Anteprima
Vedrai una selezione di 12 pagine su 53
Appunti di diritto commerciale Pag. 1 Appunti di diritto commerciale Pag. 2
Anteprima di 12 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto commerciale Pag. 6
Anteprima di 12 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto commerciale Pag. 11
Anteprima di 12 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto commerciale Pag. 16
Anteprima di 12 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto commerciale Pag. 21
Anteprima di 12 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto commerciale Pag. 26
Anteprima di 12 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto commerciale Pag. 31
Anteprima di 12 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto commerciale Pag. 36
Anteprima di 12 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto commerciale Pag. 41
Anteprima di 12 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto commerciale Pag. 46
Anteprima di 12 pagg. su 53.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto commerciale Pag. 51
1 su 53
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

SEZIONE II: CONTRATTI D'IMPRESA MUTUO

ART.1813 definizione

Contratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro e di cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità e gli interessi maturati. Può essere considerato come il prototipo dei contratti di credito in funzione di reperire risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività aziendale. Si tratta di un contratto naturalmente ma non essenzialmente oneroso.

SCOPO = consentire la piena disponibilità di denaro e delle cose fungibili consegnate che infatti diventano di proprietà del mutuatario.

EFFETTO TRASLATIVO

  • accordo + consegna nel caso di mutuo consensuale
  • solo consegna nel caso di mutuo reale

FUNZIONE = costituire, continuativamente e temporaneamente un accrescimento patrimoniale con l'attribuzione al mutuatario di un ampio godimento delle cose mutuate tale da

consentirne la consumazione e la disposizione

CAUSA:

  • mutuo gratuito: beneficio che il mutuante procura obbligandosi a lasciare il credito a disposizione del mutuatario per il tempo convenuto
  • mutuo oneroso: uso del denaro o delle cose fungibili che il mutuante lascia al mutuatario e il corrispettivo che questo pagherà sotto forma di interessi o di prestazioni di fare o non fare

OBBLIGAZIONI:

  • il mutuatario ha l'obbligo di restituzione delle cose mutuate ed eventualmente il pagamento di interessi che vengono stabiliti in accordo fra le parti, in assenza si utilizzano gli interessi legali (3.5%)
  • il mutuante alla conclusione del contratto non ha particolari obblighi o responsabilità salvo quelle per danni cagionati a seguito dei vizi delle cose date in prestito a meno che non provi di averli ignorati senza colpa

RISOLUZIONE e ESTINZIONE:

  • inadempimento da parte del mutuatario
  • scadenza del termine

Come abbiamo visto, qualora il mutuo sia oneroso,

oltre alla restituzione del denaro o dei beni mutuati, vi è il pagamento di interessi, il cui ammontare viene solitamente stabilito tra le parti o in assenza di accordo si fa riferimento agli interessi legali (3.5%). Qualora nel contratto siano inserite clausole che prevedono interessi usurai, queste sono considerate nulle, in tal caso il mutuatario ha diritto di non pagare l'ammontare superiore al tasso soglia. Un particolare contratto di mutuo è quello di scopo, si tratta di un contratto consensuale che prevede, oltre alla restituzione e all'eventuale pagamento di interessi, anche l'obbligo di realizzare una determinata finalità; esistono 2 tipi di mutui di scopo: 1. MUTUO DI SCOPO LEGALE: la finalità è indicata nella legge per cui si parla causa illecita e quindi nullità del contratto qualora venga prevista una clausola di distrazione rispetto alle finalità legali. 2. MUTUO DI SCOPO VOLONTARIO: la finalità è

liberamente scelta dalle parti

MANDATO–ART.1703 definizione

Contratto con il quale il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici in nome e per conto del mandante e può essere con o senza rappresentanza.

Alla base del contratto di mandato vi è un forte legame di fiducia tra mandante e mandatario che si consolida tramite continui flussi informativi da parte del mandatario in merito a ogni vicenda attinente la sostituzione; proprio per questo le obbligazioni principali del mandatario sono quelle di rendicontazione, comunicazione e informazione.

Il mandatario è tenuto ad agire in modo diligente, secondo il principio di correttezza e buona fede.

Nelle società per azioni possono essere eletti i procuratori ossia dei mandatari con rappresentanza che possono compiere, sulla base della procura speciale, tutte le attività e gli atti in esse indicati; la differenza sostanziale con l’amministratore è proprio che il procuratore può

svolgere solo gli atti inseriti nella procura.

CONTRATTI BANCARI

Si tratta di contratti tipici disciplinati dal codice civile, il più importante è il conto corrente tra banca e cliente. Il principio che sottende questi contratti è quello in virtù del quale esiste una diversa forza contrattuale tra i contraenti, con maggiore potere nella banca e pertanto il cliente deve effettuare una doppia sottoscrizione del contratto bancario e di una clausola doc.

SEZIONE III: IMPRESE IN FORMA SOCIETARIA

ART.2247 contratto di società

Si tratta di un contratto associativo con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Gli elementi essenziali di un contratto di società sono:

  • PLURISOGGETTIVITÀ - di base non è possibile avere una società con un unico socio, in particolare nelle società di persone il concetto di

pluri-soggettività è massimo, la sua mancanza può causare lo scioglimento della società o le uniche eccezioni sono presenti in alcune società di capitali come le spa e le srl che possono essere, in casi eccezionali, unipersonali.

