di questo articolo troviamo la capacità che hanno anche i minori, gli interdetti e gli inabilitati di svolgere attività di impresa, salvo il rispetto dell’iscrizione nel registro delle imprese e delle regole che ne conseguono.
Art. 2200 società
Art. 2214 libri obbligatori e altre scritture contabili
I libri obbligatori sono due: libro giornale e libro degli inventari. Inoltre, la norma tende ad adattare le scritture contabili alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Gli imprenditori tengono delle scritture contabili di natura soggettiva in base ai clienti di riferimento, per cui la scrittura contabile riguarda più che altro i soggetti e non l’oggetto.
Ausiliari dell'imprenditore
Institore
Art. 2203 preposizione institoria
Per il codice civile è necessario chiarire qual è la funzione dell’institore e non sapere chi è l’institore in sé, per questo la rubrica giuridica parla di “preposizione institoria”. Di particolare rilievo è il II comma che specifica che l’institore è un mandatario dell’imprenditore, infatti l’institore è colui che è preposto dall’imprenditore all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa, per tale ragione l’institore non deve possedere i requisiti tipici dell’imprenditore stesso contenuti nell’articolo 2082 del c.c.
Inoltre, secondo il III comma, nel caso in cui l’imprenditore abbia preposto più institori, questi possono agire in maniera disgiunta (ciascun soggetto institore può compiere atti giuridici e scelte economiche senza avere il preventivo assenso da parte degli altri institori) a meno che siano nominati secondo la regola di azione congiunta; in realtà è molto più utile una preposizione institoria in forma disgiunta, oppure si può prevedere il limite quantitativo di utilizzo del patrimonio (clausola contrattuale inserita nella procura che prevede, nel caso in cui l’atto superi il patrimonio per un certo limite, la procura passa da disgiunta a congiunta).
L’institore: forma particolare di contratto di mandato, per cui l’institore è un mandatario con un rapporto di preposizione infatti il mandatario è colui che su richiesta del mandante può compiere tutti gli atti giuridici a favore del mandante, poiché però l’institore compie, oltre agli atti giuridici, anche altre attività, è presente quindi una discrezionalità ad agire che normalmente non è presente nel mandato.
Art. 2204 poteri dell’institore
L’institore ha una rappresentanza sostanziale che consiste nella possibilità di compiere tutti gli atti pertinenti all’attività di impresa a cui è preposto; ha inoltre una rappresentanza processuale in quanto risponderà non solo per gli atti da lui stesso compiuti ma anche per quelli posti in essere direttamente dall’imprenditore o imputabili a quest’ultimo.
Limitazioni contrattuali dell'institore
Le limitazioni che ha l’institore sono quelle decise dall’imprenditore contenute quindi nel contratto di procura e dipende dal rapporto di fiducia tra institore e imprenditore. Inoltre, se nulla di diverso è indicato dal contratto di procura, l’institore non può alienare e ipotecare beni immobili poiché si tratta di attività che possono determinare un grave danno all’imprenditore e all’attività di impresa.
Obblighi e doveri dell'institore
Art. 2205 obblighi dell’institore
- Rispetto dell’obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese
- Tenuta delle scritture contabili riferite alla sua attività
Art. 2206 pubblicità della procura
Si tratta di una pubblicità dichiarativa che fa in modo che le clausole siano opponibili ai terzi, infatti, secondo il II comma, se la procura non viene iscritta nel registro, la rappresentanza viene reputata dai terzi come generale (l’institore può fare tutto, poiché le limitazioni, contenute nella procura ma non pubblicizzate, non sono opponibili a meno che si riesca a provare che i terzi conoscevano il contenuto del contratto, ad esempio tramite email).
Si tratta di una procura ad agire generale con atti e attività pertinenti. L’institore deve poter svolgere qualsiasi attività utile e pertinente all’attività di impresa, se fosse una procura speciale potrebbe compiere solo le attività specifiche contenute nella procura. Se il rapporto tra institore e imprenditore è molto stretto, l’imprenditore può concedere ulteriori poteri.
Art. 2207 modificazione e revoca della procura
Anche le modifiche e le revoche della procura devono essere iscritte nel registro delle imprese per essere opponibili ai terzi.
Responsabilità dell'institore
Art. 2208 responsabilità dell’institore
L’institore, con tutto il suo patrimonio personale, risponde dei danni, se omette di far conoscere a un terzo che sta agendo per il preponente (in quanto si parla di negligenza e ciò supera l’opponibilità dei fatti ai terzi). Si parla di solidarietà nell’accertamento delle responsabilità in quanto, nell’ipotesi sopra elencata, il terzo si può rivalere anche sull’imprenditore nel caso in cui l’attività svolta dall’institore sia pertinente; se invece l’institore compie un’attività non pertinente, cade il principio di solidarietà e il responsabile unico diventa l’institore.
Poiché il rischio dell’attività d’impresa è a carico dell’imprenditore, il primo soggetto obbligato a rispondere è l’imprenditore stesso sempre in forma solidale con l’institore (secondo il concetto di obbligazione solidale, anche se il terzo si rivolge solo all’imprenditore, si dovranno regolare comunque i rapporti interni). Il fine di questa norma è la tutela massima dei terzi contraenti e dei creditori per un’attività compiuta da un singolo soggetto, nasce un vantaggio notevole che consiste nel poter aggredire ed escutere due patrimoni.
Procuratore
Art. 2209 procuratori
Le norme relative all’institore devono essere applicate anche al procuratore, per cui abbiamo una vicinanza giuridica (vedi articoli 2206/2207). La differenza sostanziale tra procuratore e institore è che il procuratore non è un preposto all’attività d’impresa ma ha solo i poteri di compiere atti specifici e non anche il potere discrezionale di decisione che invece possiede l’institore, si tratta quindi di un mandatario classico con una procura speciale e non generale. Inoltre, i procuratori non hanno la rappresentanza processuale e non sono tenuti all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e non sono obbligati alla redazione delle scritture contabili.
Commesso
Prevede una disciplina più articolata.
Art. 2210 poteri dei commessi dell’imprenditore
Se non vi è diversa indicazione nel contratto, i commessi possono compiere gli atti relativi all’ordinaria amministrazione rispetto alla specie delle operazioni che hanno in carico. Tali soggetti non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati poteri molto limitati.
Art. 2211 poteri di deroga alle condizioni generali di contratto
I commessi non possono derogare le clausole del contratto generale a meno che non sono previste specifiche autorizzazioni (esempio conto corrente).
Art. 2212 poteri dei commessi in merito agli affari conclusi
Per gli affari conclusi i commessi sono autorizzati a ricevere per conto dell’imprenditore le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relative alle inadempienze, sono inoltre legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse dell’imprenditore.
Art. 2213 poteri dei commessi preposti alla vendita
I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale mentre fuori dal locale non possono esigere il prezzo delle merci salvo specifiche autorizzazioni.
Azienda
Art. 2555 nozione di azienda
L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa; da questa preposizione ricaviamo la natura giuridica dell’azienda e gli elementi essenziali.
Nota bene! L’impresa è un soggetto di diritto che svolge attività secondo i criteri dell’articolo 2082 del codice civile e la società è soltanto l’involucro giuridico. Per cui la società è l’involucro giuridico.
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