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PERDITA DI CAPITALE SOCIALE
Si ha una perdita di capitale sociale quando, a causa delle perdite, il patrimonio netto della società risulta
inferiore alla cifra del capitale sottoscritto e stabilmente adottato dai soci
Tre ipotesi: →
1) La perdita è inferiore a 1/3 del capitale sociale la società non può distribuire gli utili fino a quanto il
capitale sociale non è reintegrato →
2) La perdita è superiore a 1/3 del capitale sociale la società ha un periodo di grazia entro cui può portare
avanti le perdite e vedere se sono rientrate entro il terzo. Se invece non rientrano entro 1/3, devono
ridurre il capitale sociale in proporzione alle perdite accertate →
3) La perdita è superiore a 1/3 del capitale sociale e porta il capitale sociale a meno del minimo legale o
ricapitalizzano, o sciolgono la società o liquidano
La terza ipotesi si verifica solo se il capitale sociale scende sotto la soglia del minimo legale a causa di una
→
perdita maggiore di 1/3 DOMANDA ESAME 20/11/2023
CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI (Art 2355 cc)
Le azioni sono destinate a circolare. In questo modo si realizza quella possibilità di disinvestimento che
costituisce una caratteristica tipica delle spa
1) TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE
• Titoli cartacei (art 2354 cc): le azioni incorporano la partecipazione sociale (cioè la posizione contrattuale
→
del socio rispetto alla società) a seconda della rappresentazione vi è un differente metodo di circolazione:
girata o transfer
Il possesso di titoli cartacei da parte dell’azionista consente di riconoscergli la legittimazione attiva
all’esercizio dei diritti attribuiti dalle azioni possedute
Prima vi erano azioni al portatore (semplice consegna, senza girata: il primo che arriva ha le azioni), ora vi
sono azioni nominative (girata autenticata)
Non è sufficiente stipulare un contratto di compravendita delle azioni: affinché il cessionario risulti socio
anche nei confronti della società, è necessario che anche i titoli azionari segnalino il trasferimento
(annotazione sui titoli azionari) (girata autenticata al notaio e io sono legittimato se dimostro girata
continuata o transfer)
- Girata autenticata (da un notaio): sul retro del titolo il titolare deve specificare chi gira le azioni (e a chi).
Il cessionario, in quanto giratario, risulterà anche socio se c’è la continuità delle girate e si può risalire fino
al titolare
- Transfer: il trasferimento azionario si può operare con la doppia annotazione del nome dell’acquirente sul
→
titolo e sul registro dell’emittente, o col rilascio di un nuovo titolo intestato all’acquirente Il cedente o il
cessionario si recano dalla società, dimostrano la cessione dell’azione e si chiede il transfer. Si chiede di
ritirare titoli del cedente e di emetterne di nuovi per il cessionario
• Mancata emissione di titoli: le azioni non sono rappresentate da titoli, cioè queste azioni giuridicamente
esistono ma non ci sono dei documenti che le rappresentano
Se l’azione è incorporata in un titolo, il cessionario diventa nuovo socio o perché giratario o perché ottiene
→
la sostituzione di un titolo vecchio (transfer) è legittimato ad esercitare i diritti sociali (diritto agli utili)
→
Se non vi è titolo, non è sufficiente la stipula del contratto che trasferisce la partecipazione sociale la
qualità di azionista viene acquistata solo con l’iscrizione nel libro dei soci
• Titoli dematerializzati: vi è un sistema di iscrizioni e annotazioni delle azioni e dei nomi degli azionisti su
registri informatici tenuti da appositi intermediari
→
La tecnica diventa scritturale i titoli diventano dei numeri su un registro
In questo caso, oltre al contratto di compravendita tra cedente e cessionario, ci deve essere l’annotazione a
registro affinché il contratto sia opponibile
La scritturazione sul conto equivale alla girata
Lo statuto di una spa non elenca i soci (i soci delle spa sono indicati nel libro dei soci), perciò la cessione delle
azioni non è una modifica del contratto sociale
→
2) LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI Le azioni sono nate per circolare quindi porre limiti è un po’
contraddittorio (art 2355 cc). Per poter quotare le azioni in un mercato regolamentato, esse non devono
essere assoggettate a limiti di circolazione
• Prelazione: clausola in forza della quale, se un socio intende trasferire delle azioni, deve offrirle prima ai
soci prelazionari, che hanno diritto ad essere preferiti (diritto di prelazione) a parità di condizioni
economiche
La clausola normalmente prevede che l’alienante debba comunicare la propria intenzione di vendere alla
società e che gli altri soci abbiano un certo periodo di tempo entro il quale far pervenire le loro eventuali
dichiarazioni di esercizio della prelazione. Se questa non è esercitata, l’alienante è libero di cedere le
proprie azioni al terzo con cui aveva originariamente trattato
Es: se i soci offrono lo stesso il socio deve vendere a loro (la prelazione opera a parità di condizioni
→
economiche) controllo di chi entra in società
Es: voglio vendere le azioni e le offro ai soci prelazionari per 100€, ma loro rifiutano perché costano troppo.
