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MODELLI ORGANIZZATIVI
Il legislatore nel 2003 ha affiancato al modello organizzativo tradizionale altre due tipologie di modelli
organizzativi:
- Dualistico: proviene dai paesi di lingua tedesca
- Monistico: importato dai sistemi giuridici anglosassoni
SISTEMA TRADIZIONALE (LATINO)
Si fonda sulla tripartizione degli organi:
• Assemblea
• Amministratori
• Organo di controllo
L’assemblea è formata non da soggetti investiti di un mandato ma dalla riunione di tutti gli azionisti (tutti
coloro che hanno una partecipazione con diritto di voto), è un organo non eletto e a cui si partecipa di
diritto.
Gli azionisti si uniscono e formano un collegio (insieme di persone fisiche vestite di una certa funzione che
deliberano con il metodo collegiale cioè attraverso una riunione personale, fisica o telematica che
procedono ad una discussione orale che poi viene ridotta e trasfusa in forma scritta attraverso il verbale).
Sotto l’aspetto funzionale l’assemblea si distingue in due grandi tipologie, a seconda del tipo di
deliberazione che è destinata a produrre:
- Ordinaria
- straordinaria
Ordinaria: è chiamata a decidere sul bilancio, sulla nomina e revoca degli amministratori, sulla loro
retribuzione, sulla nomina e revoca del collegio sindacale, sulla nomina e revoca al soggetto incaricato alla
revisione, ecc. Questa competenza dell’assemblea è tassativa, non ha alcun potere gestorio (gli azionisti
non possono dire cosa gli amministratori devono o non devono fare).
Il potere gestorio è tutto degli amministratori.
Straordinaria: sono riservate le altre tipologie di deliberazioni concernenti la modifica dello statuto
dell’atto costitutivo e alla nomina o sostituzione dei liquidatori.
L’assemblea si articola in un procedimento che comincia con l’iniziativa di qualcuno (la convocazione)
ovvero gli amministratori mettono in moto il procedimento assembleare e la convocazione ha luogo
attraverso una pubblicazione nella gazzetta ufficiale almeno 15 giorni prima (dal 2003 “ad personam” per le
società chiuse).
È obbligatoria quando:
• Ci sono perdite di oltre un terzo del capitale sociale
• Si verifica uno scioglimento della società
• C’è l’approvazione di bilancio
• Ne facciano richiesta di convocazione un numero di soci pari ad almeno un decimo dei soci nelle
società chiuse, e almeno un ventesimo dei soci nelle società aperte
Ogni convocazione ha un ordine del giorno (si fa sulla base della prefigurazione degli oggetti posti a base
della deliberazione), deve essere dettagliato per consentire di individuare i temi sulla quale i soci saranno
chiamati a deliberare.
C’è un’alternativa alla convocazione ed è l’assemblea totalitaria: possibilità di richiamare l’organo
assembleare quando sono presenti tutti i soci, l’organo amministrativo e il collegio sindacale. La
convocazione è valida ma precaria (può essere spostata).
Quorum: nozione di teoria generale dei collegi; vuol dire “di cui”, “dei quali”, ci sono collegi perfetti e
imperfetti.
I collegi perfetti sono quelli che deliberano sempre e solo quando ci sono tutti i membri (es. il tribunale)
I collegi imperfetti sono quelli nella quale non è necessaria la presenza di tutti i membri (es. il parlamento)
L’assemblea dei soci è un collegio imperfetto.
Il quorum ci dice il numero minimo di coloro la cui presenza basta (quorum costitutivo) o il numero minimo
dei voti che basta per far passare una certa deliberazione (quorum deliberativo).
Il quorum costitutivo è in prima convocazione, almeno la metà del capitale sociale presente, e la
deliberazione va assunta a maggioranza semplice (50% + 1% dei presenti).
In seconda convocazione l’assemblea delibera qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a
maggioranza semplice.
Nell’assemblea straordinaria il quorum costitutivo è in prima convocazione la metà del capitale nelle
società chiuse.
In quelle aperte il quorum costitutivo è in prima convocazione almeno la metà, un terzo in seconda
convocazione e un quinto in terza convocazione.
Diritto di intervento in assemblea: diritto di entrare e partecipare all’assemblea, anche di qualcuno che non
ha il diritto di voto.
Il diritto di voto compete all’azionista purché sia in possesso del titolo azionario (nelle società chiuse si
dimostra con l’esibizione del titolo all’assemblea o con il deposito presso un qualche depositario come la
banca).
Sul voto si instaura il tema delle deleghe che possono essere occasionali (limitate al singolo intervento o
voto in una data assemblea).
La delega non può essere lasciata con il nome del delegato in bianco, non affidati a organi di controllo o
assembleari e c’è un limite quantitativo stabilendo che la stessa persona non può rappresentare più di venti
soci oppure se si tratta di deleghe professionali le soglie sono più elevate.
Disciplina delle invalidità nullità e annullabilità.
à
La nullità è prevista in casi tassativi:
- Quando l’assemblea non è stata preceduta da convocazione (eccetto assemblea totalitaria)
- quando manca il verbale e quando l’assemblea ha un oggetto impossibile o illecito.
