RIASSUNTO
DIRITTO CIVILE e COMMERCIALE
Indice completo
Parte I
Diritto Civile
Capitolo 1 Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive. .......................................
Capitolo 2 I soggetti di diritto...................................................................................................................
Capitolo 3 Le successioni e le donazioni...............................................................................................
Capitolo 4 I beni e i diritti reali................................................................................................................
Capitolo 5 Il rapporto obbligatorio: strutture e vicende dell’obbligazione..............................
Capitolo 6 L’inadempimento dell’obbligazione e la responsabilità patrimoniale .................
Capitolo 7 Il contratto. ................................................................................................................................
Capitolo 8 La patologia del contratto e il suo scioglimento............................................................
Capitolo 9 I principali contratti tipici....................................................................................................
Parte II
Diritto Commerciale
Capitolo 1 L’imprenditore e l’impresa……………………………………………………………………………..
Capitolo 2 Le società in generale……………………………………………………………………………………..
Capitolo 3 Le società di persone.……………………………………………………………………………………..
Capitolo 4 Le società di capitali: la società per azioni………………………………………………………
Capitolo 5 Le altre società di capitali……………………………………………………………………………….
Capitolo 6 Le operazioni straordinarie……………………………………………………………………………
Capitolo 1
Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche
soggettive.
1.1 Il rapporto giuridico.
Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti regolata dal diritto oggettivo. Le persone, vivendo in
una società, entrano inevitabilmente in relazioni reciproche fra loro. Molte di queste relazioni sono
rilevanti per il diritto, vale a dire sono regolate dal diritto quando sorgono, durante la loro vita, quando
finiscono, e producono conseguenze secondo il diritto.
Pertanto, nel momento in cui tra due o più soggetti si crea una relazione rilevante per il diritto, il
rapporto che ne consegue viene detto rapporto giuridico, il quale può essere qualificato come qualsiasi
relazione tra due o più soggetti prevista e regolata dal diritto, con l'attribuzione di un diritto ad una delle
parti del rapporto cui corrisponde la posizione di subordinazione dell'altra parte.
Elementi essenziali del rapporto giuridico sono i soggetti o parti del rapporto e l'oggetto del rapporto
stesso.
Per "parte" del rapporto s'intende non necessariamente una persona singola, ma piuttosto un centro
d'imputazione di diritti ed obblighi. In altre parole, può ben nascere un rapporto giuridico tra una
persona (soggetto unipersonale) ed un gruppo di persone le quali, però, insieme costituiscono un unico
soggetto per il diritto (si parla in questo caso, di soggetto pluripersonale).
Dal concetto di "parte" deve distinguersi quello di "terzo" del rapporto, che è qualsiasi soggetto estraneo
al rapporto medesimo.
Regola generale è che il rapporto giuridico (in linea di principio e salve specifiche eccezioni) non
produce effetti né a favore né a danno del terzo.
1.2 Le situazioni giuridiche soggettive.
Nel regolare un rapporto, il diritto riconosce alle parti alcune situazioni giuridiche, che attribuiscono a
una persona il potere di fare o di non fare qualcosa per realizzare un proprio interesse o il dovere di fare
o di non fare qualcosa per soddisfare interesse altrui.
Più precisamente, si parla di situazione giuridica soggettiva attiva, per fare riferimento alla posizione in
cui si trova la parte avvantaggiata, il cui interesse è protetto nel rapporto; di situazione giuridica
soggettiva passiva, per fare riferimento alla posizione della parte svantaggiata, il cui interesse è
sacrificato nel rapporto.
Le situazioni giuridiche attive riconosciute dall'ordinamento sono il diritto soggettivo, la potestà, il
diritto potestativo, l'aspettativa e l'interesse legittimo.
Le più importanti situazioni giuridiche soggettive passive sono il dovere, l'obbligo giuridico, la soggezione
e l’onere.
1.3 Situazioni giuridiche attive.
1.3.1 diritti soggettivi.
