Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Responsabilità verso i singoli soci o terzi= anche il singolo socio o il terzo che è stato direttamente
danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori può esperire l’azione di responsabilità
verso questi. Per poter chiedere il risarcimento devono ricorrere 2 presupposti:
nell’esercizio
- il compimento da parte degli amministratori di un atto illecito del loro ufficio
- la produzione di un danno diretto (e non riflesso) al patrimonio del singolo socio/terzo.
sono dirigenti che svolgono attività di alta gestione dell’impresa sociale. Sono al
Direttori generali=
vertice della gerarchia dei lavoratori subordinati dell’impresa e operano in rapporto diretto con gli
amministratori, dando attuazione alle direttive generali dagli stessi impartite. Sono dunque investiti
di ampi poteri decisionali, e di conseguenza sono parificati agli amministratori sotto il profilo delle
responsabilità penali. DIRITTO COMMERCIALE | Rachele Campigli
Il collegio sindacale
È l’organo di controllo interno→funzioni di vigilanza sull’amministrazione della società, ad
eccezione del controllo contabile che con la riforma del 2003 è stato sottratto al collegio sindacale
ed è stato attribuito ad un revisore contabile o ad una società di revisione.
Nomina e cessazione= nelle società non quotate il collegio si forma di 3 o 5 membri effettivi
(struttura semi-rigida, ostacolo soprattutto nelle grandi società), soci o non soci; devono inoltre
essere nominati due membri supplenti. Questo ostacolo è stato rimosso dal 1988 per le società
quotate che possono determinare liberamente il numero dei sindaci, adeguandolo alla complessità
dell’impresa sociale. I primi sindaci sono nominati dall’atto costitutivo, successivamente
dall’assemblea ordinaria→ stesso organo che nomina gli amministratori, quindi controllanti e
controllati sono espressione dello stesso gruppo di comando, dunque è un ulteriore motivo di scarsa
funzionalità del collegio sindacale. Per le società quotate è invece previsto che almeno un membro
effettivo sia eletto dalla minoranza. Dalla riforma del 2003, requisiti di professionalità: almeno un
sindaco deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili (possono iscriversi
persone fisiche in possesso di specifici requisiti di professionalità ed onorabilità, che abbiano
superato un apposito esame di ammissione). Non possono essere nominati sindaci il coniuge, i
parenti e gli affini degli amministratori; coloro che ne sono legati alla società da un rapporto di
compromettano l’indipendenza.
lavoro o di consulenza che ne
Il compenso deve essere determinato dall’assemblea all’atto della nomina ed è invariabile per
l’intero periodo di durata del loro ufficio. Restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
L’assemblea può revocarli solo se esiste una giusta causa; la delibera di revoca deve essere
approvata dal tribunale al fine di verificare se ricorre giusta causa.
In caso di morte, rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano automaticamente i supplenti in
ordine di età, che restano in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla relativa nomina.
Controllo sull’amministrazione= esso vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
La su vigilanza può estendersi in ogni direzione: è il potere-dovere dei sindaci di intervenire alle
dell’assemblea,
riunioni del CdA e del comitato esecutivo, e di impugnare le relative delibere.
Gli amministratori hanno obblighi di comunicazione nei confronti del collegio→ riferire
tempestivamente sull’attività svolta, sulle operazioni compiute di maggior rilievo economico e su
quelle a rischio di conflitto di interessi.
I sindaci hanno il potere-dovere di procedere in ogni momento ad atti di ispezione-controllo, di
chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali su determinati affari.
Il collegio può convocare l’assemblea qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia
urgente necessità di provvedere.
nelle società non quotate il presidente del collegio è nominato dall’assemblea, in
Funzionamento=
l’atto costitutivo fissa
quelle quotate i criteri di nomina dello stesso.
Esso si riunisce ogni 90 giorni, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei
sindaci e delibera a maggioranza assoluta. Deve essere redatto un verbale delle riunioni.
Possono avvalersi di dipendenti e ausiliari per operazioni di ispezione e controllo.
Ogni socio può denunciare al collegio fatti che ritiene censurabili. Quando una denuncia proviene
da tanti soci che rappresentano il 5% del capitale sociale, il collegio deve indagare senza ritardo e
all’assemblea.
presentare le sue conclusioni
Responsabilità= come agli amministratori, ai sindaci è richiesta professionalità e diligenza. Essi
sono responsabili delle verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e
documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro incarico.
Qualora il danno sia imputabile solamente al loro comportamento, grava su di essi l’obbligo di
risarcimento. Se l’evento dannoso è conseguenza anche di un comportamento degli amministratori,
che i sindaci avrebbero potuto impedire, questi ultimi sono responsabili in solido con loro.