La nullità è particolare perché è soggetta ad un termine di prescrizione triennale.
L’annullabilità si ha quando la delibera sia contraria alla legge o all’atto costitutivo però ha dei limiti
temporali e non tutti i soci sono legittimati ad impugnare la delibera, è necessario un quorum minimo.
09/04/2019
AMMINISTRAZIONE
Organo amministrativo: è un organo formato da soggetti incaricati di ricoprire un ufficio. Questo organo ha
la totalità del governo dell’impresa. Prima della riforma del 2003 gli amministratori potevano sottoporre
alcune decisioni all’assemblea, ma ora i compiti dell’assemblea sono tassativi e sono quelli dell’art 2364 ed
essa non può mai assumere decisioni gestorie.
Art 2360 -bis: la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto dell’art 2082, cioè spetta soltanto agli
amministratori. Quindi oggi non è possibile nessuna ripartizioni di poteri tra soci e amministratori o
assemblea e amministratori.
Gli amministratori non sono mandatari della società, ma ricoprono un ufficio e hanno un rapporto di
immedesimazione organica con la persona giuridica (la società).
Nelle società di capitali c’è la caratteristica della conduzione manageriale, il rapporto è tra i soci capitalisti e
i manager che possono benissimo non essere scelti dalla compagine societaria.
Nel caso dell’amministratore unico, c’è una sola persona che si assume tutto il potere deliberativo e
rappresentativo oppure può essere pluripersonale e a differenza delle società di persone quando non c’è
un amministratore unico, la pluralità forma sempre un collegio, cioè un organo che funzione
collegialmente e le deliberazioni sono normalmente adottate col principio di maggioranza, non esistono i
meccanismi di amministrazione disgiuntiva ecc.
C’è chi sostiene che il ruolo di amministrazione si possa ricoprire anche da una persona giuridica (la legge
tace su questo)
Nomina amministratori: la modalità normale è la elezione/nomina da parte dell’assemblea ordinaria, a
semplice maggioranza ma ci sono dei casi diversi dal sistema tradizionale:
- Società in mano pubblica, nelle quali lo statuto potrebbe attribuire direttamente un numero di
amministratori proporzionale alla partecipazione detenuta dall’ente pubblico (nomina extra-
assembleare), sempre però che si tratti di società chiuse
- Lo statuto prevede che i portatori di strumenti finanziari possono nominare, con assemblea
separata, un amministratore
- Cooptazione: è la scelta di qualcuno (l’amministratore) da parte di coloro che fanno parte dello
stesso collegio
A differenza che nelle società di persone che apparte la revoca, il potere di amministrare è conferito al
singolo socio nell’atto costitutivo, per quelle di capitali la durata del rapporto è a termine e questo termine
o è fissato dallo statuto e non può durare più di 3 anni
Poi nomina e accettazione delle carica vanno pubblicate sul registro imprese.
Cessazione: il rapporto può finire:
- Quando scade il termine, dopo il termine va in “prorogazio” fino alla nomina dei nuovi
amministratori
- Per morte
- Per ineleggibilità
- Revoca: caratteristica delle società di capitali è il rapporto manageriale ed è fisiologica la diversità
tra socio e amministratore e basilare il rapporto fiduciario tra i due. Nel momento in cui viene
meno la fiducia per una qualche ragione, l’amministratore è sempre revocabile, senza il bisogno di
giusta causa, impedendo una continuazione anche se piccola. Però in mancanza di giusta causa
vanno risarciti i danni, che sono i compensi che l’amministratore avrebbe preso se fosse arrivato al
termine del suo mandato.
La revoca la fa l’assemblea con le stesse regole della nomina. Se però è nominato dall’ente
pubblico, è questi che lo può revocare.
- Rinuncia all’incarico: se l’organo è collegiale, efficacia immediata (es: se organo composto da 5 e
diventa 3), mentre se viene meno la maggioranza dei componenti (es: da 5 a 2), l’efficacia della
rinuncia è sospesa fino alla nomina dei nuovi amministratori, inoltre nello statuto ci possono essere
delle clausole “simul stabunt, simul cadent” (insieme staranno, insieme cadranno) cioè se si
dimette uno, decadono tutti gli altri e la razio è la garanzia degli equilibri societari.
In caso di cessazione per morte, rinuncia, decadenza di un numero inferiore della metà, la
sostituzione è fatta dagli stessi amministratori rimasti, designando i sostituti che proseguono fino
alla scadenza del mandato degli altri.
Gli amministratori rimasti in carica (se è la minoranza) devono convocare l’assemblea
Nel caso non rimanga nessun amministratore, il collegio sindacale dovrà con urgenza nominare
l’assemblea
Compenso: è fissato dall’assemblea all’atto della nomina e devono/possono essere investiti di particolari
poteri
Nella generalità dei casi il consiglio ha un presidente nominato dal consiglio e come organo amministrativo,
nella sua totalità è investito della totalità dei poteri gestori, amministrativi, deliberativi.
Quando l’organo è collegiale ci sono diverse modalità di eserciz