Il diritto soggettivo è il potere attribuito ad un soggetto per il soddisfacimento di un proprio interesse
riconosciuto e tutelato da una norma dell'ordinamento giuridico.
I diritti soggettivi possono essere classificati in diversi modi:
diritti patrimoniali e non patrimoniali: i primi sono diritti soggettivi che hanno contenuto
v economico, cioè sono quantificabili in denaro e sono trasmissibili; i secondi realizzano un interesse
morale, attribuendo al titolare una qualità di carattere non economico (es. diritti della personalità e
diritti di famiglia) e, come tali, sono intrasmissibili
diritti assoluti e diritti relativi: i primi possono essere fatti valere nei confronti di chiunque e tutti
v hanno il dovere di non turbarne il godimento (es. diritto di proprietà e diritti della persona); i secondi
sono diritti soggettivi che il titolare può far valere solo nei confronti di persone determinate (es.
diritti di obbligazione)
diritti reali e diritti di obbligazione: primi attribuiscono al titolare un potere diretto su una cosa per
v la soddisfazione di un proprio interesse, i secondi sono diritti relativi in forza dei quali un soggetto,
detto creditore, ha diritto di esigere una prestazione da un altro soggetto, detto debitore
diritti trasmissibili e diritti intrasmissibili: i primi possono essere trasferiti da un soggetto a un altro
v (es, proprietà, diritto di credito etc.), i secondi non possono essere trasferiti da un soggetto a un altro
(es. diritti personali).
1.3.2 Acquisto e perdita dei diritti.
L'acquisto di un diritto soggettivo, a seconda del titolo che ne costituisce il fondamento, può essere a
titolo originario o a titolo derivativo.
Nell'acquisto a titolo originario un soggetto diventa titolare di un diritto soggettivo senza che il diritto
gli venga trasferito da un'altra persona.
Nell'acquisto a titolo derivativo, invece, un soggetto diventa titolare di un diritto soggettivo in quanto il
diritto gli viene trasferito o ceduto dal precedente titolare.
In tale ultima evenienza si verifica un fenomeno di successione nel diritto: con la successione, colui che
per effetto di essa perde il diritto si chiama autore o dante causa, chi lo acquista si chiama successore o
avente causa.
La successione in un diritto può avvenire tra vivi o a causa di morte. La successione tra vivi ricorre
quando un diritto si trasferisce da una persona all'altra mentre sono ancora in vita; la successione a
causa di morte invece si verifica quando un diritto viene trasferito ad un nuovo titolare dopo la morte
del precedente titolare (de cuius). La successione può essere ancora:
a titolo universale, quando il successore subentra nella intera posizione giuridica patrimoniale del
v dante causa, cioè sia nella posizione attiva che in quella passiva (es. nel caso di un'eredità o di una
fusione societaria)
a titolo particolare, quando si trasferiscono uno o più determinati diritti o rapporti attribuiti
v specificamente al successore (es. nei casi di vendita o di legato).
Quando il titolare perde il diritto senza che questo sia trasmesso ad altri (es. mediante alienazione), si
verifica la estinzione del diritto soggettivo, che può avvenire per rinuncia o per prescrizione.
Il titolare di un diritto disponibile può non solo trasferirlo a terzi, ma anche semplicemente liberarsene,
cioè rinunciare ad esso. La rinuncia è quel negozio giuridico unilaterale, a carattere meramente
abdicativo, col quale un soggetto volontariamente dismette un diritto che fa parte del suo patrimonio,
senza attribuirlo ad altri.
Si realizza, invece, la prescrizione (art. 2934 cc.) quando un diritto soggettivo si estingue perché il
titolare non lo esercita per il periodo di tempo stabilito dalla legge.
Le norme sulla prescrizione sono inderogabili. Questa inizia a decorrere dal giorno in cui il titolare può
esercitare il diritto e la relativa durata è fissata dalla legge in via ordinaria in 10 anni, salvi i casi in cui è
espressamente indicato un termine diverso, più fungo o più breve. Nel caso in cui il diritto sia sottoposto
a condizione sospensiva o a termine iniziale, la prescrizione non decorre prima che si avveri la
condizione o scada il termine.
