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Lezione 15/09/2025

Le società:

Cosa sono le società? Le società sono organizzazioni destinate all’esercizio di una attività produttiva;

sono una modalità di svolgimento dell’attività imprenditoriale in forma collettiva.

È l’esercizio collettivo di impresa, una organizzazione coordinata. Il sistema societario italiano è un

sistema chiuso, quindi le parti possono decidere esclusivamente tra i tipi societari previsti per legge -> è

vietata la costituzione di società atipiche.

Il concetto di società può essere esaminato sotto due profili:

- Profilo genetico: sotto questo profilo la società è vista come un contratto.

La società è un vero e proprio contratto. L’articolo 2247 c.c. rubricato come “contratto di

società” definisce la società definisce la società come l'accordo con il quale due o più persone

conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di

dividerne gli utili.

Art. 2247: contratto di società -> “Contratto con il quale due o più persone conferiscono beni o

servizi per l'esercizio Comune di un'attività allo scopo di dividerne gli utili”

Dire che la società è un contratto e riferirsi alla definizione del 2247 è corretto fino a un certo

punto poiché oggi la costituzione societaria non richiede più la pluralità delle parti.

La società non è necessariamente un contratto dato che con la riforma è prevista la possibilità di

costituire una società S.r.l. o spa con atto unilaterale.

Nonostante ciò il 2247 rimane il punto di partenza normativo e concettuale.

- Profilo del rapporto contrattuale: profilo della società come rapporto:

un profilo che riguarda ciò che scaturisce una volta superato il momento genetico avvenuta

l’iscrizione nel registro delle imprese.

Un'analisi della società dal punto di vista delle dinamiche interne e sui soggetti che ne fanno

parte.

La definizione di società si inserisce nel contesto dei contratti associativi e con comunione di

scopo, distinguendosi nettamente dai contratti di scambio come la vendita.

Contratti di scambio -> la prestazione in cambio di corrispettivo -> La prestazione di una

o parte si esaurisce con la controprestazione dell'altra, l'adempimento quindi è contestuale

contratti associativi o con comunione di scopo -> le parti tendono verso un unico scopo

o comune (l'utile). Non è richiesto un adempimento contestuale delle prestazioni.

Le prestazioni delle parti (conferimenti) sono dirette verso un unico scopo (lo scopo fine)

che per una società lucrativa e la divisione degli utili.

La caratteristica di essere un "contratto associativo" lo rende "potenzialmente plurilaterale

e aperto".

Il termine "aperto" si riferisce a due aspetti principali, derivanti dal fatto che l'obiettivo

non è lo scambio bensì la realizzazione di uno scopo comune.

Sebbene il contratto di società sia potenzialmente aperto, le modalità di adesione di nuovi soci variano

drasticamente a seconda del tipo sociale

Ingresso di nuovi soci in società di:

- persone -> L'ingresso di nuovi soci implica la modifica dell'atto costitutivo e impone l'accettazione

da parte di tutti i soci -> una rigidità connessa alla natura personale del vincolo e al regime di

responsabilità:

responsabilità illimitata: il socio rispondono illimitatamente e solidalmente delle

o obbligazioni sociali sebbene la loro responsabilità sia sussidiaria (i creditori possono agire

nei loro confronti dopo aver escusso il patrimonio sociale).

i soci attuali devono poter esercitare un diritto di veto sui potenziali nuovi soci, poiché

questi ultimi saranno potenzialmente illimitatamente responsabili

es società accomandita semplice: caratterizzata da due categorie di soci:

accomandatari: Rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni

▪ sociali e, di norma, sono gli amministratori

accomandanti: Rispondono solo nei limiti della quota di capitale sottoscritta

▪ (responsabilità limitata)

il diritto di veto (o il consenso unanime per la modifica dell'atto costitutivo) è cruciale per

l'ingresso di nuovi soci accomandatari, dato il loro regime di responsabilità personale e

illimitata

- Capitali -> Nelle società di capitali ingresso di nuovi soci non implica una modifica dell’atto

costituivo -> Questo è legato alla spersonalizzazione totale. La disciplina societaria, anzi,

incentiva Attivamente in ricambio dei soci e la possibilità di cedere le proprie partecipazioni per

monetizzare e uscire dalla società.

