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RIDUZIONE REALE DEL CAPITALE SOCIALE
La riduzione reale, o volontaria, del capitale sociale (art.2445 c.c.) è
un’operazione straordinaria mediante la quale la società riduce
capitale nominale, riduzione reale
il con corrispondente del
patrimonio, alla quale corrisponde a favore dei soci o la liberazione dei
versamenti ancora dovuto o il rimborso del capitale sociale. Ciò può
accadere quando il capitale sociale risulta esuberante rispetto al
conseguimento dell’oggetto sociale (ad esempio in casi di mutamento
delle condizioni di mercato) o quando, anche fuori da questa ipotesi, la
società lo reputi opportuno.
QUALI SONO I PRESUPPOSTI?
Notaio riduzione del capitale,
Il dovrà verificare che, in seguito alla
minimo legale.
questo non sia portato al di sotto del Per ogni società,
infatti, è previsto un minimo legale ritenuto necessario per svolgere
l’attività di un determinato tipo, per cui non è possibile oltrepassare
questo limite.
Il minimo legale per la società per azioni, ad esempio, è pari 50.000. Se
la società ha un capitale di 100.000, non potrebbe ridurre il capitale per
60.000 euro in quanto si supererebbe tale limite.
Inoltre, non si può effettuare in presenza di perdite, in quanto in questo
caso occorrerebbe prima provvedere a ripianare le perdite, come meglio
nel prosieguo descriveremo.
Come si struttura l’operazione di riduzione reale del capitale sociale?
Tale operazione si compone di una prima fase, che corrisponde
delibera di riduzione
alla del capitale, con la quale i soci intervenuti in
assemblea convengono di ridurre il capitale sociale.
In questa fase occorre, con l’aiuto del Notaio e del professionista
contabile che affianca la società decidere quale modalità pratica
utilizzare tra quelle consentite: o liberare i soci dai debiti che ancora
hanno nei confronti della società, oppure rimborsare loro parte del
capitale sociale corrispondente a quella che viene ridotta, ovviamente a
ciascuno in relazione alle azioni possedute.
Quando ha effetto? verbale di
Dopo aver deliberato la riduzione mediante il
assemblea atto pubblico notarile,
stipulato per l’operazione non ha
effetto immediato, ma può essere eseguita solo dopo novanta giorni
Registro delle Imprese,
dall’iscrizione della delibera nel che il Notaio
provvederà a fare. Ciò in quanto in questo periodo è data la possibilità ai
creditori della società di presentare formale opposizioni. «due o più
Con il contratto di società (art. 2247 c.c.)
Contratto di società:
persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività
economica allo scopo di dividerne gli utili ». È un contratto con
«comunione di scopo»: in esso cioè – al contrario dei contratti di scambio
in cui il venditore e il compratore perseguono scopi diversi – tutti i
obiettivo comune.
contraenti perseguono un Lo scopo ultimo della società
è il conseguimento di un utile, mentre lo scopo immediato – detto
«oggetto sociale» – rappresenta in particolare l’attività economica che
si intende esercitare (es. produzione di profilati metallici, commercio
L’indicazione dell’oggetto sociale nel
all’ingrosso di alimentari, ecc.).
contratto è richiesta obbligatoriamente per tutti i tipi di società . Con la
partecipazione alla società ogni contraente acquista la posizione di socio,
diritto di partecipare «per quote» ai risultati dell’attività sociale
ossia il . La
posizione di socio permette in particolare di: • ricevere dalla società una
parte degli utili realizzati mediante l’esercizio dell’attività economica;
• partecipare all’amministrazione della società; • ricevere una quota del
patrimonio realizzato all’eventuale scioglimento della società. Se non
amministrazione,
stabilito diversamente, il potere di cioè la facoltà di
rappresentanza,
gestione della società, implica quello di cioè la facoltà di
compiere atti giuridici validi verso terzi in nome e per conto della società
(art. 2266 c.c.). Inquadramento | Recesso
Causa di recesso nelle società di gruppo:
conseguente a trasformazione eterogenea o a modificazione
dell’oggetto sociale della società che esercita direzione e
coordinamento | Recesso conseguente a condanna della società
capogruppo | L’inizio o la cessazione dell’attività di direzione e
coordinamento | Modalità e termini | Riferimenti |
Inquadramento
quater
L’art. 2497- c.c. prevede e disciplina specifiche ipotesi di recesso a
favore dei soci di società soggette ad attività di direzione e
coordinamento. Tali ipotesi, che si vanno ad aggiungere, in un’ottica
generale di rafforzamento dell’istituto, a quelle previste all’interno della
disciplina dei singoli tipi societari, si distinguono da queste ultime in
ragione di una rilevante particolarità: “l’evento che giustifica il recesso
non attiene, in questi casi, alla società cui appartiene il recedente, bensì
ad una diversa entità, ossia alla società o all’ente che sulla prima esercita
art. 2497-quater,
l’attività di direzione e coordinamento” (SBISÀ, sub
Direzione e coordinamento di società, Commentario Scialoja-Branca-
in in
Galgano, Bologna, 2014, p. 281).