Nel corso della prescrizione possono verificarsi i seguenti eventi:
la sospensione, la quale rappresenta un periodo di tempo in cui non si calcola il decorso della
v prescrizione a causa di eventi previsti dalla legge che impediscono al titolare del diritto di
esercitarlo. Cessata la causa di sospensione, il periodo di prescrizione riprende a decorrere a partire
da dove si era fermato;
l'interruzione, che ricorre quando il titolare del diritto compie un'attività idonea a mostrare la sua
v volontà di esercitarlo (es, il creditore chiede formalmente l'adempimento del debito). Dal momento
in cui quest'attività è compiuta inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione, nulla più
valendo quello già trascorso.
Un altro strumento generale di estinzione dei diritti, simile alla prescrizione, è la decadenza (art. 2964
cc), la cui funzione è quella di porre un termine oltre il quale un diritto non può più essere esercitato, al
fine di limitare nel tempo una situazione di incertezza.
Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione; ve ne sono infatti alcuni che non si prescrivono a causa
della loro natura. In particolare, sono imprescrittibili tutti i diritti indisponibili, come i diritti della
personalità, i diritti di status e i diritti familiari, il diritto di proprietà e la relativa azione di rivendica,
l'azione volta a far dichiarare la nullità dei negozi giuridici e gli altri diritti indicati dalla legge (es. il
diritto dello Stato sui beni demaniali).
1.3.3 Altre situazioni giuridiche attive.
La potestà è la situazione giuridica soggettiva che consiste nell'attribuzione di poteri e facoltà ad un
soggetto allo scopo di tutelare un interesse altrui o un interesse di carattere generale e, quindi, per
l'esercizio di una funzione.
L'esempio più importante di potestà è costituito dalla responsabilità dei genitori, che ha sostituto il
vecchio istituto della "potestà" genitoriale.
A differenza dei diritti soggettivi, nella potestà il titolare non può scegliere se esercitare o meno poteri
attribuitigli, né può rinunciare agli stessi, ma deve esercitarli nell'interesse del beneficiario. Si tratta di
un agire libero nei mezzi ma vincolato nei fini.
Il diritto potestativo è il potere di determinare, mediante un proprio atto di volontà una modificazione
della sfera giuridica di un altro soggetto, il quale non può che subirla (es. il diritto di riscatto o il diritto
di prelazione).
L'interesse legittimo è l'interesse del soggetto a che gli organi della Pubblica Amministrazione svolgano
la loro funzione ed esercitino il loro potere nel rispetto delle norme giuridiche poste per disciplinare la
loro attività. In questi casi al privato Titolare di interessi coinvolti dall'azione pubblica viene
riconosciuto uno potere di controllo della regolarità dell'azione pubblica ed un potere di impugnativa
specifico in relazione agli atti eventualmente viziati (es. il candidato ad un concorso non ha diritto di
vincerlo, ma ha un interesse legittimo al regolare svolgimento della gara e può quindi chiedere
l'annullamento di tutti gli atti che siano illegittimi).
Le facoltà (o diritti facoltativi) sono manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno carattere
autonomo ma sono in esso comprese; esse si estinguono se si estingue il diritto soggettivo di cui sono
accessorie (es. se io ho il diritto di proprietà su un bene, ho la facoltà di utilizzarlo o meno, di venderlo,
di donarlo, possibilità che non avrei se non godessi del diritto di proprietà).
L'aspettativa è una situazione giuridica provvisoria e strumentale, tutelata cioè temporaneamente al
fine di garantire la possibilità del (futuro ed eventuale) sorgere di un diritto.