A differenza delle società di persone, il trasferimento della partecipazione sociale non richiede il

consenso degli altri soci.

Il concetto di “due o più persone conferiscono beni o servizi” art. 2247 c.c. deve essere inteso come

parte.

- “due o più persone” = parte del contratto -> Soci di una società possono essere anche società.

Si può verificar che più soggetti partecipino come una unica parte, sono tenuti a nominar eun

rappresentante comune.

- “Conferiscono beni o servizi” -> anche questa locuzione va declinata diversamente poi quando

andrete a esaminare i vari tipi di società.

Conferimento = apporto iniziale del socio attraverso il quale acquisisce la qualità di parte nella

società. L’insieme dei conferimenti iniziali dei soci vanno a costituire il capitale iniziale della

società sulla quale può far affidamento a società per lo svolgimento dell’oggetto sociale.

Cosa può essere conferito? La norma generale parla di conferimento di beni e servizi. Questa

locuzione è corretta solo con alcuni distinguo perché a livello di conferimento nelle:

Società di persone può essere conferita ogni entità suscettibile di valutazione economica

o Nelle società di capitali invece:

o Spa -> è precluso il conferimento di opera o servizi (non possono essere oggetto di

▪ conferimento)

Tuttavia possono esser oggetto di prestazione accessoria che si aggiungono

all'obbligo di conferimento ma non sono imputate al capitale sociale

S.r.l. -> Con riforma 2003 nelle srl si può conferire opera o servizi però sono

▪ previste una serie di cautele; infatti l’eventuale conferimento di opera o sevizio in

S.r.l. deve essere accompagnato da polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

Beni conferibili:

I conferimenti possono essere costituiti da:

- Denaro: Se non è disposto diversamente nell’atto costitutivo, i conferimenti devono essere in

denaro.

- Beni in Natura: Possono essere beni mobili, immobili, materiali e immateriali. Sono conferibili i

beni trasferiti in proprietà o concessi in mero godimento (la società acquisisce l'effettiva

disponibilità e le utilità).

- Crediti: Il conferente di crediti è tenuto a rispondere anche dell'insolvenza del debitore.

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale ha un rilievo relativo delle società di persone e fondamentale nelle società di capitali.

Il ruolo di questo sta via via sfumando.

Il capitale sociale è una entità astratta ed è un dato storico numerico inizialmente costituito dai

conferimenti iniziali dei soci e quindi i soci conferiscono 100 e questo va costituire il capitale sociale

iniziale della società.

Rappresenta il valore in denaro assegnato ai conferimenti iniziali dei soci nell'atto costitutivo. Essendo

un valore storico, il capitale sociale nominale rimane immutato per tutta la vita della società, a meno

che non venga deliberato un formale aumento o una riduzione attraverso la modifica dell'atto

costitutivo.

Il capitale sociale non è la misura della redditività della società, per farlo l’analisi si deve concentrare

sul bilancio tenendo conto di profitti e perdite.

Per verificare se la società ha un utile dovremmo sempre tener conto dei profitti e delle perdite della

società.

- Utile -> se le attività superano le passività aumentate del capitale sociale

Perdite + capitale sociale > utili -> società in perdita.

Se le perdite hanno eroso il capitale sociale occorrerà procedere (a seconda dell’erosione) alla riduzione

del capitale sociale e al contestuale aumento del capitale sociale.

La legge prevede un obbligo di intervento in 2 fasi principali (per le spa):

- Perdite oltre a 1/3 del capitale -> e le perdite superano un terzo del capitale sociale, gli

amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea straordinaria per assumere gli

opportuni provvedimenti. L'assemblea può decidere di riportare la perdita a nuovo (rinviare la

decisione).

- Perdite oltre a 1/3 che intaccano il minimo legale -> Se, per effetto delle perdite, il capitale

scende al di sotto del minimo legale (€50.000 per la S.p.A., €10.000 per la S.r.l.), la convocazione

dell'assemblea straordinaria diventa obbligatoria e immediata. L'assemblea deve necessariamente

deliberare la riduzione del capitale e il contestuale aumento ad una cifra non inferiore al minimo

legale, o la trasformazione della società.