DIRITTO COMMERCIALE | Rachele Campigli
Il controllo contabile
Con la riforma del 2003 si è completato il processo di separazione del controllo
sull’amministrazione dal controllo contabile. La legge del 74 ha previsto l’affidamento del controllo
contabile ad un revisore esterno per le società quotate; a questa disciplina si è affiancata la riforma
→ nelle
del 2003 applicabile a tutte le s.p.a. non quotate il controllo contabile è esercitato:
- per quelle che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, da un revisore di conti o da una
società di revisione
- per quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, da una società di revisione.
La revisione contabile è esercitata su tutte le società di un gruppo di cui faccia parte una società
iscritta nell’albo
quotata (è esercitata da una società di revisione speciale della Consob).
nelle non quotate, il soggetto responsabile è nominato per la prima volta nell’atto
Nomina=
costitutivo. Dopo l’incarico è conferito dall’assemblea che determina il corrispettivo spettante al
revisore o alla società di revisione. L’incarico ha una durata di 3 esercizi ed è rinnovabile senza
dall’assemblea,
limiti MA può essere revocato solo per giusta causa, sentendo il parere del collegio.
Non possono esercitare il controllo contabile i sindaci della società revisionata.
Revisione contabile obbligatoria= Nelle società soggette a revisione contabile obbligatoria,
l’incarico è conferito con deliberazione dell’assemblea ordinaria in occasione dell’approvazione del
bilancio, su proposta motivata dell’organo di controllo. È fatto divieto alle società di revisione di
all’organizzazione
prestare alla società revisionata servizi ulteriori rispetto e revisione contabile.
Non può essere responsabile della revisione chi ha ricoperto da meno di 3 anni cariche sociali o
funzioni dirigenziali nella società revisionata.
La legge fissa regole di durata dell’incarico che impongono la sostituzione periodica sia delle
società di revisione, sia del responsabile della revisione→ l’incarico ha la durata di 9 esercizi e non
può essere rinnovato se non siano decorsi almeno 3 anni dalla data di cessazione del precedente.
L’assemblea l’incarico
ordinaria può revocare prima della scadenza del mandato solo se ricorre una
giusta causa e su proposta dell’organo di controllo, provvedendo a conferire l’incarico ad altra
società di revisione.
La Consob può revocare d’ufficio l’incarico quando rilevi l’esistenza di una causa di
incompatibilità. Le delibere di conferimento e di revoca dell’incarico sono depositate presso il
registro delle imprese.
Funzioni e responsabilità del revisore dei conti= Funzione principale del revisore è quella di
controllare la regolare tenuta della contabilità e di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e
sul bilancio consolidato (del gruppo). Il giudizio può essere:
- senza rilievi= il bilancio è conforme alla leggerle
- giudizio con rilievi
- giudizio negativo
- dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio
Il rilascio di un giudizio positivo modifica sensibilmente la normale disciplina dell’impugnativa
della delibera di approvazione del bilancio.
Il soggetto incaricato del controllo contabile ha diritto di ottenere documenti e notizie utili per la
revisione e può procedere autonomamente ad accertamenti e controlli.
La società di revisione deve informare la Consob dei fatti che ritiene censurabili.
Il revisore contabile documenta l’attività svolta in un apposito libro tenuto presso la sede della
società, adempiendo ai propri doveri con diligenza e professionalità.
I sistemi alternativi
Sistema dualistico= di ispirazione tedesca, prevede un consiglio di gestione e uno di sorveglianza.
Il controllo contabile è affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione.
Il consiglio di gestione svolge le funzioni proprie del CdA nel sistema tradizionale. È costituito da
almeno due componenti (i primi nominati nell’atto costitutivo, successivamente dal consiglio di
sorveglianza). Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di
gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.
DIRITTO COMMERCIALE | Rachele Campigli
Al consiglio di sorveglianza sono attribuite sia le funzioni di controllo proprie del collegio
sindacale, sia quelle di indirizzo della gestione propria dell’assemblea dei soci (nomina e revoca dei
componenti del consiglio di gestione e approvazione del bilancio; in più, approvazione delle
operazioni strategiche e dei piani industriali finanziari).
La presenza del consiglio di sorveglianza riduce le competenze dell’assemblea ordinaria: nomina e
revoca i componenti del consiglio di sorveglianza, nomina il revisore, decide sulla distribuzione
degli utili. I componenti del consiglio di sorveglianza possono essere soci o non soci (non meno di
nell’atto dall’assemblea
tre). I primi nominati