1.4 Situazioni giuridiche passive.
Ad ogni situazione giuridica attiva corrisponde una situazione giuridica passiva. Le principali situazioni
giuridiche passive sono:
il dovere: a una situazione di diritto assoluto di un soggetto corrisponde una situazione di svantaggio
v per tutti gli altri, che sono tenuti a rispettare quel diritto. Ad esempio, il dovere di rispettare la
proprietà altrui o di non ledere il diritto all'integrità fisica
l'obbligo: a un diritto relativo di un soggetto corrisponde una situazione di svantaggio per un altro
v specifico soggetto, tenuto a osservare un certo comportamento. Ad esempio, il debitore è obbligato
a restituire la somma di denaro presa in prestito
la soggezione: è la situazione nella quale viene a trovarsi chi è sottoposto all'altrui diritto potestativo
v l'onere: è un'attività che non deve essere esercitata obbligatoriamente, ma che, tuttavia, se si vuole
v conseguire un determinato risultato, è indispensabile esercitare. Ad esempio, in un processo civile,
chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art.
2697 cc.).
Capitolo 2
I soggetti di diritto.
2.1 La persona fisica.
Poiché la funzione essenziale del diritto è quella di regolare i rapporti umani all'interno di una società,
è evidente che soggetto di diritto è, in primo luogo, l'uomo.
L'uomo, considerato come soggetto di diritto, si definisce persona fisica.
Il codice disciplina il luogo in cui la persona vive o svolge la sua attività, perché tratta di concetti che
rivestono grande importanza al fine di consentire la produzione di effetti giuridici. La sede della persona
è regolata negli artt. 43 ss. cc., che a tal fine distinguono:
il domicilio: è il luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi
v la residenza: è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il luogo di residenza è rilevante in
v relazione a diversi effetti giuridici: ad esempio, determina il luogo di esercizio del diritto di voto,
l'appartenenza a un Comune e il luogo di notificazione degli atti giudiziari
la dimora: è il luogo in cui una persona si trova occasionalmente, in cui di fatto soggiorna, anche
v temporaneamente, ma non in modo precario (ad esempio, la casa di villeggiatura). La dimora è una
relazione di fatto e temporanea di una persona con un dato luogo ed è rilevante per il diritto soltanto
quando sono sconosciuti il domicilio e la residenza.
Per le persone giuridiche non si parla di domicilio ma di sede.
2.2 La capacità giuridica.
La capacità giuridica è l'idoneità a diventare titolari di diritti e doveri, propria di tutti coloro che, entro
un certo ordinamento giuridico, sono considerati persone. Il nostro ordinamento riconosce ad ogni
persona fisica la capacità giuridica. L'art. 1, co. 1. cc. afferma che "La capacità giuridica si acquista nel
momento della nascita” cioè nel momento in cui il feto si distacca dal grembo materno. Il bambino deve
però, essere nato vivo: il feto nato morto non acquista nemmeno per un attimo la capacità giuridica; al
contrario, chi nasce vivo, anche se dovesse poi morire dopo breve periodo di tempo, acquista la capacità
giuridica con tutte le conseguenze che vi sono connesse. Ad esempio, se una persona appena nata riceve
un bene in donazione, diventa titolare dei relativi diritti e, se dovesse successivamente morire, si
aprirebbe la sua successione secondo le regole dettate dal codice civile.
La capacità giuridica si perde con la morte, In quel momento il soggetto non è più persona e i suoi diritti
personalissimi si estinguono, mentre gli altri si trasmettono ai suoi eredi.
2.3 La capacità di agire.
Se la capacità giuridica è l'attitudine ad essere titolare di diritti e doveri, per poter esercitare i diritti e
adempiere agli obblighi di cui si è titolari, è necessario avere la piena capacità di agire. La capacità di
agire è la capacità di disporre dei propri diritti e di assumere consapevolmente impegni mediante
manifestazioni di volontà; in altre parole, è la capacità di compiere atti giuridici in grado di incidere sulla
propria sfera personale e patrimoniale.
Essa si acquista con la maggiore et&agrav
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