L’elemento comune alle cause di recesso riconosciute dalla norma in
commento è “costituito dal mutamento delle condizioni di
rischio dell’investimento che fa scaturire la possibilità del socio di La
ripensare l’opportunità della sua permanenza in società” (PENNISI,
disciplina delle società soggette a direzione unitaria ed il recesso nei
gruppi, Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G.F. Campobasso
in ,
Diritto
diretto da Abbadessa e Portale, 3, Torino, 2007, p. 930; TOMBARI,
dei gruppi di imprese, Milano, 2010, pp. 74 e ss.).
In linea generale, la disciplina di cui trattasi viene ad arricchire
gli strumenti di tutela dei soci minoritari ed “esterni”, introducendo
forme di protezione anche “preventiva” che si affiancano, su un piano non
coincidente, ai rimedi risarcitori assicurati dalla clausola generale di
responsabilità di cui all’art. 2497 c.c.
Imprenditore occulto: L' imprenditore occulto, secondo la giurisprudenza italiana, è
un imprenditore che non agisce direttamente nella propria attività, ma tramite un
prestanome. In tale modo riesce a compiere l'attività d'impresa pur non apparendo
come colui che la esercita.
Questa figura, di creazione giurisprudenziale, permette di associare l'imprenditore
occulto al fallimento, in quanto obbligato in solido col prestanome, pur non
avendone i requisiti formali. Dal 1° gennaio 2004, la
I tre tipi di sistemi (dualistico, monistico e tradizionale):
legge riconosce alle società la possibilità di scegliere tra tre diversi
modelli di gestione e di controllo, detti anche modelli di governance: il
modello tradizionale, monistico e dualistico.
Nell’ordinamento italiano è prevista la possibilità di adottare tre sistemi
alternativi di governance:
• il sistema tradizionale, detto anche ordinario, che prevede la
presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni amministrative
e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo sull’amministrazione,
entrambi di nomina assembleare;
• il sistema monistico, che prevede che l’amministrazione ed il
controllo siano esercitati rispettivamente dal Consiglio di
Amministrazione, di nomina assembleare, e da un Comitato per il
controllo sulla gestione;
• il sistema dualistico, che prevede la presenza di un Consiglio di
Sorveglianza di nomina assembleare e di un Consiglio di Gestione,
nominato dal Consiglio di Sorveglianza.
In mancanza di diversa scelta statutaria, viene applicato il sistema di
sistema amministrazione e controllo di tipo tradizionale.
Nel modello tradizionale si ravvisano due tratti essenziali:
un importante controllo dell’Assemblea sul Consiglio di
Amministrazione;
una netta separazione tra l’attività amministrativa e
l’attività di controllo.
Infatti, tale sistema prevede che la nomina degli amministratori spetti
all’Assemblea Ordinaria, come anche la revoca degli amministratori,
salve le due ipotesi di revoca disposta dal Tribunale in presenza di
gravissime irregolarità e di revoca disposta dallo Stato o da enti pubblici
per gli amministratori da essi nominati (articolo 2449 c. 2 c.c.).
L’organo amministrativo, che nel sistema ordinario può avere una
struttura individuale, in presenza di Amministratore Unico, o
collegiale, con il Consiglio di Amministrazione, ha il compito di gestire
la società, nei limiti e nel rispetto dell’oggetto sociale e il compito di
rappresentare la società stessa nei confronti dei terzi.
Nel sistema monistico, invece, è prevista la creazione di un Comitato
per il controllo sulla gestione all’interno del Consiglio di
Amministrazione, che è formato da amministratori in possesso di
particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e che
ha compiti di vigilanza analoghi a quelli del Collegio Sindacale.
Nel modello monistico la gestione è affidata ad un Consiglio di
Amministrazione nominato dall’Assemblea, ma è lo stesso Consiglio di
Amministrazione che nomina al suo interno il Comitato per il Controllo
sulla gestione.
Spetta dunque al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca
(anche senza giusta causa) dei membri dell’organo di controllo.
Il controllo contabile deve invece essere svolto da un revisore o da una
società di revisione esterna a cui l’Assemblea conferisce l’incarico.
Sia il modello monistico che quello dualistico si differenziano dal modello
tradizionale perché non prevedono una netta separazione tra l’organo
che gestisce la società e l’organo che controlla tale gestione.
Nel modello dualistico di amministrazione e controllo, infatti, è
prevista prevede la presenza di un Consiglio di Sorveglianza i cui
membri sono nominati dall’Assemblea degli Azionisti e di un Consiglio di
Gestione nominato dal Consiglio di Sorveglianza.
La gestione aziendale è dunque affidata ad un Consiglio di Gestione che
ha l’esclusiva responsabilità della gestione dell&rsq