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DIRITTO COMMERCIALE

È un diritto che disciplina gli imprenditori, le loro attività e il contesto in cui operano. Esso deve

tenere conto di tanti interessi, la sua configurazione attuale è il frutto di una dialettica di interessi.

L’evoluzione è il risultato di questa dialettica di interessi.

Questi interessi sono definiti a geometria variabile perché si combinano in modo differente in base

al contesto. Vi sono tante figure diverse con interessi diversi nel corso del tempo e nel contesto in

cui operano. Dare regole è difficile perché bisogna tenere in considerazione interessi che variano e

che sono in conflitto tra di loro.

Le regole sono in diversi livelli. Si tratta di una parte del diritto privato molto specifica.

Ha una vocazione transnazionale perché l’attività di impresa è diretta a un contesto molto ampio.

STORIA, PERCHÉ LE REGOLE OGGI SONO COSI?

C’è stata un evoluzione di queste regole che le ha portate ad essere quelle che sono oggi. Per le

basso medioevo

origini, si è soliti farle risalire al (XI sec), perché si passa da un sistema feudale

allo scambio commerciale. Il mercante scambiava le merci per guadagnare.

A quell'epoca il diritto era un mix tra diritto romano e diritto canonico. Vengono sviluppate nuove

regole all’interno delle corporazioni che dettano nuove regole per gli scambi che vanno a

privilegiare la sicurezza di tali.

È chiamato diritto speciale perché è creato e amministrato dagli stessi mercanti, sono loro a

scambio.

creare le regole. Quindi l’elemento fondamentale di questo primo momento è lo

Un secondo step c’è nelle monarchie del XVI sec, questo diritto si intreccia sempre di più con la

monarchia che mira a un accentramento della definizione delle regole. Rimane speciale perché è

dedicato solo agli scambi ma non è più gestito delle corporazioni ma dalla monarchia. Lo scontro

tra monarchia e mercanti non c’è perché entrambi miravano al medesimo obbiettivo.

In questo periodo ci sono le antenate delle società di capitali s.p.a. dove i soci godono di una

responsabilità limitata, ovvero i soci sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

Nel XVIII sec abbiamo le codificazioni napoleoniche, qui le regole erano organizzate in codici. Essi

nascono perché c’è la totale abolizione delle corporazioni.

In Italia si segue la codificazione napoleonica, in particolare abbiamo il codice di commercio e il

codice civile, tutto ciò avviene in modo aderente a quello francese. Codice Civile (1942)

In Italia pero c’è una grande svolta costituita dalla creazione dell’attuale del

che va a unificare il codice di commercio e il codice civile. Si sposta l’attenzione dal atto di

commercio alla figura del soggetto che compie questi atti, ovvero l’imprenditore che diventa il

soggetto centrale.

Il motivo è perché si cerca di tutelare la proprietà e favorire l’iniziativa economica. Il diritto

commerciale è sempre stato in evoluzione costante perché cambiano il contesto, gli strumenti

dell’imprenditore ecc ecc 1

L’imprenditore

Il pilastro è l'imprenditore, un concetto economico che trova la sua remunerazione nel profitto. È

lui che decide. Dal punto di vista giuridico l’imprenditore è il destinatario di tutte le regole che

andremo a individuare, perciò dobbiamo individuare alcuni requisiti fondamentali.

Questi requisiti sono trattati nell'art. 2082 c.c:

imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine

“È della produzione o dello scambio di beni o di servizi”

I requisiti perciò sono:

attività:

1. il legislatore ha voluto distinguere ciò che fa l’imprenditore da chi gode dei frutti di

certi beni. È l’opposto del mero godimento di beni. Ad esempio se io possiedo un

appartamento e lo affitto godo dei frutti ma non svolgo attività se però lo adibisco ad

attività ricettiva come hotel allora sto facendo un attività. Vuole anche dire non singolo atto

isolato ma attività dove si verifica una serie coordinata di atti;

economicità:

2. dal punto di vista giuridico indica un attività volta a coprire i costi con i ricavi,

ovvero la modalità in cui deve essere svolta l’attività. È il modo con cui deve essere

esercitata l’attività. I soggetti esclusi sono i soggetti che vanno a erogare beni e servizi per

finalità filantropiche o beneficienza, essi li erogano con un introito stabilmente inferiore al

costo sostenuto per effettuare questi beni e servizi. Giuridicamente parlando non è

richiesto lo scopo di lucro per essere imprenditore ma è richiesto lo scopo di economicità.

organizzazione:

3. richiama un coordinamento però significa anche che l’imprenditore va a

gestire diversi fattori che va ad organizzare tra di loro per realizzare questa attività. A livello

giuridico c’è una differenza tra imprenditori (coordina diversi fattori) e lavoratori autonomi

(coloro che organizzano solo il proprio lavoro). Dal punto di vista pratico è difficile trovare la

linea di separazione tra queste due situazioni.

professionalmente:

4. vuol dire che l’attività viene svolta in modo stabile e continuativo nel

tempo, non in maniera occasionale.

al fine di produzione o scambio beni e servizi:

5. questo consente di individuare l’impresa

di proprio conto, ovvero chi produce per la propria utilità. Pero l’art. 2082 non richiede che i

beni siano destinati al mercato ma essere implicito. Anche l’attività per proprio conto è da

considerare attività d’impresa dell’imprenditore.

Categorie di imprenditori

Elementi su cui fare le distinzioni:

• Oggetto dell’attività (agricolo/commerciale/?)

• Dimensioni dell’attività (piccolo imprenditore e tutti gli altri)

• Natura del soggetto che svolge l’attività (impresa individuale o collettiva, impresa privata o

pubblica).

DISTINZIONE IN BASE ALL’OGGETTO DELL’ATTIVITÀ

Imprenditore agricolo:

L’imprenditore agricolo è individuato dall’art 2135, questo articolo ha subito modifiche nel corso

del tempo, adesso la definizione individua un soggetto che svolge delle attività agricole essenziali

e attività agricole per connessione (o connesse).

Prima del codice civile, l’agricolo era già nel codice civile ed era visto come un soggetto che

aveva il diritto di godere dei frutti dei terreni posseduti. Anche nel caso in cui avesse avuto

l’intento di venderli non era considerato un imprenditore infatti non era disciplinato dal codice di

commercio. 2

L’imprenditore agricolo normalmente subisce un rischio ulteriore rispetto a quello economico,

ovvero deve sopportare un rischio ambientale che non sempre è evitabile o prevedibile. Egli infatti

ha un trattamento agevolativo.

Le attività agricole essenziali sono:

• coltivazione del fondo:

la inizialmente si parlava di terra e non di fondo, con l’evoluzione

dell’attività agricole oggi abbiamo anche coltivazioni fuori terra.

• Silvicoltura: cura del bosco.

• Allevamento di animali: inizialmente si parlava di bestiame, con l’evoluzione in cui ad esempio

abbiamo anche allevamento di bachi parliamo di animali.

L’imprenditore agricolo è colui che fa parte di un ciclo biologico vegetale o animale in tutto o in

parte.

Le attività agricole connesse sono: la trasformazione, la commercializzazione e la conservazione.

Se io svolgo un attività agricola essenziale e in modo connesso svolgo anche un attività che di per

se sarebbe commerciale.

La connessione deve essere sia soggettiva che oggettiva:

• connessione soggettiva

La vuol dire che deve essere lo stesso soggetto che svolge entrambe

le attività;

• connessione oggettiva

La vuol dire che nello svolgere la mia attività connessa devo utilizzare

prevalentemente i prodotti e le strutture della mia attività essenziale. (ESEMPIO: io allevo

mucche e voglio fare il sugo e compro pomodori, cosi sarò sia imprenditore agricolo che

commerciale. Altro caso, io ho una mucca che rende poco e voglio fare formaggi, cosi prendo

una cisterna di latte dal vicino e lo metto insieme a quello della mia mucca per fare il formaggio,

in questo caso sono imprenditore commerciale perché non sto usando prevalentemente i miei

prodotti.)