→
Così mi rivolgo a un terzo che rifiuta la mia offerta e fa una proposta per acquistare a 80€ non sono
→
libero di accettare, devo prima proporre l’offerta di 80€ ai soci DOMANDA ESAME
• Gradimento: il trasferimento delle azioni viene subordinato al consenso degli organi sociali (le azioni
possono essere trasferite solo a qualcuno che soddisfi determinati requisiti)
L’intento degli azionisti è quello di selezionare le persone che possono entrare a far parte della compagine
sociale
Due tipi di clausole di gradimento:
- Gradimento non mero: il socio può trasferire azioni a un terzo solo ed in quanto soddisfi i requisiti previsti
dallo statuto (es: il gradimento può essere negato ai non residenti in una certa regione)
- Gradimento mero: un organo della società (assemblea dei soci o organo amministrativo) ha la facoltà di
esprimere il proprio gradimento sull’ingresso in società del cessionario, senza dover motivare
La prelazione e il gradimento non mero limitano la circolazione (il socio può sempre e comunque vendere
le azioni entro le limitazioni); il gradimento mero la impedisce (???)
Art 2355-bis cc: le clausole di gradimento mero sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o
degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure un diritto di recesso dell’alienante
Le clausole potrebbero essere insuperabili (sulla carta sono abilitato a vendere, ma nei fatti il gradimento
→
mi viene sempre negato) non deve trasformarsi in impossibilità per il socio di uscire dalla società
Nelle società di persone se un socio vuole uscire o recede (giusta causa) o deve trovare qualcuno che ha
interesse a comprare la sua partecipazione, invece le società di capitali sono nate per la circolazione,
quindi se un socio vuole uscire deve poter uscire
3) DIVIETO: il trasferimento delle azioni può essere vietato per un periodo inferiore a cinque anni dalla
costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto 24/11/2023
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (SFP)
Oltre alle azioni, si possono emettere strumenti finanziari partecipativi
Sono strumenti finanziari diversi dalle azioni ma continui, che conferiscono diritti patrimoniali e diritti
amministrativi (art 2346 cc)
Gli strumenti finanziari partecipativi possono essere emessi a fronte di contributi che non entrano a far parte
del capitale di rischio, e infatti possono consistere anche in contribuzioni non finanziarie, come ad esempio
prestazioni d’opera
Si chiamano strumenti finanziari partecipativi perché consentono una partecipazione al rischio molto elevata; dunque
sono esposti a un grande rischio, sono esposti anche all’evenienza di un grande guadagno (al rischio è collegato il
rendimento)
• I diritti patrimoniali partecipativi possono essere molto simili a quelli degli azionisti
Es: diritto a partecipare agli utili o a partecipare al residuo attivo di liquidazione
Differenze con i diritti patrimoniali degli azionisti
Gli apporti, che la società riceve in contropartita all’emissione di strumenti finanziari partecipativi, possono
essere imputati a patrimonio netto ma non sono imputati a capitale sociale (il capitale sociale è
rappresentato da azioni, che vengono liberate da conferimenti e vengono imputate a capitale sociale)
Conseguenze: Per quanto i diritti patrimoniali partecipativi siano simili ai diritti degli azionisti, gli strumenti
finanziari partecipativi dovrebbero comunque essere esposti al rischio in maniera inferiore rispetto agli
→
azionisti gli azionisti dovrebbero comunque essere quelli che rischiano più di tutti, perché i soldi li vedono
proprio per ultimi (“residual claiments”)
Nella distribuzione degli utili gli azionisti dovrebbero arrivare per ultimi e, nella distribuzione delle perdite,
dovrebbero arrivare per primi
• Diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In deroga, possono essere
dotati del diritto di voto su argomenti specificatamente indicati
L’esclusione dal voto sussiste perché questi strumenti finanziari partecipativi, nel complesso, non devono
avere un peso nel governo societario pari o superiore a quello degli azionisti (un’interpretazione diche che:
si può prevedere che gli strumentisti siano maggioritari su certi argomenti/decisioni, ma nel complesso sono
gli azionisti che decidono) →gli
Principio di correlazione rischio-potere: chi più rischia, più ha potere azionisti sono quelli che rischiano
più di tutti, e quindi hanno il potere maggiore di tutti
Gli strumenti finanziari partecipativi possono essere liberati anche con l’apporto di opere o servizi (opere o
servizi non possono essere conferiti a capitale sociale) →
Anche gli strumenti finanziari partecipativi possono avere un ruolo nel governo societario gli strumenti
finanziari partecipativi possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati
(argomenti di competenza dei soci; non possono votare su argomenti preclusi agli azionisti)
Art 2351 cc: ai titolari di strumenti finanziari partecipativi può essere riservata la nomina di un membro
dell’organo amministrativo e di controllo
OBBLIGAZIONI
Le obbligazioni sono un’altra categoria di strumenti finanziari con cui la spa si procura risorse “a debito”,
impegnandosi cioè alla restituzione delle somme ricevute