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RIASSUNTO

DIRITTO CIVILE e COMMERCIALE

Indice completo

Parte I

Diritto Civile

Capitolo 1 Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive. .......................................

Capitolo 2 I soggetti di diritto...................................................................................................................

Capitolo 3 Le successioni e le donazioni...............................................................................................

Capitolo 4 I beni e i diritti reali................................................................................................................

Capitolo 5 Il rapporto obbligatorio: strutture e vicende dell’obbligazione..............................

Capitolo 6 L’inadempimento dell’obbligazione e la responsabilità patrimoniale .................

Capitolo 7 Il contratto. ................................................................................................................................

Capitolo 8 La patologia del contratto e il suo scioglimento............................................................

Capitolo 9 I principali contratti tipici....................................................................................................

Parte II

Diritto Commerciale

Capitolo 1 L’imprenditore e l’impresa……………………………………………………………………………..

Capitolo 2 Le società in generale……………………………………………………………………………………..

Capitolo 3 Le società di persone.……………………………………………………………………………………..

Capitolo 4 Le società di capitali: la società per azioni………………………………………………………

Capitolo 5 Le altre società di capitali……………………………………………………………………………….

Capitolo 6 Le operazioni straordinarie……………………………………………………………………………

Capitolo 1

Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche

soggettive.

1.1 Il rapporto giuridico.

Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti regolata dal diritto oggettivo. Le persone, vivendo in

una società, entrano inevitabilmente in relazioni reciproche fra loro. Molte di queste relazioni sono

rilevanti per il diritto, vale a dire sono regolate dal diritto quando sorgono, durante la loro vita, quando

finiscono, e producono conseguenze secondo il diritto.

Pertanto, nel momento in cui tra due o più soggetti si crea una relazione rilevante per il diritto, il

rapporto che ne consegue viene detto rapporto giuridico, il quale può essere qualificato come qualsiasi

relazione tra due o più soggetti prevista e regolata dal diritto, con l'attribuzione di un diritto ad una delle

parti del rapporto cui corrisponde la posizione di subordinazione dell'altra parte.

Elementi essenziali del rapporto giuridico sono i soggetti o parti del rapporto e l'oggetto del rapporto

stesso.

Per "parte" del rapporto s'intende non necessariamente una persona singola, ma piuttosto un centro

d'imputazione di diritti ed obblighi. In altre parole, può ben nascere un rapporto giuridico tra una

persona (soggetto unipersonale) ed un gruppo di persone le quali, però, insieme costituiscono un unico

soggetto per il diritto (si parla in questo caso, di soggetto pluripersonale).

Dal concetto di "parte" deve distinguersi quello di "terzo" del rapporto, che è qualsiasi soggetto estraneo

al rapporto medesimo.

Regola generale è che il rapporto giuridico (in linea di principio e salve specifiche eccezioni) non

produce effetti né a favore né a danno del terzo.

1.2 Le situazioni giuridiche soggettive.

Nel regolare un rapporto, il diritto riconosce alle parti alcune situazioni giuridiche, che attribuiscono a

una persona il potere di fare o di non fare qualcosa per realizzare un proprio interesse o il dovere di fare

o di non fare qualcosa per soddisfare interesse altrui.

Più precisamente, si parla di situazione giuridica soggettiva attiva, per fare riferimento alla posizione in

cui si trova la parte avvantaggiata, il cui interesse è protetto nel rapporto; di situazione giuridica

soggettiva passiva, per fare riferimento alla posizione della parte svantaggiata, il cui interesse è

sacrificato nel rapporto.

Le situazioni giuridiche attive riconosciute dall'ordinamento sono il diritto soggettivo, la potestà, il

diritto potestativo, l'aspettativa e l'interesse legittimo.

Le più importanti situazioni giuridiche soggettive passive sono il dovere, l'obbligo giuridico, la soggezione

e l’onere.

1.3 Situazioni giuridiche attive.

1.3.1 diritti soggettivi.