Imprenditore commerciale:

Il legislatore ha voluto dare anche la definizione di imprenditore commerciale nell’art 2195 c.c. in

cui troviamo 5 tipologie di attività:

attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi:

1. ovvero attività NON agricola;

intermediaria nella circolazione dei beni:

2. ovvero chi acquista e poi rivende senza

trasformazioni;

bancaria o assicurativa:

3. chi svolge attività di raccolta del risparmio finanziamento o

raccolta dei premi per coprire rischi;

4. di trasporto

ausiliarie delle precedenti:

5. qualsiasi attività che potrebbe essere connessa alle

precedenti.

Dal punto di vista dell’attività svolta, l’imprenditore è o agricolo o commerciale.

DISTINZIONE IN BASE ALLA DIMENSIONE - PICCOLO IMPRENDITORE

Abbiamo la definizione di piccolo imprenditore nell’art a lui dedicato, ovvero il 2083 c.c. che dice

sono piccoli imprenditori coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti

che

coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro

proprio e dei componenti della famiglia.

La caratteristica fondamentale che distingue il piccolo imprenditore degli altri è la prevalenza del

lavoro proprio o dei componenti della famiglia, questo è l’elemento che prevale su tuti gli altri

fattori. legge quadro sull’artigianato

La definizione di artigiano è nella e non è nel c.c. Questa legge è

creata per tutelare delle attività di impresa che rischiavano l’estinzione. I piccoli commercianti,

coltivatori del fondo e artigiani sono figure che facilmente integrano il quarto ed ultimo elemento

elemento (prevalenza del lavoro proprio o dei componenti della famiglia). 3

L’artigiano non automaticamente è un piccolo imprenditore. Le società invece possono essere

piccoli imprenditori? Una volta no, ora invece se effettivamente nella società prestano

direttamente l’attività i soci e quello è l’elemento che prevale su tutti gli altri fattori allora perché

no, in genere parliamo di società di persone in cui il capitale non è cosi importante.

IL COORDINAMENTI CON LA LEGGE FALLIMENTARE

Nella legge fallimentare trovavamo una seconda definizione di piccolo imprenditore che si basava

sull’aspetto quantitativo. Essa è rimasta uguale salvo aggiustamenti fino al 2007. Inizialmente

l’originaria legge fallimentare aveva un art 1 che diceva che erano esonerati dalla legge

fallimentare i piccoli imprenditori che sono:

• coloro che sono riconosciuti titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile per l’imposta di

ricchezza mobile;

• coloro che investono una somma inferiore a 900 mila lire;

• non sono mai piccoli imprenditori le società commerciali.

Questi 3 elementi hanno perso efficacia quando è stata soppressa l’imposta di ricchezza mobile e

per il fatto che il criterio del capitale investito non superiore a 900.000 lire in quanto

successivamente dichiarato incostituzionale in seguito alla svalutazione monetaria. Era rimasto in

piedi solo il terzo.

Dopo la riforma del 2007 non è soggetto a fallimento l’imprenditore commerciale che dimostri il

possesso congiunto dei seguenti requisiti:

1. Aver avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a

300.000€

2. Aver realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000€

3. Aver un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000€.

Basta anche solo aver superato uno dei requisiti minimi per essere esposti a fallimento. Infine è

stato tolto il riferimento al piccolo imprenditore.

L’IMPRESA FAMILIARE

L'impresa familiare in realtà non è automaticamente un piccolo imprenditore, è disciplinata nell’art

230 bis. La sua individuazione è nata con un intento totalmente diverso da quello di classificare gli

imprenditori.

L’impresa familiare è un impresa in cui prestano la propria opera il coniuge, i parenti entro il

3°grado e gli affini entri il 2° grado.

È stata introdotta con la riforma del diritto di famiglia per risolvere un problema: l’imprenditore

spesso usava il lavoro dei propri familiari sfruttandolo, cioè li faceva lavorare nella sua impresa ma

non erano soci, per cui non possedevano i diritti dei soci e non godevano neanche dei diritti dei

dipendenti perché di fatto non erano assunti. Quesi familiari per ciò erano in balia del volere del

proprietario dell’impresa che li sfruttava.