PRESTAZIONE conferimento di beni o servizi

ESERCIZIO IN COMUNI DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA

DIVISIONE DEGLI UTILI i soci di una società non possono partecipare a una società se non hanno una rappresentazione mentale che il conferimento sia allo scopo di ottenere e dividere gli utili (scopo di lucro soggettivo: prospettiva di ottimizzazione degli investimenti)

A seguito del contratto di società, contratto associativo, si crea un nuovo soggetto di diritto, parliamo infatti di entificazione; la società assume quindi soggettività di diritto (rea, codice fiscale, partita iva) e personalità giuridica.

CONCETTI GENERALI

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ

FORMA variabile in base all'oggetto del contratto, ancorata alla natura del conferimento effettuato:

  1. a. solo conferimenti in denaro non è richiesta alcuna forma in quanto la forma del contratto è solo ad probationem
  2. b. almeno un conferimento in natura la forma scritta diventa necessaria per 2 motivi: pubblicità dichiarativa + trascrizione dell'atto costitutivo all'interno delle conservatorie immobiliari in quanto atto di trasferimento della proprietà

2. OGGETTO: possibile, lecito, determinato e determinabile

  1. a. denaro
  2. b. crediti di un socio verso un terzo (cessione del credito)
  3. c. beni in natura

3. CAUSA (funzione economica alla base del singolo contratto): volontà associativa per scopo di lucro soggettivo

4. ACCORDO: affectio societatis basato sullo svolgimento concreto dell'attività d'impresa/rischio d'impresa

ART.2248 distinzione tra società e comunione

ESEMPIO: se più soggetti hanno la

Comproprietà di un'azienda ma si disinteressano dell'attività economica, non possiamo definire i soggetti come soci ma verranno definiti comunisti d'azienda in quanto i soci sono caratterizzati dal rischio di impresa che invece tali soggetti non hanno.

DISTINZIONA TRA CAPITALE E PATRIMONIO

Capitale e patrimonio coincidono solo in fase di genesi della società poiché:

  • Il capitale è la sommatoria dei conferimenti, ovvero la prestazione economica che viene conferita dal socio a favore della società va a capitale, rappresentando la quota di rischio che il socio potrebbe non riavere.
  • La prestazione principale del socio è il conferimento del bene; la controprestazione della società è la concessione della partecipazione a capitale con i relativi diritti connessi.
  • La quota del patrimonio indisponibile segue un principio di fissità, infatti, il relativo valore non può essere variato se non attraverso la modifica dell'atto.
costitutiva. L'autonomia patrimoniale perfetta implica che il patrimonio della società sia completamente separato da quello dei soci, in modo che i creditori della società non possano agire sui beni personali dei soci per soddisfare i propri crediti. L'autonomia patrimoniale costitutiva, invece, implica che il patrimonio della società sia distinto da quello dei soci, ma i creditori della società possono agire anche sui beni personali dei soci per soddisfare i propri crediti solo se il patrimonio della società non è sufficiente. La separazione del patrimonio della società da quello dei soci è un principio fondamentale del diritto societario, che consente di proteggere i creditori della società e di garantire la continuità dell'attività aziendale anche in caso di insolvenza o liquidazione della società.

imperfetta. Le società di persone, nonostante abbiano un proprio patrimonio che rappresenta una garanzia a favore dei terzi, esiste un' imperfezione: nel caso in cui il patrimonio non è tale da garantire il soddisfacimento di tutti i creditori, risponderanno i soci con il proprio patrimonio personale (fideiussori).

Le società di capitali hanno una patrimonialità perfetta, per cui il creditore della società vede a garanzia soltanto il patrimonio delle società, per cui i soci non vedranno mai il proprio patrimonio personale aggredito. Il vero limite al rischio dell' attività di impresa in una società di capitale è quindi solo la perdita dei conferimenti iniziali ma nulla di più.

SOCIETA' DI FATTO

Società di fatto è un fenomeno non disciplinato dal codice civile ma previsto dalla prassi. Parliamo di società di fatto quando i soci creano una società tramite comportamenti concludenti.

senza tuttavia la presenza di un contratto. Questa società presenta tutti gli elementi previsti dal contratto, la grande differenza è proprio l'assenza del contratto e quindi la mancata iscrizione nel registro che quindi impedisce ai terzi di conoscere l'esistenza di questa società. VANTAGGI: - i soci, non stipulando alcun contratto, non devono sostenere i costi di iscrizione SVANTAGGI: - difficoltà nel risolvere conflitti interni - la società non è conoscibile nei confronti di terzi, pertanto non possono eventualmente attaccare il patrimonio della società - se il socio, invece, agendo con i terzi rende noto che sta operando per la società, il terzo può aggredire il patrimonio della società, ma comunque il terzo opera in una situazione di svantaggio a causa dell'asimmetria informativa NOTA BENE: Dalla prima norma (2251) riferita alle società semplice viene af
Dettagli
A.A. 2020-2021
53 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sabrinapegoraro2000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Scarpa Dario.