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Società
La nozione di società è deducibile dalla disposizione di cui all'art. 2247 c.c. sul contratto di società, ossia il contratto in forza del quale "due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili" e che porta alla nascita di un soggetto autonomo le cui vicende sono separate rispetto ai singoli soci che sono legati tra loro da un rapporto di società. In realtà, questa definizione presuppone che la società nasca, appunto, da un contratto fra più parti, ma attualmente esistono casi di società costituite mediante un atto unilaterale (S.r.l. e S.p.a) e quindi la situazione è più complicata. La fonte della società è quindi di norma il contratto tra più soci, ma in alcuni casi può essere rappresentata da un atto unilaterale. In ogni caso, al
fine di costituire la società occorre che sussistano diversi elementi:
- conferimento → i conferimenti dei soci costituiscono il patrimonio della società, che è distinto rispetto a quello dei singoli soci i quali sono obbligati a conferire beni o servizi se vogliono ottenere tale qualifica. La società si differenzia dalla comunione dei beni in quanto il socio non può mai chiedere la divisione del patrimonio, nemmeno quando cessa di essere socio, tranne che nei casi tassativi previsti in caso di scioglimento.
- esercizio di attività economica → la società deve svolgere necessariamente attività di produzione o scambio di beni o servizi, per questo motivo è anche definita come un'impresa collettiva, tuttavia esiste un'eccezione per le attività libero-professionali, che si possono svolgere in forma societaria pur non essendo attività di impresa. In ambito di applicazione del diritto delle società
Non rileva la mancanza attuale di un'attività di impresa: infatti, non sempre le società sono effettivamente operanti e frequenti sono le c.d. "società di comodo", costituite allo scopo di tenere la titolarità di taluni beni separata dal patrimonio individuale del socio o dei soci.
Comunanza dell'esercizio dell'attività → la società deve essere costituita affinché l'esercizio dell'attività economica avvenga in comune tra i soci, solo i soci e tutti i soci concorrono a guidare la società e, quindi, l'attività sociale.
Scopo di lucro → la società deve essere costituita allo scopo di dividere fra i soci gli eventuali utili dell'attività svolta (nessuno può garantire che una società guadagni). Il contratto sociale non può escludere a nessuno dei soci né il lucro soggettivo, ovvero l'intento di distribuirsi gli
utili derivanti dall'attività, né quello oggettivo, ossia il fine di svolgere un'attività rivolta alla produzione di utili. Per quanto riguarda la ripartizione tra i soci degli utili, la regola è che la quota di spettanza di ciascuno è proporzionale al conferimento effettuato, anche se il contratto sociale può prevedere criteri diversi, in ogni caso, è sancito il divieto del c.d. patto leonino, ossia il divieto di accordi che tendano a sopprimere o a ridurre in modo sproporzionato, il diritto di ciascun socio a concorrere agli utili conseguiti dalla società in modo congruo rispetto ai conferimenti effettuati. Per quanto riguarda la fonte della società, quindi, gli elementi costitutivi sono i medesimi sia in caso di contratto sociale sia in caso di atto unilaterale, la differenza fra le due fattispecie è relativa solo al numero dei partecipanti. La responsabilità amministrativa per i reati commessi da rappresentanti,La responsabilità degli amministratori o dei dirigenti della società è imputata alla società se i reati sono stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, mentre è esclusa per reati commessi nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. La responsabilità della società è esclusa anche se la società dimostra di aver adottato modelli di organizzazione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e di aver correttamente assicurato la vigilanza e che le persone che hanno commesso il reato lo hanno fatto eludendo fraudolentemente i modelli di sicurezza previsti.
La responsabilità amministrativa della società comporta la confisca del profitto del reato e l'erogazione di una sanzione pecuniaria, il giudice penale può disporre anche una sanzione interdittiva e la pubblicazione della sentenza di condanna.
La società costituita all'estero è soggetta alla legge italiana se la sede
dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale della società. Le società costituite all'estero, che stabiliscono nel territorio dello Stato italiano una o più sedi con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali nel registro delle imprese; coloro che agiscono in nome della società estera rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Cooperazione fra imprenditori Esistono diverse realtà in cui è previsto lo svolgimento in comune di un'attività d'impresa ma senza che si configuri una società: alcuni esempi sono l'associazione in partecipazione, gli accordi joint venture ed i contratti di rete. L'associazione in partecipazione è il contratto in forza del quale un imprenditore acquista i cespiti apportati da un soggetto c.d.associato e ne dispone liberamente per lo svolgimento della propria attività, mentre l'associato acquista soltanto un diritto di credito a partecipare agli eventuali utili derivanti da detta attività dell'impresa. Per l'associazione in partecipazione non si parla di società, tuttavia l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili (ma potrebbe esserci patto diverso tra le parti), in ogni caso la sua perdita non può superare il valore dell'apporto. Gli accordi di joint venture sono accordi di cooperazione fra imprese conclusi con l'obiettivo di consentire ai titolari delle imprese coinvolte l'esercizio di attività di comune interesse. Per quanto riguarda il diritto italiano, è prevista la figura del raggruppamento temporaneo fra imprenditori al fine di partecipare alle procedure di affidamento di un dato contratto pubblico, mediante presentazione di un'unica offerta da
Parte di un'impresa alla quale viene conferito mandato. Il contratto di rete prevede la collaborazione fra imprese allo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Il contratto di rete prevede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e deve contenere anche il c.d. programma di rete, oltre all'eventuale previsione di un fondo comune (non obbligatorio) e di un organo comune (anche questo non obbligatorio) per la gestione. In caso di fondo comune, il contratto di rete può essere iscritto al registro delle imprese e acquista così la soggettività.
Categorie di società
In materia di società vige il principio della tipicità ed i tipi societari previsti dalla legge sono la società semplice, la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, la società per azioni, la società...
a responsabilità limitata e la società in accomandita per azioni. Tuttaviala disciplina dei singoli modelli legali è in buona misura derogabile per volontà dei soci.
Le società si distinguono in base a diversi criteri, in particolare secondo:
- scopo → in base allo scopo si distinguono società lucrative (perseguono un profitto ela divisione degli utili) e cooperative (scopo mutualistico);
- oggetto → in base all’oggetto si distinguono società commerciali e non commerciali,la società semplice può esercitare solo attività non commerciali e le altre entrambe;
- rilievo dei soci → in base al rilievo che assumono le persone dei soci si distinguonosocietà di persone (S.s. - S.n.c. - S.a.s.) e società di capitali (S.r.l. - S.p.A. - S.a.p.a.).
La differenza fra le due categorie si fonda sull’amministrazione e sull’autonomia delpatrimonio: le società di persone sono
Le società di persone sono amministrate dai soci ed hanno un'autonomia patrimoniale imperfetta, le società di capitali invece gli amministratori possono essere soggetti terzi ed hanno autonomia patrimoniale perfetta, inoltre solo queste hanno la personalità giuridica.
Il mercato, in base al tipo di mercato, le società per azioni si distinguono in società quotate in mercati regolamentati e non quotate.
In ogni caso, per qualsiasi categoria di società, l'imprenditore deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno o più degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Società di persone