CATEGORIE DI IMPRENDITORE
Bisogna dare delle regole all’imprenditore distinguendo i diversi tipi.
Classificazione attraverso l’utilizzo di criteri:
Tipo di attività esercitata oggetto dell’attività.
•
Dimensioni dell’attività.
• Natura del soggetto che esercita l’attività.
•
Tipo di attività svolta dall’imprenditore
Imprenditore agricolo: La legge distingue diverse tipologie di imprenditori in base all’attività
esercitata. Una delle principali figure è l’imprenditore agricolo, disciplinato dall’articolo 2135 del
Codice Civile, che nel tempo ha subito notevoli modifiche per adattarsi all’evoluzione del settore
agricolo e alle nuove forme di impresa.
Nel vecchio Codice di Commercio, l’imprenditore agricolo non era nemmeno considerato un vero
imprenditore.
Questo perché l’attività agricola era vista come mero godimento della terra, cioè come
sfruttamento diretto e naturale dei beni prodotti dal fondo, e non come una vera attività
economica organizzata.
Con il Codice Civile del 1942, invece, l’imprenditore agricolo entra nel Libro Quinto (“Del lavoro”),
dove viene riconosciuto come un imprenditore particolare, dotato cioè di caratteristiche proprie
e distinte rispetto all’imprenditore commerciale.
La sua attività, pur essendo imprenditoriale, è considerata “speciale” in quanto legata alla natura
e ai cicli biologici.
Le attività agricole essenziali (definizione del 1942)
Originariamente, nel 1942, le attività agricole essenziali erano tre:
1. Coltivazione della terra – l’attività principale e più tradizionale, cioè la lavorazione del terreno per
produrre vegetali e raccolti;
2. Silvicoltura – la cura e la gestione del bosco, comprendendo attività come il rimboschimento o la raccolta
del legname;
3. Allevamento del bestiame – cioè la crescita e la riproduzione di animali per ottenere prodotti agricoli o
alimentari.
In questa fase storica, la terra rappresentava l’elemento centrale dell’attività agricola: era il “fattore
produttivo” per eccellenza.
La nuova concezione di attività agricola
Con il tempo, l’importanza esclusiva della terra viene meno.
Il settore agricolo si evolve, nascono tecniche moderne e nuove forme produttive (serre,
allevamenti intensivi, acquacoltura, florovivaismo), e diventa necessario aggiornare la definizione
di imprenditore agricolo.
Oggi, secondo l’attuale articolo 2135 del Codice Civile, è imprenditore agricolo chi:
“Esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali e
alle attività connesse.”
Ma la novità più importante è che la legge considera agricolo chi partecipa in tutto o in parte a un
ciclo biologico, animale o vegetale.
Ciò significa che l’essenza dell’attività agricola non sta più solo nella terra, ma nella partecipazione
ai processi naturali di crescita, sviluppo e riproduzione di piante e animali.
Le attività agricole per connessione
Molti imprenditori agricoli oggi non si limitano alle attività “essenziali”, ma svolgono anche attività
ulteriori, dette attività connesse, che pur avendo natura commerciale vengono considerate
agricole in quanto legate all’attività principale.
Esempi:
trasformazione dei prodotti agricoli (produzione di vino, formaggi, olio);
vendita diretta dei prodotti coltivati o allevati;
attività agrituristiche.
Affinché un’attività connessa sia considerata agricola, devono però verificarsi determinate condizioni
di connessione, che possono essere soggettive o oggettive.
Tipi di connessione
A) Connessione soggettiva
La connessione è soggettiva quando la stessa persona che esercita l’attività agricola principale
svolge anche quella connessa.
In altre parole, il soggetto che coltiva o alleva deve essere lo stesso che trasforma o vende i
prodotti.
In questo ambito, la legge riconosce alle Regioni una certa potestà di disciplina, poiché il settore
agricolo è materia di legislazione concorrente.
B) Connessione oggettiva
La connessione è oggettiva quando l’attività connessa utilizza prevalentemente i prodotti, i mezzi
o le risorse che provengono dall’attività agricola principale.
Per esempio, la produzione di marmellate da frutta coltivata nel proprio fondo, o l’attività di
agriturismo svolta in edifici dell’azienda agricola.
Ciò che conta è che la nuova attività sia funzionalmente legata e prevalentemente basata sui
risultati dell’attività agricola essenziale.
Imprenditore Commerciale: La figura dell’imprenditore commerciale è disciplinata dall’articolo
2195 del Codice Civile, che elenca le attività che, se esercitate professionalmente, fanno sorgere
l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese.
A differenza dell’imprenditore agricolo, l’imprenditore commerciale opera in un contesto più ampio,
in cui l’attività economica è rivolta al mercato, caratterizzata da organizzazione complessa, rischio
d’impresa e rilevante impatto economico.