In assenza di tali provvedimenti, la società si scioglie ed entra in liquidazione

Capitale sociale nelle spa:

Il capitale sociale minimo è di 50.000 € al di sotto del cuore la società non può essere costituita.

Capitale sociale nelle S.r.l.:

Il capitale sociale minimo è di 10.000 € al di sotto del cuore la società non può essere costituita. In

seguito alla riforma del 2003, sia per la S.r.l. ordinaria a capitale marginale che semplificata è prevista la

possibilità di costituire la società con capitale sociale 1 €, con un unico limite che si prevede una forma

di patrimonializzazione rocciosa, ovvero, fino a quando la società non ha raggiunto i 10.000 € (capitale

minimo) i soci in sede di approvazione del bilancio sono tenuti ad accantonare utili (almeno il 20%) fino a

quando il capitale sociale non ha ragguagliato i 10.000 €.

Qual è la funzione del capitale sociale?

La sua funzione principale non è direttamente la garanzia dei creditori (ruolo che spetta al Patrimonio

Sociale), ma è una funzione organizzativa.

Funzione organizzativa perché il Capitale Sociale dà una misura della partecipazione dei soci,

commisurando di conseguenza i loro diritti.

- Diritti agli utili -> misura i diritti agli utili che di regola se non previsto diversamente sono

proporzionali alla partecipazione.

La funzione che era vista come principe era quella vincolistica e garantista per i creditori sociali.

Funzione principe del capitale sociale è essere una regola organizzativa perché il capitale sociale da una

misura della partecipazione dei soci. Misura i diritti agli utili.

Molti creditori (specialmente le banche) non fanno affidamento solo sul dato numerico del CS, ma

richiedono garanzie ulteriori. L'introduzione di modelli come la S.r.l. a capitale marginale (con capitale

fino a 1€) ha ulteriormente svilito questo requisito.

Il CS quantifica il rischio d'impresa assunto dal socio (perdita del valore conferito in caso di perdite).

Nelle società lucrative, esso definisce anche il potere del socio (ad esempio, il diritto di voto).

- Scopo di lucro -> lo scopo della società è la divisione di utili, uno scopo egoistivo: CS fornisce

l'esatta misura della quota di utili a cui ogni socio ha diritto.

- Scopo mutualistico -> Lo scopo mutualistico è tipico delle cooperative. Esso consiste nell'offrire

beni, servizi o occasioni di lavoro ai soci a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle ottenibili

sul mercato. Il vantaggio deriva dagli scambi mutualistici (rapporti ulteriori) che i soci

intrattengono con la cooperativa.

- Scopo consortile -> è quello di dare un risparmio di spesa o un maggior profitto alle imprese

consorziate.

Il tipo societario è un modello neutro, adottabile per lo svolgimento di qualsiasi attività. Le evoluzioni

normative—tra cui l’Impresa Sociale e l’ampliamento del Terzo Settore—dimostrano che la struttura

societaria può essere impiegata anche per perseguire finalità di interesse generale e di beneficio

comune, oltre il mero profitto.

Parallelamente, l’affermazione dei criteri ESG ha rimesso in discussione lo scopo tradizionale di lucro: ci

si interroga se ne stia segnando il tramonto o se esso permanga come fine essenzialmente egoistico. Ne

deriva uno spostamento dalla Shareholder Theory (massimizzazione del profitto degli azionisti) alla

Stakeholder Theory, che include gli interessi di dipendenti, comunità, ambiente, ecc. L’organo

amministrativo viene così orientato al successo sostenibile, inteso come creazione di valore nel lungo

periodo a beneficio degli azionisti, considerando al contempo gli interessi degli altri stakeholder

rilevanti.

Queste dinamiche trovano piena espressione nel profilo della “società come rapporto”: superata la fase

genetica (atto costitutivo), l’analisi si concentra su come le nuove finalità (beneficio comune,

sostenibilità) si traducano negli assetti interni, nella governance—anche in chiave di Corporate Digital

Responsibility—e nei doveri e nelle responsabilità degli amministratori.