Il diritto soggettivo è il potere attribuito ad un soggetto per il soddisfacimento di un proprio interesse

riconosciuto e tutelato da una norma dell'ordinamento giuridico.

I diritti soggettivi possono essere classificati in diversi modi:

diritti patrimoniali e non patrimoniali: i primi sono diritti soggettivi che hanno contenuto

v economico, cioè sono quantificabili in denaro e sono trasmissibili; i secondi realizzano un interesse

morale, attribuendo al titolare una qualità di carattere non economico (es. diritti della personalità e

diritti di famiglia) e, come tali, sono intrasmissibili

diritti assoluti e diritti relativi: i primi possono essere fatti valere nei confronti di chiunque e tutti

v hanno il dovere di non turbarne il godimento (es. diritto di proprietà e diritti della persona); i secondi

sono diritti soggettivi che il titolare può far valere solo nei confronti di persone determinate (es.

diritti di obbligazione)

diritti reali e diritti di obbligazione: primi attribuiscono al titolare un potere diretto su una cosa per

v la soddisfazione di un proprio interesse, i secondi sono diritti relativi in forza dei quali un soggetto,

detto creditore, ha diritto di esigere una prestazione da un altro soggetto, detto debitore

diritti trasmissibili e diritti intrasmissibili: i primi possono essere trasferiti da un soggetto a un altro

v (es, proprietà, diritto di credito etc.), i secondi non possono essere trasferiti da un soggetto a un altro

(es. diritti personali).

1.3.2 Acquisto e perdita dei diritti.

L'acquisto di un diritto soggettivo, a seconda del titolo che ne costituisce il fondamento, può essere a

titolo originario o a titolo derivativo.

Nell'acquisto a titolo originario un soggetto diventa titolare di un diritto soggettivo senza che il diritto

gli venga trasferito da un'altra persona.

Nell'acquisto a titolo derivativo, invece, un soggetto diventa titolare di un diritto soggettivo in quanto il

diritto gli viene trasferito o ceduto dal precedente titolare.

In tale ultima evenienza si verifica un fenomeno di successione nel diritto: con la successione, colui che

per effetto di essa perde il diritto si chiama autore o dante causa, chi lo acquista si chiama successore o

avente causa.

La successione in un diritto può avvenire tra vivi o a causa di morte. La successione tra vivi ricorre

quando un diritto si trasferisce da una persona all'altra mentre sono ancora in vita; la successione a

causa di morte invece si verifica quando un diritto viene trasferito ad un nuovo titolare dopo la morte

del precedente titolare (de cuius). La successione può essere ancora:

a titolo universale, quando il successore subentra nella intera posizione giuridica patrimoniale del

v dante causa, cioè sia nella posizione attiva che in quella passiva (es. nel caso di un'eredità o di una

fusione societaria)

a titolo particolare, quando si trasferiscono uno o più determinati diritti o rapporti attribuiti

v specificamente al successore (es. nei casi di vendita o di legato).

Quando il titolare perde il diritto senza che questo sia trasmesso ad altri (es. mediante alienazione), si

verifica la estinzione del diritto soggettivo, che può avvenire per rinuncia o per prescrizione.

Il titolare di un diritto disponibile può non solo trasferirlo a terzi, ma anche semplicemente liberarsene,

cioè rinunciare ad esso. La rinuncia è quel negozio giuridico unilaterale, a carattere meramente

abdicativo, col quale un soggetto volontariamente dismette un diritto che fa parte del suo patrimonio,

senza attribuirlo ad altri.

Si realizza, invece, la prescrizione (art. 2934 cc.) quando un diritto soggettivo si estingue perché il

titolare non lo esercita per il periodo di tempo stabilito dalla legge.

Le norme sulla prescrizione sono inderogabili. Questa inizia a decorrere dal giorno in cui il titolare può

esercitare il diritto e la relativa durata è fissata dalla legge in via ordinaria in 10 anni, salvi i casi in cui è

espressamente indicato un termine diverso, più fungo o più breve. Nel caso in cui il diritto sia sottoposto

a condizione sospensiva o a termine iniziale, la prescrizione non decorre prima che si avveri la

condizione o scada il termine.

