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RIDUZIONE REALE DEL CAPITALE SOCIALE

La riduzione reale, o volontaria, del capitale sociale (art.2445 c.c.) è

un’operazione straordinaria mediante la quale la società riduce

capitale nominale, riduzione reale

il con corrispondente del

patrimonio, alla quale corrisponde a favore dei soci o la liberazione dei

versamenti ancora dovuto o il rimborso del capitale sociale. Ciò può

accadere quando il capitale sociale risulta esuberante rispetto al

conseguimento dell’oggetto sociale (ad esempio in casi di mutamento

delle condizioni di mercato) o quando, anche fuori da questa ipotesi, la

società lo reputi opportuno.

QUALI SONO I PRESUPPOSTI?

Notaio riduzione del capitale,

Il dovrà verificare che, in seguito alla

minimo legale.

questo non sia portato al di sotto del Per ogni società,

infatti, è previsto un minimo legale ritenuto necessario per svolgere

l’attività di un determinato tipo, per cui non è possibile oltrepassare

questo limite.

Il minimo legale per la società per azioni, ad esempio, è pari 50.000. Se

la società ha un capitale di 100.000, non potrebbe ridurre il capitale per

60.000 euro in quanto si supererebbe tale limite.

Inoltre, non si può effettuare in presenza di perdite, in quanto in questo

caso occorrerebbe prima provvedere a ripianare le perdite, come meglio

nel prosieguo descriveremo.

Come si struttura l’operazione di riduzione reale del capitale sociale?

Tale operazione si compone di una prima fase, che corrisponde

delibera di riduzione

alla del capitale, con la quale i soci intervenuti in

assemblea convengono di ridurre il capitale sociale.

In questa fase occorre, con l’aiuto del Notaio e del professionista

contabile che affianca la società decidere quale modalità pratica

utilizzare tra quelle consentite: o liberare i soci dai debiti che ancora

hanno nei confronti della società, oppure rimborsare loro parte del

capitale sociale corrispondente a quella che viene ridotta, ovviamente a

ciascuno in relazione alle azioni possedute.

Quando ha effetto? verbale di

Dopo aver deliberato la riduzione mediante il

assemblea atto pubblico notarile,

stipulato per l’operazione non ha

effetto immediato, ma può essere eseguita solo dopo novanta giorni

Registro delle Imprese,

dall’iscrizione della delibera nel che il Notaio

provvederà a fare. Ciò in quanto in questo periodo è data la possibilità ai

creditori della società di presentare formale opposizioni. «due o più

Con il contratto di società (art. 2247 c.c.)

Contratto di società:

persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività

economica allo scopo di dividerne gli utili ». È un contratto con

«comunione di scopo»: in esso cioè – al contrario dei contratti di scambio

in cui il venditore e il compratore perseguono scopi diversi – tutti i

obiettivo comune.

contraenti perseguono un Lo scopo ultimo della società

è il conseguimento di un utile, mentre lo scopo immediato – detto

«oggetto sociale» – rappresenta in particolare l’attività economica che

si intende esercitare (es. produzione di profilati metallici, commercio

L’indicazione dell’oggetto sociale nel

all’ingrosso di alimentari, ecc.).

contratto è richiesta obbligatoriamente per tutti i tipi di società . Con la

partecipazione alla società ogni contraente acquista la posizione di socio,

diritto di partecipare «per quote» ai risultati dell’attività sociale

ossia il . La

posizione di socio permette in particolare di: • ricevere dalla società una

parte degli utili realizzati mediante l’esercizio dell’attività economica;

• partecipare all’amministrazione della società; • ricevere una quota del

patrimonio realizzato all’eventuale scioglimento della società. Se non

amministrazione,

stabilito diversamente, il potere di cioè la facoltà di

rappresentanza,

gestione della società, implica quello di cioè la facoltà di

compiere atti giuridici validi verso terzi in nome e per conto della società

(art. 2266 c.c.). Inquadramento | Recesso

Causa di recesso nelle società di gruppo:

conseguente a trasformazione eterogenea o a modificazione

dell’oggetto sociale della società che esercita direzione e

coordinamento | Recesso conseguente a condanna della società

capogruppo | L’inizio o la cessazione dell’attività di direzione e

coordinamento | Modalità e termini | Riferimenti |

Inquadramento

quater

L’art. 2497- c.c. prevede e disciplina specifiche ipotesi di recesso a

favore dei soci di società soggette ad attività di direzione e

coordinamento. Tali ipotesi, che si vanno ad aggiungere, in un’ottica

generale di rafforzamento dell’istituto, a quelle previste all’interno della

disciplina dei singoli tipi societari, si distinguono da queste ultime in

ragione di una rilevante particolarità: “l’evento che giustifica il recesso

non attiene, in questi casi, alla società cui appartiene il recedente, bensì

ad una diversa entità, ossia alla società o all’ente che sulla prima esercita

art. 2497-quater,

l’attività di direzione e coordinamento” (SBISÀ, sub

Direzione e coordinamento di società, Commentario Scialoja-Branca-

in in

Galgano, Bologna, 2014, p. 281).