Differenza tra società e comunione

 La comunione è una contitolarità su beni (artt. 1100 ss. c.c.). Se è costituita e mantenuta al solo

• scopo di godimento, si applicano le norme sulla comunione.

La società richiede l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili

• (art. 2247 c.c.). Per questo non può avere come oggetto il mero godimento di beni: ad es., non si

può costituire una società solo perché si è proprietari di un immobile e l’“oggetto sociale” è

incassarne i canoni, poiché manca il requisito dell’attività economica.

Società di comodo -> Vengono spesso utilizzate con finalità elusive o per sottrarre i beni del debitore ai

creditori; il fenomeno è frequente in ambito fiscale.

Holding pura: È un’attività lecita quando la società detiene partecipazioni e svolge funzioni di direzione

e coordinamento delle controllate. In tal caso svolge attività imprenditoriale e non si limita al mero

godimento di beni (che ricadrebbe nella disciplina della proprietà/comunione).

Impresa coniugale: Rientra nelle disposizioni di diritto di famiglia: riguarda l’impresa costituita e gestita

dai coniugi dopo il matrimonio e ha un regime autonomo rispetto alle società.

Impresa familiare: È un’impresa individuale: l’imprenditore è il titolare; i familiari collaborano e godono

di minime garanzie (partecipazione ad utili e incrementi, alcuni diritti decisionali). La disciplina è

residuale, introdotta con la riforma del diritto di famiglia per tutelare i collaboratori familiari.

Come possiamo distinguere le società?

- In base alle scopo -> avremo: società lucrative, mutualistiche, consortili

Lucrative: scopo finale la produzione e la destinazione degli utili ai soci

o Mutualistiche: Offrono beni, servizi o occasioni di lavoro ai soci a condizioni più

o vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato

Consortili: Mira a ottenere un risparmio di spesa o un maggior profitto nelle rispettive

o imprese consorziate

- In base alla diversa soggettività delle società:

società di persone non hanno personalità giuridica ma godono di soggettività giuridica.

o Hanno autonomia patrimoniale imperfetta. I soci rispondono illimitatamente alle

obbligazioni sociali. La responsabilità dei soci è sussidiaria

società di capitali e cooperative dotate di personalità giuridica e autonomia patrimoniale

o perfetta -> La società è un soggetto giuridico distinto dalle persone dei soci

Fanno eccezione a questa regola di irresponsabilità dei soci i casi di S.p.A. o S.r.l.

unipersonali se non vengono rispettati gli obblighi di pubblicità e versamento integrale dei

conferimenti in denaro, o la Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.a.), dove è prevista

la responsabilità illimitata per la categoria dei soci accomandatari

- Responsabilità dei soci: abbiamo società con soci illimitatamente responsabili e società con

responsabilità limitata

- Carattere unisoggettivo e plurisoggettivo:

Le società di persone (snc, s.s., sas) -> il venir meno della pluralità dei soci è causa di

o scioglimento

le società di capitali possono essere anche società con un unico socio tranne la sapa. La

o cessazione dalla carica di tutti gli accomandatari, se protratta per più di 6 mesi, è causa

di scioglimento della S.a.p.a..

Quali sono le caratteristiche tipiche delle società di capitali e le caratteristiche devono

necessariamente esserci: (nel modello tradizionale, quello di default)

- organizzazione di tipo corporativo:

assemblea (che riunisce soci)

o un organo di gestione (unipersonale o collegiale)

o e in linea generale un organo di controllo tipicamente si parla del modello tradizionale:

o collegio sindacale -> organo di vigilanza che svolge un controllo di legalità sostanziale.

Quindi: assemblea dei soci, amministratore unico o collegiale, sindacale e revisore esterno.

Nel modello tradizionale, il controllo sulla gestione è separato dal controllo contabile. La

revisione legale dei conti è affidata a un revisore legale o a una società di revisione iscritta

nell'apposito registro. Nelle società ch

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher agnesesesese di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Paolucci Maria Ginevra.
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