Nel corso della prescrizione possono verificarsi i seguenti eventi:

la sospensione, la quale rappresenta un periodo di tempo in cui non si calcola il decorso della

v prescrizione a causa di eventi previsti dalla legge che impediscono al titolare del diritto di

esercitarlo. Cessata la causa di sospensione, il periodo di prescrizione riprende a decorrere a partire

da dove si era fermato;

l'interruzione, che ricorre quando il titolare del diritto compie un'attività idonea a mostrare la sua

v volontà di esercitarlo (es, il creditore chiede formalmente l'adempimento del debito). Dal momento

in cui quest'attività è compiuta inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione, nulla più

valendo quello già trascorso.

Un altro strumento generale di estinzione dei diritti, simile alla prescrizione, è la decadenza (art. 2964

cc), la cui funzione è quella di porre un termine oltre il quale un diritto non può più essere esercitato, al

fine di limitare nel tempo una situazione di incertezza.

Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione; ve ne sono infatti alcuni che non si prescrivono a causa

della loro natura. In particolare, sono imprescrittibili tutti i diritti indisponibili, come i diritti della

personalità, i diritti di status e i diritti familiari, il diritto di proprietà e la relativa azione di rivendica,

l'azione volta a far dichiarare la nullità dei negozi giuridici e gli altri diritti indicati dalla legge (es. il

diritto dello Stato sui beni demaniali).

1.3.3 Altre situazioni giuridiche attive.

La potestà è la situazione giuridica soggettiva che consiste nell'attribuzione di poteri e facoltà ad un

soggetto allo scopo di tutelare un interesse altrui o un interesse di carattere generale e, quindi, per

l'esercizio di una funzione.

L'esempio più importante di potestà è costituito dalla responsabilità dei genitori, che ha sostituto il

vecchio istituto della "potestà" genitoriale.

A differenza dei diritti soggettivi, nella potestà il titolare non può scegliere se esercitare o meno poteri

attribuitigli, né può rinunciare agli stessi, ma deve esercitarli nell'interesse del beneficiario. Si tratta di

un agire libero nei mezzi ma vincolato nei fini.

Il diritto potestativo è il potere di determinare, mediante un proprio atto di volontà una modificazione

della sfera giuridica di un altro soggetto, il quale non può che subirla (es. il diritto di riscatto o il diritto

di prelazione).

L'interesse legittimo è l'interesse del soggetto a che gli organi della Pubblica Amministrazione svolgano

la loro funzione ed esercitino il loro potere nel rispetto delle norme giuridiche poste per disciplinare la

loro attività. In questi casi al privato Titolare di interessi coinvolti dall'azione pubblica viene

riconosciuto uno potere di controllo della regolarità dell'azione pubblica ed un potere di impugnativa

specifico in relazione agli atti eventualmente viziati (es. il candidato ad un concorso non ha diritto di

vincerlo, ma ha un interesse legittimo al regolare svolgimento della gara e può quindi chiedere

l'annullamento di tutti gli atti che siano illegittimi).

Le facoltà (o diritti facoltativi) sono manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno carattere

autonomo ma sono in esso comprese; esse si estinguono se si estingue il diritto soggettivo di cui sono

accessorie (es. se io ho il diritto di proprietà su un bene, ho la facoltà di utilizzarlo o meno, di venderlo,

di donarlo, possibilità che non avrei se non godessi del diritto di proprietà).

L'aspettativa è una situazione giuridica provvisoria e strumentale, tutelata cioè temporaneamente al

fine di garantire la possibilità del (futuro ed eventuale) sorgere di un diritto.