L’elemento comune alle cause di recesso riconosciute dalla norma in

commento è “costituito dal mutamento delle condizioni di

rischio dell’investimento che fa scaturire la possibilità del socio di La

ripensare l’opportunità della sua permanenza in società” (PENNISI,

disciplina delle società soggette a direzione unitaria ed il recesso nei

gruppi, Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G.F. Campobasso

in ,

Diritto

diretto da Abbadessa e Portale, 3, Torino, 2007, p. 930; TOMBARI,

dei gruppi di imprese, Milano, 2010, pp. 74 e ss.).

In linea generale, la disciplina di cui trattasi viene ad arricchire

gli strumenti di tutela dei soci minoritari ed “esterni”, introducendo

forme di protezione anche “preventiva” che si affiancano, su un piano non

coincidente, ai rimedi risarcitori assicurati dalla clausola generale di

responsabilità di cui all’art. 2497 c.c.

Imprenditore occulto: L' imprenditore occulto, secondo la giurisprudenza italiana, è

un imprenditore che non agisce direttamente nella propria attività, ma tramite un

prestanome. In tale modo riesce a compiere l'attività d'impresa pur non apparendo

come colui che la esercita.

Questa figura, di creazione giurisprudenziale, permette di associare l'imprenditore

occulto al fallimento, in quanto obbligato in solido col prestanome, pur non

avendone i requisiti formali. Dal 1° gennaio 2004, la

I tre tipi di sistemi (dualistico, monistico e tradizionale):

legge riconosce alle società la possibilità di scegliere tra tre diversi

modelli di gestione e di controllo, detti anche modelli di governance: il

modello tradizionale, monistico e dualistico.

Nell’ordinamento italiano è prevista la possibilità di adottare tre sistemi

alternativi di governance:

• il sistema tradizionale, detto anche ordinario, che prevede la

presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni amministrative

e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo sull’amministrazione,

entrambi di nomina assembleare;

• il sistema monistico, che prevede che l’amministrazione ed il

controllo siano esercitati rispettivamente dal Consiglio di

Amministrazione, di nomina assembleare, e da un Comitato per il

controllo sulla gestione;

• il sistema dualistico, che prevede la presenza di un Consiglio di

Sorveglianza di nomina assembleare e di un Consiglio di Gestione,

nominato dal Consiglio di Sorveglianza.

In mancanza di diversa scelta statutaria, viene applicato il sistema di

sistema amministrazione e controllo di tipo tradizionale.

Nel modello tradizionale si ravvisano due tratti essenziali:

un importante controllo dell’Assemblea sul Consiglio di

 Amministrazione;

una netta separazione tra l’attività amministrativa e

 l’attività di controllo.

Infatti, tale sistema prevede che la nomina degli amministratori spetti

all’Assemblea Ordinaria, come anche la revoca degli amministratori,

salve le due ipotesi di revoca disposta dal Tribunale in presenza di

gravissime irregolarità e di revoca disposta dallo Stato o da enti pubblici

per gli amministratori da essi nominati (articolo 2449 c. 2 c.c.).

L’organo amministrativo, che nel sistema ordinario può avere una

struttura individuale, in presenza di Amministratore Unico, o

collegiale, con il Consiglio di Amministrazione, ha il compito di gestire

la società, nei limiti e nel rispetto dell’oggetto sociale e il compito di

rappresentare la società stessa nei confronti dei terzi.

Nel sistema monistico, invece, è prevista la creazione di un Comitato

per il controllo sulla gestione all’interno del Consiglio di

Amministrazione, che è formato da amministratori in possesso di

particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e che

ha compiti di vigilanza analoghi a quelli del Collegio Sindacale.

Nel modello monistico la gestione è affidata ad un Consiglio di

Amministrazione nominato dall’Assemblea, ma è lo stesso Consiglio di

Amministrazione che nomina al suo interno il Comitato per il Controllo

sulla gestione.

Spetta dunque al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca

(anche senza giusta causa) dei membri dell’organo di controllo.

Il controllo contabile deve invece essere svolto da un revisore o da una

società di revisione esterna a cui l’Assemblea conferisce l’incarico.

Sia il modello monistico che quello dualistico si differenziano dal modello

tradizionale perché non prevedono una netta separazione tra l’organo

che gestisce la società e l’organo che controlla tale gestione.

Nel modello dualistico di amministrazione e controllo, infatti, è

prevista prevede la presenza di un Consiglio di Sorveglianza i cui

membri sono nominati dall’Assemblea degli Azionisti e di un Consiglio di

Gestione nominato dal Consiglio di Sorveglianza.

La gestione aziendale è dunque affidata ad un Consiglio di Gestione che

ha l’esclusiva responsabilità della gestione dell&rsq

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
75 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eusino15 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Rimini Emanuele.