Attività elencate nell’articolo 2195 c.c.
Secondo l’art. 2195, sono imprenditori commerciali — e quindi soggetti all’obbligo di registrazione —
coloro che esercitano in modo professionale una delle seguenti attività:
1. Attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi
Si tratta di tutte quelle attività che trasformano materie prime in prodotti finiti o semilavorati, oppure
che forniscono servizi su larga scala.
È il settore più tipico dell’imprenditoria commerciale, in cui la produzione è organizzata secondo criteri
industriali e non agricoli (quindi senza legame con un ciclo biologico naturale).
2. Attività intermediaria nella circolazione dei beni
Riguarda chi non produce direttamente i beni ma interviene nella loro compravendita o distribuzione.
Queste imprese mettono in contatto produttori e consumatori, svolgendo un ruolo essenziale nello
scambio.
Questa categoria era già presente nel diritto commerciale medievale e riflette la figura tradizionale del
mercante, che guadagna tramite lo scambio e non la produzione.
3. Attività bancaria e assicurativa
Queste attività gestiscono e intermediano capitali o rischi economici.
L’imprenditore bancario raccoglie e concede credito, mentre l’assicuratore gestisce il rischio di
perdite economiche attraverso il pagamento di premi.
Nel tempo si è discusso se includere in questa categoria anche chi svolge mera attività di finanziamento
o intermediazione finanziaria: oggi la risposta è positiva, poiché la legge riconosce che anche queste
forme rientrano nella nozione di attività imprenditoriale commerciale, essendo fondate sulla
circolazione del capitale.
4. Attività di trasporto
Riguarda chi organizza professionalmente il trasferimento di persone o merci da un luogo all’altro, sia
per terra, mare o aria.
È considerata attività commerciale perché richiede organizzazione, mezzi, personale e gestione
economica complessa.
5. Attività ausiliarie alle precedenti
Questa è una categoria molto ampia e flessibile, che comprende tutte le attività che supportano o
agevolano lo svolgimento delle attività principali elencate prima.
Sono considerate ausiliarie le imprese che forniscono servizi strumentali o complementari ad altre
imprese.
Logica della distinzione tra attività
Il legislatore, anziché fornire una definizione generale di imprenditore commerciale, ha scelto un
approccio concreto e descrittivo: elenca le attività che comportano l’applicazione della disciplina
dell’impresa commerciale.
In questo modo:
chi esercita una delle attività dell’art. 2195 → è imprenditore commerciale e deve iscriversi al Registro delle
Imprese;
chi esercita attività agricola → è imprenditore agricolo (art. 2135);
chi non rientra in nessuna delle due categorie → può svolgere un’attività definita “civile”.
Distinzione tra imprenditore agricolo e commerciale
L’esigenza di individuare in modo specifico la figura dell’imprenditore agricolo deriva dal fatto che, oltre al
normale rischio d’impresa, egli è sottoposto a un ulteriore rischio specifico, quello atmosferico.
L’attività agricola, infatti, può non realizzarsi a causa di eventi naturali che sfuggono al controllo
dell’imprenditore (ad esempio grandinate, siccità, inondazioni). Tali rischi possono essere solo in parte
prevenuti o limitati, ma non eliminati.
Di conseguenza, l’attività agricola presenta un margine di rischio maggiore rispetto ad altre attività
imprenditoriali.
Per questo motivo il legislatore ha previsto una tutela particolare per l’imprenditore agricolo,
escludendolo dall’applicazione di alcune regole più gravose che invece valgono per altre categorie di
imprenditori.
Dimensione attività
Il piccolo imprenditore è definito dall’art. 2083 c.c., che individua come tali:
i coltivatori diretti del fondo
gli artigiani
i piccoli commercianti
e in generale coloro che svolgono un’attività economica prevalentemente con il proprio lavoro o con
quello dei familiari.
La caratteristica fondamentale del piccolo imprenditore è quindi la prevalenza del lavoro personale e
familiare rispetto a ogni altro fattore produttivo.
Il termine prevalenza significa che il lavoro del titolare (e della sua famiglia) deve essere l’elemento
principale che consente all’attività di andare avanti. Non devono, invece, prevalere altri fattori come il
capitale investito o l’organizzazione di mezzi e personale. In sintesi, la differenza tra piccolo imprenditore
e gli altri (medi e grandi) sta proprio nella dimensione e nel ruolo centrale del lavoro proprio e familiare
rispetto agli altri elementi produttivi.
Precisazioni
Artigiano: La definizione di artigiano si trova nella legge quadro sull’artigianato del 1985,
che ha attribuito alle Regioni la potestà di regolamentare la materia.
La normativa precedente dava una definizione più ampia: parlava infatti di imprese
artigiane “a tutti gli effetti di legge”. Oggi, invece, la legge quadro vale solo per la disciplina
specifica dell’artigianato e non in senso generale.
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