1.4 Situazioni giuridiche passive.

Ad ogni situazione giuridica attiva corrisponde una situazione giuridica passiva. Le principali situazioni

giuridiche passive sono:

il dovere: a una situazione di diritto assoluto di un soggetto corrisponde una situazione di svantaggio

v per tutti gli altri, che sono tenuti a rispettare quel diritto. Ad esempio, il dovere di rispettare la

proprietà altrui o di non ledere il diritto all'integrità fisica

l'obbligo: a un diritto relativo di un soggetto corrisponde una situazione di svantaggio per un altro

v specifico soggetto, tenuto a osservare un certo comportamento. Ad esempio, il debitore è obbligato

a restituire la somma di denaro presa in prestito

la soggezione: è la situazione nella quale viene a trovarsi chi è sottoposto all'altrui diritto potestativo

v l'onere: è un'attività che non deve essere esercitata obbligatoriamente, ma che, tuttavia, se si vuole

v conseguire un determinato risultato, è indispensabile esercitare. Ad esempio, in un processo civile,

chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art.

2697 cc.).

Capitolo 2

I soggetti di diritto.

2.1 La persona fisica.

Poiché la funzione essenziale del diritto è quella di regolare i rapporti umani all'interno di una società,

è evidente che soggetto di diritto è, in primo luogo, l'uomo.

L'uomo, considerato come soggetto di diritto, si definisce persona fisica.

Il codice disciplina il luogo in cui la persona vive o svolge la sua attività, perché tratta di concetti che

rivestono grande importanza al fine di consentire la produzione di effetti giuridici. La sede della persona

è regolata negli artt. 43 ss. cc., che a tal fine distinguono:

il domicilio: è il luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi

v la residenza: è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il luogo di residenza è rilevante in

v relazione a diversi effetti giuridici: ad esempio, determina il luogo di esercizio del diritto di voto,

l'appartenenza a un Comune e il luogo di notificazione degli atti giudiziari

la dimora: è il luogo in cui una persona si trova occasionalmente, in cui di fatto soggiorna, anche

v temporaneamente, ma non in modo precario (ad esempio, la casa di villeggiatura). La dimora è una

relazione di fatto e temporanea di una persona con un dato luogo ed è rilevante per il diritto soltanto

quando sono sconosciuti il domicilio e la residenza.

Per le persone giuridiche non si parla di domicilio ma di sede.

2.2 La capacità giuridica.

La capacità giuridica è l'idoneità a diventare titolari di diritti e doveri, propria di tutti coloro che, entro

un certo ordinamento giuridico, sono considerati persone. Il nostro ordinamento riconosce ad ogni

persona fisica la capacità giuridica. L'art. 1, co. 1. cc. afferma che "La capacità giuridica si acquista nel

momento della nascita” cioè nel momento in cui il feto si distacca dal grembo materno. Il bambino deve

però, essere nato vivo: il feto nato morto non acquista nemmeno per un attimo la capacità giuridica; al

contrario, chi nasce vivo, anche se dovesse poi morire dopo breve periodo di tempo, acquista la capacità

giuridica con tutte le conseguenze che vi sono connesse. Ad esempio, se una persona appena nata riceve

un bene in donazione, diventa titolare dei relativi diritti e, se dovesse successivamente morire, si

aprirebbe la sua successione secondo le regole dettate dal codice civile.

La capacità giuridica si perde con la morte, In quel momento il soggetto non è più persona e i suoi diritti

personalissimi si estinguono, mentre gli altri si trasmettono ai suoi eredi.

2.3 La capacità di agire.

Se la capacità giuridica è l'attitudine ad essere titolare di diritti e doveri, per poter esercitare i diritti e

adempiere agli obblighi di cui si è titolari, è necessario avere la piena capacità di agire. La capacità di

agire è la capacità di disporre dei propri diritti e di assumere consapevolmente impegni mediante

manifestazioni di volontà; in altre parole, è la capacità di compiere atti giuridici in grado di incidere sulla

propria sfera personale e patrimoniale.

Essa si acquista con la maggiore et&agrav

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carlambi1994 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Sica Salvatore.
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