Il legislatore aveva diverse strade percorribili come: imporre contratti di lavoro, ma ciò avrebbe

comportato aggravi dal punto di vista economico spesso non sopportabili; oppure si poteva

obbligare alla creazione di un contratto di società, ma non si poteva imporre una collaborazione

dove magari non c’era la volontà di farla.

rapporto del vincolo familiare,

Così si è andato a rafforzare il si è creata la nuova forma come

impresa familiare. Questo ha consentito di attribuire ai familiari determinati diritti di carattere:

• patrimoniale: mantenimento, diritto alla

legati al i familiari hanno diritto al mantenimento e il

partecipazione agli utili della società, però c’era il problema della divisione degli utili in quanto

non c’era una quota di partecipazione così l’hanno parametrata in proporzione al lavoro

diritto ai beni comprati

apportato nell’impresa in relazione a quantità e qualità. Hanno anche il

usando gli utili);

• amministrativo: ovvero la possibilità di partecipare alle decisioni di gestione straordinaria. La

partecipazione è eventualmente trasferibile ma è necessario il consenso degli altri partecipanti,

qui la fonte dei diritti non è un atto formale ma è la semplice prestazione lavorativa del familiare.

4

prelazione,

Se il titolare decide di cedere l’azienda i familiari hanno una cioè sono da preferire

rispetto a terzi a parità di condizioni.

Questa impresa deve essere considerata un’impresa individuale. Ovvero il titolare è l’unico

responsabile delle operazioni che vengono realizzate.

DISTINZIONE DEGLI IMPRENDITORI

Un imprenditore può essere un soggetto privato o pubblico. Il fatto che possa essere pubblico lo

ricaviamo dal fatto che l’art. 2221 c.c. esclude dal fallimento anche gli enti pubblici.

imprese organo

Le sono quelle in cui l’attività di impresa è strumentale. Gli enti pubblici economici

sono gli enti che hanno come scopo quello di esercitare un’attività di impresa.

Queste situazioni oggi sono meno presenti perché negli anni ’90 c’è stata una grande spinta verso

la privatizzazione, facendo diventare questi soggetti dei soggetti di diritto privati nel quale uno di

questi soggetti poteva essere pubblico.

Qualunque s.p.a. in cui uno dei soci fosse un ente pubblico (come il comune) sono attività che

includono un soggetto pubblico tra i partecipanti.

ELEMENTI RILEVANTI NON TRATTATI DALL’ARTICOLO 2082 DEL CODICE CIVILE

L’art 2082 ha definito l’imprenditore, però ci sono alcuni elementi di cui l’articolo non parla che

sono rilevanti.

Individuiamo 5 elementi importanti:

• Illiceità

• Professionisti intellettuali

• Imputazione dell’attività

• Esatto momento di inizio e di fine di attività dell’impresa

• Capacità (giuridica).

ILLICEITÀ

L’art. 2082 non dice che l’attività deve essere lecita. Chi svolge un’attività illecita può essere

chiamato imprenditore?

Secondo alcuni no perché, è vero che non lo richiede, ma la illiceità bisogna ritenerla implicita e

fondamentale per l’attività di impresa.

In realtà è la considerazione opposta che dice che è da ritenere rilevante: parliamo di attività

illecita ogni volta che si è in contrasto con una norma di legge.

Quindi è vero che il soggetto svolge un attività illecita ma se ci sono tutti gli altri elementi dell’art

2082 è classificato come imprenditore.

C’è un principio che dice che da un atto illecito non ne può derivare alcun beneficio. La illiceità

non è richiesta ma interessa per qualificare questo imprenditore.

PROFESSIONISTI INTELLETTUALI

Sono professionisti intellettuali (i medici e gli insegnanti ad esempio) chi realizza dei servizi di

produzione intellettuale. Anche se essi hanno i requisiti dell’art 2083 il legislatore ha deciso di non

ritenerli imprenditori. Questo deriva da un antico privilegio legato alla loro categoria.

professioni protette

Una volta c’erano le per cui era necessario un esame e un’iscrizione,

l’accesso allo svolgimento è inibito ai soggetti che non sono inseriti negli elenchi, e per accedere

a tali sono richiesti requisiti (che possono essere titoli di studio). Questo dava alla professione una

certa stabilità in funzione della tutela dei soggetti che venivano a contatto con tali professionisti.

Ora in realtà ci sono molte professioni in realtà non sono protette. Se rientro nella definizio

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher estellesantini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Vercellino Francesca Letizia.
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